Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 15/05/2025, n. 9300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9300 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09300/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04002/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4002 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessio Ciasco, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessio Avv. Ciasco in Roma, via Ovidio, n. 20;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma e Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza di rilascio di nulla osta all’ingresso di lavoratore subordinato ai sensi dell’art.22 T.U. Immigrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma e della Prefettura di Roma;
Vista la dichiarazione resa da parte ricorrente nella camera di consiglio del 13 maggio 2025, circa l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- col ricorso all’esame il ricorrente ha impugnato il silenzio inadempimento formatosi sull’istanza di rilascio di nulla osta all’ingresso di lavoratore subordinato ai sensi dell’art.22 T.U. Immigrazione;
- con nota depositata l’8 maggio 2025 l’Amministrazione resistente ha reso noto di aver convocato, in data 20 maggio 2025, le parti per il rilascio del richiesto nulla osta;
- nella camera di consiglio del 13 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto che si dichiari cessata la materia del contendere; la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione;
Ritenuto, pertanto, che, atteso quanto dichiarato da parte ricorrente, non resti al Collegio che dichiarare cessata la materia del contendere;
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.