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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 01/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. N 2131/2024 RG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, nella causa civile iscritta a ruolo il 30 ottobre 2024con il n. 2131/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: pagamento somme, promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27/05/1981 e residente a Prato, elettivamente domiciliata a Firenze in Via Antonio Stradivari n. 23 presso lo studio degli avvocati Marco FABIANI e Antonella FAZIO, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale allegata al ricorso. Pec: Email_1
Pec: Email_2
Ricorrente
contro
: (codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2 nte in Via dell
Resistente contumace
letto il ricorso depositato in data 30 ottobre 2024 da , esaminati gli atti Parte_1
e i documenti prodotti, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle seguenti conclusioni della parte costituita: Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Prato così provvedere:
1. Accertare, riconoscere e dichiarare che la signora è creditrice nei Parte_1 confronti di della som uro 31.180,00 Controparte_1
(trentunomilacentottanta/00);
2. Per l'effetto dichiarare obbligato alla restituzione della Parte_2 somma di euro 31.180,00 (t ta/00), oltre interessi legali, dal dì della richiesta e fino al suo soddisfo;
3. Condannare al pagamento dei compensi professionali oltre Parte_2 accessori di leg istrazione in favore dei sottoscritti procuratori
1 MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo va confermato che la presente controversia può essere definita con istruttoria sommaria ai sensi dell'art 281 decies CPC , in quanto le circostanze allegate dalla parte ricorrente trovano conferma attraverso la documentazione acquisita, senza assunzione di mezzi istruttori di maggiore complessità.
Nel merito, la domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta sulla scorta delle seguenti considerazioni. In particolare, la pretesa creditoria vantata nel presente giudizio dalla si correla ad un asserito finanziamento che si Pt_1 sarebbe perfezionato in ragione del versamento dell'importo complessivo di €
31.180,00 al convenuto, nel periodo ricompreso tra il dicembre 2023 fino al marzo
2024.
Invero, il versamento della somma è stato documentato attraverso le ricevute dei bonifici effettuati, tutti avanti la medesima causale giustificativa (finanziamento) , e nello specifico effettuati nelle seguenti date:
➢ euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in data 20/12/2023;
➢ euro 1.200,00 (milleduecento/00) in data 29/12/2023
➢ euro 1.300,00 (milletrecento/00) in data 29/12/2023;
➢ euro 1.680,00 (mille seicento ottanta/00) in data 28/01/2024;
➢ euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) in data 4/03/2024;
➢ euro 10.000,00 (diecimila/00) in data 7/03/2024;
➢ euro 5.000,00 (cinquemila/00) in data 13/03/2024;
➢ euro 5.000,00 (cinquemila/00) in data 13/03/2024. L'accordo relativo al finanziamento, peraltro, non richiede la forma scritta e, trattandosi di contratto reale, si perfeziona con il versamento della somma.
Pacifica la dazione a titolo gratuito dell' importo, la ricostruzione dei fatti è ulteriormente confermata dal riconoscimento di debito operato tramite messaggio telefonico attribuito al convenuto il quale, in essendo rimasto contumace, ha determinato gli effetti di cui all'art. 215, n 1, c.p.c.., con la conseguenza che i dati probatori raccolti consentono di ritenere che effettivamente il convenuto abbia assunto l'impegno di restituzione, secondo lo schema fissato dall'art 1819 c.c.
In punto di diritto, infatti, si osserva che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Per giurisprudenza assolutamente concorde, l'esistenza di un contratto di mutuo, 2 infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per se' a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la esistenza o legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (per tutte, Cass.
24.2.2004, 3642; Cass.19.08.2003, n. 12119; Cass. 21.02.2003, n. 2653; Cass.,
06.07.2001, n. 9209; Cass., 10.02.2000, n. 1461; Cass., 02.04.1999, n. 3205; Cass.,
23.04.1998, n. 4197; Cass. 09.08.1996, n. 7343; Cass., 01.08.1995, n. 8394; Cass.,
03.02.1995, n. 1321). D'altra parte, se è vero che la ai sensi dell'art 1815 c.c. il mutuo si presume oneroso, è ragionevole ritenere che nel caso di specie il prestito non lo fosse e che l'importo fosse circoscritto alla restituzione degli importi corrisposti.
In ogni caso, alternativamente, si tratterebbe di un versamento che non si giustifica sulla base di un differente titolo e che, ove effettuato a titolo di liberalità, dovrebbe ritenersi nullo difettando dei requisiti di forma scritta imposti per le donazioni di non modico valore, quale indubbiamente quella in esame, così che ricorrerebbero i presupposti per l'azione, comunque avanzata dalla ricorrente, di indebito oggettivo correlata alla nullità negoziale ex art 1421 c.c. Trattandosi di obbligazione di somma di denaro, in ogni caso dalla prima costituzione in mora, individuabile nella data del 28 giugno 2024 . sulla somma decorrono gli interessi nella misura legale ex art 1284 cc ( Cass., S.U., 7.5.2024, nr 12444).
Segue, in ogni caso, ai sensi dell'art 91 cpc, la condanna del convenuto soccombente alle spese processuali nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della controversia ( ex DM 55/2014 , atteso il rito sommario), con distrazione ex art 93 cpc a favore dei procuratori antistatari.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di , con ricorso ex art 281 decies cpc, depositato Controparte_1 in data 30 o rsa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a)condanna
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_1 legali dalla data di costituzione in mora del 28 giugno 2024 al saldo effettivo;
b) condanna, il convenuto, in favore dell'attrice, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive € 3809,00 per compenso professionale, oltre alle spese per CU e spese vive sostenute, IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in data 30 giugno 2025 dal Tribunale di Prato, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.
Il Giudice Istruttore dott. Michele Sirgiovanni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PRATO
in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, nella causa civile iscritta a ruolo il 30 ottobre 2024con il n. 2131/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: pagamento somme, promossa da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
27/05/1981 e residente a Prato, elettivamente domiciliata a Firenze in Via Antonio Stradivari n. 23 presso lo studio degli avvocati Marco FABIANI e Antonella FAZIO, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale allegata al ricorso. Pec: Email_1
Pec: Email_2
Ricorrente
contro
: (codice fiscale ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2 nte in Via dell
Resistente contumace
letto il ricorso depositato in data 30 ottobre 2024 da , esaminati gli atti Parte_1
e i documenti prodotti, a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 5 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulle seguenti conclusioni della parte costituita: Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Prato così provvedere:
1. Accertare, riconoscere e dichiarare che la signora è creditrice nei Parte_1 confronti di della som uro 31.180,00 Controparte_1
(trentunomilacentottanta/00);
2. Per l'effetto dichiarare obbligato alla restituzione della Parte_2 somma di euro 31.180,00 (t ta/00), oltre interessi legali, dal dì della richiesta e fino al suo soddisfo;
3. Condannare al pagamento dei compensi professionali oltre Parte_2 accessori di leg istrazione in favore dei sottoscritti procuratori
1 MOTIVI DELLA DECISIONE In primo luogo va confermato che la presente controversia può essere definita con istruttoria sommaria ai sensi dell'art 281 decies CPC , in quanto le circostanze allegate dalla parte ricorrente trovano conferma attraverso la documentazione acquisita, senza assunzione di mezzi istruttori di maggiore complessità.
Nel merito, la domanda dell'attrice è fondata e deve essere accolta sulla scorta delle seguenti considerazioni. In particolare, la pretesa creditoria vantata nel presente giudizio dalla si correla ad un asserito finanziamento che si Pt_1 sarebbe perfezionato in ragione del versamento dell'importo complessivo di €
31.180,00 al convenuto, nel periodo ricompreso tra il dicembre 2023 fino al marzo
2024.
Invero, il versamento della somma è stato documentato attraverso le ricevute dei bonifici effettuati, tutti avanti la medesima causale giustificativa (finanziamento) , e nello specifico effettuati nelle seguenti date:
➢ euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) in data 20/12/2023;
➢ euro 1.200,00 (milleduecento/00) in data 29/12/2023
➢ euro 1.300,00 (milletrecento/00) in data 29/12/2023;
➢ euro 1.680,00 (mille seicento ottanta/00) in data 28/01/2024;
➢ euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) in data 4/03/2024;
➢ euro 10.000,00 (diecimila/00) in data 7/03/2024;
➢ euro 5.000,00 (cinquemila/00) in data 13/03/2024;
➢ euro 5.000,00 (cinquemila/00) in data 13/03/2024. L'accordo relativo al finanziamento, peraltro, non richiede la forma scritta e, trattandosi di contratto reale, si perfeziona con il versamento della somma.
Pacifica la dazione a titolo gratuito dell' importo, la ricostruzione dei fatti è ulteriormente confermata dal riconoscimento di debito operato tramite messaggio telefonico attribuito al convenuto il quale, in essendo rimasto contumace, ha determinato gli effetti di cui all'art. 215, n 1, c.p.c.., con la conseguenza che i dati probatori raccolti consentono di ritenere che effettivamente il convenuto abbia assunto l'impegno di restituzione, secondo lo schema fissato dall'art 1819 c.c.
In punto di diritto, infatti, si osserva che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. Per giurisprudenza assolutamente concorde, l'esistenza di un contratto di mutuo, 2 infatti, non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per se' a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessane la ricezione - non confermi altresì il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti anzi la esistenza o legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova (per tutte, Cass.
24.2.2004, 3642; Cass.19.08.2003, n. 12119; Cass. 21.02.2003, n. 2653; Cass.,
06.07.2001, n. 9209; Cass., 10.02.2000, n. 1461; Cass., 02.04.1999, n. 3205; Cass.,
23.04.1998, n. 4197; Cass. 09.08.1996, n. 7343; Cass., 01.08.1995, n. 8394; Cass.,
03.02.1995, n. 1321). D'altra parte, se è vero che la ai sensi dell'art 1815 c.c. il mutuo si presume oneroso, è ragionevole ritenere che nel caso di specie il prestito non lo fosse e che l'importo fosse circoscritto alla restituzione degli importi corrisposti.
In ogni caso, alternativamente, si tratterebbe di un versamento che non si giustifica sulla base di un differente titolo e che, ove effettuato a titolo di liberalità, dovrebbe ritenersi nullo difettando dei requisiti di forma scritta imposti per le donazioni di non modico valore, quale indubbiamente quella in esame, così che ricorrerebbero i presupposti per l'azione, comunque avanzata dalla ricorrente, di indebito oggettivo correlata alla nullità negoziale ex art 1421 c.c. Trattandosi di obbligazione di somma di denaro, in ogni caso dalla prima costituzione in mora, individuabile nella data del 28 giugno 2024 . sulla somma decorrono gli interessi nella misura legale ex art 1284 cc ( Cass., S.U., 7.5.2024, nr 12444).
Segue, in ogni caso, ai sensi dell'art 91 cpc, la condanna del convenuto soccombente alle spese processuali nella misura liquidata d'ufficio in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta e del valore della controversia ( ex DM 55/2014 , atteso il rito sommario), con distrazione ex art 93 cpc a favore dei procuratori antistatari.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di , con ricorso ex art 281 decies cpc, depositato Controparte_1 in data 30 o rsa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a)condanna
al pagamento in favore dell'attrice della somma di € Controparte_1 legali dalla data di costituzione in mora del 28 giugno 2024 al saldo effettivo;
b) condanna, il convenuto, in favore dell'attrice, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessive € 3809,00 per compenso professionale, oltre alle spese per CU e spese vive sostenute, IVA e CPA nella misura di legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso in data 30 giugno 2025 dal Tribunale di Prato, in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.
Il Giudice Istruttore dott. Michele Sirgiovanni
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