Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 7292 /2022 RG
Alla udienza del 27.03.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accertata regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale, ed è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art
127 ter cpc.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino
della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 7292 ruolo generale degli affari civili dell'anno
2022
TRA
La sig.ra C.F. ), Avv. Fabio Lo Verso Parte_1 C.F._1
1
CONTRO
(P. IVA ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
del Consiglio d'Amministrazione pro tempore Dott.ssa (avv. CP_2
Giuseppe Mangia)
CONVENUTA
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
Ritiene e dichiara inammissibile la revocazione proposta da parte attrice avverso il decreto ingiuntivo n. 1726/2021, emesso dal Tribunale Civile di Palermo, e conseguentemente conferma lo stesso;
pone a carico della parte attrice soccombente il pagamento delle spese legali, in favore della società convenuta, che liquida nella complessiva somma di 2.500,00
euro oltre IVA, CPA rimborso forfettario come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto di citazione per revocazione ex art. 656 cpc in combinato disposto ex art. 395 e ss., notificato alla società convenuta il 24.05.2022, avverso il Decreto
ingiuntivo n. 1726/2021 emesso dal Tribunale di Palermo, notificato in data
2.04.2021 alla opponente e non opposto, dichiarato esecutivo in data
17.06.2021 e munito della formula in data 29.06.2021, va dichiarato inammissibile e rigettato.
2 Occorre premettere che in tema di decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ex art. 647 cpc, l'art. 656 cpc contempla la revocazione solo ed esclusivamente nei casi tassativi di cui ai nn. 1, 2 5 e 6 dell'art. 395 c.p.c, ovvero per opposizione di terzo nei casi previsti nell'art. 404 c.p.c secondo comma.
Di contra, dal tenore letterale dell'atto di revocazione, introdotto dalla attrice, non soltanto non viene menzionata l'applicazione dell'art. 656 cpc in combinato disposto con l'art. 395 n. 1, 2, 5 e 6 cpc, come previsto dalla legge, ma emerge chiaramente che la spiegata impugnazione è fondata esclusivamente su un asserito errore, effettuato dal Giudice del procedimento monitorio, concernente la determinazione delle somme nello stesso liquidate.
Ciò posto, è di tutta evidenza l'inammissibilità della domanda di revocazione per inosservanza dei requisiti di legge, atteso che l'errore di fatto sollevato dalla attrice è riconducibile all'art. 395 comma I n. 4 c.p.c., inammissibile a norma dell'art. 656 c.p.c., considerato che come testè detto l'art. 656 cpc contempla la revocazione solo ed esclusivamente nei casi tassativi di cui ai nn. 1, 2 5 e 6
dell'art. 395 c.p.c.
Per ultimo, pur ritenendo assorbenti le superiori argomentazioni, occorre sottolineare come la ha ceduto il credito all'odierna convenuta in CP_3
data 18.12.2019 per l'importo di euro 5.350,61,(somma per la quale si era resa inadempiente la signora sulla quale somma sono maturati, nel corso Pt_1
del tempo, interessi convenzionali di mora dalla data di decadenza del beneficio del termine (31.07.2014) alla data di redazione del ricorso per ingiunzione
(29.03.2021).
3 Pertanto, la nel ricorso per decreto ingiuntivo ha applicato alla CP_1
lettera le condizioni contrattuali, calcolando quindi sul capitale di euro 4.587,82
(previsto dall'estratto conto allegato al ricorso per DI) gli interessi al tasso del
2,5% su base mensile per un importo totale di euro 6.727,88. A tale somma, ha aggiunto l'importo ceduto di euro 5.350,61, pervenendo quindi al totale di euro
12.078,49 corrispondente proprio alla somma ingiunta.
Ne consegue che il Giudice del decreto ingiuntivo, confermando i criteri di calcolo
Cont della società ed attenendosi quindi alla documentazione prodotta ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c., ha emesso il procedimento monitorio, regolarmente notificato, non opposto, e divenuto esecutivo.
Sulla scorta di tali argomentazioni, si dichiara inammissibile la revocazione proposta da parte attrice avverso il decreto ingiuntivo n. 1726/2021, emesso dal
Tribunale Civile di Palermo, e conseguentemente si conferma lo stesso
In merito alle spese legali spettanti a parte convenuta, vanno poste a carico di parte attrice soccombente, e per la liquidazione si rimanda al dispositivo
Così deciso.
Pa, lì 27.03.2025 Dott.ssa Valentina Cimino
4