Sentenza 16 novembre 2016
Massime • 1
Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie di riciclaggio commessa mediante "clonazione" di autovettura, il cui successivo trasferimento fisico è stato considerato dalla Corte rilevante solo ai fini della prova del dolo del conducente).
Commentari • 2
- 1. Art. 648 bis c.p. Riciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: il profitto è il valore delle somme oggetto di operazioni ostacolanti l'identificazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, poiché, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente disposta per il riciclaggio di somme provenienti dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, commesso da altro soggetto - Cassazione penale , sez. II , 07/12/2021 , n. 7503). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2016, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2016 |
Testo completo
01857-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 3004 GIACOMO FUMU ANTONIO PRESTIPINO PU - 16/11/2016 UGO DE CRESCIENZO R.G.N. 48582/2015 MIRELLA CERVADORO ANDREA PELLEGRINO Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di RR UI, n. a Milano il 25/01/1964, rappresentato e assistito dall'avv. Andrea Tomaselli, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, quarta sezione penale, n. 36/2014, in data 14/07/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria dell'Avvocato generale dott. Carmine Stabile che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 14/07/2015, la Corte d'appello di Milano confermava nei confronti di UI RR la pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Milano in data 28/05/2013 che lo aveva condannato alla pena di anni quattro, mesi sette di reclusione ed euro 1.700,00 di multa con le pene accessorie e le misure di 1 sicurezza di legge per una serie di reati unificati dal vincolo della continuazione, e segnatamente: -capo A (artt. 110, 648 bis, 61 n. 7 cod. pen.); -capo B (artt. 110, 476 comma 2, 482, 61 n. 2 cod. pen.); -capo D (artt. 110, 648 bis, 61 n. 7 cod. pen.); -capo E (artt. 110, 61 n. 2, 477 e 482 cod. pen.); -capo F (artt. 110, 469, 61 n. 2 cod. pen.).
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di UI RR, viene proposto ricorso per cassazione per i seguenti motivi: a) primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 43 e 110 cod. pen.; b) secondo motivo: violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo A) nel reato di ricettazione;
c) terzo motivo: violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi del tentativo in relazione al fatto di cui al capo A); d) quarto motivo: violazione di legge con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. come ritenuta per i capi A) e D); e) quinto motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62 bis, 81 cpv. e 133 cod. pen.
2.1. In relazione al primo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato, da un lato, ignorando la documentazione allegata all'atto di gravame e di cui si chiedeva l'acquisizione e, dall'altro, fornendo una motivazione inadeguata rispetto alle specifiche doglianze difensive. In particolare, vi è stata totale ed acritica adesione alla prospettiva accusatoria;
in particolare, si è omesso di verificare la veridicità delle affermazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio reso all'udienza del 16/04/2013 e si è errato nell'interpretazione delle conversazioni intercettate tra terzi. Inoltre, in relazione ai capi A) e B), accertato che RR il 27/05/2010 ebbe a condurre la vettura BMW X5 tg. DL306BA di cui al capo A (che aveva targhe, telaio e libretto di circolazione originali, essendo falsi lo sticher del passaggio di proprietà ed il certificato di proprietà), gli indizi in ordine alla sua colpevolezza si riferivano esclusivamente al contenuto degli sms e delle intercettazioni telefoniche, la cui lettura non preconcetta 2 unitamente alle risultanze dibattimentali emerse, doveva necessariamente lasciare concreti dubbi sull'effettiva conoscenza e volontà del RR di partecipare ad una condotta delittuosa. A ciò si aggiunga che si era omesso di considerare come il RR, prima di ogni trasporto, effettuava un controllo sul sito del Ministero dell'Interno a ciò preposto, onde verificare se l'autoveicolo propostogli o affidatogli fosse compreso tra quelli provento di reato. In relazione ai capi D), E) ed F), provata la materialità del fatto (trasporto da parte del RR in data 01/04/2010 l'autovettura BMW 535 tg. DP970GE, con targhe, telaio e libretto falsi), non risulta invece provato l'aspetto soggettivo, non potendosi ricavare la prova in tal senso né dagli sms né dalle intercettazioni.
2.2. In relazione al secondo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha ritenuto la ricorrenza del reato di riciclaggio in luogo di quello di ricettazione pur non risultando essere stata compiuta alcuna attività di alterazione dei dati identificativi.
2.3. In relazione al terzo motivo, si censura la sentenza impugnata che ha omesso di riconoscere, in relazione al capo A), la figura del tentativo sebbene il RR fosse stato tratto in arresto prima di varcare il confine italiano;
in particolare, il veicolo - con targa, telaio e libretto di circolazione originali veniva recuperato e sottoposto a sequestro il 27/05/2013 prima che ne fosse in qualsivoglia maniera impedito il recupero e ne fossero fatte sparire le tracce.
2.4. In relazione al quarto motivo, si censura la sentenza impugnata che, nel riconoscere in relazione ai capi A) e D) l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen., aveva trascurato che, in relazione al capo A), si fosse in presenza di un veicolo concesso in leasing nella titolarità di una finanziaria con capacità economiche certamente superiori a quelle di un privato e che, in relazione al capo D), nessuno specifico danno era stato arrecato a tale Pascal Scioscia, titolare del veicolo clonato.
2.5. In relazione al quinto motivo, si censura la sentenza impugnata che non aveva tenuto conto che il RR: -ha, a suo carico, un solo precedente non specifico;
-da anni svolge regolare e lecita attività lavorativa;
-ha svolto un ruolo meramente materiale (autista);
3 -ha tenuto una condotta definita come "molto collaborativa" sin dal momento del suo arresto;
-ha posto in essere condotte di reato realizzate in un breve periodo di tempo (corrispondente a poco più di un mese). CONSIDERATO IN DIRITTO -1. Il ricorso, evocativo almeno in parte di censure di merito è manifestamenteconsentite nel giudizio di legittimità non infondato e, come tale, risulta inammissibile.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che la peculiarità del giudizio di legittimità consiste nel fatto che, che oggetto di esso, è una proposizione metalinguistica, ossia "il contrasto" tra una sentenza (o un'ordinanza) ed una disposizione di legge e, nel valutare il dedotto contrasto tra il provvedimento impugnato e l'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la Suprema Corte deve solo verificare che la decisione del giudice del merito sia stata congruamente e logicamente giustificata sia nel sillogismo deduttivo che abbia condotto all'applicazione di una determinata norma a un fatto accertato sia nelle argomentazioni sostanziali che sorreggono la ricostruzione del fatto medesimo (cfr., Sez. 5, n. 27335 del 13/06/2007, D'Auria ed altri, Rv. 237442; Sez. 5, n. 22340 del 08/04/2008, Bruno, Rv. 240491; Sez. 2, n. 13927 del 04/03/2015, Amaddio e altri).
2.1. Il ricorso è inammissibile in quanto deduce, in larga parte, motivi non consentiti in questa sede: infatti, con lo stesso - come si vedrà nel prosieguo - non si denunciano reali vizi di legittimità, ma si censurano in concreto le valutazioni e gli apprezzamenti probatori operati dai giudici di merito, ed espressi in sentenza con una giustificazione che risulta completa, nonché fondata su argomentazioni giuridicamente corrette, adeguate e coerenti, nonché indenni da vizi logici.
2.2. Per risalente giurisprudenza, eccede infatti dalla competenza della Suprema Corte ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo sulla motivazione della Suprema Corte è, dunque, 4 circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., alla verifica di tre requisiti, la cui esistenza rende la decisione intoccabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata;
b) l'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione, ossia la coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che le hanno determinate;
c) il mancato affioramento di alcuni dei predetti vizi dall'atto impugnato (cfr., Sez. 6, n. 5334 del 22/04/1992, dep. 1993, Verdelli ed altro, Rv. 194203).
3. Fermo quanto precede, con riferimento sia al primo che al secondo motivo di doglianza trattabili congiuntamente per le reciproche interazioni delle questioni, evidenzia il Collegio come si sia in presenza di una serie di censure manifestamente infondate, nella parte in cui contestano l'esistenza di un apparato giustificativo della decisione, che invece esiste;
non consentite, per la parte in cui pretendono di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trarre proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete: come precedentemente evidenziato, esula dai poteri della Suprema Corte quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
3.1. Nella fattispecie, i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno adeguatamente esplicitato le ragioni del loro convincimento. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come l'autovettura BMW X5 3.0 D risultasse essere provento di furto e corredata da falso certificato di proprietà, da falso sticher di passaggio di proprietà e da falsa autorizzazione a condurre il veicolo: corredare un'autovettura di provenienza furtiva della predetta documentazione (assolutamente idonea a rendere maggiormente difficoltosa l'individuazione della provenienza delittuosa del bene), integra certamente il reato di riciclaggio sotto il profilo oggettivo. Nondimeno, vengono congruamente spiegate le ragioni che consentono di ritenere integrata la fattispecie delittuosa 5 anche in relazione all'elemento soggettivo (possesso di documenti che costruiscono una realtà soltanto apparente, contatti tra il RR ed i soggetti (IO e EG) che hanno compiuto la materiale falsificazione dei documenti, condotte del tutto illogiche del RR "... (egli) ha trasmesso a IO numeri di targa e di telaio dell'autovettura e dati della proprietaria Alphabet Italia s.p.a. ..., non certo per far controllare a IO se l'autovettura era di provenienza furtiva, considerato che lo stesso RR ha dichiarato che lui stesso stava effettuando il controllo;
se EG già aveva proposto a RR il trasporto di un'auto di provenienza furtiva ... per quale ragione RR avrebbe dovuto continuare a trasportare autovetture procurate da EG, considerato il pericolo insito nell'operazione ...? Che poi RR abbia effettuato anche trasporti di autovetture di lecita provenienza, non esclude il riciclaggio, trattandosi di più condotte distinte e non tra loro collegate. Né si può ritenere che al momento dell'immatricolazione in Bulgaria sarebbe risultata la provenienza furtiva dell'autovettura e, quindi, RR non avrebbe compiuto consapevolmente un'operazione "suicida"; a tal proposito si osserva che effettuato il trasporto in Bulgaria prima - - dell'immatricolazione si sarebbe potuti nuovamente intervenire in relazione al mezzo ed ai documenti a corredo ...; omissis ...; ravvisata la responsabilità per il reato sub A), sussiste anche la responsabilità per il reato sub B) ...".
3.2. Anche la censura in punto difetto di prova in ordine all'elemento soggettivo dei reati di cui ai capi D), E) ed F), rileva il Collegio come la Corte territoriale abbia ampiamente giustificato il proprio decisum riconoscendo come "il trasporto di un'autovettura clonata si affida non a un soggetto inconsapevole ma a soggetto partecipe all'operazione delittuosa, tanto più quando numerose sono le frontiere da attraversare, considerato che per evitare controlli approfonditi è necessario che il conducente dell'autovetture tenga un comportamento estremamente "prudente". Detto rilievo trova conforto nell'aver concorso l'imputato con IO ed EG nel riciclaggio di altra autovettura (quella sub A) ...".
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Come è noto, la giurisprudenza, dopo aver riconosciuto che la condotta del delitto di riciclaggio è identica a quella del delitto di 6 ricettazione e ogni profilo differenziatore tra le fattispecie, poste innegabilmente a tutela di un medesimo interesse, viene ad essere costituito dal dolo specifico, ha affermato che la condotta di cui all'art. 648 bis cod. pen. si riferisce al compimento di specifiche operazioni di sostituzione e trasferimento, nonché a quelle che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni ed altre utilità, senza che sia richiesta "la finalizzazione della condotta del reo al rientro del bene ripulito nella disponibilità dell'autore del reato presupposto" (cfr., Sez. 2, n. 7224/99, Pm in proc. Leone, Rv. 213847). Ulteriori profili di specificazione della condotta di riciclaggio sono stati individuati da tempo dalla giurisprudenza che, con la sentenza Sez. 2, n. 9026/97, Pirisi, Rv. 208747, ha affermato che con la disposizione di cui all'articolo 648 bis cod. pen., il legislatore ha voluto reprimere sia le attività che si esplicano sul bene trasformandolo o modificandolo parzialmente, sia quelle altre che, senza incidere sulla cosa ovvero senza alterarne i dati esteriori, sono comunque di ostacolo per la ricerca della sua provenienza delittuosa. Ciò premesso, rileva il Collegio come i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato le ragioni della ricorrenza del reato di riciclaggio con riferimento alle condotte contestate ai capi A), in relazione all'autovettura BMW X5 tg. DL306BA e D), in relazione all'autovettura BMW 535 Coupè tg. DP970GE, riconoscendo come nei confronti della prima risultavano essere stati falsificati lo sticher, il certificato di proprietà e la delega a condurre, documentazione trovata tutta in possesso del RR e, quanto alla seconda autovettura, risultavano essere state applicate targhe e numeri di telaio falsi perché riferibili ad altra autovettura di identico modello rimasta nella disponibilità di tale Scioscia Pascal: autovetture che stavano per essere, entrambe, portate all'estero. Da qui la conclusione in ordine al riconoscimento della ricorrenza del reato contestato, essendo state poste in essere su beni di provenienza delittuosa (auto rubata nel primo caso;
targhe "clonate" nel secondo), una serie di attività volte alla trasformazione totale e/o parziale del bene sì da ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene.
5. Manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso. Come è noto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di 7 legittimità, il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento о altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato;
ne deriva che, il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato, esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria (Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015, conf. comp. in proc. Ghini, Rv. 264497). -ricordano i giudici di legittimità 5.1. A tal fine -come non vada sottaciuto il fatto che, il testo dell'art. 648 bis cod. pen., quale risulta dall'ampliamento recato al suo contenuto letterale dalla L. 9 agosto 1993 n. 328, faccia riferimento solo al compimento di specifiche operazioni di "sostituzione" e "trasferimento", nonché a quelle che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni ed altre utilità, non essendo invece richiesta la finalizzazione della condotta del reo al rientro del bene "ripulito" nella disponibilità dell'autore del reato presupposto (Sez. 1, n. 871 del 09/02/1996, Confl. compet. G.I.P. Tribunale e G.I.P. Pretura Brescia, Rv. 204485).
5.2. E' stato al riguardo precisato che, per "sostituzione", deve intendersi la condotta posta in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale ovvero ad ostacolare l'accertamento sull'origine della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 17771 del 11/04/2014, Spataro, Rv. 259581); nel concetto di "trasferimento", d'altro canto, devono essere ricomprese tutte le fasi della movimentazione del bene proveniente da delitto (Sez. 2, n. 9558 del 25/02/2004, P.M. in proc. Ferrarese, Rv. 228390).
5.3. Fermo quanto precede, si evidenzia come nella fattispecie di cui al capo A), si contesti il compimento di condotte di clonazione sull'autovettura ("per aver compiuto operazioni in moda da ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa ...), condotta di per sé per le ragioni precedentemente esposte - 8 assolutamente idonea ad integrare il reato di riciclaggio, risultando il successivo trasferimento fisico del bene semplice prova (ulteriore) della ricorrenza del dolo.
5.3.1. Va disattesa, viceversa, l'opzione ermeneutica sostenuta dal ricorrente, in base alla quale il reato di riciclaggio non si sarebbe consumato dal momento che il trasporto materiale all'estero del bene non si era perfezionato per l'arresto del medesimo (avvenuto prima di varcare il confine italiano).
5.3.2. Invero, se può condividersi che il reato in questione è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, deve sottolinearsi che esso non può che cessare nel momento in cui si realizza il tipico effetto dissimulatorio che lo caratterizza, effetto che, nel caso in esame, è stato conseguito mediante le operazioni svolte a corredare l'autovettura della falsa documentazione, condotta che ha conseguito il risultato della "ripulitura" finalizzato ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene.
5.3.3. Del resto, appare evidente come il tenore letterale della norma accomuni nel concetto di riciclaggio condotte di sostituzione, trasferimento ed altre operazioni tese ad ostacolare la provenienza delittuosa di "denaro, beni o altre utilità" che realizzano l'effetto dissimulatorio, risultando del tutto irrilevanti altri tipi di condotte ulteriori e successive (ivi compresa la condotta di eventuale restituzione del bene all'autore del reato presupposto). Ed è per tali considerazioni che l'attività di mero trasporto materiale del denaro o del bene riciclato non può essere ricompresa nella condotta di "trasferimento" prevista dall'art. 648 bis cod. pen. e chiarita, nel suo significato, dalla giurisprudenza di questa Corte come afferente a tutte le fasi della movimentazione del denaro o di altri beni provenienti da delitto: movimentazione che, all'evidenza, non può non essere strettamente connessa alla finalità dissimulatoria insita nella condotta degli agenti e, pertanto, intesa in senso giuridico.
6. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. La Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. in relazione all'elevato valore dei beni riciclati, circostanza oggettiva di fatto che rendono irrilevanti le condizioni economiche-finanziarie delle persone offese (cfr., Sez. 2, n. 33432 9 del 14/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543).
7. Manifestamente infondato è il quinto motivo di ricorso. Anche in relazione al trattamento sanzionatorio la sentenza impugnata presenta motivazione ampiamente giustificata esente da vizi. Invero, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di legittimità, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio о di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, RRo, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre. - Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata (che non solo per l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, ma anche ai fini che qui interessano - ha tenuto conto del precedente per associazione a delinquere ed esercizio di giochi d'azzardo e della oggettiva gravità delle condotte), specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
8. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.500,00
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/11/2016. 10 Il Consigliere estensore Andrea Pellegrino اسکو Il Presidente Giacomo Fumu DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 GEN 2017 IL A M D CANCELLIERE RE S Claudia Pianen E T R Z O I C O N 11