Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/1999, n. 7224
CASS
Sentenza 3 maggio 1999

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L'art. 648 c.p. (ricettazione) è norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in legge 5 luglio 1991, n. 197, e deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., nell'ipotesi di concorso apparente di norme. Ed invero la disposizione di cui all'art. 12 d.l. n. 143 del 1991, che punisce, tra l'altro, chi acquisisce al fine di trarne profitto carte di credito ovvero documenti di pagamento o di prelievo "di provenienza illecita", vale a colmare gli spazi non coperti dall'art. 648 cod. pen., prevedendo come autonome figure di reato - limitatamente alle carte di credito ed altri documenti similari - situazioni che altrimenti sarebbero rimaste indenni da qualsiasi repressione penale o avrebbero, semmai, ed in presenza dei presupposti richiesti, integrato la semplice ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.; come si evince dal confronto delle predette norme, infatti, mentre nell'art. 648 cod. pen. si individua un fondamentale elemento specializzante consistente nella provenienza <> del denaro o delle cose acquistate, ricevute od occultate, l'art. 12 d.l. n. 143/91 contiene un riferimento generico alla <>, senza alcuna particolare qualificazione, dei documenti in argomento. In questa, pertanto, deve ricomprendersi qualsiasi diverso genere di illiceità, sia amministrativa che civile, comprensiva quest'ultima anche della cosiddetta "illiceità contrattuale", ravvisabile, nel suo significato di "inadempimento di una obbligazione", nel caso in cui il titolare di carta di credito ne sia rimasto in possesso in violazione del contratto concluso con l'emittente e l'abbia poi ceduta al terzo senza essere legittimato a disporne. (Fattispecie relativa a "viacard" proveniente dal delitto di furto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/1999, n. 7224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7224
    Data del deposito : 3 maggio 1999

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