Sentenza 3 maggio 1999
Massime • 1
L'art. 648 c.p. (ricettazione) è norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in legge 5 luglio 1991, n. 197, e deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., nell'ipotesi di concorso apparente di norme. Ed invero la disposizione di cui all'art. 12 d.l. n. 143 del 1991, che punisce, tra l'altro, chi acquisisce al fine di trarne profitto carte di credito ovvero documenti di pagamento o di prelievo "di provenienza illecita", vale a colmare gli spazi non coperti dall'art. 648 cod. pen., prevedendo come autonome figure di reato - limitatamente alle carte di credito ed altri documenti similari - situazioni che altrimenti sarebbero rimaste indenni da qualsiasi repressione penale o avrebbero, semmai, ed in presenza dei presupposti richiesti, integrato la semplice ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. pen.; come si evince dal confronto delle predette norme, infatti, mentre nell'art. 648 cod. pen. si individua un fondamentale elemento specializzante consistente nella provenienza <
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/05/1999, n. 7224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7224 |
| Data del deposito : | 3 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Cons. Nicola Zingale Presidente del 3.5.1999
Cons. Franco De Chiara Consigliere SENTENZA
Cons. Secondo Carmenini " N. 690
Cons. Diana Laudati " REGISTRO GENERALE
Cons. Franco Carletti " N. 45127/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal Procuratore Generale della Repubblica di Firenze e dal difensore di ON AN contro la sentenza 16-7-98 della Corte d'Appello, che., in riforma della sentenza 19.10.95 del Tribunale di Prato, aveva assolto LE NI dal reato di ricettazione di cui al capo B) , perché il fatto non sussiste, in quanto assorbito dal delitto di cui all'art. 12 L. 197/91 di cui al capo A;
Visti gli atti. la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Franco Carletti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Cons. Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del ricorso, conformemente alle richieste del PG;
Udito il difensore dell'imputato;
Osserva in
FATTO E DIRITTO
Secondo l'imputato, il Tribunale di Prato avrebbe dichiarato la sua contumacia senza tener conto della sua impossibilità di comparire all'udienza del 19.10.95, per essere stato tratto in arresto il giorno precedente;
in realtà, come attesta la sentenza impugnata nessuna comunicazione di tale impedimento veniva data al Tribunale ne' direttamente dal prevenuto ne' dal suo difensore di fiducia.
Da un lato, dunque, non risultando l'impedimento del ON a comparire, non poteva farsi luogo d'ufficio ad alcun interpello o traduzione;
d'altro lato e soprattutto la situazione del ON non poteva e non può ricondursi alla previsione di cui all'art. 486, comma 1^ CPP., perché, [il prevenuto] aveva tutto il tempo di far presente al Tribunale, mediante gli strumenti messi a disposizione dei detenuti dalla legge, [la sua personale situazione e] la sua volontà di presenziare a quel dibattimento.
Il ricorso, in rito, dell'imputato va pertanto rigettato, perché infondato in diritto.
Nel merito, la Corte d'Appello di Firenze fornisce tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto, che varranno ai fini della sua esatta qualificazione giuridica.
Si tratta di una "viacard", della quale è stata provata la provenienza dal delitto di furto;
è stata ritenuta anche la sussistenza dell'elemento soggettivo, di piena consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'illecita derivazione, atteso che il documento era nominativo e riportava il nome del suo proprietario, sì che "non poteva esso ON ignorare la provenienza, comunque, da delitto (...) non avendo tra l'altro fornito alcuna prova circa un lecito impossessamento da parte sua".
Così delineata la situazione in fatto questa Corte - pur non ignorando talune decisioni di segno diverso (v. Cass., 30.1.98, n. 30, citata dalla Corte territoriale) - ritiene di dover ribadire il suo prevalente orientamento ed enunciare il seguente principio di diritto: "l'art. 648 CP è norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 12 D.L. n. 143/91 e deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 15 CP, nell'ipotesi di concorso apparente di norme. Ed invero la disposizione di cui all'art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv. in legge 5 Luglio 1991, n. 197, che punisce, fra l'altro, chi acquisisce al fine di trarne profitto carte di credito ovvero documenti di pagamento o di prelievo "di provenienza illecita", vale a colmare gli spazi non coperti dall'art. 648 CP., prevedendo come autonome figure di reato - limitatamente alle carte di credito ed altri documenti similari - situazioni che altrimenti sarebbero rimaste indenni da qualsiasi repressione penale o avrebbero, semmai, ed in presenza dei presupposti richiesti, integrato la semplice ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod. Pen.; come si evince dal confronto con le predette norme, infatti., mentre nell'art. 648 CP si individua un fondamentale elemento specializzante consistente nella provenienza "da delitto" del denaro o delle cose acquistate, ricevute od occultate, l'art. 12 d.l. n. 143/91 contiene un riferimento generico alla "provenienza illecita", senza alcuna particolare qualificazione, dei documenti in argomento. In questa, pertanto, deve ricomprendersi qualsiasi diverso genere di illiceità, sia amministrativa che civile, comprensiva quest'ultima anche della cosiddetta "illiceità contrattuale", ravvisabile, nel suo significato, di "inadempimento di una obbligazione" nel caso in cui il titolare di carta di credito ne sia rimasto in possesso in violazione del contratto concluso con l'emittente e l'abbia poi ceduta al terzo senza essere legittimato a disporne". Nel caso di specie, quindi, il fatto come accertato dai giudici di merito va qualificato come ricettazione, ricorrendone tutti gli elementi anche specializzanti (provenienza da delitto), mentre non può trovare applicazione la norma generale ex art. 12 d.l. N. 143/91 cit.
Sulla base di queste argomentazioni, deve essere parzialmente accolto il ricorso del PG, nel senso che deve essere applicata la norma dell'art. 648 CP, mentre non può essere accolto il ricorso stesso nella parte in cui richiede l'applicazione del concorso formale di reati, attribuendo al ON anche il delitto ex art. 12 cit.
In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte d'Appello per nuovo giudizio nei confronti di AN ON per il delitto di ricettazione.
Il giudice di rinvio si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso del PG, annulla l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio in ordine al reato di ricettazione, così modificata l'imputazione di cui all'art. 12 D.L. 143/91;
rigetta per il resto il ricorso del PG e, integralmente, il ricorso proposto dall'imputato, che condanna alle spese processuali ed al rimborso delle spese sostenute dalla costituita parte civile, liquidate in L 1.600.000, di cui L 1.500.000 per onorari, oltre IVA e cap.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 3 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999