Sentenza 24 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto al fine di salvare sè o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore non opera se il testimone, pur avvertito della facoltà di astenersi, abbia comunque deposto affermando il falso o negando il vero, atteso che la facoltà di astenersi concede al potenziale teste una scelta, facendo venire meno l'inevitabilità del nocumento derivante da una testimonianza veritiera, e perciò uno dei presupposti presi in considerazione dal citato art. 384 cod. pen. ai fini della esclusione della punibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2000, n. 11755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11755 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 24/10/2000
1. Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere N. 1677
3. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere N. 21047/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona
avverso la sentenza 10/2/2000 della Corte di Appello di Ancona, emessa nei confronti di Re UI n. il 22/11/1973
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Romano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio
Udito il difensore, avv. Costantino Marini in proprio e nella qualità di sostituto dell'avv. Antonio Squillace.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza 10 febbraio 2000 la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza 29/3/95 del Tribunale di AR (appellata dal P.M. e dal P.G.), nonché da Re UI, il quale era stato condannato per il reato di cui all'art. 372 c.p. (per aver reso falsa testimonianza in un giudizio penale innanzi al Pretore di AR, affermando, contrariamente al vero, di non aver udito il di lui genitore Re EN NN imputato del reato di oltraggio aggravato dalla minaccia, proferire espressioni oltraggiose e minacciose in danno degli agenti di P.G. VI LO e ER MA) alla pena di mesi 9 e giorni 20 di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella del particolare valore morale e sociale, assolveva Re UI dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona.
Deduce: che la non applicabilità della causa di non punibilità di cui al 2^ comma dell'art. 384 c.p. è fuori dubbio in quanto essa opera, come risulta dal dato letterale "soltanto quando l'agente non sia stato avvisato della relativa facoltà di astenersi";
che nel caso di specie, il fatto che l'imputato abbia deciso di deporre nonostante la facoltà di astensione "non determina assolutamente l'insorgenza del pericolo di nocumento al prossimo congiunto: è evidente, infatti, che il nocumento di cui parla il primo comma dell'art. 384 c.p., nella prospettazione dell'impugnata sentenza, è proprio quello che deriva dal pericolo, insito nel processo penale, che il padre del Re UI possa essere condannato a pena detentiva e pertanto privativa della libertà personale";
che, avendo nel nostro caso il testimone due possibilità:
deporre, oppure non deporre, deve escludersi che versi nello stato di "necessità", previsto dal primo comma del suddetto articolo;
che la contraria opinione accorderebbe ai testimoni che, avendo facoltà di astenersi, non se ne avvalgono "licenza di mentire";
che, in conclusione, non può applicarsi l'esimente prevista dal primo comma dell'art. 384 c.p. al falso testimone che sia stato ritualmente avvisato ai sensi dell'art. 199 c.p.p. della facoltà di non rispondere in quantò prossimo congiunto dell'imputato e nonostante ciò abbia deposto il falso.
Osserva il Collegio che il ricorso è fondato.
Le argomentazioni del ricorrente infatti, appaiono integralmente condivisibili.
La disposizione in esame configura due ipotesi di esimente:
quella del primo comma, che prevede la non punibilità nei reati di cui agli artt. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371 bis, 372, 373, 374 e 378 per coloro che hanno commesso i fatti per esservi stati costretti dalla necessità di salvare se medesimi o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore;
quella del secondo comma che circoscrive l'area di esclusione della punibilità a due reati ben precisi (falsa testimonianza e falsa perizia o interpretazione) ed a categorie di soggetti ben individuate nella loro peculiarità: da un lato, le persone delle quali per legge (artt. 197, 200 c.p.p.) l'assunzione è indebita e, d'altro lato le persone che avrebbero dovuto essere avvertite della facoltà di astenersi.
Tratto comune alle due ipotesi è l'applicabilità dell'esimente di aver agito per "... salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore". La giurisprudenza di legittimità è nella stragrande maggioranza orientata in conformità delle suddette argomentazioni, concordando sul principio che l'esimente non compete all'agente quando la situazione di pericolo sia stata da lui volontariamente causata.
Nel solco di tale indirizzo sono le recenti pronunzie della sesta sezione di questa Suprema Corte, 15/12/1998, Mocerino, in Cass. Pen. 2000, n. 1258; 27/7/95, Nizzola, R.V. 202.567. Tale indirizzo, condiviso da questo Collegio trova conferma anche nell'analisi critica del testo della disposizione in esame. In primo luogo deve considerarsi, non potendo trascurarsi nell'esegesi l'elemento logico-sistematico e volendo conseguentemente individuare una coerenza tra le varie disposizioni dello stesso articolo, che il legislatore, qualora non avesse inteso definire distinte condizioni per i destinatari del primo e del secondo comma dell'art. 384 c.p., avrebbe ben potuto limitarsi alla formulazione del primo comma, nel quale sarebbero stati inclusi tutti gli autori del reato di falsa testimonianza senza distinzioni ed in particolare, senza far discendere dalle diverse posizioni loro riservate dalla legge un trattamento differenziato.
Orbene sono due gli elementi che discriminano l'ipotesi del capoverso da quella del primo comma: la "costrizione dalla necessità di salvare" e la "inevitabilità del nocumento".
Ad avviso del Collegio e come si desume dall'interpretazione del testo legislativo, secondo cui la punibilità per il reato di falsa testimonianza è esclusa nelle due ipotesi innanzi delineate, nella disciplina del secondo comma entrambi i connotati innanzi indicati vengono meno.
Viene meno il primo perché, quando il prossimo congiunto dell'imputato abbia operato la scelta di non avvalersi della facoltà di astenersi ha, con ciò, volontariamente rinunziato ad una situazione che gli avrebbe consentito di evitare deposizioni non veritiere.
Viene altresì meno il secondo perché la suddetta situazione, ove fatta propria, avrebbe reso evitabile il "nocumento" i derivante da una testimonianza veritiera, potendo il potenziale teste disporre di un'alternativa innocua.
L'assunto, secondo cui, viceversa, la scriminante sarebbe estensibile a coloro che rinunziano alla facoltà di astenersi (opinione che ha trovato eco in pronunzie - Sez. VI 23/3/1983, Tomba - alquanto remote di questa S.C. ed in qualche voce anche autorevole della dottrina), ritenendo che senza rendere la loro testimonianza si sarebbe verificato inevitabilmente un grave nocumento nella libertà e nell'onore, da una parte priverebbe la disposizione in esame (2^ comma dell'art. 384 c.p.) della sua ragione di esistere rendendola inapplicabile nei confronti dei testi che, oltre a voler mentire, abbiano in tal senso predisposte le loro deposizioni;
d'altra parte, finirebbe per legittimare i perniciosi fenomeni dell'omertà e del mendacio verso gli organi giurisdizionali, dilatando oltre ogni ragionevole limite la garanzia dei sentimenti di autodifesa e di quella dei prossimi congiunti, in cui risiede la ratio della causa speciale di non punibilità della falsa testimonianza. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia, la quale deciderà nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte.
P. Q. M.
LA CORTE DI CASSAZIONE annulla l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2000