Sentenza 14 luglio 2015
Massime • 1
Nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato).
Commentario • 1
- 1. Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disaminaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021
Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2015, n. 33432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33432 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/07/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1566
Dott. DAVIGO PiercamiLO - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 39951/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di PP AB, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 22/03/2013 della Corte d'appeLO di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PiercamiLO Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito per le parti civili I.B.L. Banca S.p.A. e Cofimar S.p.A. l'Avv. Velia Paola, anche in sostituzione dell'Avv. Sena Luigi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o in subordine rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese per questo grado di giudizio;
udito per l'imputato l'Avv. Vindigni Francesco, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25.3.2008 il G.U.P. del Tribunale di Siracusa dichiarò Di PP AB responsabile dei reati di cui all'art. 416 c.p. (capo 1), art. 319 - 321 c.p. (capo 2), artt. 81 - 640 c.p.
- art. 61 c.p., n. 7 (capo 3), art. 423 c.p. (capo 4), art. 367 c.p. (capo 5) art. 483 c.p. (capo 6), art. 612 c.p., comma 2 e art. 595 c.p. (capo 7), unificati sotto il vincolo della continuazione e - con la diminuente per il rito - lo condannò alla pena di anni 6 di reclusione, nonché al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese di giudizio a favore delle parti civili I.B.L. Banca, Co. Fi. Mar. S.p.A., Carifin, Fineco Bank.
2. L'imputato propose gravame e la Corte d'appeLO di Catania, con sentenza del 22.3.2013 in parziale riforma della pronunzia di primo grado, dichiarò non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine al reato di cui al capo 5 perché estinto per prescrizione, rideterminò la pena per i residui reati in anni 5 mesi 10 di reclusione e lo condannò alla rifusione a favore delle parti civili delle ulteriori spese di giudizio.
3. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo:
1. violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla eccepita incompetenza per territorio del Tribunale di Siracusa, essendo stata l'associazione costituita in PozzaLO o comunque in territorio di Ragusa;
contraddittoriamente la Corte territoriale ha affermato che la costituzione ed operatività del sodalizio si è manifestata in Portopalo di Capopassero con la formazione di falsa documentazione da allegare alle richieste di finanziamento (p. 3 sentenza impugnata), salvo poi riconoscere che tutte le attività si erano consumate in contesto associativo compresa la contraffazione della carta d'identità (p. 9 sentenza impugnata), pacificamente avvenuta in PozzaLO in data 12.1.2006;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata acquisizione del verbale di dichiarazioni rilasciate dalla dott.ssa Arezzi Anna, che forniva certezza e riscontro nel tempo alla situazione psichiatrica riscontrata dal perito, dimostrandone l'anteriorità nel tempo rispetto alla commissione dei reati;
tale valutazione non sarebbe inficiata dalla valutazione della Marina Militare del maggio 2005; erronea quindi è la esclusione dell'incapacità di intendere e di volere;
3. violazione della legge processuale in quanto sussiste giudicato in ordine alla incapacità di intendere e di volere accertata dal Tribunale Militare di Napoli per reati coevi sicché, ai sensi dell'art. 425 c.p.p. non può non estendersi la esclusione di imputabilità;
4. violazione di legge sulla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 che va riferito alle singole erogazioni;
non è tale un danno fra Euro 20.000,00 e 50.000,00 Euro riferito alla consistenza economica delle parti lese;
5. violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 424 c.p. del delitto di incendio, essendo l'auto bruciata all'interno di area privata recintata da muro alto che impediva la diffusione del fuoco;
6. violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 612 e 595 c.p. in quanto la frase minacciosa ed offensiva fu proferita davanti ad un agente della Polizia penitenziaria e non vi è prova che sia pervenuta al destinatario M.LO AS;
7. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
8. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma delle statuizioni civili senza motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio rilevando che il reato più grave è queLO associativo e che, trattandosi di reato permanente, la competenza appartiene al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. Ha poi ritenuto, richiamando l'ordinanza 12.6.2007 del primo giudice, che la manifestazione della costituzione e dell'operatività dell'associazione avvenne in Portopalo di Capopassero con la formazione della documentazione falsa da allegare alle richieste di finanziamento.
Anche accedendo alla tesi difensiva, secondo la quale tutti i reati contestati (e quindi la contraffazione della carta d'identità) sono manifestazione dell'attività associativa, aLOra la prima manifestazione non è quella relativa alla falsificazione di tale documento, ma l'incendio dell'autovettura (capo5) avvenuta il 22.5.2004 in Pachino, Comune compreso nel circondario del Tribunale di Siracusa. Infatti l'imputato ha affermato che tale delitto fu commesso per riscuotere il premio dell'assicurazione (p. 4 sentenza di primo grado) e rientra nel programma truffaldino tanto da essere stato unificato in continuazione.
2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
In relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento va ricordato che il giudizio è stato celebrato in primo grado con il rito abbreviato.
Se ciò non impedisce al giudice di appeLO di esercitare i suoi poteri d'ufficio di integrazione probatoria, esclude che esista un diritto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ed un obbligo per il giudice di motivare la reiezione della richiesta di rinnovare il dibattimento.
Infatti, con la richiesta di essere giudicato alla stato degli atti l'imputato ha rinunziato all'acquisizione di ulteriori prove, tranne quelle alla cui acquisizione, eventualmente, il giudizio abbreviato era stato subordinato. (V. Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 13.12.1995 dep. 29.1.1996 rv 203427).
Legittimamente quindi è stata rifiutata l'acquisizione delle dichiarazioni della dott.ssa Arezzi Anna che non sono entrate nella valutazione della Corte d'appeLO.
Si deve escludere che la ritenuta sussistenza del vizio di mente in altro procedimento debba fare stato nel presente o che possa rilevare ai fine dell'art. 649 c.p.p.. L'infermità mentale non costituisce infatti uno stato permanente ma va accertata in relazione alla commissione di ciascun reato e, conseguentemente, non può essere ritenuta sulla sola base di un precedente proscioglimento dell'imputato per totale incapacità di intendere e di volere in altro procedimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21826 del 05/03/2014 dep. 28/05/2014 Rv. 259576) L'accertamento peritale relativo aLO stato di mente dell'imputato compiuto in un determinato procedimento non ha di per sè solo rilevanza cogente in altro procedimento a carico del medesimo imputato sia pure per fatti commessi nel medesimo periodo temporale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13237 del 08/02/2008 dep. 28/03/2008 Rv. 239575).
Le conseguenti valutazioni sono di merito argomentate dalla Corte territoriale anche in ragione del contenuto delle intercettazioni e della specificità della patologia segnalata.
3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. In tema di applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità il riferimento alle condizioni economico-finanziarie del soggetto passivo del reato è ammissibile e rilevante solo quando, accertato che il danno sofferto non ha una oggettiva entità tale da poter essere qualificata notevole, se ne verifica la valenza anche con riferimento alle particolari situazioni della parte lesa per la quale può divenire gravemente pregiudizievole la depauperazione di una somma che tale non sarebbe per un soggetto di media disponibilità finanziaria (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 8098 del 03/12/1987 dep. 18/07/1988 Rv. 178875). Viceversa, quando l'entità è tale da integrare un danno patrimoniale di particolare gravità sono irrilevanti le condizioni economiche della persona offesa.
Non vi è alcuna iLOgicità nell'aver ritenuto di particolare gravità un danno variante fra 20.000,00 e 50.000,00 Euro.
4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato, generico e svolge censure di merito.
La contestazione ritenuta fondata è quella di aver cagionato un incendio in cui è rimasta coinvolta l'autovettura del M.LO AS RE PA (v. capo imputazione) e non di essersi limitato a bruciare tale auto.
Si tratta peraltro di doglianza generica che si limita a fare riferimento all'esistenza di un muro di cinta indicato, senza specificazioni, come idonea ad impedire il diffondersi delle fiamme.
5. Il sesto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La persona offesa è certamente venuta a conoscenza della frase minacciosa ed offensiva posto che ha sporto querela (come emerge a p. 9 della sentenza impugnata).
6. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato e della gravità dei fatti (p. 10 sentenza impugnata).
7. L'ottavo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le statuizioni civili sono state confermate con richiamo alla intera motivazione della sentenza in punto di responsabilità (p. 10 sentenza impugnata).
8. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
9. Da ultimo il Collegio osserva che non possono trovare applicazione le norme sulla prescrizione del reato, pur essendo maturati i relativi termini, dal momento che - secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte - l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (cfr.: Cass. Sez. Un., sent. n. 21 del 11.11.1994 dep.
11.2.1995 rv 199903; Cass. Sez. Un., sent. n. 32 del 22.11. 2000 dep. 21.12.2000 rv 217266).
10. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalle parti civili I.B.L. Banca S.p.A. e Cofimar S.p.A. che si liquidano per ciascuna come da nota spese ritenuta congrua, esclusa la fase introduttiva non svolta dalla parte civile nel ricorso per cassazione, in Euro 3.510,00 oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione dalle parti civili I.B.L. Banca S.p.A. - Cofimar S.p.A. delle spese sostenute per questo grado di giudizio che si liquidano per ciascuna in Euro 3.510,00 oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2015