Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2015, n. 33432
CASS
Sentenza 14 luglio 2015

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Nel valutare l'applicabilità della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, può farsi riferimento alle condizioni economico-finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante con riferimento ad un danno ricompreso tra 20.000 e 50.000 euro, a prescindere dalla capacità economica delle vittime del reato).

Commentario1

  • 1Le aggravanti prevedute dagli articoli 61 e 61-bis c.p.: una loro breve disamina
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 31 maggio 2021

    Premessa – I motivi abietti o futili – Il nesso teleologico – La colpa cosciente – L'avere adoperato sevizie o l'avere agito con crudeltà – La minorata difesa – Il reato commesso durante il tempo in cui il colpevole si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato – Il danno patrimoniale di rilevante gravità – L'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso – L'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto – L'avere commesso il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2015, n. 33432
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33432
Data del deposito : 14 luglio 2015

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