Sentenza 30 giugno 2015
Massime • 1
Il delitto di riciclaggio si consuma con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall'art. 648 bis, primo comma, cod. pen. (sostituzione, trasferimento o altre operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità), non essendo invece necessario che il compendio "ripulito" sia restituito a chi l'aveva movimentato; ne deriva che il mero trasporto in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, che deve essere intesa in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza tra giudice del luogo della monetizzazione di assegni illeciti e giudice del luogo di ultimo transito verso l'estero del denaro ottenuto).
Commentari • 3
- 1. Riciclaggio: non è necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023
La massima Il reato di riciclaggio si perfeziona con la realizzazione dell'effetto dissimulatorio conseguente alle condotte tipiche previste dall' art. 648-bis, comma 1, c.p. , non essendo necessario che il compendio ripulito sia restituito a chi l'aveva movimentato, cosicché il mero trasporto materiale in altro luogo del bene riciclato esula dalla condotta tipica di trasferimento, da intendersi in senso esclusivamente giuridico di movimentazione dissimulatoria. (Fattispecie relativa al trasporto transfrontaliero di denaro oggetto di movimentazione e di occultamento in Svizzera, in cui la Corte ha dichiarato la competenza del giudice del luogo in cui era avvenuta la reintroduzione …
Leggi di più… - 2. Il reato di riciclaggioGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 14 novembre 2021
Reato di riciclaggio: la norma Elementi del riciclaggio Oggetto materiale del riciclaggio Concorso eventuale di persone nel riciclaggio Riciclaggio: la differenza con gli altri reati Trasferimento fraudolento di valori La Cassazione sul reato di riciclaggio Reato di riciclaggio: la norma [Torna su] A prevedere e sanzionare il riciclaggio è l'articolo 648-bis del codice penale, che di recente ha subito importanti alcune modifiche (evidenziate in corsivo) in conseguenza del recepimento da parte del nostro ordinamento della direttiva UE n. 2018/1673, che si occupa della lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. Il testo dell'art. 648-bis c.p. aggiornato al 2021 "Fuori dei casi di …
Leggi di più… - 3. RiciclaggioAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/2015, n. 32491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32491 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 30/06/2015
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1908
Dott. MAZZEI Antonella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - rel. Consigliere - N. 10837/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TRIBUNALE DI RIMINI;
nei confronti di:
TRIBUNALE DI FORLÌ;
con l'ordinanza n. 874/2015 GIP TRIBUNALE di RIMINI, del 03/03/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
sentite le conclusioni del PG Dott. Vito D'Ambrosio, che ha chiesto indicarsi la competenza del Tribunale di Forlì;
Uditi i difensori Avv.ti Moreno Maresi e Massimo Iasonni, che hanno chiesto dichiararsi inammissibile il conflitto, ovvero indicare la competenza del Tribunale di Rimini.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell'ambito dei procedimenti riuniti a carico di NI UC e altri per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e altro, il Tribunale di Forlì, con sentenza emessa in data 12.2.2015, dichiarava, previo stralcio, la propria incompetenza, indicando, quanto ai capi 1), 1 bis), 2), 3), 4), 35) e 44), nonché ai reati di cui ai procedimenti nn. 2528/2014, 2529/2014 R.G. Trib., riuniti al procedimento n. 1874/2014, la competenza del Tribunale di Rimini, considerato più grave il reato di riciclaggio di cui al capo 4). Dalla lettura del capo d'imputazione e dagli atti esaminati, il Tribunale di Forlì così riassumeva la dinamica dei fatti:
- la fase iniziale vedeva soggetti di nazionalità italiana versare assegni, provento di delitto, su conti accesi presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di SA IN (d'ora in avanti, CRRSM) attraverso la fiduciaria CARIFIN SA, prenotando il prelievo in contante del controvalore di tali titoli;
- gli assegni venivano trasferiti all'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (d'ora in avanti, ICBPI) per giungere in stanza di compensazione presso la Banca d'Italia e, infine, dirottati presso le banche trattane;
- il controvalore degli assegni costituiva una provvista a favore della CRRSM che veniva indirizzata a mezzo bonifico (da parte dell'ICBPI) sul c/c 4370/56 intestato alla stessa CRRSM presso la succursale di Forlì dell'istituto Monte dei CH di SI (d'ora in avanti, MPS);
- la CRRSM provvedeva, poi, a richiedere di monetizzare la provvista creata sul conto 4370/56 presso MPS, la quale registrava la corrispondente operazione a debito;
- le somme accreditate venivano, poi, prelevate per conto della CRRSM, in forme del tutto segrete, dal conto di gestione n. 1630 intestato all'istituto MPS sede di Forlì, presso la locale Banca d'Italia, da personale dell'impresa TO, d'intesa con i funzionari degli istituti di credito coinvolti;
- le somme prelevate in contanti, costituite prevalentemente da banconote da 500,00 Euro, venivano affidate al personale della ditta TO che ne curava il trasporto a SA IN presso la CRRSM, utilizzando i mezzi meccanici blindati della ditta e con modalità tali da occultare la provenienza e la destinazione delle somme, omettendo in particolare di eseguire le doverose denunce all'autorità di P.S. ed a quella doganale;
- infine, le somme in contanti venivano utilizzate dalla CRRSM per metterle a disposizione della clientela ovvero degli autori dei reati presupposti.
Sebbene, da un punto di vista formale, il trasferimento giuridico della moneta si fosse concretizzato sin dal momento in cui la Banca d'Italia aveva messo a disposizione le banconote a favore del richiedente, appariva anche evidente - secondo i Giudici di Forlì - come solo con il materiale trasferimento delle banconote a SA IN, si fosse completata l'operazione di riciclaggio, reato considerato dalla giurisprudenza potenzialmente a consumazione prolungata.
In tal modo, dunque, si perfezionava la condotta di sostituzione, che si consumava con la restituzione del capitale illecito a colui che lo aveva movimentato, ovvero il trasferimento sia in senso giuridico che materiale delle somme oggetto dell'attività di riciclaggio. Riconosciuta la connessione tra tutti i fatti, ritenuto che il reato più grave di riciclaggio si fosse perfezionato in Italia al momento della monetizzazione delle somme e consumato definitivamente a SA IN al momento del rientro dei capitali all'estero, il Tribunale di Forlì richiamava la regola dell'art. 10, comma 3, c.p.p., secondo cui se il reato è commesso in parte all'estero la competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9.
Nell'impossibilità di invocare le regole generali previste dall'art. 8, occorreva riferirsi all'art. 9, comma 1, c.p.p., che indicava la competenza del Giudice dell'ultimo luogo in cui era avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.
E, allora, considerato che la Repubblica di SA IN era raggiungibile solo attraverso il territorio della provincia di Rimini, la competenza doveva radicarsi presso il Tribunale di quel circondario.
2. Con ordinanza in data 3.3.2015, il G.I.P. del Tribunale di Rimini sollevava conflitto negativo di competenza ai sensi degli artt. 28 e 30 c.p.p.. Va premesso che il G.I.P. riminese, in data successiva a quella di emissione della citata sentenza dichiarativa d'incompetenza resa dal Tribunale collegiale di Forlì, era stato investito dal P.M. della sede con richiesta di conferma ex art. 27 c.p.p., del decreto di sequestro preventivo di due autovetture, l'una in uso a NI UC e l'altra in uso a NI UC, emesso dal G.I.P. di Forlì in data 4.3.2010 nell'ambito del procedimento originariamente iscritto, in relazione a due ipotesi di riciclaggio, con il n. 2342/11 del R.G.N.R. - P.M. Forlì e, in seguito, con il n. 2528/14 R.G. Trib., riunito al fascicolo principale n. 1874/14 dal Tribunale di Forlì all'udienza del 4.12.2014.
Contestualmente alla richiesta di conferma della misura cautelare reale, il P.M. di Rimini chiedeva al G.I.P. di voler "valutare la possibilità di sollevare ex art. 28 c.p.p. conflitto negativo di competenza con il Giudice del dibattimento di Forlì", aderendo integralmente al contenuto della memoria depositata dal P.M. in data 19.12.2014 presso il Tribunale forlivese, con la quale si concludeva per il rigetto di tutte le eccezioni difensive, inclusa quella afferente alla incompetenza territoriale di quel Tribunale. Ciò premesso, il G.I.P. di Rimini, operata ricognizione normativa e giurisprudenziale sulle caratteristiche del reato di riciclaggio, non riteneva conforme ai criteri esaminati assumere che momento consumativo del reato, nel caso di specie, fosse quello della restituzione del contante a SA IN, in quanto ciò contraddiceva la natura di reato a forma libera che lo caratterizzava secondo una sequenza di condotte alternative.
Il P.M. aveva distinto chiaramente, nel capo d'imputazione, due porzioni essenziali, indicando condotte compiute, interamente riconducibili a quelle della fattispecie penale: vale a dire, la monetizzazione delle disponibilità illecite in banconote e il loro prelevamento/consegna presso la filiale di Forlì della Banca d'Italia.
Osservava il G.I.P. che, invero, le operazioni di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali illeciti erano state realizzate mediante la loro monetizzazione in banconote, che erano state prelevate, per conto dell'istituto sammarinese e dei suoi clienti, in forme segrete e non trasparenti, dal conto gestione intestato alla MPS presso la filiale di Forlì della Banca d'Italia. Era proprio allo scambio della moneta bancaria, fatta affluire dagli imputati sul conto forlivese, con le banconote, che il P.M. aveva attribuito centrale e autonoma valenza, sottolineando che tale condotta integrava al contempo operazione di ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali, trasferimento giuridico e sostituzione degli stessi. Le successive condotte rappresentavano ulteriori segmenti della complessa vicenda di riciclaggio e che potevano, al più, costituire una pluralità di autonome fattispecie unite dal vincolo della continuazione, ciascuna conforme alla condotte alternativamente previste dall'art. 648 bis c.p., ma che non facevano mutare il luogo di consumazione delle prime condotte in Fori), luogo, quindi, radicante la competenza in applicazione dei criteri di cui all'art. 12 c.p.p., lett. b) e art. 16 c.p.p., commi 1 e 3.
Aggiungeva il G.I.P. di Rimini che l'assunto del Tribunale di Forlì era errato anche in fatto, poiché al territorio della Repubblica di SA IN era possibile accedere anche attraverso la confinante provincia di Pesaro e Urbino;
ne' emergeva dagli atti del procedimento alcun elemento concreto da cui desumere che i furgoni blindati della ditta TO avessero effettivamente raggiunto SA IN passando per il territorio riminese.
Concludeva il Giudice della cautela che, anche a voler aderire alla tesi forlivese sulla consumazione circolare del delitto di riciclaggio, restava comunque radicata la competenza presso il Tribunale di Forlì in applicazione delle regole suppletive previste dai commi 1 (ultimo luogo in cui era avvenuta una parte dell'azione) e 3 (giudice del luogo dell'Ufficio del P.M. che per primo ha iscritto la notizia di reato) dell'art. 9 c.p.p.. 3. In data 11.6.2015 è stata depositata memoria nell'interesse di NI UC.
In essa si rileva, in primo luogo, l'omessa notifica dell'avviso per l'odierna udienza camerale alla CRRSM, indicata come parte notificanda nell'ordinanza di proposizione del conflitto. Si chiede, poi, che il conflitto venga dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono.
Il processo che il Tribunale di Forlì ha trasmesso all'A.G. di Rimini comprende una molteplicità di imputazioni ed anche una molteplicità di imputati che non risultano menzionati nell'ordinanza di proposizione del conflitto (allega all'uopo il decreto che dispone il giudizio del G.U.P. di Forlì).
Lo stesso Giudice di Rimini da atto di ciò a pag. 3 dell'ordinanza, laddove segnala che il Tribunale di Forlì ha dichiarato la propria incompetenza per i reati di cui ai capi 1), 1 bis), 2), 3), 4), 35) e 44).
Per contro, il conflitto viene rilevato e sollevato solo con riferimento al reato sub 4), restando fuori dal perimetro del conflitto stesso sia tutti gli ulteriori reati enunciati negli altri capi d'accusa, sia gli altri 28 concorrenti del NI indicati nel reato succitato, nonché gli illeciti amministrativi contestati ex D.Lgs. n. 231 del 2001, ai capi 53), 55), 56), 57) e 58). Nel sollevare un conflitto "parziale" il Giudice di Rimini ha, dunque, violato la ratio sottesa alla disciplina del conflitto negativo, violando anche il principio per cui i Giudici in conflitto devono avere una parità decisionale in ordine alla regiudicanda. Ma, soprattutto, è violato il testo dell'art. 28 c.p.p., che stabilisce quale presupposto del conflitto "il medesimo fatto attribuito alla stessa persona", mentre nel caso in esame il Giudice ha sollevato un conflitto con riferimento a un solo fatto-reato, scelto tra tanti, e a due sole persone, tralasciando gli altri fatti- reato e gli altri imputati.
Qualora la Corte di Cassazione dovesse dar corso alla trattazione e alla risoluzione del conflitto, ne deriverebbero conseguenze abnormi. In primo luogo, perché determinerebbe una decisione assunta in assenza di tutte le altre parti processuali interessate al conflitto, cagionando possibili lesioni dei diritti di difesa e di individuazione del Giudice naturale;
in secondo luogo, perché un'eventuale decisione del conflitto a favore dell'A.G. di Forlì determinerebbe una irrazionale e abnorme separazione dei processi e degli imputati, provocando il trasferimento a Forlì delle sole posizioni del NI e del NI, mentre i coimputati del reato sub 4) e gli imputati degli altri reati sub 1), 1 bis), 2), 3), 35) e 44), nonché gli enti cui sono addebitati gli illeciti amministrativi rimarrebbero sottoposti alla giurisdizione dell'A.G., riminese. Si chiede, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del conflitto per violazione dell'art. 28 c.p.p.. 4. In data 23.6.2015 sono state depositate "note difensive" nell'interesse del NI, contenenti ulteriori repliche alle argomentazioni svolte dal G.I.P. di Rimini.
5. In data 24.6.2015 è stata, infine, depositata memoria nell'interesse di NI UC che, sostanzialmente, ripropone e richiama gli argomenti svolti in favore del coimputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale, prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di competenza del Tribunale di Forlì.
3. Va, in primo luogo precisato, che secondo la sequenza procedimentale ricostruita nella superiore esposizione in fatto, i reati sui quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi, per risolvere il conflitto deferitole, sono le due ipotesi di riciclaggio riportate sub a) e b) alle pagine 1 e 2 dell'ordinanza resa dal G.I.P. di Rimini, che supportano il sequestro preventivo delle due autovetture usate dal NI e dal NI nello svolgimento dell'attività illecita loro contestata.
L'oggetto circoscritto della verifica della competenza territoriale determina l'infondatezza delle censure dedotte dalla difesa quanto alla violazione del contraddittorio per omessa notifica dell'avviso di udienza alla Cassa di Risparmio sammarinese e ai numerosi coimputati dei reati connessi di cui si dirà ovvero alla violazione dell'art. 28 c.p.p., in relazione alla non identità del fatto o dei fatti.
Nelle citate imputazioni si contestano, nel primo caso al solo NI (capo a), nel secondo anche al NI (capo b), operazioni sostanzialmente sovrapponibili di riciclaggio, consistite nel "trasferire somme di denaro di provenienza illecita depositate presso la Cassa di Risparmio della Repubblica di SA IN... sul conto corrente cesenate, intestato alla società VERDEMARE s.r.l., operazioni altresì idonee a ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, realizzando" un'operazione bancaria "con la quale veniva schermata sotto l'apparente causale di finanziamento soci un effettivo trasferimento e restituzione definitiva delle provviste illecite...".
Tali operazioni risultano compiute pacificamente presso la sede di Cesena della Banca di Cesena il 3.9.2007.
Ciò posto, va ricordato che, essendo il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., a forma libera e, potenzialmente, a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito, integra, di per sè, un autonomo atto di riciclaggio (Sez. 2, n. 43881 del 9/10/2014, Matarrese, Rv. 260964; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 20/3/2014, Amato e altri, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 7/1/2011, P.G. in proc. Berruti, Rv. 249446). In base a tale principio, non v'è dubbio che, in relazione alle due fattispecie di riciclaggio ascritte al GHIIMI e al NI nei termini sopra formulati, il riciclaggio si sia consumato in Cesena, presso la Banca di Cesena, dove risultano pervenute tramite bonifico le somme di provenienza illecita trasferite, ad opera degli imputati, dalla Cassa di Risparmio di SA IN e dove si è perfezionata anche la condotta di sostituzione e di "ripulitura" del denaro illecito attraverso l'operazione bancaria sinteticamente prima descritta.
La competenza per territorio con riguardo a tali due reati va, quindi, radicata presso il Tribunale di Forlì, nel cui circondario è ubicato il comune di Cesena.
3.1. Atteso il già acclarato rapporto di connessione che lega le due ipotesi di riciclaggio esaminate a quella, sensibilmente più complessa e più grave (anche per la contestazione delle circostanze di cui agli artt. 112 c.p. e 3 L. n. 146/2006), contestata al NI e al NI, nonché a numerosi altri soggetti, al capo 4) della rubrica, riportato alle pagine 3 e 4 dell'ordinanza del G.I.P. riminese, occorre necessariamente estendere a tale ulteriore reato - individuato, nelle fasi di merito, come il più grave tra tutti quelli legati da connessione - la verifica della competenza territoriale, ai sensi dell'art. 16 c.p.p.. Anche in ordine al reato di riciclaggio sub 4), si ritiene competente per territorio il Tribunale di Forlì.
Va rammentato che il testo dell'art. 648 bis c.p., quale risulta dall'ampliamento recato al suo contenuto letterale dalla L. 9 agosto 1993, n. 328, fa riferimento solo al compimento di specifiche operazioni di "sostituzione" e "trasferimento", nonché a quelle che ostacolino l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni ed altre utilità. Non è richiesta, invece, la finalizzazione della condotta del reo al rientro del bene "ripulito" nella disponibilità dell'autore del reato presupposto (Sez. 1, n. 871 del 9/2/1996, Confl., compet. G.I.P. Tribunale e G.I.P. Pretura Brescia, Rv. 204485).
È stato precisato che, per "sostituzione", deve intendersi la condotta posta in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale ovvero ad ostacolare l'accertamento sull'origine della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (Sez. 2, n. 17771 del 11/04/2014, Spataro, Rv. 259581); nel concetto di "trasferimento", d'altro canto, devono essere ricomprese tutte le fasi della movimentazione del denaro proveniente da delitto (Sez. 2, n. 9558 del 25/2/2004, P.M. in proc. Ferrarese, Rv. 228390). In ossequio a tali criteri, la giurisprudenza di questa Corte - cui il Collegio aderisce - ha qualificato come reati di riciclaggio:
qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 43881 del 9/10/2014, Matarrese, Rv. 260964; Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 20/3/2014, Amato e altri, Rv. 259487; Sez. 2, n. 546 del 7/1/2011, P.G. in proc. Berruti, Rv. 249446); la condotta di monetizzazione di assegni di provenienza illecita, atteso che le somme di denaro ricevute in sostituzione dei titoli appaiono formalmente di provenienza lecita (Sez. 6, n. 36759 del 20/6/2012, Caforio e altri, Rv. 253467; Sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep. 9/1/2009, Argiri Carrubba, Rv. 242373).
Ciò posto, le "modalità frammentarie e progressive" con le quali, secondo il contenuto del capo d'imputazione, si sarebbe realizzata la fattispecie di riciclaggio di cui al capo 4) della rubrica - che vede imputati funzionari, consiglieri di amministrazione, sindaci, dipendenti della banca MPS sede di Forlì, della CRRSM e della CARIFIN SA, nonché personale della ditta portavalori TO s.r.l. - risultano ricostruite nei termini riportati in apertura, che descrivono, come pacificamente avvenute a Forlì:
- una condotta di sostituzione degli assegni di provenienza illecita, consistita in operazioni di bonifico, poste in essere dall'Istituto Centrale delle Banche Popolari, di fondi bancari costituenti il controvalore dei suddetti titoli (pervenuti al predetto ICBPI dopo essere stati versati dagli autori dei reati presupposti, tramite la fiduciaria CARIFIN SA, presso le filiali territoriali della Cassa di Risparmio di SA IN con prenotazione del prelievo in contante del controvalore), effettuate utilizzando il conto corrente n. 4370/56 intestato alla CRRSM e acceso presso la filiale di Forlì della Banca MPS;
- una successiva condotta di trasferimento della provvista bancaria dal citato c/c n. 4370/56 al conto di gestione n. 1630 intestato formalmente alla Banca MPS sede di Forlì, presso la locale filiale della Banca d'Italia, ma nella sostanziale disponibilità della CRRSM, che, in forme del tutto segrete, prelevava detta provvista in contanti, costituiti prevalentemente da banconote da 500,00 Euro, che venivano materialmente affidate alla ditta TO e da questa trasportate a SA IN presso la CRRSM, a disposizione degli autori dei reati presupposti.
Essendo questi, pacificamente, i fatti, deve ritenersi corretto l'approdo cui è pervenuto il G.I.P. di Rimini, posto che l'attività di trasformazione degli assegni di provenienza illecita in moneta bancaria e, poi, in moneta fisica - azione integrante l'elemento oggettivo della "sostituzione" previsto dall'art. 648 bis c.p. - si è compiuta nelle due banche di Forlì prima menzionate. Va disattesa, viceversa, l'opzione ermeneutica sostenuta dal Tribunale di Forlì, secondo la quale il reato di riciclaggio, nel caso di specie, si sarebbe consumato con il trasporto materiale delle banconote (prelevate a Forlì) a SA IN attraverso la provincia di Rimini, ultimo luogo dello Stato italiano dove si è realizzata una parte della condotta delittuosa (circostanza che radicherebbe la competenza del Tribunale di quel circondario).
Se può condividersi che il reato in questione è a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, deve sottolinearsi che esso non può che cessare nel momento in cui si realizza il tipico effetto dissimulatorio che lo caratterizza, effetto che, nel caso in esame, è stato conseguito mediante le operazioni svolte presso i due istituti di credito di Forlì che hanno prodotto il risultato della sostituzione degli assegni di provenienza illecita con il denaro "ripulito", così da ostacolare la sostanziale provenienza delittuosa di quest'ultimo.
Non ignora, questo Collegio, il diverso orientamento, richiamato dal Tribunale di Forlì, che fa coincidere il "perfezionamento" della sostituzione con la restituzione del bene illecito riciclato a colui che lo aveva movimentato (Sez. 5, n. 19288 del 5/2/2007, P.G. in proc. Tarantino e altri, Rv. 236635).
Tale posizione non si ritiene condivisibile, sia perché contrasta con il tenore letterale della norma, che accomuna nel concetto di riciclaggio condotte di sostituzione, trasferimento ed altre operazioni tese ad ostacolare la provenienza delittuosa di "denaro, beni o altre utilità", e non condotte di restituzione;
sia perché non tiene conto del fatto che, nel momento in cui il bene riciclato viene restituito all'autore del reato presupposto, la sua sostituzione/trasformazione - che costituisce la quintessenza del reato de quo - è già compiuta, l'effetto dissimulatorio già conseguito.
È per tali considerazioni che l'attività di mero trasporto materiale delle somme riciclate non può essere ricompresa nella condotta di "trasferimento" prevista dall'art. 648 bis c.p., e chiarita, nel suo significato, dalla giurisprudenza di questa Corte - cui il Collegio aderisce - come afferente a tutte le fasi della movimentazione del denaro o di altri beni provenienti da delitto;
movimentazione che, all'evidenza, non può non essere strettamente connessa alla finalità dissimulatoria degli agenti e, pertanto, intesa in senso giuridico.
Con ciò si vuoi dire, che, al momento della consegna del denaro contante alla ditta TO per il successivo trasporto a SA IN, la trasformazione della res illicita si era già compiuta, l'effetto dissimulatorio già realizzato e sullo stesso non poteva ulteriormente influire, amplificandolo o prolungandolo, il trasferimento fisico del bene riciclato in altro luogo (segmento di condotta che sarà, com'è ovvio, sottoposto alla valutazione del Giudice del merito).
4. Per le esposte considerazioni, deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Forlì, cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Forlì, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 30 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2015