Sentenza 11 aprile 2014
Massime • 1
Integra il reato di riciclaggio la condotta posta in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero ad ostacolare l'accertamento sull'origine della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente qualificato in termini di riciclaggio la condotta consistita nel semplice montaggio di un motore di origine furtiva su una autovettura "pulita").
Commentario • 1
- 1. RiciclaggioAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2014, n. 17771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17771 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 11/04/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 895
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R. - rel. Consigliere - N. 30227/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT LV nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 7/2/2013 della Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE Roberto Maria;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. GALLI Massimo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
udito per l'imputato l'avv. DE LISI Tommaso che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 7/2/2013, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 20/1/2011, che aveva condannato AT LV alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 1.000,00 per il reato di cui all'art. 648 bid c.p..
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, in punto di sussistenza responsabilità dell'imputato ed in punto di riapertura dell'istruttoria dibattimentale.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando il seguente motivo di gravame:
violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 648 bis c.p., per l'insussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera ne' specificatamente censura. Il giudice di appello per affermare l'infondatezza della tesi difensiva in punto di insussistenza, da un punto di vista materiale e psicologico, del delitto di riciclaggio, ha infatti, con argomentazioni ineccepibili sia logicamente che giuridicamente, evidenziato "...La circostanza che l'imputato abbia acquistato il propulsore dell'autovettura oggetto di furto senza alcuna formalità e, in particolare senza pretendere alcuna documentazione che ne dimostrasse la legittima provenienza, posto che al riguardo nulla è stato prodotto, consente di ritenere che il medesimo fosse consapevole dell'origine delittuosa. Lo AT, inoltre, montando il motore proveniente da furto su autovettura diversa, ha compiuto un'attività di sostituzione atta ad ostacolare la ricerca del motore medesimo e ad occultare la sua provenienza da delitto ...". Tale specifica e dettagliata motivazione il ricorrente non prende nemmeno in considerazione, limitandosi a ribadire la tesi già esposta nei motivi di appello e confutata, con diffuse e ragionevoli argomentazioni, nella sentenza impugnata. E le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito in ordine alla sussistenza del reato, con specifico riferimento alle doglianze sollevate con i motivi di ricorso, risultano conformi alla costante giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio;
segnatamente, e si tratta proprio del precedente indicato dal ricorrente, per l'integrazione del reato di cui all'art. 648 bis c.p., occorre che le attività poste in essere sul denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale (sez. 2^ n. 47088 del 14/10/2003, Rv. 227731). E ciò è quanto, sulla base della sentenza impugnata, risulta essere avvenuto nel caso di specie: difatti il motore risultato rubato, pur non essendo stato alterato nel suo numero identificativo, che è rimasto tale ed la rilevazione dello stesso ha consentito l'accertamento della provenienza delittuosa, è stato montato su un'autovettura "pulita", creandosi così una parvenza di provenienza legittima dell'intera autovettura, idonea ad ostacolare l'accertamento dell'effettiva provenienza da delitto di una parte di essa. Sussiste, quindi, quel tipico effetto dissimulatorio che caratterizza una fattispecie criminosa a forma libera, quale è quella del riciclaggio. Ed a nulla rileva, ai fini dell'integrazione del reato, la circostanza che, concretamente, sia risultato agevole l'accertamento della provenienza delittuosa del motore in questione;
in quanto, per aversi reato impossibile l'inidoneità dell'azione deve essere ex ante assoluta e non può desumersi dal mero fatto che il reato sia stato agevolmente scoperto (sez. 2^ n. 44043 del 13/10/2009, Rv. 245625). Nel caso di specie, appunto, un semplice controllo dell'autovettura nei suoi tipici elementi identificativi costituiti dalla targa e dal numero di telaio abbinato non avrebbe consentito l'accertamento della provenienza delittuosa del motore, risultata possibile solo attraverso l'esame del numero dello stesso ed il controllo dell'abbinamento di esso con altra autovettura, appunto, provento di furto.
Ed ancora anche da un punto di vista soggettivo risulta corretta la qualificazione giuridica del fatto, caratterizzato, nel caso di specie, dal dolo generico, da individuarsi nella semplice volontà di compiere attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di un bene nella consapevolezza di tale origine, non occorrendo alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro, caratterizzanti il diverso delitto di ricettazione (sez. 2 n. 7/1/2011, Rv. 249445).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2014