Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 38526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38526 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
38526-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
Composta da:
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RI BO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
PO IO, nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 1387/2025 UP - 30/09/2025 R.G.N. 16104/2025
avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte di appello di Cagliari
In caso di diffusione def presente provvedimento amettere le general e gli altri desi identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto della legge TL FUNZIONARIO GIUP2010 AN Mand
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RI BO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alde Esposito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore della parte civile EN NA, avv.to Gian Mario Sechi che si associa alla richiesta del Procuratore generale, chiede la conferma della sentenza e deposita conclusioni scritte e copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato uditi i difensori dell'imputato, avv. Fabio Massimo Aureli e LU Mele, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della sentenza della Corte di appello
RITENUTO IN FATTO
1. Il 17 dicembre 2024 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del giudice dell'udienza preliminare di Cagliari del 8 novembre 2021 con la quale, in esito a rito abbreviato, IO PO è stato dichiarato responsabile del delitto di maltrattamenti, aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 11- quinquies, cod. pen., (capo a) commesso ai danni della moglie convivente NA EN, nonché del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 609-bis cod. pen.,
commesso ai danni della stessa e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, applicata la continuazione e la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione, oltre accessori e risarcimento del danno in favore della nominata persona offesa, costituitasi parte civile.
2. Avverso la sentenza in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, affidandosi a due motivi.
2.1 Con il primo composito motivo lamentano erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 572, 61, n. 11-quinquies e 609-bis, cod. pen., per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'attendibilità della querelante, al lasso temporale tra la consumazione dei reati e la denuncia, agli elementi di riscontro, all'integrazione dei reati contestati. Si premette che il vizio genetico che permea ed inficia l'intera motivazione della sentenza impugnata risiede in quella che viene definita come la supina accettazione della sentenza di primo grado, richiamata e riportata in toto nel provvedimento, che, si aggiunge, non si misura con le doglianze della difesa.
2.1.1 Per converso, quanto alla attendibilità della querelante e ad eventuali motivi di animosità si evidenzia che l'impugnata sentenza è incorsa in un palese errore nella parte in cui ha ritenuto che la persona offesa avesse sporto denuncia in ordine ai maltrattamenti e alle violenze subite prima di aver appreso della relazione extraconiugale del marito, confondendo le confidenze fatte ad alcune amiche con la denuncia, che è stata sporta successivamente, e si afferma, artatamente, dopo la scoperta del tradimento. Ci si duole della omessa analisi della personalità della denunciante, che, nella consulenza redatta nel procedimento di separazione, versata in atti, risulta connotata da una estrema fragilità, tale da trascinarla in uno stato depressivo, anche prima della morte del genitore, causa di un profondo disturbo. Si censura la decisione per aver ritenuto che le differenti versioni dei racconti rese dalla denunciante fossero il frutto di un deterioramento della prova dichiarativa dovuto al fatto di essere stata ascoltata a più riprese (tre volte dalla polizia giudiziaria, fino alla sottoposizione all'esame), quando invece esse erano frutto di una intima inverosimiglianza delle ricostruzioni offerte. L'inverosimiglianza emergerebbe anche dalla circostanza che la mattina successiva alla patita violenza sessuale la parte civile, che già in una precedente occasione si era allontanata da casa subito dopo aver avuto una forte discussione con il marito, non avesse detto o fatto nulla, non avesse chiamato un'amica, non si fosse confidata con nessuno ed anzi avesse partecipato ad una escursione a cavallo. Alcun valore avrebbe la circostanza che la notte della violenza l'imputato e la moglie avessero chiuso la porta della stanza da letto, trattandosi di un piccolo
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appartamento nel quale si trovava anche la figlia e si censura la sentenza per non aver valorizzato gli screenshot della chat e la registrazione della conversazione tra la parte civile e l'amica, in cui, si afferma, risultano palesi gli epiteti nei confronti dell'imputato. L'iniziativa giudiziaria, si conclude sul punto, è stata mossa da rancore e gelosia nei confronti del marito.
2.1.2 Quanto al lasso temporale, si rimarca che tra la consumazione dei reati e la denuncia degli stessi è decorso un lungo periodo (risalendo i fatti ad un arco di tempo compreso tra il 30 luglio ed il 24 agosto;
la denuncia al 26 ottobre 2017), evidentemente conseguenza della scoperta, risalente al 15 settembre, del tradimento extraconiugale, allorchè fu l'imputato ad essere aggredito con morsi, schiaffi, pugni e graffi dalla moglie. Il lasso temporale, si sostiene, costituisce un ulteriore riscontro logico dell'evento che ha scatenato la reazione della persona offesa, la quale, per età e professione, è una persona tutt'altro che sprovveduta o in minorata difesa.
2.1.3 Con riferimento agli elementi di riscontro alla denuncia sporta, si deduce che erroneamente il giudice di appello abbia ritenuto che il suo contenuto fosse riscontrato dalle dichiarazioni delle amiche che ne hanno raccolto le confidenze, oltre che da quelle dell'imputato, che, con una evidente forzatura logica, sono state lette come una parziale ammissione. Si rileva che i dichiaranti che dovrebbero riscontrare la parte civile sono inattendibili perché animate da altre ragioni, e sono comunque tutte dichiarazione de relato dalla parte civile, che non rilevano, riportando giurisprudenza nel caso della chiamatà in reità, come, del pari, i messaggi inviati dalla parte civile al marito che dimostrano un chiaro consenso espresso della stessa a pratiche sessuali diverse dall'ordinario.
2.1.4 Quanto al delitto di maltrattamenti, gli elementi oggettivi vengono tratti da fonti inattendibili, difettano di specificità e nulla viene detto in merito alla volontarietà ed abitualità nella commissione del reato, emergendo al contrario che l'imputato l'aveva aiutata in momenti di grandi difficoltà e si era fatto carico, per anni, dei figli adolescenti avuti dalla donna in un precedente matrimonio. Il brevissimo lasso temporale (da luglio a settembre 2017) esclude che possa parlarsi di maltrattamenti, tenuto conto che esso è conciso con una forte crisi coniugale, che è sfociata nella estromissione dell'imputato dalla casa coniugale ad opera della parte civile. Con riferimento al delitto di violenza sessuale, si deducono una serie di contraddizioni del narrato accusatorio della persona offesa, oltre all'insussistenza della violenza o della minaccia dedotti da una serie di comportamenti dell'imputato e dai rapporti tra i coniugi che portano ad escludere la sussistenza di tali elementi.
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2.2 Con il secondo motivo, si lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, posto che, diversamente da quanto affermato nella sentenza di appello, l'imputato non è pregiudicato e non si dà conto del comportamento processuale e del ristoro alla persona offesa della somma di 10.000,00 euro, valorizzati in primo grado, nonché delle condizioni di vita individuale e familiare, del breve lasso di tempo in cui i fatti si sarebbero verificati e delle conseguenze, familiari (in quanto padre di due piccole bambine avute con la nuova compagna) e professionali (potendo perdere il lavoro), che derivano dalla condanna. Si chiede quindi, "in considerazione della riduzione di pena prevista dall'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. e della continuazione per il reato ex art. 572 cod. pen." la riduzione della pena irrogata, con esclusione delle pene accessorie 3 Il Sost. Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
3.1 Quanto al primo motivo di ricorso si evidenzia che la Corte territoriale, da un lato, ha basato l'affermazione di responsabilità principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa, valutandone in senso positivo la credibilità e l'attendibilità; dall'altro, ha esaminato e disatteso le censure difensive, riproposte nel ricorso per cassazione, volte a rimarcare discrasie nel narrato accusatorio, che non sussistono, venendo in rilievo argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche, che si sottraggono al sindacato di legittimità. Dopo aver censurato punto per punto i rilievi difensivi, si evidenzia che sussistono gli elementi costitutivi dei reati per i quali è intervenuta condanna.
3.2 Con riferimento alla dedotta eccessiva entità della pena si evidenzia che la richiesta di applicazione della concessione attenuante di cui all'art. 609-bis. comma terzo, cod. pen. non era stata avanzata nei motivi di appello e non può quindi essere dedotta nei motivi di ricorso per cassazione.
3.3 In conclusione, si chiede il rigetto del ricorso anche in considerazione del fatto che la difesa del ricorrente, pur avendo contestato la valutazione fornita dalla Corte territoriale in ordine all'interpretazione delle testimonianze, delle chat telefoniche, delle conversazioni registrate, all'incidenza sulla credibilità della donna derivante dalla presentazione di denunzie dichiarate infondate, ecc.., nulla ha allegato, né riportato, con puntuale indicazione, nel proposto ricorso, venendo così meno all'onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il collegio che il ricorso sia inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. 1 Il primo composito motivo è manifestamente infondato.
1.1 Premesso che costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il decidente non sia incorso in manifeste contraddizioni (oltre a Sezioni Unite Bell'Arte, cfr., tra le più recenti, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, [...], Rv. 278609; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, [...], Rv. 262575), nessuna censura può essere mossa al giudici territoriali, posto che la valutazione da loro compiuta, oltre a non presentare vizi di illogicità o incongruenze, è rispondente ai criteri espressi dalla Corte, cui questo collegio aderisce, quando la persona offesa, come nel caso di specie, si sia costituita parte civile. E infatti principio consolidato che il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante persona offesa che si sia costituita parte civile deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214) e che può essere opportuno procedere al conforto di tali dichiarazioni con altri dati, che possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, [...], Rv. 275312).
1.2 Facendo corretta applicazione dei principi riportati, la Corte di appello si sofferma diffusamente sulla credibilità e sulla attendibilità della moglie dell'imputato, vittima degli abusi contestati al capo A, nonché delle violenze sessuali, in termini giuridicamente corretti e senza alcuna illogicità, valutando l'attendibilità intrinseca del narrato reso dalla stessa, le circostanze che hanno portato all'emersione dei fatti, il rapporto tra la vittima e l'imputato, le reazioni della prima, le dinamiche, anche psicologiche, che hanno spinto la donna a raccontare, la mancanza di intenti calunniatori e la complessiva attendibilità di tutto il narrato desunta anche alla luce di tali circostanze. È questa una valutazione rispondente ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità ed essa non è neutralizzata dalla mancata, parcellizzata, analisi di ogni singolo episodio criminoso, soprattutto con riferimento al delitto di maltrattamenti oggetto del capo A, come in tesi sostenuto dalla difesa, posto che, come affermato da Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, [...], Rv.
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261730, <le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata;
mentre non ha rilievo, al riguardo, il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame qualora si tratti di deduzione disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, non essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese ed essendo, invece, sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa». Nel caso di specie, la Corte territoriale ha compiuto una completa ed esauriente analisi di tutto il narrato della persona offesa, anche senza riportare i singoli episodi che, secondo la difesa, ne minerebbero su aspetti per altro meramente asseriti, quali il clima di litigiosità, o, volendo, suggestivi ma in ogni caso non dirimenti né decisivi, quali la causa di separazione giudiziale tra i due coniugi, la scoperta del tradimento con colei che era un'amica della dichiarante e che è divenuta oggi la compagna dell'imputato e la madre dei figli avuti con questi, o le pregresse denunce rivolte all'imputato, che si sono risolte in provvedimento di archiviazione l'attendibilità, non essendo richiesta, né essendo necessaria l'esplicita confutazione delle specifiche tesi difensive disattese, bastando una ricostruzione complessiva dei fatti che, nei reati quali quelli per i quali si procede, non può prescindere dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante. Ed allora, alcuna censura può essere mossa alla Corte territoriale che, quanto alla ritenuta attendibilità intrinseca, valorizza la circostanza che la donna aveva inizialmente con il marito un buon rapporto, che è degenerato nel tempo, quando sono emersi i primi comportamenti maltrattanti. Non censurabile è anche la valutazione di attendibilità che la Corte di appello conferisce alla genesi del racconto prima informalmente anticipato ad alcune strette conoscenti e poi sfociato nella denuncia, rispetto alla quale la difesa rimarca la sua strumentalità, sottolineando il lasso temporale trascorso, oltre alla circostanza che la denuncia è avvenuta a ridosso della scoperta del tradimento - aderendo questo collegio all'orientamento espresso da Sez. 3, n. 6710 del 18/12/2020, dep. 2021, [...], Rv. 281005 02 secondo cui la natura progressiva
delle dichiarazioni rese dalla vittima vulnerabile non è un elemento che può, da solo, determinare una valutazione di inattendibilità, in quanto tali dichiarazioni spesso non si esauriscono in un'unica soluzione, ma si sviluppano attraverso un complesso percorso di disvelamento, di regola condizionato dall'affidamento nei confronti dell'autorità procedente e intrecciato con quello psicologico di superamento del trauma, sicché il giudizio sull'attendibilità del dichiarato impone una valutazione d'insieme comprensiva di tutti gli stadi di tale percorso. Applicando sostanzialmente tali principi e seguendo un percorso logico immune da censure, la Corte territoriale esclude la strumentalità della denuncia sporta proprio valorizzando gli screenshot della chat e la registrazione della conversazione tra la persona offesa e una sua amica e soprattutto la circostanza che la donna aveva già raccontato - sia pur confidenzialmente - le violenze subite, a riprova della credibilità della stessa e della attendibilità del narrato offerto. Priva di aporie è anche la valutazione offerta dai giudici di merito in ordine alla costanza del racconto proveniente dalla donna, che, nelle sedi in cui è stata ascoltata, sia innanzi alla polizia giudiziaria, sia poi nel corso dell'esame dibattimentale, ha costantemente confermato le accuse;
così come immune da censure è la considerazione del fatto che i rapporti sessuali di cui al capo B sono state realizzati con violenza e costrizione e che rispetto ad essi il consenso non era stato affatto prestato, perdendo così di valore quello che come afferma la sentenza di appello sarebbe il vero cavallo di battaglia della linea difensiva", ossia la frase, contenuta in un messaggio scritto "Te l'ho permesso, non lo nego", che, contestualizzata nei termini indicati, non scrimina, né rende in alcun modo insussistente la violenza sessuale perpetrata dall'imputato, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato.
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1.3. Quanto poi e più in generale alla diversa ricostruzione dei fatti che la difesa prospetta nei motivi di ricorso, compresa la vicenda relativa all'episodio di violenza sessuale realizzata tra il 23 ed il 24 agosto che, in tesi, non si sarebbe potuta verificare perché posta in essere in un appartamento di piccole dimensioni, nel quale era presente la figlia, va premesso che nel caso in esame non solo non è stato dedotto alcun travisamento della prova, ma ricorre la c.d. "doppia conforme" e che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda perfettamente con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale. (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218- 01; in termini conformi, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [...], Rv. 252615-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, [...], Rv. 257595-01).
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Sotto questo profilo, va ricordato che «in tema di integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relationem;
quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, è affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limita a respingere con formule di stile o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie le deduzioni proposte (cfr. Sez.6, n. 28411 del 13/11/2012 Rv. 256435 Santapaola e altri).
1.4 Nella fattispecie in esame le doglianze (dalla credibilità della persona offesa, al clima litigioso tra i due e in famiglia;
dalla mancata indicazione di specifici episodi maltrattanti al limitato periodo temporale in cui si sarebbero verificate le condotte maltrattanti, condensate tutte nel periodo di crisi coniugale, durato pochi mesi;
dalla violenza sessuale realizzata con modalità non usuali per la coppia fino alla inattendibilità della stessa, per la presenza della figlia nell'appartamento, oltre che per la sofferenza dovuta all'asma e per essere andata a cavallo il giorno dopo) erano state tutte già rappresentate nel corso del giudizio di primo grado, e sono state adeguatamente e molto logicamente analizzate già in quella sede, salvo poi essere nuovamente reiterate nei motivi di appello e valutate dal giudice di secondo grado. Con tale impianto il difensore non si confronta efficacemente nonostante la Corte di appello, richiamandosi alla pronuncia di primo grado, abbia dato conto degli episodi maltrattanti e delle violenze sessuali subite, rispetto ai quali la parte continua ad affermare l'esistenza di una diversa ricostruzione dei fatti, che si risolve nel negare ogni addebito, senza per altro fornire alcun elemento di conforto o a sostegno di quanto sostenuto e senza neanche confrontarsi con i numerosi elementi di conforto alle dichiarazioni rese dalla persona offesa (dichiarazioni testimoniali della figlia;
dichiarazioni delle amiche) che la difesa minimizza. Va sul punto evidenziato che, nel giudizio di cassazione, se da un lato sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, [...], Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, [...], Rv.
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [...], Rv. 235507); dall'altro, deve comunque ritenersi inammissibile il motivo di ricorso che, oltre ad essere intrinsecamente indeterminato, difetti della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
1.5 Corretta è infine la motivazione, fornita tanto dal giudice di primo grado, quanto dalla Corte di appello, in ordine alla configurabilità nel caso in esame del delitto di maltrattamenti, e nello specifico con riferimento al requisito della abitualità, aderendo questo collegio all'orientamento consolidato della Suprema Corte, secondo cui integra l'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 cod. pen.) il compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se in un limitato contesto temporale, e non rilevando, data la natura abituale del reato, che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272452-01), tenuto altresì conto, come è emerso nel caso di specie, che lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali. (Sez. 3, n. 46043 del 20/03/2018, [...], Rv. 274519-02). A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso sulla sussistenza del requisito della abitualità appare generico, non confrontandosi il ricorrente con il contenuto delle decisioni di merito, con conseguente inammissibilità anche di questa parte del motivo. 2 Generico, e in parte tardivo, e dunque complessivamente inammissibile è il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La richiesta di riconoscere il fatto lieve in relazione al delitto di violenza sessuale continuata per altro riportata nella parte finale del ricorso, senza una motivazione a sostegno è inammissibile perché tardiva, in quanto non devoluta al giudice dell'appello ma prospettata per la prima volta con il ricorso per cassazione, con evidente interruzione della catena devolutiva (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, [...], Rv. 270627-01). Complessivamente generico è tutto il motivo in esame, continuando la difesa a rimarcare la necessità di contenere la pena nel minimo edittale anche in considerazione della professione svolta dal ricorrente, del comportamento
processuale assunto, dell'avvenuto risarcimento del danno, senza confrontarsi con le pronunce dei giudici di merito che hanno opportunamente e legittimamente valutato, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il comportamento assunto e l'avvenuto risarcimento del danno, giungendo ad un trattamento che viene stigmatizzato dal giudice di appello come "favorevolissimo" pur a fronte di fatti reiterati definiti di estrema gravità e alla mancanza...di qualsivoglia gesto teso a ristorare il danno cagionato e alla reiterata, fino all'ultimo, mancanza di rispetto della persona offesa».
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento e, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate. Va inoltre disposta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado, da devolversi a favore dell'Erario in quanto la parte beneficiaria è ammessa al patrocinio statuale, spese la cui liquidazione compete alla Corte di appello di Cagliari. A norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone, in caso di diffusione del presente provvedimento, che vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, in quanto imposto dalla legge
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 30/09/2025.
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Il Consigliere estensore Valena Boke
Il Presidente
AS AN
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.
Deposita in Cancelleria
Oggi,
28 NOV. 2025
Il Presidente AS AN
IL FUNZIONARIO 20
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