Sentenza 3 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 03/05/2022, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2022
N. 00696/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01745/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1745 del 2021, proposto da
CO IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'accertamento e la declaratoria
dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Lecce in ordine agli atti di diffida stragiudiziale a provvedere del 6.8.20 e del 15.9.2021, relative alla ricostruzione della carriera professionale del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. V. Parato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che con diffide 9.8.2021 e 15.9.2021 il ricorrente – appartenente alla Polizia di Stato – ha diffidato il Ministero resistente all’adozione di tutti i provvedimenti finalizzati alla ricostruzione della sua carriera, nei termini ivi esposti, impugnando il relativo silenzio serbato sul punto dall’Amministrazione;
- considerato che l’Amministrazione ha emesso i seguenti provvedimenti: a) decreto di nomina ad ispettore capo a far data dal 9 giugno 2014, notificato al ricorrente in data 16.10.2021; b) decreto di nomina a ispettore superiore a far data dal 1° gennaio 2018, notificato al ricorrente in data 4.1.2022; c) provvedimenti di riconoscimento degli arretrati spettanti, accreditati sui cedolini-paga di dicembre 2021 e febbraio 2022;
- rilevato che il difensore di parte ricorrente, all’odierna udienza, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
- ritenuto, per tali ragioni, di dichiarare l’improcedibilità del giudizio;
- ritenuta la sussistenza di giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO