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26 febbraio 2014
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28 maggio 2026
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Art. 195-bis. ((Istituti di medicina aerospaziale)) 1. Gli Istituti di medicina aerospaziale ((sono posti alle dipendenze della Direzione della Sanita' militare)) e svolgono le seguenti attivita':
a) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneita' al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonche' dei titolari di licenze e attestati aeronautici; c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti ((dalla Direzione della Sanita' militare)) ovvero previsti nella normativa vigente. 2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresi', secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneita' al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneita' di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico ((in servizio presso strutture sanitarie a sostegno)) della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. 3. Con direttiva tecnica ((della Direzione della Sanita' militare)) sono stabilite la periodicita' e le modalita' tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea. 3-bis. ((Gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 nei confronti degli ufficiali di grado apicale appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare sono effettuati soltanto se tali ufficiali generali, in relazione al loro impiego, sono effettivamente tenuti allo svolgimento di attivita' di pilotaggio.))
a) accertamento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, del Corpo dei vigili del fuoco, nonche' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; b) effettuazione dei controlli ordinari e straordinari sul mantenimento dell'idoneita' al volo ed ai servizi di navigazione aerea del personale di cui alla lettera a), nonche' dei titolari di licenze e attestati aeronautici; c) accertamenti sanitari o medico-legali disposti ((dalla Direzione della Sanita' militare)) ovvero previsti nella normativa vigente. 2. Gli Istituti di medicina aerospaziale possono esprimere altresi', secondo le indicazioni delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile, e del Corpo dei vigili del fuoco, i giudizi di idoneita' al servizio militare o al servizio d'istituto per il personale sottoposto all'accertamento dell'idoneita' di cui al comma 1, lettera a). In tali casi, ai fini dell'espressione del giudizio, sono preventivamente acquisite anche le valutazioni di un ufficiale medico o funzionario medico ((in servizio presso strutture sanitarie a sostegno)) della Forza armata o di polizia a ordinamento militare o civile di appartenenza dell'interessato, ovvero, del Corpo dei vigili del fuoco. 3. Con direttiva tecnica ((della Direzione della Sanita' militare)) sono stabilite la periodicita' e le modalita' tecniche con le quali il personale delle Forze armate deve essere sottoposto alle visite mediche per l'accertamento del mantenimento dell'idoneita' al volo e ai servizi di navigazione aerea. 3-bis. ((Gli accertamenti e i controlli di cui al comma 1 nei confronti degli ufficiali di grado apicale appartenenti al ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare sono effettuati soltanto se tali ufficiali generali, in relazione al loro impiego, sono effettivamente tenuti allo svolgimento di attivita' di pilotaggio.))
Commentari • 20
- 1. Sanzioni Consob: i nuovi impegni, primi casi applicativiSupport@Db · https://www.dirittobancario.it/ · 31 luglio 2025 · 1
Il presente contributo analizza la nuova disciplina degli impegni, introdotta dalla Legge Capitali nel contesto del procedimento sanzionatorio della Consob, alla luce del nuovo Regolamento dello scorso giugno sui profili procedimentali, nonché delle prime casistiche applicative. 1. Breve inquadramento normativo L'istituto degli impegni è stato recentemente introdotto nell'ordinamento nazionale ad opera dell'art. 196-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) nel contesto della c.d. “Legge Capitali” (L. n. 21 del 5.3.2024). In forza di tale nuovo istituto, con riguardo alle violazioni di competenza della Consob, è consentita la presentazione di impegni, tali da “far venir meno i profili di lesione …
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Giurisprudenza • 35
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 12/11/2019, n. 12978Provvedimento: […] I. Violazione di Legge ovvero violazione dell'art. 14 del bando di concorso lex specialis. Violazione di Legge ovvero violazione dell'art. 14 del bando di concorso in combinato disposto con l'art. 13 ultimo comma dello stesso bando. Violazione di Legge ovvero violazione dell'art. 195 bis del Codice dell'Ordinamento Militare. Violazione di Legge ovvero violazione del Decreto Ministeriale 16 settembre 2003 “Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità”. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti: disparità di trattamento. Illegittimità derivata.Leggi di più...
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