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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 19/01/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AS ANNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4142/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250023794959000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro la Regione Campania ed Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 02820250023794959000 relativo all'omesso pagamento tassa automobilistica relativa all'auto tg. Targa_1 , notificata il 19.8.24, come in epigrafe indicato, esponendone i motivi
Si costituiva la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedevano il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza di trattazione, della quale veniva dato regolare avviso alle parti, il Giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Invero la pretesa di pagamento risulta divenuta definitiva ed incontestabile , dato che al ricorrente è stato notificato , in maniera corretta, l'avviso di accertamento prodromico all'atto oggetto del presente gravame.
Invero, come documentato dalla resistente , veniva notificato l'atto prodromico, avviso di accertamento esecutivo n. 964321265544, notificata in compiuta giacenza il 26.10.22 , senza che venisse proposta impugnazione dello stesso. Infatti veniva allegata documentazione da cui si rileva il numero della raccomandata identificativo della spedizione riportato sul predetto avviso.
La pretesa fiscale, dunque, risulta consolidata, essendo stata rispettata la sequenza di atti prevista dalla normativa del procedimento di notifica.
Ne deriva la assoluta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente , dato che la regolare notifica degli atti presupposti, ha reso possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e, dunque, non possono essere fatti più valere le questioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria .
Infatti, l'atto prodromico non è stato impugnato, pur essendo stata rispettata la sequenza procedimentale degli atti.
Infine, come previsto dall'art. 19 Dlvo 546/1992 , solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto oggetto di gravame , ne consente la impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso di specie, essendo acclarata la cognizione dell'atto prodromico da parte del ricorrente , come da documentazione prodotta in atti , appunto, in tale sede egli avrebbe dovuto e potuto far valere le sue rimostranze, dato che non è più possibile attualmente far valere alcuna doglianza.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto .
Le spese si compensano, data la peculiarità della questione .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AS ANNA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4142/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti Fabb A/4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250023794959000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva impugnazione contro la Regione Campania ed Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la cartella di pagamento n. 02820250023794959000 relativo all'omesso pagamento tassa automobilistica relativa all'auto tg. Targa_1 , notificata il 19.8.24, come in epigrafe indicato, esponendone i motivi
Si costituiva la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate Riscossione che chiedevano il rigetto del ricorso.
All'esito dell'udienza di trattazione, della quale veniva dato regolare avviso alle parti, il Giudice riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Invero la pretesa di pagamento risulta divenuta definitiva ed incontestabile , dato che al ricorrente è stato notificato , in maniera corretta, l'avviso di accertamento prodromico all'atto oggetto del presente gravame.
Invero, come documentato dalla resistente , veniva notificato l'atto prodromico, avviso di accertamento esecutivo n. 964321265544, notificata in compiuta giacenza il 26.10.22 , senza che venisse proposta impugnazione dello stesso. Infatti veniva allegata documentazione da cui si rileva il numero della raccomandata identificativo della spedizione riportato sul predetto avviso.
La pretesa fiscale, dunque, risulta consolidata, essendo stata rispettata la sequenza di atti prevista dalla normativa del procedimento di notifica.
Ne deriva la assoluta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente , dato che la regolare notifica degli atti presupposti, ha reso possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario e, dunque, non possono essere fatti più valere le questioni attinenti alla fondatezza della pretesa tributaria .
Infatti, l'atto prodromico non è stato impugnato, pur essendo stata rispettata la sequenza procedimentale degli atti.
Infine, come previsto dall'art. 19 Dlvo 546/1992 , solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto oggetto di gravame , ne consente la impugnazione unitamente a quest'ultimo.
Nel caso di specie, essendo acclarata la cognizione dell'atto prodromico da parte del ricorrente , come da documentazione prodotta in atti , appunto, in tale sede egli avrebbe dovuto e potuto far valere le sue rimostranze, dato che non è più possibile attualmente far valere alcuna doglianza.
Alla luce delle suesposte osservazioni il ricorso va respinto .
Le spese si compensano, data la peculiarità della questione .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese