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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/03/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2313/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMINO Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CIMINO GIOVANNI
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRILLO ELVIRA, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA MICHELE BIANCHI, 51 ROSSANO presso il difensore avv.
PIRILLO ELVIRA
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione del 20.03.2025, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte opponente: come in atti
Per parte opposta: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 436/2022, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 23/03/2022, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 66.479,98, di cui € 22.716,10 in pagina 1 di 4 favore di , € 20.139,13 in favore di ed € 23.624,75 in favore Controparte_2 CP_3
di , oltre interessi, spese del procedimento e risarcimento danni forfettario, quale CP_1
corrispettivo per le prestazioni professionali espletate da questi ultimi su incarico della società opponente.
L'opponente, in particolare, rilevava che il suddetto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva rilasciata il 5.5.2022 nell'interesse della sola , veniva notificato da CP_1 quest'ultima unitamente al precetto per l'importo complessivo di € 30.325,43 e proponeva opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale, in virtù della clausola compromissoria prevista dal contratto intercorso tra le parti che prevedeva la devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie relative alla liquidazione dei compensi dei professionisti;
nel merito contestava lo svolgimento della prestazione professionale da parte della opposta e la prova del credito, chiedendo la sospensione della esecuzione CP_1
provvisoria e della efficacia esecutiva del precetto, anche inaudita altera parte.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo l'invalidità della clausola compromissoria e, nel merito, insistendo circa la fondatezza della pretesa.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita documentalmente, senza necessità di ulteriore istruttoria ed all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e si procedeva alla discussione.
L'eccezione preliminare basata sulla clausola compromissoria è fondata.
Nel contratto del 20.07.2018 intercorso tra le parti è presente, sub art. 7, clausola del seguente tenore: “tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri”.
L'opposta contesta, seppur genericamente, che la controversia non rientri nel novero di quelle in astratto attratte alla competenza arbitrale ed affida la confutazione della eccezione in esame alla inefficacia della clausola per la formulazione testuale della stessa che, a suo dire, risulta generica e non sarebbe idonea a determinare con certezza la volontà delle parti di pagina 2 di 4 devolvere le controversie connesse al contratto ad un collegio arbitrale. Detta argomentazione non può essere condivisa.
Non vi è dubbio, innanzitutto, che la presente controversia rientri, per tipologia, nel novero di quelle attratte alla competenza arbitrale, essendo espressamente incluse quelle aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi connessi all'espletamento dell'incarico oggetto del contratto e non essendo necessaria alcuna ulteriore specificazione. Allo stesso tempo, nessun dubbio interpretativo può sorgere in merito alla concorde volontà delle parti di sottrarsi alla tutela giurisdizionale ordinaria e di devolvere le predette questioni al giudizio degli arbitri.
In particolare, il riferimento testuale che subordina il ricorso al collegio arbitrale al previo esperimento di un tentativo di definizione della questione “in via amministrativa” ed il successivo richiamo alla notifica di un “provvedimento amministrativo”, chiaramente non si riferiscono alle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili ed al rapporto tra il professionista e la società nello svolgimento dell'incarico e che, esulando da attività di tipo amministrativo, sono devolute direttamente alla procedura arbitrale.
A quanto osservato consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e che le parti devono essere rimesse dinanzi al collegio arbitrale, atteso che se è vero che il giudice ordinario è sempre competente a emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, n.25939).
Pertanto, la opposizione è accolta per come in parte motiva con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, comprese quelle del monitorio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese e/o assorbite, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 4 - rimette le parti dinanzi al collegio arbitrale, assegnando termine di mesi tre per la riassunzione;
Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in 259,00 per spese vive, euro 919,00 fase studio, euro 777,00 fase introduttiva, euro 1.680,00 fase istrutt/trattaz ed euro 1.701,00 fase decisionale, oltre forfetario, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Cosenza, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2313/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMINO Parte_1 P.IVA_1
GIOVANNI, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. CIMINO GIOVANNI
Opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRILLO ELVIRA, CP_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA MICHELE BIANCHI, 51 ROSSANO presso il difensore avv.
PIRILLO ELVIRA
Opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
All'udienza di discussione del 20.03.2025, le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte opponente: come in atti
Per parte opposta: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 436/2022, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 23/03/2022, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 66.479,98, di cui € 22.716,10 in pagina 1 di 4 favore di , € 20.139,13 in favore di ed € 23.624,75 in favore Controparte_2 CP_3
di , oltre interessi, spese del procedimento e risarcimento danni forfettario, quale CP_1
corrispettivo per le prestazioni professionali espletate da questi ultimi su incarico della società opponente.
L'opponente, in particolare, rilevava che il suddetto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva rilasciata il 5.5.2022 nell'interesse della sola , veniva notificato da CP_1 quest'ultima unitamente al precetto per l'importo complessivo di € 30.325,43 e proponeva opposizione, eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale, in virtù della clausola compromissoria prevista dal contratto intercorso tra le parti che prevedeva la devoluzione ad un collegio arbitrale delle controversie relative alla liquidazione dei compensi dei professionisti;
nel merito contestava lo svolgimento della prestazione professionale da parte della opposta e la prova del credito, chiedendo la sospensione della esecuzione CP_1
provvisoria e della efficacia esecutiva del precetto, anche inaudita altera parte.
Si costituiva in giudizio l'opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, deducendo l'invalidità della clausola compromissoria e, nel merito, insistendo circa la fondatezza della pretesa.
Rigettata l'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita documentalmente, senza necessità di ulteriore istruttoria ed all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e si procedeva alla discussione.
L'eccezione preliminare basata sulla clausola compromissoria è fondata.
Nel contratto del 20.07.2018 intercorso tra le parti è presente, sub art. 7, clausola del seguente tenore: “tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da 3 membri”.
L'opposta contesta, seppur genericamente, che la controversia non rientri nel novero di quelle in astratto attratte alla competenza arbitrale ed affida la confutazione della eccezione in esame alla inefficacia della clausola per la formulazione testuale della stessa che, a suo dire, risulta generica e non sarebbe idonea a determinare con certezza la volontà delle parti di pagina 2 di 4 devolvere le controversie connesse al contratto ad un collegio arbitrale. Detta argomentazione non può essere condivisa.
Non vi è dubbio, innanzitutto, che la presente controversia rientri, per tipologia, nel novero di quelle attratte alla competenza arbitrale, essendo espressamente incluse quelle aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi connessi all'espletamento dell'incarico oggetto del contratto e non essendo necessaria alcuna ulteriore specificazione. Allo stesso tempo, nessun dubbio interpretativo può sorgere in merito alla concorde volontà delle parti di sottrarsi alla tutela giurisdizionale ordinaria e di devolvere le predette questioni al giudizio degli arbitri.
In particolare, il riferimento testuale che subordina il ricorso al collegio arbitrale al previo esperimento di un tentativo di definizione della questione “in via amministrativa” ed il successivo richiamo alla notifica di un “provvedimento amministrativo”, chiaramente non si riferiscono alle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili ed al rapporto tra il professionista e la società nello svolgimento dell'incarico e che, esulando da attività di tipo amministrativo, sono devolute direttamente alla procedura arbitrale.
A quanto osservato consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato e che le parti devono essere rimesse dinanzi al collegio arbitrale, atteso che se è vero che il giudice ordinario è sempre competente a emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 24/09/2021, n.25939).
Pertanto, la opposizione è accolta per come in parte motiva con conseguente revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite, comprese quelle del monitorio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa, tutte respinte e disattese e/o assorbite, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
pagina 3 di 4 - rimette le parti dinanzi al collegio arbitrale, assegnando termine di mesi tre per la riassunzione;
Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in 259,00 per spese vive, euro 919,00 fase studio, euro 777,00 fase introduttiva, euro 1.680,00 fase istrutt/trattaz ed euro 1.701,00 fase decisionale, oltre forfetario, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Cosenza, 20 marzo 2025
Il Giudice dott. Giuditta Antonella Guaglianone
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