Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/02/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Marco Bottino lette le note di trattazione scritta sostitutive ex art 127 ter cpc dell'udienza del 7.2.25, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. 6767 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte 1 avv. Maselli Isabella e Rianna Antonio
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rapp.te
RESISTENTE contumace
Per il ricorrente: Accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dei ratei dell'indennità di accompagnamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.5.24 e notificato in data 30.5.24 la ricorrente indicata in epigrafe agiva nei confronti dell' CP_1 per il riconoscimento di quanto sopra riportato.
Deduceva di aver ottenuto decreto di omologa con la decorrenza ivi indicata e di aver regolarmente notificato all' CP_1 i documenti per procedere al pagamento.
In data 8.7.24 parte ricorrente otteneva dall CP_1 il pagamento della prestazione richiesta e all'odierna udienza chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con attribuzione delle spese.
Va osservato che: affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151); ritenuto che:
- effettivamente dalla documentazione prodotta è emerso che parte convenuta ha dato soddisfazione alla pretesa dedotta in ricorso il 8.7.24;
- atteso il pagamento dopo la notifica del ricorso giudiziario, 30.5.24, le spese di lite vanno poste a carico dell'CP_1 e liquidato nella misura indicata in dispositivo.
PQM
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1100,00, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore del ricorrente, anticipatario.
Aversa, 7.2.25
Il Giudice
Dott. Marco Bottino