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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/09/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Paola Damiani Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 147/2023 del ruolo generale e promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ), Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Ancona, piazza del Plebiscito n. 55presso lo studio dell'avv. Laura
Barbieri, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Cusumano, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliata in Macerata, Corso Cavour n. 50/B presso lo studio dell'avv. Renzo Merlini, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
pagina 1 di 7 - appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 729 del 27/7/2022 pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
in accoglimento dell'appello proposto, riformare per i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, la sentenza n. 729/2022 emessa dal Tribunale Civile di Macerata, dott. Andrea Enrico Polimeni,
pubblicata il 27.07.2022 e mai notificata, e per l'effetto:
in via principale:
- accertare e dichiarare la piena legittimità dei tassi di interesse pattuiti ed effettivamente praticati nell'operazione di prestito contro cessione del quinto dello stipendio conclusa dalla sig.ra CP_1
in data del 07.08.2009;
[...]
- respingere integralmente tutte le domande ed eccezioni proposte dalla sig.ra nei Controparte_1
confronti della Parte_1
- accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere la restituzione degli importi Parte_1
corrisposti in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del pagamento al soddisfo;
in punto di spese:
- riconoscere alla il favore delle spese di lite relative al doppio grado del giudizio, Parte_1
oltre ad accessori di legge;
- porre definitivamente a carico della sig.ra le spese dell'espletata CTU. Controparte_1
Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello di Ancona, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, rigettare integralmente l'appello formulato dalla avverso la sentenza n. Parte_1
729/2022 del 27 luglio 2022, emessa dal Tribunale civile di Macerata all'esito del giudizio n. 359/2019
pagina 2 di 7 R.G., in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la decisione in essa adottata in tutte le sue parti.
Con integrale vittoria di spese e competenze di causa in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata, in accoglimento della domanda proposta da contro quale cessionaria di ramo di azienda di Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
ha dichiarato la nullità della clausola di determinazione dell'interesse corrispettivo contenuto nel contratto di mutuo concluso dall'attrice con (in qualità di Controparte_3
mandataria della Banca cedente) ed ha condannato la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 3.855,84, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla data della citazione al saldo.
In particolare, il Tribunale, dopo aver rilevato che disposizioni della Banca d'Italia, che prevedevano l'esclusione dal calcolo del T.E.G. della polizza assicurativa resa obbligatoria dall'art. 54 del d.P.R. n.
180/1950 e certificata da apposita polizza, per i contratti di cessione del quinto conclusi ante
31.12.2009, erano in contrasto con la norma primaria di cui all'art. 644 c.p. e che in ossequio ai principi di diritto della Suprema Corte le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito devono essere inserite nella base di calcolo per la verifica dell'usura, sulla scorta della disposta CTU
contabile ha accertato che, includendo anche tale costo, nella specie il TEG era “pari al 14,2712% a
fronte di un tasso soglia ai fini dell'usura del 13,815%”. Ha quindi dichiarato la nullità della relativa clausola ed ha condannato la cessionaria alla restituzione degli interessi indebitamente versati (il contratto di mutuo si era estinto anticipatamente in data 31/1/2018) nella misura predetta, maggiorati degli interessi legali di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., non risultando applicabile nel caso di specie il disposto di cui al quarto comma della stessa disposizione.
ha proposto appello, rilevando l'erroneità della decisione per violazione del principio Parte_1
di simmetria e di necessaria omogeneità dei termini di confronto per la verifica dell'usura, affermato pagina 3 di 7 dalla Suprema Corte in più occasioni, e l'erroneità del capo di sentenza di condanna al rimborso delle spese di lite e di CTU, stante il limitato accoglimento della domanda proposta.
ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
L'appello non appare meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per avere affermato che la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia doveva essere effettuato includendo nel calcolo del TEG i costi di assicurazione.
Assume l'appellante che trattandosi di un finanziamento antecedente all'anno 2010, le spese di assicurazione non devono essere conteggiate nel TEG, in quanto le stesse non risultano prese in considerazione, nella valutazione dei tassi medi praticati, dai Decreti Ministeriali ai fini della rilevazione del tasso soglia usurario.
Evidenzia, infatti che nelle Istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale medio ("TEG") ai
sensi della legge sull'usura” della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano Cambi (c.d. “aggiornamento
febbraio 2006”) si dispone: “Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e
assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o
disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita”
…“le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo
adempimento di obblighi di legge”, a differenza di quanto disposto dalle successive Istruzioni di Banca
d'Italia emanate nell'agosto del 2009, che al paragrafo D1 rubricato “Periodo transitorio (1° luglio –
31 dicembre 2009)” prevedono “Fino al 31 dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia e
dell'UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006”.
Aggiunge altresì che, poiché “il T.E.G.M. di cui ai decreti ministeriali, sino al 31 dicembre 2009,
rappresentava la media dei tassi trasmessi dagli istituti finanziatori, costruiti però al netto del costo pagina 4 di 7 afferente alla polizza assicurativa”, in ossequio al principio di simmetria dei dati da confrontare introdotto dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con sentenza n. 16303/2018, il Tribunale
avrebbe dovuto o “sommare al T.E.G.M. rilevato dal decreto ministeriale per le cessioni del quinto per
il trimestre di riferimento al caso concreto una percentuale di maggiorazione riferibile alla
componente assicurativa”, ove avesse ritenuto di dover ricomprendere tale costo nella base di calcolo,
oppure, in caso contrario, “semplicemente parametrare il T.E.G. esposto in contratto e praticato nel
caso concreto con la soglia usura”.
La questione posta all'attenzione di questa Corte, relativa all'inserimento tra gli oneri rilevanti per la determinazione del tasso usurario del costo della polizza assicurativa obbligatoria ex articolo 54 d.P.R.
n. 180 del 1950 per il periodo antecedente al 1/1/2010, è stata ormai risolta dalla Suprema Corte con plurime decisioni (cfr. da ultimo ord. 17839 del 12/5/2023; n. 266 del 29/1/2024) nel senso che “«Ai
fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere
conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità
con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo sufficiente che le stesse risultino collegate
alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque
mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del
mutuo (Principio applicato in tema di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello
stipendio)» (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022, Rv. 663760 - 01)”. Ciò in quanto “la
centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5° cod. pen. – secondo cui “per
la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito” – alla
quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse
disposizioni che intervengono in materia” impone di non conferire nessun rilievo alla circostanza “che,
ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, nelle Istruzioni per la rilevazione del
T.E.G.M. del 2006 la Banca d'Italia non avesse inserito i costi assicurativi”, dovendosi ribadire il pagina 5 di 7 principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 16303/2018, laddove “ha affermato
che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso
una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644, comma 5, cod. pen., dovrebbe
essere inserita rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti
amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata
senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare e, pertanto, la mancata
inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione
della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei
decreti e disapplicarli”.
I rilievi svolti portano ad affermare la correttezza dei criteri di calcolo individuati dal Tribunale per la verifica della usurarietà del mutuo dedotto in giudizio.
Infondato appare anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale la società appellante lamenta l'erroneità della condanna al rimborso delle spese di lite e di CTU per essere stata la domanda solo parzialmente accolta nel quantum.
A riguardo occorre rilevare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. ord. n. 22381 del 21/10/2009; n. 10113 del 24/04/2018; n. 26043 del 17/11/2020) quello per cui
“La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti
delle spese processuali (art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.), sottende - anche in relazione al
principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano
trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l'accoglimento parziale
dell'unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno
o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e
riguardi una domanda articolata in un unico capo”. Nel caso di specie l'unica domanda proposta dall'appellante risulta accolta dal Tribunale sia pure per un importo inferiore a quello richiesto. Per tale motivo il Tribunale ha ritenuto di ragguagliare la liquidazione al “decisum” e non del “disputatum” al pagina 6 di 7 fine di armonizzare la pronunciata condanna “con il principio generale di proporzionalità ed
adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata” in conformità
ai principi affermati dalla Suprema Corte a con sentenza n. 19014 dell'11/9/2007 e ribaditi dalle
Sezioni semplici con plurime decisioni (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 27871 del 23/11/2017; ord.
n. 18465 del 05/07/2024).
Le considerazioni che precedono impongono l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 729 del 27/7/2022 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna parte appellante al rimborso in favore dell'appellato delle spese di lite, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 17/9/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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