Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Sentenza 31 maggio 2022
Rigetto
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00898/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01268/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 1268 del 2021, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Durano, Giuseppe Durano e Michela D’Amico, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Brindisi, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n.-OMISSIS- ( con allegata planimetria ) con cui è stato disposto, ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4, DPR n. 380/01, l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire alcune opere abusive quale titolo per l’immissione nel possesso, la trascrizione nei registri immobiliari e l’acquisizione gratuita al patrimonio immobiliare comunale dell’area censita catastalmente -OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale e in particolare, ove e per quanto occorra, dell’ordinanza di demolizione prot. n. -OMISSIS- e della verifica di inottemperanza all’ordine di demolizione di cui alla nota del Comando di Polizia Locale di Brindisi prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 18 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la sig.ra -OMISSIS- è proprietaria, nel Comune di Brindisi, lungo la S.S. 16 Nord per Bari, di una villa acquistata con atto di compravendita -OMISSIS-.
- negli anni successivi ella realizzava all’interno del compendio immobiliare una serie di opere abusive, così come riscontrato da personale della Polizia municipale all’esito di un sopralluogo svolto il 3 aprile 2012.
- con ordinanza prot. n. -OMISSIS- dell’8 settembre 2015 il Dirigente del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Brindisi ordinava quindi la demolizione delle opere in oggetto.
- con nota prot. n. -OMISSIS-del 10 giugno 2021, infine, sulla scorta della verifica dell’inottemperanza della ricorrente al suddetto provvedimento sanzionatorio ( v. nota prot. n. -OMISSIS- del Comando di Polizia locale ) e delle sentenze della Corte di Appello di Lecce n. 1181 del 25 settembre 2017 e della Corte di Cassazione n. 51818 del 29 settembre 2018, le quali pure disponevano la demolizione delle opere abusive ( la vicenda, difatti, aveva avuto corso anche in sede penale ), lo stesso Settore UAT del Comune di Brindisi disponeva l’acquisizione delle medesime e dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31, comma 4, DPR n. 380 del 2001.
- veniva dunque proposto il presente ricorso, così articolato: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 l. n. 241/90; violazione delle regole del giusto procedimento e dei principi in materia di partecipazione; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, DPR n. 380/01; eccesso di potere per mancanza dei presupposti; difetto assoluto di istruttoria; c) eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di istruttoria sotto altro profilo; violazione dell’art. 31, commi 3 e 4, DPR n. 380/01; d) falsa ed erronea applicazione dell’art. 31, commi 3 e 4, DPR n. 380/01; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di presupposti, difetto di motivazione e grave ingiustizia.
2.- Ritenuto che:
- « la giurisprudenza del Consiglio di Stato è consolidata nel ritenere che l’ingiustificata inottemperanza all’ordine di demolizione comporta l’automatica acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio disponibile del Comune. In base al comma 4 dell’art. 31, comma 3, del DPR n. 380 del 2001, l’accertamento di tale inottemperanza è necessario unicamente per provvedere all’iscrizione nei registri immobiliari ed all’immissione nel possesso, per cui il relativo atto ricognitivo è normativamente configurato come un atto avente natura meramente dichiarativa, finalizzato al limitato scopo di esternare e formalizzare l’acquisto a titolo originario della proprietà in capo all’amministrazione, che si è già prodotto per il mero decorso del tempo, una volta che sia venuto a scadenza il termine previsto dalla legge e indicato nel provvedimento di demolizione (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, IV, 14 aprile 2015, n. 1884) » (Consiglio di Stato, VI, 17 agosto 2021, n. 5901).
- conseguendo l’acquisizione dell’opera abusiva all’inottemperanza all’ordine di demolizione come mero atto dovuto, la stessa non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ( T.A.R. Sicilia Palermo, II, 31 gennaio 2022, n. 307; II, 24 settembre 2019, n. 2262 ).
- infondata risulta pure « la censura relativa alla circostanza che il ricorrente sarebbe stato impossibilitato ad adempiere all’ordine di demolizione a causa del sequestro penale cui l’immobile era sottoposto. È infatti pacifico in giurisprudenza che ‘l’esistenza di un sequestro penale sul manufatto abusivo oggetto di ingiunzione comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, non determina la sospensione del termine di novanta giorni, il cui decorso comporta, in caso di inottemperanza, l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio del comune ex art. 31 DPR 6 giugno 2001, n. 380: infatti il sequestro non rientra tra gli impedimenti assoluti che non consentono di dare esecuzione all’ingiunzione, atteso il disposto dell’art. 85 disp. att. c.p.p. » (Consiglio di Stato, VI, 6 aprile 2022, n. 2547; v. anche T.a.r. Puglia Lecce, I, 17 gennaio 2022, n. 51): in ogni caso le opere in argomento venivano dissequestrate in parte con la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 1181 del 25 settembre 2017 e in parte con ordinanza della medesima Corte n. 121 del 12 aprile 2019, dimodoché almeno da quelle date, e dunque ben prima dell’ordinanza gravata, la -OMISSIS- era in condizione di procedere alla loro demolizione pure senza farsi parte attiva del procedimento di dissequestro.
- con riferimento agli immobili “ dal numero 4 al numero 6 ” (di cui all’ordinanza di demolizione, ndr), inoltre, rispetto ai quali la Corte d’appello assolveva l’imputata “ per non aver commesso il fatto, trattandosi pacificamente di immobili che la -OMISSIS- aveva acquistato nel lontano 1993 ”, siffatta statuizione penale non attestava la legittimità edilizia dei predetti immobili e quindi non era tale da privare di efficacia l’ordinanza di demolizione, ormai inoppugnabile - avendo nel relativo giudizio n. 2980/2015 instaurato davanti a questo Tribunale le ricorrenti dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ” (v. sent. di questo T.a.r. n. 1035/2021).
- rispetto alla censura relativa alla necessità di una esatta identificazione delle opere abusive e dell’area da acquisire, infine, occorre precisare che con riguardo ai manufatti abusivi e alle relative aree di sedime non v’è alcuna incertezza in punto di loro individuazione, facendo l’impugnato provvedimento di acquisizione rinvio alla puntuale descrizione delle opere in parola compiuta nella precedente ordinanza di demolizione: la formulata censura va dunque sul punto disattesa.
- per il resto, la giurisprudenza pone in rilievo come l’Amministrazione comunale sia « tenuta ad indicare puntualmente, nell’atto di acquisizione, la classificazione urbanistica ed il relativo regime per l’area oggetto dell’abuso edilizio e quindi sviluppare (in base agli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, conseguentemente applicabili) il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive (…) In altri termini - non potendosi ritenere che la determinazione dell’ulteriore area acquisibile sia affidata al puro arbitrio dell’Amministrazione - la circostanza che sia stata predeterminata solo la superficie massima di tale area (comunque non superiore a dieci volte quella abusivamente costruita) può spiegarsi solo ipotizzando che l’ulteriore acquisto sia necessario al fine di consentire l’uso pubblico del bene abusivo acquisito al patrimonio comunale. Ne consegue che il nesso funzionale tra i due acquisti implica che l’Amministrazione sia tenuta a specificare, volta per volta, in motivazione le ragioni che rendono necessario disporre l’ulteriore acquisto, nonché ad indicare con precisione l’ulteriore area di cui viene disposta l’acquisizione » (T.a.r. Campania Napoli, VIII, 11 dicembre 2020, n. 6071): in tal senso, dunque - e specificamente con riguardo alla porzione immobiliare diversa dai fabbricati oggetto dell’ordine di demolizione e dalle relative aree di sedime -, difettando una motivazione siffatta, il ricorso è fondato e l’impugnato provvedimento dev’essere in parte qua annullato (v. T.a.r. Puglia Lecce, I, 30 giugno 2021, n. 996).
3.- Ritenuto che:
- il ricorso va dunque accolto, e l’impugnata ordinanza annullata, nei sensi e limiti precisati al punto 2.- della motivazione ( e dunque, si ribadisce, quanto alla porzione immobiliare diversa dai fabbricati oggetto dell’ordine di demolizione e dalle relative aree di sedime );
- il ricorso va invece respinto nel resto ( e dunque, quanto ai fabbricati abusivi e alle relative aree di sedime );
- la natura delle questioni trattate e l’esito della causa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1268 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e limiti precisati in motivazione.
Respinge nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.