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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15825/2024 r.g.v.g., promossa da
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Villa del C.F._2
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso e chiedendo che il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate e riportate nel verbale dell'odierna udienza”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, il PM Roberto Ceroni esprime parere favorevole”.
Il Tribunale,
1 visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il 9 dicembre 2024 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 13 maggio 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 20 settembre 2008 a BE (Forlì-Cesena) e che dalla loro unione sono nati a Lugo (Ravenna) i figli in data 20 aprile 2012 e in data 4 Per_1 Per_2
novembre 2014; osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei due figli minori e in quanto garantiscono agli stessi un equo Per_1 Per_2
apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“10) Trasferimento immobiliare.
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori , nata a [...] Parte_1
in data 17.11.79, cf , e , nato a [...] in C.F._1 Parte_2
data 25.04.75, cf , intendono effettuare i seguenti C.F._2
trasferimenti immobiliari da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione.
2 La signora cede e trasferisce al signor , che accetta ed Parte_1 Parte_2
acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: porzione del fabbricato posto in Comune di Castel San Pietro Terme (Bo), via Stradelli Guelfi 1128/2, costituita da un'abitazione su due piani, comprendente tavernetta, ripostiglio, disimpegno, lavanderia, ingresso, cucina-soggiorno-pranzo, al piano terra, due camere, loggia, disimpegno, bagno e terrazzo al primo piano, con annesse autorimessa pertinenziale al piano terra, un'area giardino nonché area esclusiva di accesso, sempre pertinenziali, immobile dotato di impianto fotovoltaico con potenza 4,68 kwp e 20 kwp di accumulo, con contratto di convenzione GSEWEB/P20230405133 del 24/5/2023 codice contratto RID351324, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme (Bo) al:
- foglio 22 part 153 sub 23 cat A7, Via Stradelli Guelfi 1128/2, p.t-1, Cat. A/7, cl.2, vani 6 superficie catastale mq 126, r.c. 619,75 (abitazione e giardino);
- foglio 22 part 153 sub 22 cat C6, Via Stradelli Guelfi 1128/2, p.t, Cat. C/6, cl.3, mq
30, superficie catastale mq 35, r.c. 136,34 (autorimessa);
- foglio 22 part 153 sub 7 BCNC, Via Stradelli Guelfi 1128/2, p.t (corsello comune ai subalterni 22 e 23);
- foglio 22 part 153 sub 50, cat. D/1, Via Stradelli Guelfi 1128/2, p.2, Cat D/1, rendita
4,60 (impianto fotovoltaico).
In confine con parti comuni da più lati, , Pt_3 Per_3
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente per acquisto con atto del notaio in data 27/3/2008, repertorio n. 59786, Persona_4
raccolta n. 12596, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Bologna 4, il
21/4/2008 al n. 4591 serie 1T e trascritto a Bologna il 22/4/2008, R.P. 13673, R.G.
24337.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso,
3 azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, patti e convenzioni, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza che se esistenti si intendono qui integralmente richiamati.
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto, nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti
Restano a carico del signor le spese per il trasferimento immobiliare e per la Pt_2
redazione dell'ape, permanendo a suo favore le detrazioni fiscali eventualmente esistenti. La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza. La parte cedente dichiara di garantire la conformità dell'impianto fotovoltaico e il signor dà Parte_2
atto di avere ricevuto le informazioni e la relativa documentazione. La Parte cedente
IGa ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 comma 2° della legge 28 Parte_1
febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, consapevole delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto è stata iniziata in forza di concessione edilizia n. 125/2005 del 24 settembre 2005 su domanda presentata in data 2 marzo 2005 prot.n. 7050;
- Denuncia inizio Attività PG 20584 del 18/08/2007 (variante);
- Certificato di fine lavori ed agibilità PG 25551 del 19/10/2007;
- Concessione edilizia PG 16415 del 22/06/2021 (cila per accesso superbonus 110%);
- Cila PG 5800 del 23/2/2024;
4 - successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 la parte cedente signora : Parte_1
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, di cui alla dichiarazione di protocollo BO0196542 del 6/6/2007 per l'immobile, BO0016253 del
20/2/2024 per l'autorimessa, BO0017345 del 21/2/2024 per l'impianto fotovoltaico, tutte estrapolate in data 3/5/2025 che sia allegano a far parte integrante del verbale quale sub A);
- dichiara, e il cessionario signor ne prende atto, che i dati catastali Parte_2
e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega a far parte integrante al presente verbale atto sotto la lettera B),
l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto di cui al
Protocollo n. 09258-693361-2025 rilasciato in data 4/4/2025 dall'Ing. Persona_5
quale tecnico abilitato.
Il signor dà atto di avere ricevuto le informazioni e la Parte_2
documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248 le parti, consapevoli delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità dichiarano che:
5 a) per il presente trasferimento è stato pattuito il corrispettivo di € 130.00,00
(centotrentamila/00) somma che verrà corrisposta dal signor alla Parte_2
signora entro il 15 giugno, a mezzo bonifico bancario sul c/c Parte_1
[...] trattenuto presso IntesaSanPaolo, filiale di Castel
San Pietro Terme, conto intestato a;
Parte_1
b) per la conclusione del presente accordo non si sono avvalsi di un mediatore immobiliare e che pertanto il predetto accordo è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione.
La parte cedente signora rinuncia all'ipoteca legale. Parte_1
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
Il pattuito trasferimento si è reso è imprescindibile per addivenire all'accordo sulle condizioni della separazione consensuale tra i coniugi e le parti, signori Parte_1
e , intendono avvalersi dell'esenzione dal pagamento di imposte, Parte_2
tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione
(o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data
21 febbraio 2014.
11) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari ”; osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 13 gennaio 2025, ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente
Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
6 Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 8 maggio 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
Pietro Terme (Bologna) il 17 novembre 1979 e , nato a [...] il 25 Parte_2
aprile 1975, i quali hanno contratto matrimonio a BE (Forlì-Cesena) il 20 settembre 2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BE al n. 38, parte II, serie A, anno 2008;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di BE di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati: il IG ha già lasciato l'abitazione coniugale Pt_2
di Castel San Pietro, Via Stradelli Guelfi n. 1128/2 di proprietà comune dei coniugi.
La IGa si è già trasferita con i bambini in altro immobile di sua esclusiva Pt_1
proprietà in Castel San Pietro, via de Gasperi 8/a
2) I coniugi danno atto che i mobili ed elettrodomestici che arredano l'abitazione coniugale restano, a titolo gratuito, di proprietà esclusiva del IG . La Pt_2
moglie all'atto del trasferimento preleverà gli effetti personali propri e dei bambini e alcuni beni mobili in accordo con il marito, ovvero l'armadio della camera matrimoniale e l'asciugatrice.
3) I figli minori sono affidati in forma condivisa a entrambi i genitori, cui spetterà
l'esercizio della responsabilità genitoriale ed in accordo assumeranno la responsabilità della loro salute, educazione, istruzione e mantenimento. Gli stessi genitori convengono che i minori siano residenti e collocati prevalentemente presso la
7 madre. Resta inteso che tutte le decisioni relative alla loro salute, formazione, educazione ed istruzione verranno assunte da entrambi i genitori, i quali si impegnano a rispettare precipuamente l'interesse morale e materiale dei minori, tenendo conto delle loro inclinazioni, esigenze, impegni scolastici ed extrascolastici, regolando i loro rapporti nel rispetto del reciproco affetto e della preminente cura dei loro interessi.
4) Il padre, tenuto conto dei suoi impegni professionali ed extraprofessionali, con complessa organizzazione e pianificazione, soprattutto preventiva, previo accordo con la madre, terrà i figli due pomeriggi infrasettimanali dalle h.18 con riaccompagnamento a scuola o a casa della mamma la mattina successiva, nonché un fine settimana al mese, da concordarsi almeno 30 gg prima, dal venerdì dalle h.18 riportandoli a casa della madre alle h.21 della domenica . La signora si Parte_1
rende fin da ora disponibile, a confrontarsi con il sig. , in base alla Parte_2
sua disponibilità temporale, per incrementare i momenti di incontro con i figli. Le vacanze di Natale, Pasqua ed estive seguiranno la turnazione ordinaria, salvo diverso accordo.
5) Il IG si impegna a mettere a disposizione di moglie e figli Pt_2
l'appartamento di sua proprietà a Pinarella di Cervia per 15 gg l'anno, previa comunicazione e accordo sul periodo. I campi estivi dei figli dovranno essere pianificati entro il mese di febbraio di ogni anno e pagati al 50% dai genitori. Il padre riconosce che i bambini non potranno partecipare ai suoi concerti musicali se non in presenza della madre, fino al raggiungimento del 14° anno di età.
6) Il sig. , rebus sic stantibus, si impegna a contribuire al mantenimento dei Pt_2
figli minori mediante corresponsione alla sig.ra della somma mensile di € Pt_1
800,00 (400,00 per ciascun figlio), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di trasferimento della IGa con i figli nella nuova Pt_1
abitazione, con versamento su conto corrente postale o bancario, indicato dalla moglie, nonché, con decorrenza dalla medesima data di trasferimento, la somma di euro 200,00
(duecento) a titolo di contributo al mantenimento a favore della moglie . Parte_1
I contributi saranno rivalutati automaticamente ogni anno secondo i dati Istat
8 riscontrabili nella Gazzetta Ufficiale. Quello per i figli sarà corrisposto fino a quando non avranno raggiunto un'autonomia economica al compimento degli studi intrapresi.
Le parti danno atto e riconoscono che l'assegno unico verrà percepito nella misura del
100% dalla madre.
7) Gli stessi genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese extra di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna, di cui hanno ricevuto copia, (con rimborso da effettuarsi a favore del genitore che le ha anticipate entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui ne sia stato richiesto il pagamento). Gli stessi concordano espressamente che le spese per rette e mense scolastiche, campi solari, baby sitter, spese mediche extramutualistiche e vestiario, da concordarsi, saranno suddivise al 50%. Per ogni altra spesa straordinaria i genitori dovranno trovare un accordo volta per volta.
8) I coniugi si rilasciano il consenso al rinnovo e rilascio del passaporto per fini turistici o lavorativi, nonché dei documenti di identità validi per l'espatrio e/o passaporto per i figli minori, secondo la vigente normativa. Gli stessi si impegnano a collaborare ed a fornire la documentazione necessaria per il rilascio del Modello Isee e assegno unico.
9) I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Si impegnano infine ad inserire gradualmente eventuali terze persone, previa comunicazione anticipata all'altro genitore.
10) Trasferimento immobiliare.
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile”, “la signora cede e trasferisce al signor Parte_1
, che accetta ed acquista, la comproprietà in ragione di 1/2 (un Parte_2
mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, del seguente immobile: porzione del fabbricato posto in Comune di Castel San Pietro Terme (Bo), via Stradelli
9 Guelfi 1128/2, costituita da un'abitazione su due piani, comprendente tavernetta, ripostiglio, disimpegno, lavanderia, ingresso, cucina-soggiorno-pranzo, al piano terra, due camere, loggia, disimpegno, bagno e terrazzo al primo piano, con annesse autorimessa pertinenziale al piano terra, un'area giardino nonché area esclusiva di accesso, sempre pertinenziali, immobile dotato di impianto fotovoltaico con potenza
4,68 kwp e 20 kwp di accumulo, con contratto di convenzione
GSEWEB/P20230405133 del 24/5/2023 codice contratto RID351324, il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel San Pietro Terme (Bo) al: - foglio 22 part
153 sub 23 cat A7, Via Stradelli Guelfi 1128/2, p.t-1, Cat. A/7, cl.2, vani 6 superficie catastale mq 126, r.c. 619,75 (abitazione e giardino); - foglio 22 part 153 sub 22 cat
C6, Via Stradelli Guelfi 1128/2, p.t, Cat. C/6, cl.3, mq 30, superficie catastale mq 35,
r.c. 136,34 (autorimessa); - foglio 22 part 153 sub 7 BCNC, Via Stradelli Guelfi 1128/2,
p.t (corsello comune ai subalterni 22 e 23); - foglio 22 part 153 sub 50, cat. D/1, Via
Stradelli Guelfi 1128/2, p.2, Cat D/1, rendita 4,60 (impianto fotovoltaico). In confine con parti comuni da più lati, , All'unità immobiliare in oggetto Pt_3 Per_3
compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”. “Le parti” “dichiarano che” “per il presente trasferimento è stato pattuito il corrispettivo di € 130.00,00 (centotrentamila/00) somma che verrà corrisposta dal signor alla signora entro il 15 giugno, a Parte_2 Parte_1
mezzo bonifico bancario sul c/c [...] trattenuto presso
IntesaSanPaolo, filiale di Castel San Pietro Terme, conto intestato a ”. “La Parte_1
parte cedente signora rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e Parte_1
passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 13 maggio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“11) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione
Tecnica Integrata relativa all'immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
10 12) Spese legali compensate”;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il giorno 13 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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