Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3732
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Sentenza 8 maggio 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Milano, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi, riguardante un'opposizione a decreto ingiuntivo. Le parti coinvolte hanno sollevato questioni di legittimazione attiva e passiva, con l'opponente che ha contestato la legittimazione del liquidatore giudiziale a essere parte nel giudizio, sostenendo che il liquidatore non potesse agire in nome della società per l'accertamento di un credito. La parte opposta, invece, ha difeso la legittimazione del liquidatore, affermando che il credito vantato fosse legittimo e dovesse essere riconosciuto.

Il giudice ha accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, affermando che il liquidatore non avesse la qualifica di litisconsorte necessario in questa controversia, poiché la legittimazione processuale spettava alla società. La sentenza ha quindi revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo che il liquidatore non potesse essere chiamato a rispondere per un credito che non rientrava nelle sue prerogative di gestione. Inoltre, il giudice ha condannato la parte opposta al pagamento delle spese legali, liquidandole in favore del difensore dell'opponente. La decisione si basa su consolidati principi giurisprudenziali riguardanti la legittimazione nel contesto di procedure concorsuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3732
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 3732
    Data del deposito : 8 maggio 2025

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