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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/05/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32810/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 32810/21 promossa da:
(Cod. Fisc./P.Iva: Parte_1
) in persona del dott. , nella qualità di liquidatore giudiziale pro tempore P.IVA_1 CP_1 del concordato preventivo pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro, 5/2016, rappresentato e CP_2 difeso, giusta procura dal prof. avv. Valerio Donato [ ] p.e.c. CodiceFiscale_1
con studio in Catanzaro, Via Kennedy n. 2, fax 0961.480414, ed Email_1 elettivamente domiciliato in Como presso lo studio dell'avv. Ilaria Guarisco, Piazza Volta n. 56
PARTE OPPONENTE
Contro
in nome e per conto di rappresentata e Controparte_3 Controparte_4 difesa dall'Avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma (cod. fisc. ) come da CodiceFiscale_2 procura speciale apposta in calce al ricorso per ingiunzione ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, via Larga n. 19
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Parte opponente Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa così stabilire: In via assolutamente preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Dott. nella sua qualità di CP_1 liquidatore giudiziale del Concordato preventivo della Società Immobiliare Italia Servizi Spa;
- per l'effetto, ordinare l'estromissione dal presente giudizio del Dott. nella sua qualità di CP_1 liquidatore giudiziale del concordato preventivo dalla Società Immobiliare Italia Servizi Spa;
- per l'effetto, adottare ogni conseguente effetto di legge, anche in punto di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda e di condanna alle spese giudiziali dell'opposta da distrarsi in favore del pagina 1 di 11 sottoscritto difensore. In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria difettando la prova della titolarità della relativa posizione Controparte_4 soggettiva, per come ampiamente riportato nelle argomentazioni in atti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire ex art. 81 cod. Proc. Civ. ed il difetto di rappresentanza e di autorizzazione ex art. 182 cod. proc. civ. della società nella sua Controparte_3 qualità di mandataria della cessionaria - revocare e/o dichiarare illegittimo, nullo o CP_4 CP_4 annullabile il decreto ingiuntivo n. 10609/2021 del 31.05.2021, emesso dall'On.le Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento n. r.g. 16680/2021, per il difetto di legittimazione ad agire in capo alla predetta cessionaria e in capo alla mandataria Controparte_4 Controparte_3 quest'ultima anche priva di rappresentanza ex art. 182 cod. proc. civ.. In via principale e nel merito: - dichiarare illegittimo, e/o nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo n. 10609/2021 del 31.05.2021, emesso dall'On.le Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento n. r.g. 16680/2021, per l'indeterminatezza del credito, in virtù di tutte le preliminari argomentazioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, disporne la revoca;
- accertare e dichiarare la natura usuraria del contratto di mutuo Rep.
N. 18715/4900 del 27 luglio 2005 e del successivo atto modificativo non novativo di frazionamento del
13 maggio 2015, a norma della Legge 108/96; - accertare e dichiarare la nullità parziale del predetto contratto di mutuo e del successivo atto modificativo non novativo di frazionamento per usurarietà delle clausole contenenti il tasso corrispettivo della commissione di estinzione anticipata e/o ogni altra voce connessa all'erogazione del credito di cui verrà riscontrata la natura usuraria, nonché per l'indeterminatezza della clausola ivi contenuta relativa ai costi dell'operazione di finanziamento sotto i plurimi profili argomentati in parte motiva;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 cod. civ., ordinare e disporre l'epurazione dal saldo ingiunto della somma di € 1.510.853,44, poiché ulteriori interessi (usurari) sulla quota di mutuo pari ad € 15.117.805,56, maturati dalla data di frazionamento delle 8 quote sino alla data dell'ingiunzione; - per l'effetto, ordinare e disporre l'epurazione dal saldo ingiunto della somma di € 3.766.350,00, poiché interessi viziati da usura contrattuale ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., tramite l'eliminazione delle relative partite indebite, oltre interessi di mora e il maggior danno da svalutazione monetaria come da allegata tabella dal dì di ogni singolo addebito sino all'effettivo scomputo e/o ordinare la rettifica del saldo, della diversa somma calcolata dalla C.T.U., da effettuare con le medesime modalità, con conseguente adeguamento del medesimo saldo alle relative risultanze, secondo quanto ritenuto in parte motiva;
- per l'effetto, condannare l'opposta a titolo di astreinte al pagamento di un importo (penale moratoria) ritenuto di giustizia per ogni violazione commessa, a partire dalla data della presente opposizione, consistente nel perpetrare ad addebitare costi del credito non dovuti in capo alla Società opponente per la loro natura usuraria, come argomentato in parte motiva. In via subordinata nel merito: - in caso di deposito da parte dell'opposta degli atti di erogazione intermedi (e delle relative contabili) e di conseguenti riscontrate anomalie delle clausole ivi contenute da parte dell'odierna opponente, a seguito dell'avversa allegazione in violazione della Legge 108/96, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 cod. civ.: - ordinare e disporre la relativa epurazione dal saldo tramite l'eliminazione delle relative partite indebite per come risulteranno dalla perizia di parte e dall'invocata C.T.U., oltre interessi di mora e il maggior danno da svalutazione monetaria come da allegata tabella [ALLEGATO 5] dal dì di ogni singolo addebito sino all'effettivo scomputo e la rettifica del saldo con conseguente adeguamento di quest'ultimo alle relative risultanze. In ogni caso: - in applicazione dell'art. 1815, comma 2,cod. civ., ordinare l'epurazione dalla somma ingiunta di ogni e tutti gli interessi (rectius i costi) del credito con accertata natura usuraria – tramite l'eliminazione delle pagina 2 di 11 relative partite indebite e il riconoscimento degli interessi di mora e del maggior danno da svalutazione monetaria come da allegata tabella [ALLEGATO 4] dal dì di ogni singolo addebito sino all'effettivo scomputo – e/o la rettifica del saldo, della diversa somma calcolata dalla C.T.U., da effettuare con le medesime modalità, con conseguente adeguamento del medesimo saldo alle relative risultanze, secondo quanto ritenuto in parte motiva;
condannare parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore.
Parte opposta
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: - rigettate le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili ed esplorative, respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande ed eccezioni formulate dalla Parte_2
e e, in ogni caso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano
[...]
n. 10609/2021 - emesso in data 31.05.2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 16680/2021. Nel merito, in via subordinata: - in ipotesi di revoca del decreto opposto condannare, per i motivi sopra Co esposti, la in persona del legale rappresentante protempore e Parte_2 liquidatore giudiziale Sig. , a pagare a nella sua qualità CP_1 Controparte_3 di mandataria della cessionaria l'importo complessivo di euro 16.628.659,00, oltre Controparte_4 interessi dovuti e debendi sino al saldo effettivo, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che risultasse dovuto in esito all'istruttoria di causa. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi della causa di opposizione e della procedura monitoria.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1 liquidazione in persona del liquidatore giudiziale proponeva opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo N. 10609/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 31 maggio 2021, con cui le veniva ingiunto di corrispondere in favore di la somma di € Controparte_3
16.628.659,00, oltre spese.
L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione passiva del liquidatore giudiziale, con conseguente nullità della notifica, inefficacia del decreto ingiuntivo e richiesta di estromissione dal giudizio;
che la legittimazione processuale del liquidatore del concordato preventivo – quale – era CP_1 circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, era ancorata ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere;
che nessuna legittimazione poteva essere riconosciuta al liquidatore giudiziale nella controversia che abbia ad oggetto l'accertamento di un credito;
che la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura - non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti-, ma solo di poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi;
che nel caso in esame, quindi, doveva escludersi la legittimazione passiva del liquidatore giudiziale che doveva essere estromesso dal giudizio, con ogni conseguente effetto di legge anche in punto di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda e di condanna alle spese giudiziali dell'opposta, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ..
pagina 3 di 11 Altresì esponeva che nel ricorso monitorio agiva in persona del Controparte_6
Consigliere Delegato dott. giusta delibera a verbale del Consiglio di Controparte_7
Amministrazione della dell'11.04.2018, documento che non Controparte_3 conferiva espressamente, a ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione della opposta società, la facoltà di agire disgiuntamente per il recupero del credito (presunto) per cui era causa;
che invero, nel richiamato verbale si leggeva che la facoltà di promuovere ricorsi per ingiunzione, in relazione ai portafogli di NPLs, era conferita disgiuntamente a ciascun amministratore, solo in ricorrenza di tre precipue condizioni: 1) il rispetto delle materie non delegabili ai sensi di statuto, 2)
l'esercizio della facoltà nell'ambito delle materie in relazione alle quali una delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci è richiesta ai sensi di legge o di statuto, 3) il rispetto del budget annuale approvato dal Consig Invero;
che la procura alle liti conferita all'avv. Andrea Fioretti ed allegata all'atto introduttivo del procedimento monitorio, risultava conferita dal solo Dott. CP_7
giusta delibera a verbale del Consiglio di Amministrazione della
[...] Controparte_3 dell'11.04.2018, documento che non conferiva espressamente a ciascuno degli amministratori la
[...] facoltà di agire disgiuntamente per il recupero del credito (presunto) per cui è causa.
L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione in capo a , per carenza della Controparte_4 prova relativa alla titolarità del credito azionato. per mancato deposito del contratto di cessione.
L'opponente eccepiva l'inidoneità della documentazione ex adverso prodotta, in fase monitoria, ai fini della prova dell'ammontare del credito vantato, per carenza del requisito della determinatezza che si fonda, nella sua misura, sulla sommatoria di meri saldi risultanti dagli estratti prodotti ex art. 50 TUB.
Altresì allegava che oltre le discrasie tra il contratto di mutuo e il documento di sintesi allegato e facente ne parte – quale l'indeterminabilità della durata del contratto e quella relativa all'esatto interesse da corrispondere, finanche originario, per le somme concesse a mutuo – il citato art. 4 del contratto, dopo aver apparentemente stabilito la misura del tasso di interesse iniziale, precisava che detto tasso di interesse sarebbe stato definitivamente determinato in riferimento sia alla misura percentuale sia alla variabilità in linea con le condizioni praticate dalla per operazioni della CP_8 specie, alla data della stipula dell'atto di erogazione e quietanza, salva la facoltà della parte mutuataria di recedere dal contratto senza indennizzo alcuno;
che ciò rendeva palese l'indeterminatezza ab origine del tasso di interesse effettivamente convenuto dalle parti contrattuali.
Altresì deduceva che il rapporto contrattuale tra l'opponente e la aveva subito, nel corso CP_9 della sua concreta attuazione, una molteplicità di vicende modificative, tutte indicate nell'atto modificativo non novativo stipulato dalle parti in data 13 maggio 2015, avente lo scopo di dividere, in n. 8 quote, la quota parte di mutuo rimanente a seguito delle successive intervenute riduzioni, rispetto al montante originariamente pattuito e parzialmente erogato;
che dal contenuto del ricorso per ingiunzione, corredato solamente dall'allegazione del citato contratto originario del 27 luglio 2005, dall'atto modificativo non novativo di frazionamento di mutuo del 13 maggio 2015 (e dalle vicende successive al 2005 in esso solo sinteticamente richiamate), nonché dal deposito dei meri estratti di saldo, emergeva come il credito fosse assolutamente indeterminato ed incerto nel suo ammontare;
che invero, il credito costituito dalla somma ingiunta non emergeva direttamente dal contratto di finanziamento condizionato del 2005 – caratterizzato da evidenti discrasie di relazione, né si desumeva dall'atto integrativo non modificativo del 2015; né, infine, era sufficiente il mero richiamo, da parte di pagina 4 di 11 quest'ultimo, ad atti di erogazione e quietanza intermedi – comunque non prodotti ed allegati – inidoneo ex se a sortire efficacia sanante rispetto all'insufficienza della documentazione prodotta ex adverso in allegazione al fascicolo monitorio, e, per tale via, erroneamente ritenuta in grado di legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
che solo l'allegazione dei singoli atti di erogazione e quietanza avrebbe consentito di conferire certezza e realità al credito vantato, assurgendo l'avvenuta traditio, condicio sine qua non per l'insorgenza dell'opposta pretesa creditoria.
Altresì allegava che il contratto di finanziamento edilizio, stipulato dall'opponente in data 27/07/2005, poneva condizioni del costo di erogazione del credito palesemente usurarie;
che tale invalidità, meritevole della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, cod. civ., si ripete nell'atto di frazionamento e modifica del mutuo, risalente alla data del 13.05.2015; che dall'analisi del contratto di mutuo edilizio rep. 18715/4900 del 27/07/2005, rilevava che nell'ipotesi di totale estinzione anticipata per volontà del mutuatario, al sessantacinquesimo giorno successivo alla stipula del contratto, il tasso di interesse effettivo applicato all'opponente corrispondeva al 9,6106%; tasso palesemente superiore al tasso soglia di riferimento, pari al 5,79%, e tasso rimasto immutato anche a seguito della rinegoziazione e del frazionamento del mutuo, avvenuti il 13.05.2015 .
Altresì allegava che il T.A.E.G. riportato nel documento di sintesi allegato all'originario contratto di finanziamento del 2005, [al quale, peraltro, il successivo atto modificativo e non novativo del 2015, all'art. 12, rinvia espressamente per quanto concerne la disciplina sulle condizioni relative al costo del credito, cui rimane sottoposta la quota n. 8 ricavata dalla divisione della quota di mutuo originario ed oggetto dell'opposta ingiunzione] non poteva certamente consistere nella misura percentuale contrattualmente riportata;
che l'omessa esatta indicazione dell'indicatore sintetico del costo, per tutte Par le motivazioni sopra enunciate, comportava la sua indeterminatezza: l' risulta, infatti, per un verso, inevitabilmente sfalsato in concreto [per la nullità per supero del TSU della clausola di commissione di estinzione anticipata e per il divisore di 360 giorni in riferimento agli interessi corrispettivi] e, per altro verso, indicato secondo una parametrazione astratta, costituita dall'ipotesi in cui venga finanziato l'importo di € 100.000,00; che pertanto, si doveva applicare l'art. 1815 comma 2 cod. civ. e la conseguente dichiarazione di nullità parziale.
L'opponente concludeva: in via assolutamente preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Dott. nella sua qualità di liquidatore giudiziale del CP_1 concordato preventivo dalla Società Immobiliare Italia Servizi Spa;
- per l'effetto, ordinare l'estromissione dal presente giudizio del Dott. , nella sua qualità di liquidatore giudiziale CP_1 del concordato preventivo dalla Società Immobiliare Italia Servizi Spa;
- per l'effetto, adottare ogni conseguente effetto di legge, anche in punto di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda e di condanna alle spese giudiziali dell'opposta da distrarsi in favore del sottoscritto difensore. In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria
[...] difettando la prova della titolarità della relativa posizione soggettiva, per come CP_4 ampiamente riportato nelle suesposte argomentazioni;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire ex art. 81 cod. Proc. Civ. ed il difetto di rappresentanza e di autorizzazione ex art. 182 cod. proc. civ. della società nella sua qualità di mandataria Controparte_3 della cessionaria - revocare e/o dichiarare illegittimo, nullo o annullabile il decreto CP_4 CP_4 ingiuntivo n. 10609/2021 del 31.05.2021, emesso dall'On.le Tribunale di Milano, per il difetto di legittimazione ad agire in capo alla predetta cessionaria e in capo alla mandataria Controparte_4 pagina 5 di 11 quest'ultima anche priva di rappresentanza ex art. 182 cod. proc. Controparte_3 civ.. In via principale e nel merito: - dichiarare illegittimo, e/o nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo n. 10609/2021 del 31.05.2021, per l'indeterminatezza del credito, e, per l'effetto, disporne la revoca;
- accertare e dichiarare la natura usuraria del contratto di mutuo Rep. N. 18715/4900 del 27 luglio 2005 e del successivo atto modificativo non novativo di frazionamento del 13 maggio 2015, a norma della Legge 108/96; - accertare e dichiarare la nullità parziale del predetto contratto di mutuo e del successivo atto modificativo non novativo di frazionamento per usurarietà delle clausole contenenti il tasso corrispettivo della commissione di estinzione anticipata e/o ogni altra voce connessa all'erogazione del credito di cui verrà riscontrata la natura usuraria, nonché per l'indeterminatezza della clausola ivi contenuta relativa ai costi dell'operazione di finanziamento sotto i plurimi profili argomentati in parte motiva;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 cod. civ., ordinare e disporre l'epurazione dal saldo ingiunto della somma di € 1.510.853,44, poiché ulteriori interessi (usurari) sulla quota di mutuo pari ad € 15.117.805,56, maturati dalla data di frazionamento delle 8 quote sino alla data dell'ingiunzione; - per l'effetto, ordinare e disporre l'epurazione dal saldo ingiunto della somma di € 3.766.350,00, poiché interessi viziati da usura contrattuale ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., tramite l' eliminazione delle relative partite indebite, oltre interessi di mora e il maggior danno da svalutazione monetaria come da allegata tabella al dì di ogni singolo addebito sino all'effettivo scomputo e/o ordinare la rettifica del saldo, della diversa somma calcolata dalla C.T.U., da effettuare con le medesime modalità, con conseguente adeguamento del medesimo saldo alle relative risultanze, secondo quanto ritenuto in parte motiva;
- per l'effetto, condannare l'opposta a titolo di astreinte al pagamento di un importo (penale moratoria) ritenuto di giustizia per ogni violazione commessa, a partire dalla data della presente opposizione, consistente nel perpetrare ad addebitare costi del credito non dovuti in capo alla Società opponente per la loro natura usuraria, come argomentato in parte motiva;
in via subordinata nel merito: in caso di deposito da parte dell'opposta degli atti di erogazione intermedi (e delle relative contabili) e di conseguenti riscontrate anomalie delle clausole ivi contenute da parte dell'odierna opponente, a seguito dell'avversa allegazione in violazione della Legge 108/96, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 cod. civ.: - ordinare e disporre la relativa epurazione dal saldo tramite l'eliminazione delle relative partite indebite per come risulteranno dalla perizia di parte e dall'invocata C.T.U., oltre interessi di mora e il maggior danno da svalutazione monetaria come da allegata tabella dal dì di ogni singolo addebito sino all'effettivo scomputo e la rettifica del saldo con conseguente adeguamento di quest'ultimo alle relative risultanze. In ogni caso: - in applicazione dell'art. 1815, comma 2,cod. civ., ordinare l'epurazione dalla somma ingiunta di ogni e tutti gli interessi del credito con accertata natura usuraria – tramite l'eliminazione delle relative partite indebite e il riconoscimento degli interessi di mora e del maggior danno da svalutazione monetaria come da allegata tabella dal dì di ogni singolo addebito sino all'effettivo scomputo – e/o la rettifica del saldo, della diversa somma calcolata dalla C.T.U., da effettuare con le medesime modalità, con conseguente adeguamento del medesimo saldo alle relative risultanze, secondo quanto ritenuto in parte motiva;
Si costituiva l'opposta contestando integralmente l'avversa domanda.
L'opposta deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'eccezione avversaria sulla carenza di legittimazione passiva da parte del;
che parte opponente fondava i propri assunti su CP_1 giurisprudenza ormai superata e non conferente al caso di specie, atteso che il costante orientamento di legittimità era unanime nel ritenere il liquidatore giudiziale., contraddittore necessario;
che il credito pagina 6 di 11 vantato dalla cessionaria non poteva che coinvolgere anche le operazioni di Controparte_4 liquidazione, atteso che la opponente non solo l'aveva espressamente riconosciuto ma figura nelle proposte di risanamento avanzate dagli Avdisor della società .
Altresì deduceva sulla carenza di legittimazione ad agire in capo a Controparte_3 per difetto di legittimazione ad agire, di rappresentanza e di autorizzazione che diversamente che il verbale di delibera già prodotto in sede monitoria conferiva espressamente al Consigliere Delegato “i seguenti poteri a firma disgiunta: formulare o promuovere le azioni cautelari e concorsuali nonché esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi e i ricorsi per ingiunzione, formulare domanda o ricorso per ammissione dei crediti nelle procedure concorsuali;
” .
In relazione alla contestazione della legittimazione attiva della opposta sol perché la mandataria, non avendo prodotto il proprio Statuto, che in alcun modo era necessario produrre il proprio Statuto societario, in quanto lo Statuto societario era un atto soggetto a pubblicità legale, non avendo controparte fornito la prova negativa sulla mancanza del potere rappresentativo di cui si discute, l'eccezione non poteva che ritenersi infondata;
che avendo dimostrato ut supra la legittimità ad agire in persona del proprio Consigliere Delegato, di riflesso era del tutto priva di fondamento, e pertanto inammissibile, la contestazione avversaria sul difetto della procura alle liti conferita dal Dott.
[...] all'Avv. Andra Fioretti CP_7
L'opposta sul difetto di legittimazione attiva in capo a per carenza della prova Controparte_4 relativa alla titolarità del credito azionato deduceva che aveva provato la titolarità con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nonché mediante la produzione, già in sede monitoria, della dichiarazione della cedente e l'elenco dei debitori ceduti.
Altresì allegava che in relazione alla presunta carenza dei poteri della Dott.ssa quale Persona_1 firmataria della sopra individuata dichiarazione che alla medesima era stato espressamente conferito il potere di rappresentanza da giusta procura. CP_9
Sull'indeterminatezza e mancata prova del credito, deduceva che in sede monitoria non era affatto necessaria la prova ex adverso pretesa, tanto meno la produzione delle erogazioni o degli atti successivi, essendo ben sufficiente la prova scritta ed il saldo certificato conforme alle risultanze contabili della Banca e che nell'odierno giudizio d'opposizione, diventava irrilevante la questione se l'ingiunzione fosse stata emessa sulla base di validi presupposti normativi, dovendosi comunque giudicare con cognizione piena sulla domanda e quindi sull'esistenza e ammontare del credito;
che quanto all'asserita mancata prova del credito, evidenziava che essa nasceva dal riferimento avversario alla realità e alla traditio, atteso che il creditore mai aveva sostenuto che il mutuo del 2005 fosse un titolo esecutivo (diversamente non avrebbe agito in via monitoria), mentre del complessivo erogato esisteva riconoscimento nell'atto modificativo del 13.05.2015 - doc. 6 monitorio, allegato B, p. 3, quarto capoverso - ove si legge vache “con atto a rogito in data 28 settembre 2010 Parte_4 rep. n. 5289/2028 registrato all'Agenzia delle Entrate di Como il 13 ottobre 2010 al n. 10643 serie 1T, la parte mutuataria ha rinunciato ad ogni ulteriore somministrazione in conto mutuo, prendendo atto che attualmente l'importo somministrato è pari ad euro 15.680.481,00”).
Quanto alla quantificazione e dedotta indeterminatezza del credito, rilevava che non era contenuta alcuna contestazione del debito capitale, essendo le doglianze riferite esclusivamente al conteggio degli pagina 7 di 11 interessi che da ciò si deduceva che non era bisognevole di ulteriore prova la quantificazione della pretesa vantata dall'Istituto a titolo di restituzione di sola somma erogata e non rimborsata, pari a complessivi euro 15.117.805,56 , come risultava dalla sommatoria degli importi dovuti a titolo di capitale residuo nei singoli estratti certificati ex art. 50 TUB;
che pur non volendo ritenere riconosciuto il debito in linea capitale di euro 15.117.805,56, la controparte non avrebbe potuto essere condannata a pagare una somma inferiore ad euro 14.684.027,22, pari alla quota di mutuo identificata sub n. 8 nell'atto modificativo non novativo sottoscritto inter partes in data 13 maggio 2015, non inviata in ammortamento e per la cui erogazione la opponente aveva rilasciato in atti regolare quietanza;
che il suddetto riconoscimento di debito proveniva direttamente dalla parte ed era contenuto in atto pubblico, cosicché non era neppure possibile una prova contraria.
In relazione alla contestazione della quantificazione degli interessi, rilevava che gli atti di erogazione, invio in ammortamento e restrizione, non solo erano stati indicati con richiamo espresso ad un allegato del ricorso ma erano stati sempre stipulati per atto pubblico con la necessaria sottoscrizione anche della parte mutuataria, che dunque necessariamente li possedeva o avrebbe potuto procurarsene copia, trattandosi appunto di atti pubblici.
Altresì deduceva che la produzione in sede monitoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB è stata eseguita ad abundantiam, non essendo necessaria ai fini della prova del credito derivante da mutuo e dal relativo piano di ammortamento, già prodotti.
Circa le domande ed eccezioni relative alla pattuizione d'interessi usurari e all'indeterminatezza, riferite ai rapporti bancari, eccepiva che era onere di parte opponente provare la fondatezza della propria domanda di accertamento negativo, volta a circoscrivere la pretesa creditoria della Banca;
che allo stato controparte non aveva depositato alcun documento a supporto, ma essendosi limitata a chiedere l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “dei singoli atti intermedi di erogazione e quietanza unitamente a tutte le contabili intermedie sin dall'anno 2005 a tutta la data dell'intervenuta risoluzione contrattuale” e che tale istanza istruttoria appariva inammissibile perché avente ad oggetto documentazione nella disponibilità dell'attrice o che, comunque, sarebbe stato suo onere procurarsi al momento del pagamento;
che inammissibile, in quanto esplorativa, l'istanza di
C.t.u. la quale non solo non era accompagnata da una perizia di parte a supporto.
Sull'usura evidenziava che controparte non deduca alcuna usurarietà dei rapporti in mancanza di estinzione anticipata del mutuo finanche con riferimento al tasso di mora;
che la pattuizione di “un compenso omnicomprensivo per l'estinzione” sia operazione lecita in forza dell'art. 40 TUB, che rimanda a criteri stabiliti dal CICR “al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni ”che le istruzioni della Banca d'Italia sono da sempre chiare nell'affermare che: “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica”; che l'inserimento della penale d'estinzione anticipata nel calcolo del TAEG appariva priva di significato, anche perché “Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito” ; che anche nel caso in cui la Banca d'Italia non avesse correttamente esercitato la delega alla determinazione delle modalità di calcolo del TAEG, il giudice ordinario, non potendo certo sostituirsi all'organo amministrativo, avrebbe unicamente il potere di disapplicare l'atto amministrativo, con pagina 8 di 11 l'unica conseguenza di non poter calcolare il TEG e quindi verificare l'usura; che il criterio per l'inclusione di un costo nel TAEG posto dalla normativa Europea, e così di rango costituzionale, è quello della certezza del debito, certamente assente per le commissioni di estinzione anticipata e gli interessi di mora, meramente eventuali e dipendenti dalla volontà del cliente stesso. L'opposta deduceva che se la commissione in esame non poteva essere conteggiata per verificare il superamento della soglia, non era chiaro come controparte fosse giunta all'affermazione dell'usura, dato che non aveva in alcun modo esplicitato i calcoli con cui aveva ottenuto la percentuale del 9,6106%; che comunque tale risultato non poteva certo essere confrontato con il tasso soglia tout court che è determinato sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia e dunque non tiene conto di tale “costo”.
Altresì sull'indeterminatezza delle condizioni contrattuali deduceva che le clausole di determinazione della commissione di estinzione anticipata, in quanto rappresentanti costi meramente eventuali, non rientravano nel calcolo del TAEG, mentre il divisore 360 era generalmente (rectius, sempre) più favorevole al cliente rispetto al divisore 365; che in riferimento, nel documento di sintesi, ad un importo finanziato solo ipotizzato in euro 100.000,00, non comprendeva, da un lato, come potesse essere individuato un importo in concreto, dall'altro come – a parità di condizioni economiche, di cui controparte non contestava il mutamento – poteva esservi una diversa incidenza delle spese e quindi uno “scostamento” del TAEG in funzione del variare dell'importo finanziato;
che in ogni caso Par un'eventuale errata quantificazione dell' nel contratto avrebbe integrato unicamente la violazione di una norma imperativa di condotta, da cui non sarebbe discesa alcuna nullità del contratto.
L'opposta concludeva: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10609/2021 per l'intero importo ingiunto di Euro 16.628.659,00 quale credito alla data del 07/04/2021 derivante dai rapporti sopra indicati, oltre interessi maturati e maturandi e le spese successive occorrende fino all'integrale soddisfo;
ovvero, in via subordinata, fino alla concorrenza dell'importo non contestato in linea capitale di Euro 15.117.805,56; ovvero, in via ulteriormente subordinata, di Euro 14.684.027,22, quale credito a titolo di capitate erogato e non inviato in ammortamento e quindi non rimborsato, ; nel merito, in via principale: -rigettate le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili ed esplorative, respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande ed eccezioni formulate dalla e e, in Parte_2 ogni caso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10609/2021; nel merito, in via subordinata: in ipotesi di revoca del decreto opposto condannare, per i motivi sopra Co esposti, la in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_2
e liquidatore giudiziale Sig. , a pagare a nella sua CP_1 Controparte_3 qualità di mandataria della cessionaria l'importo complessivo di euro Controparte_4
16.628.659,00, oltre interessi dovuti e debendi sino al saldo effettivo, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che risultasse dovuto in esito all'istruttoria di causa.
Il Giudice concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, assegnava i termini di cui all' art. 183, co VI, c.p.c. , all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 4.07.2024 il Giudice rilevato che con comparsa conclusionale parte opposta aveva depositato sentenza n. 7725/23 con cui era stata rigettata l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 10609/21 oggetto del presente giudizio, rimetteva la causa sul ruolo onerando la parte opposta a dare prova del passaggio in giudicato della summenzionata sentenza, rinviando all'udienza pagina 9 di 11 del 13.11.2024, in quell'udienza la causa veniva trattenuta per la decisione con l' assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Oggetto di causa, è un contratto di mutuo edilizio concesso alla Parte_2
e, risolto in data 18.01.2016 a seguito dell'inadempimento dell'opponente.
[...]
Si deve osservare che l' con provvedimento del 18/4/2018 del Parte_2
Tribunale di Catanzaro veniva ammessa al concordato preventivo e veniva nominato liquidatore il dott. . CP_1
L'odierna opposta con ricorso richiedeva di ingiungere alla società opponente in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, , , e - CP_10 Controparte_11 CP_1 liquidatore giudiziale pro tempore del concordato preventivo pendente innanzi al Tribunale di
Catanzaro, R.F.N. 5/2016, il pagamento della somma complessiva di 16.628.659,00 derivante dal rapporto indicato .
e proponevano per e un autonomo giudizio di CP_10 CP_11 Parte_2 opposizione avverso l'odierna decreto ingiuntivo che si concludeva con sentenza 7725/2023 del
6.10.2023 che rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
Nel presente giudizio l' e costituita nella persona del Parte_2 liquidatore giudiziale in via preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva del liquidatore giudiziale dott. nel procedimento monitorio. CP_1
Parte opposta sul punto deduceva che il Liquidatore Giudiziale riveste la qualità di litisconsorte necessario ogniqualvolta il giudizio possa spiegare effetti sulla liquidazione.
Orbene si condivide sul punto il principio della Corte di Cassazione (Cass. nn. 10738/2000)," «nella cessione dei beni ai creditori costituente particolare modo di attuazione del concordato preventivo
(artt. 160, 2 comma n. 2, 181, 1 comma n. 3, 182 e 186, 2 comma della legge fallimentare), pur sempre inquadrabile nell'ambito della “cessio bonorum” regolata dal codice civile, non si attua il trasferimento di proprietà dei beni ceduti, ma il solo trasferimento, in favore degli organi della procedura concordataria, della legittimazione a disporne (risolvendosi essa in un mandato irrevocabile, perché conferito anche nell'interesse di terzi, a gestire e a liquidare i beni ceduti».
Altresì: “In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario”
(Cass. n. 17606/2015).
L'imprenditore a seguito dell'omologa del concordato non perde la proprietà dei beni , ma verranno trasferiti solo i poteri della gestione finalizzati alla liquidazione ( Cass. civ., n. 5663/2019) .
pagina 10 di 11 Alla luce dei precedenti giurisprudenziali rileva che l'imprenditore prosegue anche a seguito del concordato l'attività imprenditoriale in quanto conserva la titolarità dei beni ed il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, ed il liquidatore esercita solo poteri di gestione potendo eventualmente intervenire nelle controversie laddove l'accertamento possa rilevare ai fini del riparto.
In applicazione dei suddetti principi rilevato che il liquidatore giudiziale non riveste la qualifica di litisconsorte necessario e che la legittimazione passiva era unicamente della società nella persona dei suoi rappresentanti che hanno conservato la proprietà dei beni e la legittimazione processuale, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della procedura in ordine alla domanda avanzata nel giudizio monitorio.
L'accoglimento dell' eccezione di carenza di legittimazione passiva risulta assorbente di tutte le ulteriori istanze.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo notificato nei confronti del liquidatore giudiziale del
Concordato preventivo
Non si ritiene fondata la richiesta di condanna della opposta ex art. 96 c.p.c., rilevata la particolarità della questione e che l'opponente non provava di aver subito alcun danno dall'azione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore del difensore che si dichiara antistatario , tenuto conto dello scaglione massimo previsto per valore, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi introduttiva, di studio e decisoria della controversia, minimi per la fase istruttoria solo documentale. Non viene applicato alcun aumento ai sensi dell'art. 6 del DM in ragione del maggior valore della controversia, non essendo la presente controversia di particolare complessità e ritenuto l'importo determinato con i parametri precedentemente indicati già integralmente satisfattivo delle pretese di controparte per l'attività difensiva svolta.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa:
Co
dichiara la carenza di legittimazione passiva della Parte_2 in persona del dott. e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 10609/2021 emesso dal CP_1
Tribunale di Milano in data 31 maggio 2021 notificato nei confronti
[...] Co
in persona del dott. Parte_2 CP_1
Condanna a a rimborsare in favore di la Controparte_3 [...] Co
in persona del dott. le spese di lite che Controparte_12 CP_1 liquida in € 17.252,54 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, che vengono distratti in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
Milano, 8 maggio 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 32810/21 promossa da:
(Cod. Fisc./P.Iva: Parte_1
) in persona del dott. , nella qualità di liquidatore giudiziale pro tempore P.IVA_1 CP_1 del concordato preventivo pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro, 5/2016, rappresentato e CP_2 difeso, giusta procura dal prof. avv. Valerio Donato [ ] p.e.c. CodiceFiscale_1
con studio in Catanzaro, Via Kennedy n. 2, fax 0961.480414, ed Email_1 elettivamente domiciliato in Como presso lo studio dell'avv. Ilaria Guarisco, Piazza Volta n. 56
PARTE OPPONENTE
Contro
in nome e per conto di rappresentata e Controparte_3 Controparte_4 difesa dall'Avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma (cod. fisc. ) come da CodiceFiscale_2 procura speciale apposta in calce al ricorso per ingiunzione ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano, via Larga n. 19
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Parte opponente Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa così stabilire: In via assolutamente preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Dott. nella sua qualità di CP_1 liquidatore giudiziale del Concordato preventivo della Società Immobiliare Italia Servizi Spa;
- per l'effetto, ordinare l'estromissione dal presente giudizio del Dott. nella sua qualità di CP_1 liquidatore giudiziale del concordato preventivo dalla Società Immobiliare Italia Servizi Spa;
- per l'effetto, adottare ogni conseguente effetto di legge, anche in punto di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda e di condanna alle spese giudiziali dell'opposta da distrarsi in favore del pagina 1 di 11 sottoscritto difensore. In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria difettando la prova della titolarità della relativa posizione Controparte_4 soggettiva, per come ampiamente riportato nelle argomentazioni in atti;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire ex art. 81 cod. Proc. Civ. ed il difetto di rappresentanza e di autorizzazione ex art. 182 cod. proc. civ. della società nella sua Controparte_3 qualità di mandataria della cessionaria - revocare e/o dichiarare illegittimo, nullo o CP_4 CP_4 annullabile il decreto ingiuntivo n. 10609/2021 del 31.05.2021, emesso dall'On.le Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento n. r.g. 16680/2021, per il difetto di legittimazione ad agire in capo alla predetta cessionaria e in capo alla mandataria Controparte_4 Controparte_3 quest'ultima anche priva di rappresentanza ex art. 182 cod. proc. civ.. In via principale e nel merito: - dichiarare illegittimo, e/o nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo n. 10609/2021 del 31.05.2021, emesso dall'On.le Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento n. r.g. 16680/2021, per l'indeterminatezza del credito, in virtù di tutte le preliminari argomentazioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, disporne la revoca;
- accertare e dichiarare la natura usuraria del contratto di mutuo Rep.
N. 18715/4900 del 27 luglio 2005 e del successivo atto modificativo non novativo di frazionamento del
13 maggio 2015, a norma della Legge 108/96; - accertare e dichiarare la nullità parziale del predetto contratto di mutuo e del successivo atto modificativo non novativo di frazionamento per usurarietà delle clausole contenenti il tasso corrispettivo della commissione di estinzione anticipata e/o ogni altra voce connessa all'erogazione del credito di cui verrà riscontrata la natura usuraria, nonché per l'indeterminatezza della clausola ivi contenuta relativa ai costi dell'operazione di finanziamento sotto i plurimi profili argomentati in parte motiva;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 cod. civ., ordinare e disporre l'epurazione dal saldo ingiunto della somma di € 1.510.853,44, poiché ulteriori interessi (usurari) sulla quota di mutuo pari ad € 15.117.805,56, maturati dalla data di frazionamento delle 8 quote sino alla data dell'ingiunzione; - per l'effetto, ordinare e disporre l'epurazione dal saldo ingiunto della somma di € 3.766.350,00, poiché interessi viziati da usura contrattuale ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., tramite l'eliminazione delle relative partite indebite, oltre interessi di mora e il maggior danno da svalutazione monetaria come da allegata tabella dal dì di ogni singolo addebito sino all'effettivo scomputo e/o ordinare la rettifica del saldo, della diversa somma calcolata dalla C.T.U., da effettuare con le medesime modalità, con conseguente adeguamento del medesimo saldo alle relative risultanze, secondo quanto ritenuto in parte motiva;
- per l'effetto, condannare l'opposta a titolo di astreinte al pagamento di un importo (penale moratoria) ritenuto di giustizia per ogni violazione commessa, a partire dalla data della presente opposizione, consistente nel perpetrare ad addebitare costi del credito non dovuti in capo alla Società opponente per la loro natura usuraria, come argomentato in parte motiva. In via subordinata nel merito: - in caso di deposito da parte dell'opposta degli atti di erogazione intermedi (e delle relative contabili) e di conseguenti riscontrate anomalie delle clausole ivi contenute da parte dell'odierna opponente, a seguito dell'avversa allegazione in violazione della Legge 108/96, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 cod. civ.: - ordinare e disporre la relativa epurazione dal saldo tramite l'eliminazione delle relative partite indebite per come risulteranno dalla perizia di parte e dall'invocata C.T.U., oltre interessi di mora e il maggior danno da svalutazione monetaria come da allegata tabella [ALLEGATO 5] dal dì di ogni singolo addebito sino all'effettivo scomputo e la rettifica del saldo con conseguente adeguamento di quest'ultimo alle relative risultanze. In ogni caso: - in applicazione dell'art. 1815, comma 2,cod. civ., ordinare l'epurazione dalla somma ingiunta di ogni e tutti gli interessi (rectius i costi) del credito con accertata natura usuraria – tramite l'eliminazione delle pagina 2 di 11 relative partite indebite e il riconoscimento degli interessi di mora e del maggior danno da svalutazione monetaria come da allegata tabella [ALLEGATO 4] dal dì di ogni singolo addebito sino all'effettivo scomputo – e/o la rettifica del saldo, della diversa somma calcolata dalla C.T.U., da effettuare con le medesime modalità, con conseguente adeguamento del medesimo saldo alle relative risultanze, secondo quanto ritenuto in parte motiva;
condannare parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore.
Parte opposta
Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: - rigettate le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili ed esplorative, respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande ed eccezioni formulate dalla Parte_2
e e, in ogni caso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano
[...]
n. 10609/2021 - emesso in data 31.05.2021 nell'ambito del procedimento n. R.G. 16680/2021. Nel merito, in via subordinata: - in ipotesi di revoca del decreto opposto condannare, per i motivi sopra Co esposti, la in persona del legale rappresentante protempore e Parte_2 liquidatore giudiziale Sig. , a pagare a nella sua qualità CP_1 Controparte_3 di mandataria della cessionaria l'importo complessivo di euro 16.628.659,00, oltre Controparte_4 interessi dovuti e debendi sino al saldo effettivo, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che risultasse dovuto in esito all'istruttoria di causa. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi della causa di opposizione e della procedura monitoria.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in Parte_1 liquidazione in persona del liquidatore giudiziale proponeva opposizione avverso il CP_1 decreto ingiuntivo N. 10609/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 31 maggio 2021, con cui le veniva ingiunto di corrispondere in favore di la somma di € Controparte_3
16.628.659,00, oltre spese.
L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione passiva del liquidatore giudiziale, con conseguente nullità della notifica, inefficacia del decreto ingiuntivo e richiesta di estromissione dal giudizio;
che la legittimazione processuale del liquidatore del concordato preventivo – quale – era CP_1 circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, era ancorata ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere;
che nessuna legittimazione poteva essere riconosciuta al liquidatore giudiziale nella controversia che abbia ad oggetto l'accertamento di un credito;
che la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura - non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti-, ma solo di poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi;
che nel caso in esame, quindi, doveva escludersi la legittimazione passiva del liquidatore giudiziale che doveva essere estromesso dal giudizio, con ogni conseguente effetto di legge anche in punto di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda e di condanna alle spese giudiziali dell'opposta, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ..
pagina 3 di 11 Altresì esponeva che nel ricorso monitorio agiva in persona del Controparte_6
Consigliere Delegato dott. giusta delibera a verbale del Consiglio di Controparte_7
Amministrazione della dell'11.04.2018, documento che non Controparte_3 conferiva espressamente, a ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione della opposta società, la facoltà di agire disgiuntamente per il recupero del credito (presunto) per cui era causa;
che invero, nel richiamato verbale si leggeva che la facoltà di promuovere ricorsi per ingiunzione, in relazione ai portafogli di NPLs, era conferita disgiuntamente a ciascun amministratore, solo in ricorrenza di tre precipue condizioni: 1) il rispetto delle materie non delegabili ai sensi di statuto, 2)
l'esercizio della facoltà nell'ambito delle materie in relazione alle quali una delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci è richiesta ai sensi di legge o di statuto, 3) il rispetto del budget annuale approvato dal Consig Invero;
che la procura alle liti conferita all'avv. Andrea Fioretti ed allegata all'atto introduttivo del procedimento monitorio, risultava conferita dal solo Dott. CP_7
giusta delibera a verbale del Consiglio di Amministrazione della
[...] Controparte_3 dell'11.04.2018, documento che non conferiva espressamente a ciascuno degli amministratori la
[...] facoltà di agire disgiuntamente per il recupero del credito (presunto) per cui è causa.
L'opponente eccepiva la carenza di legittimazione in capo a , per carenza della Controparte_4 prova relativa alla titolarità del credito azionato. per mancato deposito del contratto di cessione.
L'opponente eccepiva l'inidoneità della documentazione ex adverso prodotta, in fase monitoria, ai fini della prova dell'ammontare del credito vantato, per carenza del requisito della determinatezza che si fonda, nella sua misura, sulla sommatoria di meri saldi risultanti dagli estratti prodotti ex art. 50 TUB.
Altresì allegava che oltre le discrasie tra il contratto di mutuo e il documento di sintesi allegato e facente ne parte – quale l'indeterminabilità della durata del contratto e quella relativa all'esatto interesse da corrispondere, finanche originario, per le somme concesse a mutuo – il citato art. 4 del contratto, dopo aver apparentemente stabilito la misura del tasso di interesse iniziale, precisava che detto tasso di interesse sarebbe stato definitivamente determinato in riferimento sia alla misura percentuale sia alla variabilità in linea con le condizioni praticate dalla per operazioni della CP_8 specie, alla data della stipula dell'atto di erogazione e quietanza, salva la facoltà della parte mutuataria di recedere dal contratto senza indennizzo alcuno;
che ciò rendeva palese l'indeterminatezza ab origine del tasso di interesse effettivamente convenuto dalle parti contrattuali.
Altresì deduceva che il rapporto contrattuale tra l'opponente e la aveva subito, nel corso CP_9 della sua concreta attuazione, una molteplicità di vicende modificative, tutte indicate nell'atto modificativo non novativo stipulato dalle parti in data 13 maggio 2015, avente lo scopo di dividere, in n. 8 quote, la quota parte di mutuo rimanente a seguito delle successive intervenute riduzioni, rispetto al montante originariamente pattuito e parzialmente erogato;
che dal contenuto del ricorso per ingiunzione, corredato solamente dall'allegazione del citato contratto originario del 27 luglio 2005, dall'atto modificativo non novativo di frazionamento di mutuo del 13 maggio 2015 (e dalle vicende successive al 2005 in esso solo sinteticamente richiamate), nonché dal deposito dei meri estratti di saldo, emergeva come il credito fosse assolutamente indeterminato ed incerto nel suo ammontare;
che invero, il credito costituito dalla somma ingiunta non emergeva direttamente dal contratto di finanziamento condizionato del 2005 – caratterizzato da evidenti discrasie di relazione, né si desumeva dall'atto integrativo non modificativo del 2015; né, infine, era sufficiente il mero richiamo, da parte di pagina 4 di 11 quest'ultimo, ad atti di erogazione e quietanza intermedi – comunque non prodotti ed allegati – inidoneo ex se a sortire efficacia sanante rispetto all'insufficienza della documentazione prodotta ex adverso in allegazione al fascicolo monitorio, e, per tale via, erroneamente ritenuta in grado di legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
che solo l'allegazione dei singoli atti di erogazione e quietanza avrebbe consentito di conferire certezza e realità al credito vantato, assurgendo l'avvenuta traditio, condicio sine qua non per l'insorgenza dell'opposta pretesa creditoria.
Altresì allegava che il contratto di finanziamento edilizio, stipulato dall'opponente in data 27/07/2005, poneva condizioni del costo di erogazione del credito palesemente usurarie;
che tale invalidità, meritevole della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, cod. civ., si ripete nell'atto di frazionamento e modifica del mutuo, risalente alla data del 13.05.2015; che dall'analisi del contratto di mutuo edilizio rep. 18715/4900 del 27/07/2005, rilevava che nell'ipotesi di totale estinzione anticipata per volontà del mutuatario, al sessantacinquesimo giorno successivo alla stipula del contratto, il tasso di interesse effettivo applicato all'opponente corrispondeva al 9,6106%; tasso palesemente superiore al tasso soglia di riferimento, pari al 5,79%, e tasso rimasto immutato anche a seguito della rinegoziazione e del frazionamento del mutuo, avvenuti il 13.05.2015 .
Altresì allegava che il T.A.E.G. riportato nel documento di sintesi allegato all'originario contratto di finanziamento del 2005, [al quale, peraltro, il successivo atto modificativo e non novativo del 2015, all'art. 12, rinvia espressamente per quanto concerne la disciplina sulle condizioni relative al costo del credito, cui rimane sottoposta la quota n. 8 ricavata dalla divisione della quota di mutuo originario ed oggetto dell'opposta ingiunzione] non poteva certamente consistere nella misura percentuale contrattualmente riportata;
che l'omessa esatta indicazione dell'indicatore sintetico del costo, per tutte Par le motivazioni sopra enunciate, comportava la sua indeterminatezza: l' risulta, infatti, per un verso, inevitabilmente sfalsato in concreto [per la nullità per supero del TSU della clausola di commissione di estinzione anticipata e per il divisore di 360 giorni in riferimento agli interessi corrispettivi] e, per altro verso, indicato secondo una parametrazione astratta, costituita dall'ipotesi in cui venga finanziato l'importo di € 100.000,00; che pertanto, si doveva applicare l'art. 1815 comma 2 cod. civ. e la conseguente dichiarazione di nullità parziale.
L'opponente concludeva: in via assolutamente preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo al Dott. nella sua qualità di liquidatore giudiziale del CP_1 concordato preventivo dalla Società Immobiliare Italia Servizi Spa;
- per l'effetto, ordinare l'estromissione dal presente giudizio del Dott. , nella sua qualità di liquidatore giudiziale CP_1 del concordato preventivo dalla Società Immobiliare Italia Servizi Spa;
- per l'effetto, adottare ogni conseguente effetto di legge, anche in punto di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda e di condanna alle spese giudiziali dell'opposta da distrarsi in favore del sottoscritto difensore. In via preliminare: - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria
[...] difettando la prova della titolarità della relativa posizione soggettiva, per come CP_4 ampiamente riportato nelle suesposte argomentazioni;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire ex art. 81 cod. Proc. Civ. ed il difetto di rappresentanza e di autorizzazione ex art. 182 cod. proc. civ. della società nella sua qualità di mandataria Controparte_3 della cessionaria - revocare e/o dichiarare illegittimo, nullo o annullabile il decreto CP_4 CP_4 ingiuntivo n. 10609/2021 del 31.05.2021, emesso dall'On.le Tribunale di Milano, per il difetto di legittimazione ad agire in capo alla predetta cessionaria e in capo alla mandataria Controparte_4 pagina 5 di 11 quest'ultima anche priva di rappresentanza ex art. 182 cod. proc. Controparte_3 civ.. In via principale e nel merito: - dichiarare illegittimo, e/o nullo e/o annullabile il decreto ingiuntivo n. 10609/2021 del 31.05.2021, per l'indeterminatezza del credito, e, per l'effetto, disporne la revoca;
- accertare e dichiarare la natura usuraria del contratto di mutuo Rep. N. 18715/4900 del 27 luglio 2005 e del successivo atto modificativo non novativo di frazionamento del 13 maggio 2015, a norma della Legge 108/96; - accertare e dichiarare la nullità parziale del predetto contratto di mutuo e del successivo atto modificativo non novativo di frazionamento per usurarietà delle clausole contenenti il tasso corrispettivo della commissione di estinzione anticipata e/o ogni altra voce connessa all'erogazione del credito di cui verrà riscontrata la natura usuraria, nonché per l'indeterminatezza della clausola ivi contenuta relativa ai costi dell'operazione di finanziamento sotto i plurimi profili argomentati in parte motiva;
- per l'effetto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 cod. civ., ordinare e disporre l'epurazione dal saldo ingiunto della somma di € 1.510.853,44, poiché ulteriori interessi (usurari) sulla quota di mutuo pari ad € 15.117.805,56, maturati dalla data di frazionamento delle 8 quote sino alla data dell'ingiunzione; - per l'effetto, ordinare e disporre l'epurazione dal saldo ingiunto della somma di € 3.766.350,00, poiché interessi viziati da usura contrattuale ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., tramite l' eliminazione delle relative partite indebite, oltre interessi di mora e il maggior danno da svalutazione monetaria come da allegata tabella al dì di ogni singolo addebito sino all'effettivo scomputo e/o ordinare la rettifica del saldo, della diversa somma calcolata dalla C.T.U., da effettuare con le medesime modalità, con conseguente adeguamento del medesimo saldo alle relative risultanze, secondo quanto ritenuto in parte motiva;
- per l'effetto, condannare l'opposta a titolo di astreinte al pagamento di un importo (penale moratoria) ritenuto di giustizia per ogni violazione commessa, a partire dalla data della presente opposizione, consistente nel perpetrare ad addebitare costi del credito non dovuti in capo alla Società opponente per la loro natura usuraria, come argomentato in parte motiva;
in via subordinata nel merito: in caso di deposito da parte dell'opposta degli atti di erogazione intermedi (e delle relative contabili) e di conseguenti riscontrate anomalie delle clausole ivi contenute da parte dell'odierna opponente, a seguito dell'avversa allegazione in violazione della Legge 108/96, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 cod. civ.: - ordinare e disporre la relativa epurazione dal saldo tramite l'eliminazione delle relative partite indebite per come risulteranno dalla perizia di parte e dall'invocata C.T.U., oltre interessi di mora e il maggior danno da svalutazione monetaria come da allegata tabella dal dì di ogni singolo addebito sino all'effettivo scomputo e la rettifica del saldo con conseguente adeguamento di quest'ultimo alle relative risultanze. In ogni caso: - in applicazione dell'art. 1815, comma 2,cod. civ., ordinare l'epurazione dalla somma ingiunta di ogni e tutti gli interessi del credito con accertata natura usuraria – tramite l'eliminazione delle relative partite indebite e il riconoscimento degli interessi di mora e del maggior danno da svalutazione monetaria come da allegata tabella dal dì di ogni singolo addebito sino all'effettivo scomputo – e/o la rettifica del saldo, della diversa somma calcolata dalla C.T.U., da effettuare con le medesime modalità, con conseguente adeguamento del medesimo saldo alle relative risultanze, secondo quanto ritenuto in parte motiva;
Si costituiva l'opposta contestando integralmente l'avversa domanda.
L'opposta deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto dell'eccezione avversaria sulla carenza di legittimazione passiva da parte del;
che parte opponente fondava i propri assunti su CP_1 giurisprudenza ormai superata e non conferente al caso di specie, atteso che il costante orientamento di legittimità era unanime nel ritenere il liquidatore giudiziale., contraddittore necessario;
che il credito pagina 6 di 11 vantato dalla cessionaria non poteva che coinvolgere anche le operazioni di Controparte_4 liquidazione, atteso che la opponente non solo l'aveva espressamente riconosciuto ma figura nelle proposte di risanamento avanzate dagli Avdisor della società .
Altresì deduceva sulla carenza di legittimazione ad agire in capo a Controparte_3 per difetto di legittimazione ad agire, di rappresentanza e di autorizzazione che diversamente che il verbale di delibera già prodotto in sede monitoria conferiva espressamente al Consigliere Delegato “i seguenti poteri a firma disgiunta: formulare o promuovere le azioni cautelari e concorsuali nonché esecuzioni mobiliari, immobiliari o presso terzi e i ricorsi per ingiunzione, formulare domanda o ricorso per ammissione dei crediti nelle procedure concorsuali;
” .
In relazione alla contestazione della legittimazione attiva della opposta sol perché la mandataria, non avendo prodotto il proprio Statuto, che in alcun modo era necessario produrre il proprio Statuto societario, in quanto lo Statuto societario era un atto soggetto a pubblicità legale, non avendo controparte fornito la prova negativa sulla mancanza del potere rappresentativo di cui si discute, l'eccezione non poteva che ritenersi infondata;
che avendo dimostrato ut supra la legittimità ad agire in persona del proprio Consigliere Delegato, di riflesso era del tutto priva di fondamento, e pertanto inammissibile, la contestazione avversaria sul difetto della procura alle liti conferita dal Dott.
[...] all'Avv. Andra Fioretti CP_7
L'opposta sul difetto di legittimazione attiva in capo a per carenza della prova Controparte_4 relativa alla titolarità del credito azionato deduceva che aveva provato la titolarità con la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nonché mediante la produzione, già in sede monitoria, della dichiarazione della cedente e l'elenco dei debitori ceduti.
Altresì allegava che in relazione alla presunta carenza dei poteri della Dott.ssa quale Persona_1 firmataria della sopra individuata dichiarazione che alla medesima era stato espressamente conferito il potere di rappresentanza da giusta procura. CP_9
Sull'indeterminatezza e mancata prova del credito, deduceva che in sede monitoria non era affatto necessaria la prova ex adverso pretesa, tanto meno la produzione delle erogazioni o degli atti successivi, essendo ben sufficiente la prova scritta ed il saldo certificato conforme alle risultanze contabili della Banca e che nell'odierno giudizio d'opposizione, diventava irrilevante la questione se l'ingiunzione fosse stata emessa sulla base di validi presupposti normativi, dovendosi comunque giudicare con cognizione piena sulla domanda e quindi sull'esistenza e ammontare del credito;
che quanto all'asserita mancata prova del credito, evidenziava che essa nasceva dal riferimento avversario alla realità e alla traditio, atteso che il creditore mai aveva sostenuto che il mutuo del 2005 fosse un titolo esecutivo (diversamente non avrebbe agito in via monitoria), mentre del complessivo erogato esisteva riconoscimento nell'atto modificativo del 13.05.2015 - doc. 6 monitorio, allegato B, p. 3, quarto capoverso - ove si legge vache “con atto a rogito in data 28 settembre 2010 Parte_4 rep. n. 5289/2028 registrato all'Agenzia delle Entrate di Como il 13 ottobre 2010 al n. 10643 serie 1T, la parte mutuataria ha rinunciato ad ogni ulteriore somministrazione in conto mutuo, prendendo atto che attualmente l'importo somministrato è pari ad euro 15.680.481,00”).
Quanto alla quantificazione e dedotta indeterminatezza del credito, rilevava che non era contenuta alcuna contestazione del debito capitale, essendo le doglianze riferite esclusivamente al conteggio degli pagina 7 di 11 interessi che da ciò si deduceva che non era bisognevole di ulteriore prova la quantificazione della pretesa vantata dall'Istituto a titolo di restituzione di sola somma erogata e non rimborsata, pari a complessivi euro 15.117.805,56 , come risultava dalla sommatoria degli importi dovuti a titolo di capitale residuo nei singoli estratti certificati ex art. 50 TUB;
che pur non volendo ritenere riconosciuto il debito in linea capitale di euro 15.117.805,56, la controparte non avrebbe potuto essere condannata a pagare una somma inferiore ad euro 14.684.027,22, pari alla quota di mutuo identificata sub n. 8 nell'atto modificativo non novativo sottoscritto inter partes in data 13 maggio 2015, non inviata in ammortamento e per la cui erogazione la opponente aveva rilasciato in atti regolare quietanza;
che il suddetto riconoscimento di debito proveniva direttamente dalla parte ed era contenuto in atto pubblico, cosicché non era neppure possibile una prova contraria.
In relazione alla contestazione della quantificazione degli interessi, rilevava che gli atti di erogazione, invio in ammortamento e restrizione, non solo erano stati indicati con richiamo espresso ad un allegato del ricorso ma erano stati sempre stipulati per atto pubblico con la necessaria sottoscrizione anche della parte mutuataria, che dunque necessariamente li possedeva o avrebbe potuto procurarsene copia, trattandosi appunto di atti pubblici.
Altresì deduceva che la produzione in sede monitoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB è stata eseguita ad abundantiam, non essendo necessaria ai fini della prova del credito derivante da mutuo e dal relativo piano di ammortamento, già prodotti.
Circa le domande ed eccezioni relative alla pattuizione d'interessi usurari e all'indeterminatezza, riferite ai rapporti bancari, eccepiva che era onere di parte opponente provare la fondatezza della propria domanda di accertamento negativo, volta a circoscrivere la pretesa creditoria della Banca;
che allo stato controparte non aveva depositato alcun documento a supporto, ma essendosi limitata a chiedere l'emissione di un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “dei singoli atti intermedi di erogazione e quietanza unitamente a tutte le contabili intermedie sin dall'anno 2005 a tutta la data dell'intervenuta risoluzione contrattuale” e che tale istanza istruttoria appariva inammissibile perché avente ad oggetto documentazione nella disponibilità dell'attrice o che, comunque, sarebbe stato suo onere procurarsi al momento del pagamento;
che inammissibile, in quanto esplorativa, l'istanza di
C.t.u. la quale non solo non era accompagnata da una perizia di parte a supporto.
Sull'usura evidenziava che controparte non deduca alcuna usurarietà dei rapporti in mancanza di estinzione anticipata del mutuo finanche con riferimento al tasso di mora;
che la pattuizione di “un compenso omnicomprensivo per l'estinzione” sia operazione lecita in forza dell'art. 40 TUB, che rimanda a criteri stabiliti dal CICR “al solo fine di garantire la trasparenza delle condizioni ”che le istruzioni della Banca d'Italia sono da sempre chiare nell'affermare che: “Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica”; che l'inserimento della penale d'estinzione anticipata nel calcolo del TAEG appariva priva di significato, anche perché “Il calcolo del TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito” ; che anche nel caso in cui la Banca d'Italia non avesse correttamente esercitato la delega alla determinazione delle modalità di calcolo del TAEG, il giudice ordinario, non potendo certo sostituirsi all'organo amministrativo, avrebbe unicamente il potere di disapplicare l'atto amministrativo, con pagina 8 di 11 l'unica conseguenza di non poter calcolare il TEG e quindi verificare l'usura; che il criterio per l'inclusione di un costo nel TAEG posto dalla normativa Europea, e così di rango costituzionale, è quello della certezza del debito, certamente assente per le commissioni di estinzione anticipata e gli interessi di mora, meramente eventuali e dipendenti dalla volontà del cliente stesso. L'opposta deduceva che se la commissione in esame non poteva essere conteggiata per verificare il superamento della soglia, non era chiaro come controparte fosse giunta all'affermazione dell'usura, dato che non aveva in alcun modo esplicitato i calcoli con cui aveva ottenuto la percentuale del 9,6106%; che comunque tale risultato non poteva certo essere confrontato con il tasso soglia tout court che è determinato sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia e dunque non tiene conto di tale “costo”.
Altresì sull'indeterminatezza delle condizioni contrattuali deduceva che le clausole di determinazione della commissione di estinzione anticipata, in quanto rappresentanti costi meramente eventuali, non rientravano nel calcolo del TAEG, mentre il divisore 360 era generalmente (rectius, sempre) più favorevole al cliente rispetto al divisore 365; che in riferimento, nel documento di sintesi, ad un importo finanziato solo ipotizzato in euro 100.000,00, non comprendeva, da un lato, come potesse essere individuato un importo in concreto, dall'altro come – a parità di condizioni economiche, di cui controparte non contestava il mutamento – poteva esservi una diversa incidenza delle spese e quindi uno “scostamento” del TAEG in funzione del variare dell'importo finanziato;
che in ogni caso Par un'eventuale errata quantificazione dell' nel contratto avrebbe integrato unicamente la violazione di una norma imperativa di condotta, da cui non sarebbe discesa alcuna nullità del contratto.
L'opposta concludeva: in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10609/2021 per l'intero importo ingiunto di Euro 16.628.659,00 quale credito alla data del 07/04/2021 derivante dai rapporti sopra indicati, oltre interessi maturati e maturandi e le spese successive occorrende fino all'integrale soddisfo;
ovvero, in via subordinata, fino alla concorrenza dell'importo non contestato in linea capitale di Euro 15.117.805,56; ovvero, in via ulteriormente subordinata, di Euro 14.684.027,22, quale credito a titolo di capitate erogato e non inviato in ammortamento e quindi non rimborsato, ; nel merito, in via principale: -rigettate le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili ed esplorative, respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande ed eccezioni formulate dalla e e, in Parte_2 ogni caso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 10609/2021; nel merito, in via subordinata: in ipotesi di revoca del decreto opposto condannare, per i motivi sopra Co esposti, la in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_2
e liquidatore giudiziale Sig. , a pagare a nella sua CP_1 Controparte_3 qualità di mandataria della cessionaria l'importo complessivo di euro Controparte_4
16.628.659,00, oltre interessi dovuti e debendi sino al saldo effettivo, ovvero il diverso importo, maggiore o minore, che risultasse dovuto in esito all'istruttoria di causa.
Il Giudice concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, assegnava i termini di cui all' art. 183, co VI, c.p.c. , all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed all'udienza trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. Con ordinanza del 4.07.2024 il Giudice rilevato che con comparsa conclusionale parte opposta aveva depositato sentenza n. 7725/23 con cui era stata rigettata l'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1 ingiuntivo n. 10609/21 oggetto del presente giudizio, rimetteva la causa sul ruolo onerando la parte opposta a dare prova del passaggio in giudicato della summenzionata sentenza, rinviando all'udienza pagina 9 di 11 del 13.11.2024, in quell'udienza la causa veniva trattenuta per la decisione con l' assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Oggetto di causa, è un contratto di mutuo edilizio concesso alla Parte_2
e, risolto in data 18.01.2016 a seguito dell'inadempimento dell'opponente.
[...]
Si deve osservare che l' con provvedimento del 18/4/2018 del Parte_2
Tribunale di Catanzaro veniva ammessa al concordato preventivo e veniva nominato liquidatore il dott. . CP_1
L'odierna opposta con ricorso richiedeva di ingiungere alla società opponente in persona dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore, , , e - CP_10 Controparte_11 CP_1 liquidatore giudiziale pro tempore del concordato preventivo pendente innanzi al Tribunale di
Catanzaro, R.F.N. 5/2016, il pagamento della somma complessiva di 16.628.659,00 derivante dal rapporto indicato .
e proponevano per e un autonomo giudizio di CP_10 CP_11 Parte_2 opposizione avverso l'odierna decreto ingiuntivo che si concludeva con sentenza 7725/2023 del
6.10.2023 che rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.
Nel presente giudizio l' e costituita nella persona del Parte_2 liquidatore giudiziale in via preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione passiva del liquidatore giudiziale dott. nel procedimento monitorio. CP_1
Parte opposta sul punto deduceva che il Liquidatore Giudiziale riveste la qualità di litisconsorte necessario ogniqualvolta il giudizio possa spiegare effetti sulla liquidazione.
Orbene si condivide sul punto il principio della Corte di Cassazione (Cass. nn. 10738/2000)," «nella cessione dei beni ai creditori costituente particolare modo di attuazione del concordato preventivo
(artt. 160, 2 comma n. 2, 181, 1 comma n. 3, 182 e 186, 2 comma della legge fallimentare), pur sempre inquadrabile nell'ambito della “cessio bonorum” regolata dal codice civile, non si attua il trasferimento di proprietà dei beni ceduti, ma il solo trasferimento, in favore degli organi della procedura concordataria, della legittimazione a disporne (risolvendosi essa in un mandato irrevocabile, perché conferito anche nell'interesse di terzi, a gestire e a liquidare i beni ceduti».
Altresì: “In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario”
(Cass. n. 17606/2015).
L'imprenditore a seguito dell'omologa del concordato non perde la proprietà dei beni , ma verranno trasferiti solo i poteri della gestione finalizzati alla liquidazione ( Cass. civ., n. 5663/2019) .
pagina 10 di 11 Alla luce dei precedenti giurisprudenziali rileva che l'imprenditore prosegue anche a seguito del concordato l'attività imprenditoriale in quanto conserva la titolarità dei beni ed il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, ed il liquidatore esercita solo poteri di gestione potendo eventualmente intervenire nelle controversie laddove l'accertamento possa rilevare ai fini del riparto.
In applicazione dei suddetti principi rilevato che il liquidatore giudiziale non riveste la qualifica di litisconsorte necessario e che la legittimazione passiva era unicamente della società nella persona dei suoi rappresentanti che hanno conservato la proprietà dei beni e la legittimazione processuale, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della procedura in ordine alla domanda avanzata nel giudizio monitorio.
L'accoglimento dell' eccezione di carenza di legittimazione passiva risulta assorbente di tutte le ulteriori istanze.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo notificato nei confronti del liquidatore giudiziale del
Concordato preventivo
Non si ritiene fondata la richiesta di condanna della opposta ex art. 96 c.p.c., rilevata la particolarità della questione e che l'opponente non provava di aver subito alcun danno dall'azione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore del difensore che si dichiara antistatario , tenuto conto dello scaglione massimo previsto per valore, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi introduttiva, di studio e decisoria della controversia, minimi per la fase istruttoria solo documentale. Non viene applicato alcun aumento ai sensi dell'art. 6 del DM in ragione del maggior valore della controversia, non essendo la presente controversia di particolare complessità e ritenuto l'importo determinato con i parametri precedentemente indicati già integralmente satisfattivo delle pretese di controparte per l'attività difensiva svolta.
P.Q.M
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione disattesa:
Co
dichiara la carenza di legittimazione passiva della Parte_2 in persona del dott. e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 10609/2021 emesso dal CP_1
Tribunale di Milano in data 31 maggio 2021 notificato nei confronti
[...] Co
in persona del dott. Parte_2 CP_1
Condanna a a rimborsare in favore di la Controparte_3 [...] Co
in persona del dott. le spese di lite che Controparte_12 CP_1 liquida in € 17.252,54 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, che vengono distratti in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.
Milano, 8 maggio 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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