TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/07/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12606 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 19.06.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to ANDREA Parte_1 C.F._1
RUOCCO , presso il cui studio in VIA LUSTRO, 29 FOGGIA, è elettivamente domiciliato (cfr. rectius indirizzo pec), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. Gruppo IVA Controparte_1
, C.F e n. iscr. R.I. di AN , rappresentata e difesa dall'avv. PartitaIVA_1 P.IVA_2
ANDREA ZEROLI, con domicilio eletto presso il suo studio in CORSO MONFORTE 13 MILANO
(cfr. rectius indirizzo pec), giusta procura collazionata telematicamente (all. A) alla comparsa costitutiva;
RESITENTE
OGGETTO: finanziamento-credito al consumo con carta revolving
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate in atti” (cfr. verbale dell'udienza del 19.06.2025).
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 10.09.2024, il sig. premesso di Parte_1 aver stipulato in data 9.04.2010 con la ontratto di finanziamento (rectius Controparte_1 apertura di una linea di credito) con c.d. carta revolving (cfr. contratto, all. 1), ha chiesto all'intestato
Tribunale di:
1 “a) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.”;
b) in via subordinata di accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, come meglio specificato in premessa;
c) con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
A sostegno della domanda, come proposta, il ricorrente ha dedotto:
- la nullità della clausola di determinazione degli interessi applicati al sopra citato contratto di finanziamento, per violazione dell'art. 117 TUB e 1284 c.c. , in quanto “non stipulata per iscritto”
(cfr. pag. 2 e 6 e ss. del ricorso), con conseguente sostituzione del tasso di interesse ratione temporis applicabile;
- nonché l'illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art.118 T.U.B per (asserita) variazione in aumento del tasso d'interesse nella fase esecutiva del contratto (cfr. pag. 11-13 del ricorso).
Si è costituita in giudizio la banca resistente, contestando l'avversa Controparte_1 domanda in fatto ed in diritto e chiedendo “In via pregiudiziale, accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi”.
Indi, disattesa l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione nella fattispecie in esame (cfr. funditus verbale dell'udienza del 21.01.2025), all'udienza
19.06.2025 la causa è stata discussa oralmente e sulle conclusioni in epigrafe trascritte trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult.c. c.p.c., con comunicazione alle parti del deposito della presente sentenza entro i successivi 30 giorni.
DIRITTO
La domanda in esame, assorbito ogni ulteriore rilievo, è infondata per carenza di substrato probatorio e come tale va rigettata.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. colui che intende far valere in giudizio un proprio diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Per giurisprudenza ormai consolidata, anche la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 Tub è soggetta alle ordinarie regole sulla distribuzione degli oneri probatori, e, pertanto, l'onere di provare la carenza della forma scritta ricade sull'attore quale parte che agisce, essendosi limitata la banca a chiedere il rigetto della domanda.
2 In dettaglio, come condivisibilmente osservato in sede pretoria (cfr. da ultimo Corte di Appello di
AN con sentenza 03/04/2025, n. 954) “il cliente, ove la domanda si fondi, come nel caso di specie, sulla nullità del contratto o di talune sue clausole per inosservanza della forma scritta, è tenuto a fornire la prova della stipulazione del contratto in una forma diversa da quella scritta”, se del caso anche in via presuntiva.
Nel caso di specie, detta prova non è stata offerta ed anzi risultano acquisiti a giudizio inequivoci elementi idonei a dimostrare in via presuntiva che la stipulazione delle condizioni economiche di utilizzo della carta “Banco Posta più” in esame sia regolarmente avvenuta per iscritto.
Ed infatti il ricorrente, a supporto dell'eccepita nullità della clausola di determinazione degli interessi
(neppure indicato l'asserito tasso applicato e contestato), si limita a produrre il solo modulo di richiesta della carta di credito BancoPosta Più (doc.1).
Nulla risulta effettivamente indicato nel citato modulo circa l'ammontare del fido concesso né le condizioni economiche di utilizzo della carta.
Tuttavia, il citato modulo fa espresso rinvio al “regolamento della carta di credito banco posta più”
(id est condizioni generali di contratto) che l'odierno ricorrente dichiara espressamente di aver ricevuto, come anche la documentazione relativa al F.I. con relativo codice e data di decorrenza.
Risultano, altresì, richiamate ed espressamente approvate per iscritto, anche con doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. , le clausole contenute nel sopra citato regolamento relative , tra l'altro, all'utilizzo della carta (art.5), rimborsi e pagamenti (10), addebito interessi e mancato o ritardato pagamento (13).
Con la conseguenza che, riconosciuta per tabulas (e peraltro neppure contestata) l'avvenuta consegna del regolamento relativo alle condizioni economiche di utilizzo della carta in esame su conto corrente
3 al momento della sottoscrizione del suddetto contratto, ed approvate per iscritto, finanche con doppia sottoscrizione, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole sopra indicate, tra le quali, artt.
10 e 13 (rimborsi/pagamenti; addebito interessi), la mancata produzione della suddetta documentazione integrativa del contratto rende la domanda, come genericamente formulata, esplorativa, carente di substrato probatorio e come tale inaccoglibile.
In difetto, del resto, della produzione del sopracitato regolamento contrattuale, quale parte integrante del contratto in esame (si ripete, espressamente richiamato ed approvato per iscritto nel modulo prodotto dal ricorrente), è precluso a questo Giudice qualsivoglia sindacato nel merito delle condizioni economiche pattuite (neppure provato che si tratti di finanziamento c.d. revolving).
Né, ad abundantiam, risulta allegata e documentata alcuna richiesta alla banca di acquisizione di copia della suddetta documentazione ante litem.
Parimenti inaccoglibile è, poi, la censura relativa all'esercizio dello ius variandi in asserita violazione dell'art. 118 TUB: censura, all'evidenza, formulata come ipotesi di scuola, carente di substrato assertivo circostanziato in ricorso, prima ancora che probatorio.
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto della domanda come proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai minimi tabellari
(esclusa fase istruttoria), considerata la complessità minima della causa, introdotta con rito sommario,
e la scarna attività processuale svolta (valore indeterminabile come allegato dal ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda, come proposta;
2) CONDANNA il ricorrente alla refusione, in favore della parte resistente, in persona del rappresentante legale p.t., delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA solo se dovuta e CPA) di legge.
Così deciso in Bologna, il 19/07/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12606 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 19.06.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to ANDREA Parte_1 C.F._1
RUOCCO , presso il cui studio in VIA LUSTRO, 29 FOGGIA, è elettivamente domiciliato (cfr. rectius indirizzo pec), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. Gruppo IVA Controparte_1
, C.F e n. iscr. R.I. di AN , rappresentata e difesa dall'avv. PartitaIVA_1 P.IVA_2
ANDREA ZEROLI, con domicilio eletto presso il suo studio in CORSO MONFORTE 13 MILANO
(cfr. rectius indirizzo pec), giusta procura collazionata telematicamente (all. A) alla comparsa costitutiva;
RESITENTE
OGGETTO: finanziamento-credito al consumo con carta revolving
CONCLUSIONI: “Le parti discutono la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti costitutivi e note conclusionali autorizzate in atti” (cfr. verbale dell'udienza del 19.06.2025).
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 10.09.2024, il sig. premesso di Parte_1 aver stipulato in data 9.04.2010 con la ontratto di finanziamento (rectius Controparte_1 apertura di una linea di credito) con c.d. carta revolving (cfr. contratto, all. 1), ha chiesto all'intestato
Tribunale di:
1 “a) accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.”;
b) in via subordinata di accertare e dare atto dell'illegittima applicazione dello ius variandi, come meglio specificato in premessa;
c) con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
A sostegno della domanda, come proposta, il ricorrente ha dedotto:
- la nullità della clausola di determinazione degli interessi applicati al sopra citato contratto di finanziamento, per violazione dell'art. 117 TUB e 1284 c.c. , in quanto “non stipulata per iscritto”
(cfr. pag. 2 e 6 e ss. del ricorso), con conseguente sostituzione del tasso di interesse ratione temporis applicabile;
- nonché l'illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art.118 T.U.B per (asserita) variazione in aumento del tasso d'interesse nella fase esecutiva del contratto (cfr. pag. 11-13 del ricorso).
Si è costituita in giudizio la banca resistente, contestando l'avversa Controparte_1 domanda in fatto ed in diritto e chiedendo “In via pregiudiziale, accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi”.
Indi, disattesa l'eccezione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione nella fattispecie in esame (cfr. funditus verbale dell'udienza del 21.01.2025), all'udienza
19.06.2025 la causa è stata discussa oralmente e sulle conclusioni in epigrafe trascritte trattenuta in decisione ex art. 281 sexies ult.c. c.p.c., con comunicazione alle parti del deposito della presente sentenza entro i successivi 30 giorni.
DIRITTO
La domanda in esame, assorbito ogni ulteriore rilievo, è infondata per carenza di substrato probatorio e come tale va rigettata.
Come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. colui che intende far valere in giudizio un proprio diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Per giurisprudenza ormai consolidata, anche la domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 Tub è soggetta alle ordinarie regole sulla distribuzione degli oneri probatori, e, pertanto, l'onere di provare la carenza della forma scritta ricade sull'attore quale parte che agisce, essendosi limitata la banca a chiedere il rigetto della domanda.
2 In dettaglio, come condivisibilmente osservato in sede pretoria (cfr. da ultimo Corte di Appello di
AN con sentenza 03/04/2025, n. 954) “il cliente, ove la domanda si fondi, come nel caso di specie, sulla nullità del contratto o di talune sue clausole per inosservanza della forma scritta, è tenuto a fornire la prova della stipulazione del contratto in una forma diversa da quella scritta”, se del caso anche in via presuntiva.
Nel caso di specie, detta prova non è stata offerta ed anzi risultano acquisiti a giudizio inequivoci elementi idonei a dimostrare in via presuntiva che la stipulazione delle condizioni economiche di utilizzo della carta “Banco Posta più” in esame sia regolarmente avvenuta per iscritto.
Ed infatti il ricorrente, a supporto dell'eccepita nullità della clausola di determinazione degli interessi
(neppure indicato l'asserito tasso applicato e contestato), si limita a produrre il solo modulo di richiesta della carta di credito BancoPosta Più (doc.1).
Nulla risulta effettivamente indicato nel citato modulo circa l'ammontare del fido concesso né le condizioni economiche di utilizzo della carta.
Tuttavia, il citato modulo fa espresso rinvio al “regolamento della carta di credito banco posta più”
(id est condizioni generali di contratto) che l'odierno ricorrente dichiara espressamente di aver ricevuto, come anche la documentazione relativa al F.I. con relativo codice e data di decorrenza.
Risultano, altresì, richiamate ed espressamente approvate per iscritto, anche con doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. , le clausole contenute nel sopra citato regolamento relative , tra l'altro, all'utilizzo della carta (art.5), rimborsi e pagamenti (10), addebito interessi e mancato o ritardato pagamento (13).
Con la conseguenza che, riconosciuta per tabulas (e peraltro neppure contestata) l'avvenuta consegna del regolamento relativo alle condizioni economiche di utilizzo della carta in esame su conto corrente
3 al momento della sottoscrizione del suddetto contratto, ed approvate per iscritto, finanche con doppia sottoscrizione, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole sopra indicate, tra le quali, artt.
10 e 13 (rimborsi/pagamenti; addebito interessi), la mancata produzione della suddetta documentazione integrativa del contratto rende la domanda, come genericamente formulata, esplorativa, carente di substrato probatorio e come tale inaccoglibile.
In difetto, del resto, della produzione del sopracitato regolamento contrattuale, quale parte integrante del contratto in esame (si ripete, espressamente richiamato ed approvato per iscritto nel modulo prodotto dal ricorrente), è precluso a questo Giudice qualsivoglia sindacato nel merito delle condizioni economiche pattuite (neppure provato che si tratti di finanziamento c.d. revolving).
Né, ad abundantiam, risulta allegata e documentata alcuna richiesta alla banca di acquisizione di copia della suddetta documentazione ante litem.
Parimenti inaccoglibile è, poi, la censura relativa all'esercizio dello ius variandi in asserita violazione dell'art. 118 TUB: censura, all'evidenza, formulata come ipotesi di scuola, carente di substrato assertivo circostanziato in ricorso, prima ancora che probatorio.
Corollario di quanto sopra è, dunque, il rigetto della domanda come proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai minimi tabellari
(esclusa fase istruttoria), considerata la complessità minima della causa, introdotta con rito sommario,
e la scarna attività processuale svolta (valore indeterminabile come allegato dal ricorrente).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1) RIGETTA la domanda, come proposta;
2) CONDANNA il ricorrente alla refusione, in favore della parte resistente, in persona del rappresentante legale p.t., delle spese di lite, liquidate in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA solo se dovuta e CPA) di legge.
Così deciso in Bologna, il 19/07/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
4