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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 642/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 642/2025
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 642/2025 R.G., posta in decisione, all'udienza del
12.06.2025 e promossa tra
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARA MIRKO
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BURRASCANO SALVATORE;
- Convenuto –
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per intimazione di convalida di sfratto per morosità, notificato in data 30.10.2024, proprietaria di immobile sito in Messina, Via Nicola Parte_1
Fabrizi nn. 72- 74, concesso in locazione ad uso commerciale ("laboratorio di oreficeria e vendita") a con contratto del 04.02.2019 per un canone mensile Controparte_1 di € 1.500,00, ha intimato sfratto per morosità con atto, lamentando il mancato pagamento di 10 canoni per un totale di € 15.000,00, relativi alle mensilità gennaio 2024 – ottobre 2024.
Con memoria di costituzione del 12.12.2024, si costituiva , Controparte_1 opponendosi alla convalida, eccependo che la morosità fosse riconducibile primariamente alle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia Covid-19 e che la tolleranza da parte della locatrice dei ritardi nei pagamenti da parte del conduttore pagina1 di 4 avesse reso inoperante la clausola risolutiva espressa. Chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, il mutamento del rito.
Con ordinanza del 18.02.2025, il Giudice non convalidava lo sfratto stante l'opposizione del convenuto, disponendo con ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c., il provvisorio rilascio dell'immobile. Disponeva altresì il mutamento del rito, assegnando termini per memorie integrative e per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Parte ricorrente e parte resistente hanno, rispettivamente in data 8.4.2025 e 22.4.2025 depositato memorie integrative.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nello sfratto per morosità (che comporta la risoluzione del vincolo negoziale per inadempimento del conduttore) il locatore-attore deve provare solo la sussistenza di un legittimo titolo (ossia il contratto di locazione stipulato e registrato), adducendo l'inadempimento grave del conduttore, laddove incombe su quest'ultimo la prova di fatti modificativi/estintivi dell'altrui avversa pretesa.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha dato prova del titolo depositando nella fase sommaria Contratto di locazione e Registrazione contratto di locazione e allegando già nell'atto introduttivo del giudizio che “il conduttore è moroso per n. 10 (dieci) canoni di locazione, al netto di spese ed oneri a suo carico, per un debito oggi pari, per detto titolo, di € 15.000,00”. Destituite di efficacia a paralizzare la domanda di parte ricorrente sono le eccezioni sollevate da parte resistente. Invero, lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del Giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08). In nessun caso il conduttore
è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò
pagina2 di 4 determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15). La resistente non ha contestato la sussistenza di una ingente morosità per il mancato pagamento di diversi canoni di locazione, ma poneva l'accento sulla necessità di una sospensione del pagamento dei canoni dovuti all'emergenza sanitaria, lamentava che la locatrice ha sempre accettato i ritardi e le dilazioni nella corresponsione dei canoni di locazione da parte del comparente, con la conseguenza che la predetta ha sempre tollerato tale “modus operandi”. Sennonché, l'eccezione di difficolta economica connessa al periodo di emergenza sanitaria per Covid 19 non può ritenersi attuale, atteso che la causa è stata iscritta il 17.12.2024 e l'intimante ha agito per una morosità relativa a dieci canoni precedenti non corrisposti e dunque, in un periodo fuori dall'emergenza sanitaria. Il lungo periodo di morosità e l'ammontare della stessa rende evidente come non possi ritenersi sussistente una tolleranza del locatore alla morosità del conduttore.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di risoluzione per grave inadempimento della conduttrice per il mancato versamento dei canoni di locazione maturati dal giugno 2020
a dicembre 2021, per complessivi 189.936, 20, oltre i canoni a scadere fino al momento del rilascio, va accolta.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda dei ricorrenti di risoluzione del contratto locazione per grave inadempimento della conduttrice, condanna quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente della somma di 27.000,00 (18 mesi X 1500,00 euro) oltre i canoni a scadere fino al rilascio, con gli interessi dalla domanda al saldo effettivo ed alla rifusione delle spese processuali comprese le spese di mediazione in favore della stessa stessi liquidate come in dispositivo.
Conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile del 19.02.2025.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda di risoluzione per inadempimento;
per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 4.2.2019 per grave inadempimento del conduttore;
conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc emessa il 19 febbraio 2025; condanna , al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 27.000,00 per canoni scaduti e non corrisposti fino a giugno 2025, oltre i canoni a scadere fino al momento del rilascio effettivo, con gli interessi dalla domanda al saldo;
condanna il resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese di procedimento, per fase sommaria e di merito nonché partecipazione alla procedura di mediazione liquidate in pagina3 di 4 complessivi 2.695,00 oltre accessori, anticipazioni pari ad euro 335, 82, spese generali
(15%) ed IVA se dovuta.
Messina, 12.06.2025
Il Giudice on.
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
GOP1 - Prima Sez. Civile Bis
R.G. 642/2025
Il Giudice Onorario, dott. Salvatore Irullo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 642/2025 R.G., posta in decisione, all'udienza del
12.06.2025 e promossa tra
nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARA MIRKO
- Attrice –
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. BURRASCANO SALVATORE;
- Convenuto –
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per intimazione di convalida di sfratto per morosità, notificato in data 30.10.2024, proprietaria di immobile sito in Messina, Via Nicola Parte_1
Fabrizi nn. 72- 74, concesso in locazione ad uso commerciale ("laboratorio di oreficeria e vendita") a con contratto del 04.02.2019 per un canone mensile Controparte_1 di € 1.500,00, ha intimato sfratto per morosità con atto, lamentando il mancato pagamento di 10 canoni per un totale di € 15.000,00, relativi alle mensilità gennaio 2024 – ottobre 2024.
Con memoria di costituzione del 12.12.2024, si costituiva , Controparte_1 opponendosi alla convalida, eccependo che la morosità fosse riconducibile primariamente alle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia Covid-19 e che la tolleranza da parte della locatrice dei ritardi nei pagamenti da parte del conduttore pagina1 di 4 avesse reso inoperante la clausola risolutiva espressa. Chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, il mutamento del rito.
Con ordinanza del 18.02.2025, il Giudice non convalidava lo sfratto stante l'opposizione del convenuto, disponendo con ordinanza non impugnabile di rilascio ex art. 665 c.p.c., il provvisorio rilascio dell'immobile. Disponeva altresì il mutamento del rito, assegnando termini per memorie integrative e per l'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
Parte ricorrente e parte resistente hanno, rispettivamente in data 8.4.2025 e 22.4.2025 depositato memorie integrative.
All'odierna udienza la causa è stata posta in decisione.
La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta.
Nello sfratto per morosità (che comporta la risoluzione del vincolo negoziale per inadempimento del conduttore) il locatore-attore deve provare solo la sussistenza di un legittimo titolo (ossia il contratto di locazione stipulato e registrato), adducendo l'inadempimento grave del conduttore, laddove incombe su quest'ultimo la prova di fatti modificativi/estintivi dell'altrui avversa pretesa.
Nel presente giudizio parte ricorrente ha dato prova del titolo depositando nella fase sommaria Contratto di locazione e Registrazione contratto di locazione e allegando già nell'atto introduttivo del giudizio che “il conduttore è moroso per n. 10 (dieci) canoni di locazione, al netto di spese ed oneri a suo carico, per un debito oggi pari, per detto titolo, di € 15.000,00”. Destituite di efficacia a paralizzare la domanda di parte ricorrente sono le eccezioni sollevate da parte resistente. Invero, lo scioglimento del contratto per inadempimento, salvo che la risoluzione operi di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del Giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. La valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale. L'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr: Cass. civ. n. 3954/08). In nessun caso il conduttore
è legittimato ad interrompere la corresponsione dei canoni di locazione, in quanto ciò
pagina2 di 4 determina automaticamente l'esposizione alla possibilità di subire una intimazione di sfratto per morosità (cfr: Cass 1317/15). La resistente non ha contestato la sussistenza di una ingente morosità per il mancato pagamento di diversi canoni di locazione, ma poneva l'accento sulla necessità di una sospensione del pagamento dei canoni dovuti all'emergenza sanitaria, lamentava che la locatrice ha sempre accettato i ritardi e le dilazioni nella corresponsione dei canoni di locazione da parte del comparente, con la conseguenza che la predetta ha sempre tollerato tale “modus operandi”. Sennonché, l'eccezione di difficolta economica connessa al periodo di emergenza sanitaria per Covid 19 non può ritenersi attuale, atteso che la causa è stata iscritta il 17.12.2024 e l'intimante ha agito per una morosità relativa a dieci canoni precedenti non corrisposti e dunque, in un periodo fuori dall'emergenza sanitaria. Il lungo periodo di morosità e l'ammontare della stessa rende evidente come non possi ritenersi sussistente una tolleranza del locatore alla morosità del conduttore.
Alla luce di quanto sopra, la domanda di risoluzione per grave inadempimento della conduttrice per il mancato versamento dei canoni di locazione maturati dal giugno 2020
a dicembre 2021, per complessivi 189.936, 20, oltre i canoni a scadere fino al momento del rilascio, va accolta.
Ritenuta, in definitiva, tenuto conto dei documenti in atti, fondata la domanda dei ricorrenti di risoluzione del contratto locazione per grave inadempimento della conduttrice, condanna quest'ultima al pagamento in favore della ricorrente della somma di 27.000,00 (18 mesi X 1500,00 euro) oltre i canoni a scadere fino al rilascio, con gli interessi dalla domanda al saldo effettivo ed alla rifusione delle spese processuali comprese le spese di mediazione in favore della stessa stessi liquidate come in dispositivo.
Conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile del 19.02.2025.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa respinta, accoglie la domanda di risoluzione per inadempimento;
per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto di locazione del 4.2.2019 per grave inadempimento del conduttore;
conferma l'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 cpc emessa il 19 febbraio 2025; condanna , al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 27.000,00 per canoni scaduti e non corrisposti fino a giugno 2025, oltre i canoni a scadere fino al momento del rilascio effettivo, con gli interessi dalla domanda al saldo;
condanna il resistente alla rifusione alla ricorrente delle spese di procedimento, per fase sommaria e di merito nonché partecipazione alla procedura di mediazione liquidate in pagina3 di 4 complessivi 2.695,00 oltre accessori, anticipazioni pari ad euro 335, 82, spese generali
(15%) ed IVA se dovuta.
Messina, 12.06.2025
Il Giudice on.
Dott. Salvatore Irullo
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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