TRIB
Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2872/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nelle persone dei seguenti sig.ri magistrati
Dott.ssa Maria Cristina Scarzella Presidente
Dott. Pasquale Grasso Giudice
Dott.ssa Stefania Polichetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2872/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Nicatore del Foro di Genova, elettivamente domiciliato in Genova, Via Gropallo 4/8 presso lo studio del difensore
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Controparte_1 C.F._2
Bottaro del Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore (pec:
Email_1
CONVENUTO
DOTT. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Controparte_2 C.F._3
Bottaro del Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore (pec:
Email_1
CONVENUTO
pagina 1 di 9 DOTT.SSA (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Emilio Controparte_3 C.F._4
Robotti del Foro di Genova, elettivamente domiciliata in Genova, via Cesarea 2/41
( Email_2
CONVENUTO
DOTT.SSA (C.F. ), rappresentata e difesa, anche Controparte_4 C.F._5 disgiuntamente, dall' Avv. Simone Bertuccio (C.F. - fax: 010.6807104 - pec: C.F._6
e dall'Avv. Simone Bringiotti (C.F. - Email_3 C.F._7 fax: 010.6807104 - pec: ed elettivamente domiciliata, ad ogni Email_4 effetto di legge, presso il loro studio sito in Genova, Passo Frugoni 4/11
CONVENUTO
P.M. in sede
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
'' Voglia L'Ill.mo. T1ibunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, Voglia l'On. Tribunale di Genova quale giudice adito, contrariis reiectis:
• Dichiarare ed accertare la falsità nella compilazione della certificazione rilasciata dalla Dott.ssa dell'ASL – Distretto Salute Mentale 12 e datata 6 aprile 2016 allegato alla CTU allegata al CP_1 fascicolo del Tribunale dei Minori per i motivi meglio espressi in narrativa e conseguentemente:
Ordinare la cancellazione e/o rimozione della certificazione rilasciata dalla Dott.ssa dell'ASL – CP_1
Distretto Salute Mentale 12 e datata 6 aprile 2016
• Dichiarare ed accertare la falsità nella compilazione del documento sottoscritto dal Dott. Dr. psicologo ASL3 Genovese presso la SCAS di Genova Via Struppa n 150 per la Controparte_2 certificazione allegata e prodotta in originale nel fascicolo del Tribunale dei Minori di Genova per la falsità nella compilazione degli atti in relazione alla per i motivi sopra indicati in narrativa;
• dichiarata ed accertata la falsità nella compilazione della accertare Escludere il documento certificazione rilasciata dalla Dott.ssa dell'ASL – Distretto Salute Mentale 12 e datata 6 aprile CP_1
2016 contraffatto per i motivi meglio esposti nelle premesse rimuovere la certificazione all'interno della CTU della Dott.ssa e richiesta dal Tribunale dei Minori di Genova e depositata CP_4 Per_1 nel fascicolo d'ufficio dei proc. 557/2006 e 440/2014 relativa all'affidamento del Minore Per_2
[...]
• dichiarata ed accertata la falsità nella compilazione della certificazione rilasciata dalla Dott.ssa SL – Distretto Salute Mentale 12 e datata 6 aprile 2016 accertare e dichiarare che la Persona_3
CTU della Dott.ssa e richiesta dal Tribunale dei Minori di Genova e depositata nel CP_4 Per_1 fascicolo d'ufficio dei proc. 557/2006 e 440/2014 relativa all'affidamento del Minore e Persona_2 la stessa si fonda sulla certificazione rilasciata dalla Dott.ssa dell'ASL – Distretto Salute CP_1
Mentale 12 e datata 6 aprile 2016 risulta anch'essa falsificata nella compilazione per i motivi espressi in narrativa.
pagina 2 di 9 • Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: - in via preliminare: ordinare ex art 210 c.p.c. che l'attore produca copia del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Genova nel fascicolo n° 601/2018 v.g. relativo alla proposizione della querela di falso del Sig. avverso il documento Per_2 datato 6 aprile 2016 a firma della D.ssa sempre in via preliminare: nel caso in cui il Controparte_1 Sig. non ottemperasse all'ordine rivoltogli ex art. 210 c.p.c., disporre d'ufficio l'acquisizione Per_2 del fascicolo n° 601/2018 v.g. pendente davanti alla Corte di Appello di Genova, quantomeno nella parte relativa alla questione della querela di falso proposta dal Sig. e del provvedimento della Per_2 Corte di Appello conseguente;
nel merito: respingere la domanda avanzata dall'attore nei confronti della perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto per Controparte_5 le motivazioni espresse in comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per parte convenuta Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: nel merito: - respingere la domanda avanzata dall'attore nei confronti del Dr. perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed CP_2 in diritto per le motivazioni espresse in comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per parte convenuta : Controparte_3
“In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della citazione avversaria e/o l'inammissibilità dell'azione avversaria;
In via principale: -respingere le domande tutte di controparte, perché infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso, con vittoria a favore dell'esponente, delle spese del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c., comprensive di IVA, CPA e 15% Spese Generali”.
Per parte convenuta Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis ed in accoglimento del presente atto: • respingere le domande avversarie, in quanto nulle e/o infondate e/o comunque infondate in fatto e diritto e non provate, per i motivi meglio esposti in narrativa;
• in ogni caso: con vittoria di spese, anche ex art. 96 c.p.c., oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge”.
pagina 3 di 9 Per il PM:
“Chiede che il Tribunale di Genova dichiara inammissibile o comunque respinga la querela di falso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. ha proposto querela di falso in via principale con la quale chiede Parte_1 accertarsi la falsità ideologica di:
- certificazione medica a firma della Dott.ssa della ASL - Distretto Salute Mentale 12 datata 6 CP_1 aprile 2015 ed allegata alla ctu licenziata nel procedimento radicato avanti il Tribunale per i
Minorenni (procedure n. 557/2006 VG e 440/14 DP – 104 DP) in quanto detta certificazione:
➢ recherebbe data falsa (in data 6 aprile 2015 il sig. era invero impegnato in una visita Per_2 medico legale presso il dr. , Genova via Maggio 6 e non poteva quindi trovarsi in Per_4 visita presso la dott.ssa ; CP_1
➢ non sarebbe stata né richiesta dal né a lui consegnata in originale;
Per_2
➢ farebbe riferimento a visite mai specificate;
➢ sarebbe il frutto di generiche e superficiali valutazioni;
- certificazione a firma del Dottor psicologo presso ASL 3 Genovese presso la SCAS via CP_2
Struppa n. 150, in quanto:
➢ mancante della data di emissione e del numero di protocollo;
➢ priva dei requisiti necessari per assumere valore di certificazione/relazione (in quanto resa sulla base di un unico incontro) e mai consegnata al sig. Per_2
- perizia effettuata dalle Dott.sse e in seno al procedimento radicato avanti il Tribunale CP_4 CP_3 per i Minorenni, in quanto riprendente il contenuto delle suddette certificazioni ritenute false.
Gli atti impugnati di falso riguardano il procedimento instaurato innanzi al Tribunale dei Minori di
Genova avente ad oggetto la delicata situazione familiare del sig. e della Sig.ra genitori Per_2 Pt_2 dell'allora minore Per_2
In particolare, fin dalla nascita del bambino, la coppia viveva momenti di grave tensione che avevano portato il TM a disporre, in data 2 agosto 2006, l'affidamento di ai Servizi Sociali con incarico Per_2 di valutare la migliore collocazione per il bambino e per la madre e a predisporre incontri protetti padre/figlio. pagina 4 di 9 Successivamente il TM disponeva procedersi a ctu (dottori e all'esito della quale, Per_5 Per_6 nel confermare l'affido di al Comune, incaricava il Servizio di Salute Mentale di prendere in Per_2 carico il sig. e la sig.ra con un programma individualizzato che tenesse conto delle Per_2 Pt_2 rispettive problematiche personali e relazionali.
Il sig. promuoveva reclamo avverso il citato provvedimento e la Corte di Appello di Genova Per_2 disponeva che i genitori venissero “messi alla prova” stabilendo il rientro a casa di tutto il nucleo familiare previo puntuale monitoraggio del Servizio.
A seguito di un ennesimo episodio di lite, la sig.ra sporgeva querela avverso il padre di Pt_2 Per_2 ed il Servizio Sociale intervenuto chiedeva la sospensione dei rapporti padre-figlio.
Nel corso degli anni (2011/2014) seguivano numerose relazioni dei Servizi Sociali con richiesta di decadenza del dalla potestà genitoriale o, in subordine, di sospensione della stessa. Per_2
In data 26 ottobre 2015 il TM pronunciava decreto con cui confermava l'affidamento del minore al
Comune di Genova e disponeva il suo collocamento in Comunità (Casa dell'Angelo), disponendo il licenziamento di ulteriore ctu psicologica sull'intero nucleo familiare (poi resa dalle dott.sse , CP_3 medico specialista in psichiatria, e dott.ssa medico specialista in neuropsichiatria infantile, e CP_4 qui impugnata).
Sulla base della citata relazione il Tribunale per i Minorenni ha reso il provvedimento datato 11 giugno
2018 (nuovamente reclamato dal sig. con contestuale istanza di rinnovazione della ctu). Per_2
È dunque nell'ambito di tale vicenda che la Dott.ssa e il dott. sono stati chiamati ad CP_1 CP_2 esprimere le proprie valutazioni.
In particolare, come dedotto nella comparsa di costituzione, la Dottoressa aveva avuto alcuni CP_1 incontri con l'attore, in particolare nelle date 13.10.2015, 10.11.2015, 10.12.2015, 14.01.2016 e 24.03.2016.
All'esito di tale ultima visita, il Sig. avrebbe richiesto alla stessa di redigere una relazione Per_2 scritta, la quale - trattandosi di documento riepilogativo di tutti gli incontri - veniva redatta in data
06.04.2016.
Tale certificazione veniva successivamente consegnata alle Dottoresse e , incaricate dal CP_4 CP_3
TM di redigere CTU riguardante - anche - le condizioni personali e psicologiche dei genitori al fine di individuare il miglior progetto di crescita del minore.
pagina 5 di 9 Il dott. su incarico del TM, redigeva invece unica certificazione, poi inoltrata al Tribunale, CP_2 nella quale dava contezza della documentazione esaminata e già depositata presso il Servizio di Salute
Mentale, dei contatti avuti con la psicoterapeuta del minore dott.ssa al fine di concordare gli Per_7 incontri padre/figlio e della condotta tenuta dal sig. rispetto agli appuntamenti fissati (e più volte Per_2 disdettati).
Questo è dunque il contesto che fa da cornice all'azione giudiziaria qui intrapresa.
La querela proposta deve essere dichiarata inammissibile.
Preme evidenziare, in via generale, come lo strumento della querela di falso abbia lo scopo - sia quando sia svolto in via principale, sia quando lo sia in via incidentale - di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute, che fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
Il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il suo contenuto intrinseco: nel primo caso, si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste quindi nell'attestazione di contenuti non corrispondenti alla realtà.
La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, alla verità del documento nella sua materialità e/o alla veridicità del suo contenuto.
Solo quindi attraverso il procedimento per querela di falso, la parte intenzionata a contrastare la forza probatoria privilegiata propria esclusivamente delle attestazioni del pubblico ufficiale potrà richiedere al giudice di accertare la falsità di quel documento.
Come affermato da Cassazione civile n. 18328/2022, la principale caratteristica della querela di falso è quella di essere “l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt.
2700 e 2702 c.c. Il che significa anche che essa investe - e si rende necessaria in quanto si tratti di investire - l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non disconosciuta) nei rispettivi limiti di operatività. Ben dunque si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova e dunque - oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato - anche quanto alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza”.
pagina 6 di 9 In particolare, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, esula dal giudizio di querela di falso tutto ciò che attiene al merito di una valutazione o certificazione medica (vedi Cass.
8536/2023: "i certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito”).
E tanto vale a maggior ragione per la consulenza tecnica licenziata in sede giudiziale CTU che non è mai suscettibile di querela di falso (fin dalla storica sentenza Cass. 1358/1949: “la querela di falso civile non è ammissibile contro il contenuto della perizia giudiziale (di cui agli artt. 191 e ss. c.p.c.) la quale, data la particolare sua natura, si distingue nettamente dalle prove documentali, di cui sopra, ed
è piuttosto assimilabile alla testimonianza. La perizia può essere definita come la testimonianza di una
o più persone esperte, diretta a far conoscere o apprezzare un fatto per il quale occorrono speciali cognizioni scientifico-tecniche. La perizia non è un atto pubblico nel senso voluto dall'art. 2699 c.c., perché non è rivestita di pubblica fede e non è neppure una scrittura privata a mente dell'art. 2702 c.c. perché non proviene dalle parti o da loro incaricati. Rimane pertanto fuori dall'ambito di applicazione della procedura di falso civile”.
Tutto ciò premesso, è evidente come lo strumento della querela di falso sia stato utilizzato da parte attrice in modo improprio in relazione a tutti gli atti di cui si chiede l'accertamento della falsità.
In particolare, si osserva che la certificazione emessa dalla dott.ssa non contiene alcuna falsità CP_1 per la semplice ragione che:
➢ la data della relazione non si riferisce a quella in cui sarebbe stato eseguito un accertamento (mai avvenuto) sulla persona del sig. ma a quella in cui la relazione è stata stilata;
Per_2
➢ non attesta (contrariamente al vero) che sia stata consegnata al o che sia stata da lui Per_2 richiesta (né la richiesta o la consegna sono circostanze suscettibili, quand'anche affermate, di essere coperte da pubblica fede, ma possono semmai essere smentite con ogni mezzo di prova);
➢ nel suo aspetto strettamente valutativo non può essere oggetto di querela.
La certificazione del dott. non contiene alcuna falsità per la semplice ragione che: CP_2
➢ l'”assenza” di data di emissione della certificazione e del numero di protocollo (peraltro contenuti nella nota di accompagnamento inoltrata al TM e documentata in atti) rilevano sul piano della “regolarità” formale dell'atto e non certo della sua pubblica fede (se assenti tali elementi evidentemente e semplicemente non provano alcunché);
➢ non attesta (contrariamente al vero) che sia stata consegnata al (né la consegna è Per_2 circostanza suscettibile, ove in astratto affermata, di essere coperta da pubblica fede, ma può semmai essere smentite con ogni mezzo di prova);
pagina 7 di 9 ➢ non attesta (contrariamente al vero) che le considerazioni sono state espresse sulla base di plurimi incontri (mai avvenuti); afferma invece, secondo verità, che le valutazioni sono rese sulla base della documentazione in suo possesso;
➢ nel suo aspetto strettamente valutativo non può essere oggetto di querela.
Va da sé che la ctu a firma dott.ssa e , che tali certificazioni asseritamente recepiscono, CP_4 CP_3 non può quindi essere travolta, per ciò solo, da alcuna falsità “derivata” in quanto nessuna falsità investe dette certificazioni.
Segue la dichiarazione di inammissibilità della proposta querela (statuizione cui non segue la menzione della sentenza sugli originali dei documenti o delle copie che tengono luogo, né per la condanna della parte querelante alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 226 cpc, in quanto trattasi di pronunce accessorie che presuppongono una pronuncia nel merito della falsità).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte querelante alla refusione in favore delle parti convenute delle spese di lite, come di seguito liquidate in base al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti e ai seguenti parametri: causa di valore indeterminabile, complessità bassa, importi minimi per ciascuna fase [Cass. 19281/2019 per cui “ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità”].
Non si ritiene, invece, vi siano i presupposti per la condanna di parte attrice ex art. 96 cpc per insufficiente allegazione dei presupposti oggettivi dell'esistenza e dell'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa e . CP_4 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile la querela di falso proposta;
pagina 8 di 9 condanna la parte querelante a rimborsare a ciascuna delle controparti le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, in euro 3809,00 ciascuna, per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e 15% per spese generali
Minuta redatta dal MOT dott.ssa . Persona_8
Genova, 09/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Stefania Polichetti dott.ssa Maria Cristina Scarzella
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito nelle persone dei seguenti sig.ri magistrati
Dott.ssa Maria Cristina Scarzella Presidente
Dott. Pasquale Grasso Giudice
Dott.ssa Stefania Polichetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2872/2022 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Simona Parte_1 C.F._1
Nicatore del Foro di Genova, elettivamente domiciliato in Genova, Via Gropallo 4/8 presso lo studio del difensore
ATTORE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Controparte_1 C.F._2
Bottaro del Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore (pec:
Email_1
CONVENUTO
DOTT. (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Enrico Controparte_2 C.F._3
Bottaro del Foro di Genova, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore (pec:
Email_1
CONVENUTO
pagina 1 di 9 DOTT.SSA (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Emilio Controparte_3 C.F._4
Robotti del Foro di Genova, elettivamente domiciliata in Genova, via Cesarea 2/41
( Email_2
CONVENUTO
DOTT.SSA (C.F. ), rappresentata e difesa, anche Controparte_4 C.F._5 disgiuntamente, dall' Avv. Simone Bertuccio (C.F. - fax: 010.6807104 - pec: C.F._6
e dall'Avv. Simone Bringiotti (C.F. - Email_3 C.F._7 fax: 010.6807104 - pec: ed elettivamente domiciliata, ad ogni Email_4 effetto di legge, presso il loro studio sito in Genova, Passo Frugoni 4/11
CONVENUTO
P.M. in sede
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
'' Voglia L'Ill.mo. T1ibunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, Voglia l'On. Tribunale di Genova quale giudice adito, contrariis reiectis:
• Dichiarare ed accertare la falsità nella compilazione della certificazione rilasciata dalla Dott.ssa dell'ASL – Distretto Salute Mentale 12 e datata 6 aprile 2016 allegato alla CTU allegata al CP_1 fascicolo del Tribunale dei Minori per i motivi meglio espressi in narrativa e conseguentemente:
Ordinare la cancellazione e/o rimozione della certificazione rilasciata dalla Dott.ssa dell'ASL – CP_1
Distretto Salute Mentale 12 e datata 6 aprile 2016
• Dichiarare ed accertare la falsità nella compilazione del documento sottoscritto dal Dott. Dr. psicologo ASL3 Genovese presso la SCAS di Genova Via Struppa n 150 per la Controparte_2 certificazione allegata e prodotta in originale nel fascicolo del Tribunale dei Minori di Genova per la falsità nella compilazione degli atti in relazione alla per i motivi sopra indicati in narrativa;
• dichiarata ed accertata la falsità nella compilazione della accertare Escludere il documento certificazione rilasciata dalla Dott.ssa dell'ASL – Distretto Salute Mentale 12 e datata 6 aprile CP_1
2016 contraffatto per i motivi meglio esposti nelle premesse rimuovere la certificazione all'interno della CTU della Dott.ssa e richiesta dal Tribunale dei Minori di Genova e depositata CP_4 Per_1 nel fascicolo d'ufficio dei proc. 557/2006 e 440/2014 relativa all'affidamento del Minore Per_2
[...]
• dichiarata ed accertata la falsità nella compilazione della certificazione rilasciata dalla Dott.ssa SL – Distretto Salute Mentale 12 e datata 6 aprile 2016 accertare e dichiarare che la Persona_3
CTU della Dott.ssa e richiesta dal Tribunale dei Minori di Genova e depositata nel CP_4 Per_1 fascicolo d'ufficio dei proc. 557/2006 e 440/2014 relativa all'affidamento del Minore e Persona_2 la stessa si fonda sulla certificazione rilasciata dalla Dott.ssa dell'ASL – Distretto Salute CP_1
Mentale 12 e datata 6 aprile 2016 risulta anch'essa falsificata nella compilazione per i motivi espressi in narrativa.
pagina 2 di 9 • Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari”.
Per parte convenuta Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: - in via preliminare: ordinare ex art 210 c.p.c. che l'attore produca copia del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Genova nel fascicolo n° 601/2018 v.g. relativo alla proposizione della querela di falso del Sig. avverso il documento Per_2 datato 6 aprile 2016 a firma della D.ssa sempre in via preliminare: nel caso in cui il Controparte_1 Sig. non ottemperasse all'ordine rivoltogli ex art. 210 c.p.c., disporre d'ufficio l'acquisizione Per_2 del fascicolo n° 601/2018 v.g. pendente davanti alla Corte di Appello di Genova, quantomeno nella parte relativa alla questione della querela di falso proposta dal Sig. e del provvedimento della Per_2 Corte di Appello conseguente;
nel merito: respingere la domanda avanzata dall'attore nei confronti della perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed in diritto per Controparte_5 le motivazioni espresse in comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per parte convenuta Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: nel merito: - respingere la domanda avanzata dall'attore nei confronti del Dr. perché inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto ed CP_2 in diritto per le motivazioni espresse in comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per parte convenuta : Controparte_3
“In via preliminare: accertare e dichiarare la nullità della citazione avversaria e/o l'inammissibilità dell'azione avversaria;
In via principale: -respingere le domande tutte di controparte, perché infondate in fatto ed in diritto;
In ogni caso, con vittoria a favore dell'esponente, delle spese del presente giudizio anche ex art. 96 c.p.c., comprensive di IVA, CPA e 15% Spese Generali”.
Per parte convenuta Controparte_4
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis ed in accoglimento del presente atto: • respingere le domande avversarie, in quanto nulle e/o infondate e/o comunque infondate in fatto e diritto e non provate, per i motivi meglio esposti in narrativa;
• in ogni caso: con vittoria di spese, anche ex art. 96 c.p.c., oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge”.
pagina 3 di 9 Per il PM:
“Chiede che il Tribunale di Genova dichiara inammissibile o comunque respinga la querela di falso”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Sig. ha proposto querela di falso in via principale con la quale chiede Parte_1 accertarsi la falsità ideologica di:
- certificazione medica a firma della Dott.ssa della ASL - Distretto Salute Mentale 12 datata 6 CP_1 aprile 2015 ed allegata alla ctu licenziata nel procedimento radicato avanti il Tribunale per i
Minorenni (procedure n. 557/2006 VG e 440/14 DP – 104 DP) in quanto detta certificazione:
➢ recherebbe data falsa (in data 6 aprile 2015 il sig. era invero impegnato in una visita Per_2 medico legale presso il dr. , Genova via Maggio 6 e non poteva quindi trovarsi in Per_4 visita presso la dott.ssa ; CP_1
➢ non sarebbe stata né richiesta dal né a lui consegnata in originale;
Per_2
➢ farebbe riferimento a visite mai specificate;
➢ sarebbe il frutto di generiche e superficiali valutazioni;
- certificazione a firma del Dottor psicologo presso ASL 3 Genovese presso la SCAS via CP_2
Struppa n. 150, in quanto:
➢ mancante della data di emissione e del numero di protocollo;
➢ priva dei requisiti necessari per assumere valore di certificazione/relazione (in quanto resa sulla base di un unico incontro) e mai consegnata al sig. Per_2
- perizia effettuata dalle Dott.sse e in seno al procedimento radicato avanti il Tribunale CP_4 CP_3 per i Minorenni, in quanto riprendente il contenuto delle suddette certificazioni ritenute false.
Gli atti impugnati di falso riguardano il procedimento instaurato innanzi al Tribunale dei Minori di
Genova avente ad oggetto la delicata situazione familiare del sig. e della Sig.ra genitori Per_2 Pt_2 dell'allora minore Per_2
In particolare, fin dalla nascita del bambino, la coppia viveva momenti di grave tensione che avevano portato il TM a disporre, in data 2 agosto 2006, l'affidamento di ai Servizi Sociali con incarico Per_2 di valutare la migliore collocazione per il bambino e per la madre e a predisporre incontri protetti padre/figlio. pagina 4 di 9 Successivamente il TM disponeva procedersi a ctu (dottori e all'esito della quale, Per_5 Per_6 nel confermare l'affido di al Comune, incaricava il Servizio di Salute Mentale di prendere in Per_2 carico il sig. e la sig.ra con un programma individualizzato che tenesse conto delle Per_2 Pt_2 rispettive problematiche personali e relazionali.
Il sig. promuoveva reclamo avverso il citato provvedimento e la Corte di Appello di Genova Per_2 disponeva che i genitori venissero “messi alla prova” stabilendo il rientro a casa di tutto il nucleo familiare previo puntuale monitoraggio del Servizio.
A seguito di un ennesimo episodio di lite, la sig.ra sporgeva querela avverso il padre di Pt_2 Per_2 ed il Servizio Sociale intervenuto chiedeva la sospensione dei rapporti padre-figlio.
Nel corso degli anni (2011/2014) seguivano numerose relazioni dei Servizi Sociali con richiesta di decadenza del dalla potestà genitoriale o, in subordine, di sospensione della stessa. Per_2
In data 26 ottobre 2015 il TM pronunciava decreto con cui confermava l'affidamento del minore al
Comune di Genova e disponeva il suo collocamento in Comunità (Casa dell'Angelo), disponendo il licenziamento di ulteriore ctu psicologica sull'intero nucleo familiare (poi resa dalle dott.sse , CP_3 medico specialista in psichiatria, e dott.ssa medico specialista in neuropsichiatria infantile, e CP_4 qui impugnata).
Sulla base della citata relazione il Tribunale per i Minorenni ha reso il provvedimento datato 11 giugno
2018 (nuovamente reclamato dal sig. con contestuale istanza di rinnovazione della ctu). Per_2
È dunque nell'ambito di tale vicenda che la Dott.ssa e il dott. sono stati chiamati ad CP_1 CP_2 esprimere le proprie valutazioni.
In particolare, come dedotto nella comparsa di costituzione, la Dottoressa aveva avuto alcuni CP_1 incontri con l'attore, in particolare nelle date 13.10.2015, 10.11.2015, 10.12.2015, 14.01.2016 e 24.03.2016.
All'esito di tale ultima visita, il Sig. avrebbe richiesto alla stessa di redigere una relazione Per_2 scritta, la quale - trattandosi di documento riepilogativo di tutti gli incontri - veniva redatta in data
06.04.2016.
Tale certificazione veniva successivamente consegnata alle Dottoresse e , incaricate dal CP_4 CP_3
TM di redigere CTU riguardante - anche - le condizioni personali e psicologiche dei genitori al fine di individuare il miglior progetto di crescita del minore.
pagina 5 di 9 Il dott. su incarico del TM, redigeva invece unica certificazione, poi inoltrata al Tribunale, CP_2 nella quale dava contezza della documentazione esaminata e già depositata presso il Servizio di Salute
Mentale, dei contatti avuti con la psicoterapeuta del minore dott.ssa al fine di concordare gli Per_7 incontri padre/figlio e della condotta tenuta dal sig. rispetto agli appuntamenti fissati (e più volte Per_2 disdettati).
Questo è dunque il contesto che fa da cornice all'azione giudiziaria qui intrapresa.
La querela proposta deve essere dichiarata inammissibile.
Preme evidenziare, in via generale, come lo strumento della querela di falso abbia lo scopo - sia quando sia svolto in via principale, sia quando lo sia in via incidentale - di vincere la speciale forza probatoria ricollegabile alla attestazione del pubblico ufficiale contenuta nell'atto della cui falsità si discute, che fa piena prova ai sensi dell'art. 2700 c.c. della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
Il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il suo contenuto intrinseco: nel primo caso, si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste quindi nell'attestazione di contenuti non corrispondenti alla realtà.
La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, alla verità del documento nella sua materialità e/o alla veridicità del suo contenuto.
Solo quindi attraverso il procedimento per querela di falso, la parte intenzionata a contrastare la forza probatoria privilegiata propria esclusivamente delle attestazioni del pubblico ufficiale potrà richiedere al giudice di accertare la falsità di quel documento.
Come affermato da Cassazione civile n. 18328/2022, la principale caratteristica della querela di falso è quella di essere “l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt.
2700 e 2702 c.c. Il che significa anche che essa investe - e si rende necessaria in quanto si tratti di investire - l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non disconosciuta) nei rispettivi limiti di operatività. Ben dunque si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova e dunque - oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato - anche quanto alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza”.
pagina 6 di 9 In particolare, come affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, esula dal giudizio di querela di falso tutto ciò che attiene al merito di una valutazione o certificazione medica (vedi Cass.
8536/2023: "i certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito”).
E tanto vale a maggior ragione per la consulenza tecnica licenziata in sede giudiziale CTU che non è mai suscettibile di querela di falso (fin dalla storica sentenza Cass. 1358/1949: “la querela di falso civile non è ammissibile contro il contenuto della perizia giudiziale (di cui agli artt. 191 e ss. c.p.c.) la quale, data la particolare sua natura, si distingue nettamente dalle prove documentali, di cui sopra, ed
è piuttosto assimilabile alla testimonianza. La perizia può essere definita come la testimonianza di una
o più persone esperte, diretta a far conoscere o apprezzare un fatto per il quale occorrono speciali cognizioni scientifico-tecniche. La perizia non è un atto pubblico nel senso voluto dall'art. 2699 c.c., perché non è rivestita di pubblica fede e non è neppure una scrittura privata a mente dell'art. 2702 c.c. perché non proviene dalle parti o da loro incaricati. Rimane pertanto fuori dall'ambito di applicazione della procedura di falso civile”.
Tutto ciò premesso, è evidente come lo strumento della querela di falso sia stato utilizzato da parte attrice in modo improprio in relazione a tutti gli atti di cui si chiede l'accertamento della falsità.
In particolare, si osserva che la certificazione emessa dalla dott.ssa non contiene alcuna falsità CP_1 per la semplice ragione che:
➢ la data della relazione non si riferisce a quella in cui sarebbe stato eseguito un accertamento (mai avvenuto) sulla persona del sig. ma a quella in cui la relazione è stata stilata;
Per_2
➢ non attesta (contrariamente al vero) che sia stata consegnata al o che sia stata da lui Per_2 richiesta (né la richiesta o la consegna sono circostanze suscettibili, quand'anche affermate, di essere coperte da pubblica fede, ma possono semmai essere smentite con ogni mezzo di prova);
➢ nel suo aspetto strettamente valutativo non può essere oggetto di querela.
La certificazione del dott. non contiene alcuna falsità per la semplice ragione che: CP_2
➢ l'”assenza” di data di emissione della certificazione e del numero di protocollo (peraltro contenuti nella nota di accompagnamento inoltrata al TM e documentata in atti) rilevano sul piano della “regolarità” formale dell'atto e non certo della sua pubblica fede (se assenti tali elementi evidentemente e semplicemente non provano alcunché);
➢ non attesta (contrariamente al vero) che sia stata consegnata al (né la consegna è Per_2 circostanza suscettibile, ove in astratto affermata, di essere coperta da pubblica fede, ma può semmai essere smentite con ogni mezzo di prova);
pagina 7 di 9 ➢ non attesta (contrariamente al vero) che le considerazioni sono state espresse sulla base di plurimi incontri (mai avvenuti); afferma invece, secondo verità, che le valutazioni sono rese sulla base della documentazione in suo possesso;
➢ nel suo aspetto strettamente valutativo non può essere oggetto di querela.
Va da sé che la ctu a firma dott.ssa e , che tali certificazioni asseritamente recepiscono, CP_4 CP_3 non può quindi essere travolta, per ciò solo, da alcuna falsità “derivata” in quanto nessuna falsità investe dette certificazioni.
Segue la dichiarazione di inammissibilità della proposta querela (statuizione cui non segue la menzione della sentenza sugli originali dei documenti o delle copie che tengono luogo, né per la condanna della parte querelante alla pena pecuniaria ai sensi dell'art. 226 cpc, in quanto trattasi di pronunce accessorie che presuppongono una pronuncia nel merito della falsità).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte querelante alla refusione in favore delle parti convenute delle spese di lite, come di seguito liquidate in base al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti e ai seguenti parametri: causa di valore indeterminabile, complessità bassa, importi minimi per ciascuna fase [Cass. 19281/2019 per cui “ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa di falso deve ritenersi indeterminabile, giacché connaturato sia allo scopo del giudizio (che è quello di eliminare la verità del documento, anche al di là dell'utilizzo nella controversia in cui la querela è incidentalmente insorta), sia alle possibili implicazioni, al di fuori del processo, dell'accertamento della falsità”].
Non si ritiene, invece, vi siano i presupposti per la condanna di parte attrice ex art. 96 cpc per insufficiente allegazione dei presupposti oggettivi dell'esistenza e dell'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa e . CP_4 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
dichiara inammissibile la querela di falso proposta;
pagina 8 di 9 condanna la parte querelante a rimborsare a ciascuna delle controparti le spese di lite, che si liquidano, in favore di ciascuna parte convenuta costituita, in euro 3809,00 ciascuna, per compenso professionale, oltre IVA, c.p.a. e 15% per spese generali
Minuta redatta dal MOT dott.ssa . Persona_8
Genova, 09/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Stefania Polichetti dott.ssa Maria Cristina Scarzella
pagina 9 di 9