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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4637 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 743/2021
TRA
, c.f. in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla via Ettore Corcione n. 28, presso lo studio dell'avv.
BI OS, c.f.: , che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata C.F._1 all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Pignetti, c.f. Controparte_1 P.IVA_2
, e dall'avv.to Giuseppe Nerone, c.f. , in virtù di C.F._2 C.F._3 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente al quale elettivamente domicilia in Aversa, alla Piazza Municipio, giusta delibera di incarico di G.M. n° 34 del 12/02/2021.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, resa nel procedimento n.
4046/2020 R.G., e pubblicata il 24.05.2019 (rep. n. 726/2021).
Conclusioni per l'appellante: “
1. accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata accogliere tutte le domande, eccezioni e conclusioni avanzate in prime cure che qui si abbiano per integralmente ritrascritte, dichiarando
l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle fatture contrassegnate con i numeri 1-2-10-11-12-
16-17-18 del ricorso introduttivo del giudizio e ritrascritte nella premessa del presente atto;
2. accogliere l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare che nulla è 1 dovuto al in relazione alle fatture per canoni idrici, oggetto di causa e Controparte_1 specificamente indicate dai numeri da 1 a 20 del ricorso introduttivo, per mancata dimostrazione della fonte dell'obbligazione relativa alla “tariffa” applicata.
3. accogliere l'appello e, in riforma dell'ordinanza appellata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, in relazione alle fatture oggetto di domanda di accertamento negativo (numeri da 1 a 20), per la voce relativa al servizio acque reflue, per totale assenza di prova dell'esistenza dell'impianto e dell'erogazione della prestazione corrispettiva;
4. accogliere l'appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'appellato, in relazione alle fatture dai numeri da 1 a 20 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per assenza di prova sul corretto funzionamento del contatore installato presso il
e dell'effettiva erogazione delle quantità riportate nelle fatture predette, mai notificate Parte_1 al prima della costituzione nel giudizio di primo grado.”. Parte_1
Conclusioni per l'appellato: “confermare l'ordinanza del 08/02/2021 (repertorio n. 726/2021 del
08/02/2021) emessa dal Tribunale di Napoli Nord - G.U. dott. Rosario Canciello, nell'ambito del giudizio recante R.G. n° 4046/2020 e, conseguentemente, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il propose ricorso ex art. 702bis c.p.c. esponendo che il Parte_1 gli aveva notificato in data 22.01.2020 un atto di costituzione in mora (prot. n. Controparte_1
4306) con il quale preannunciava azioni esecutive per “un presunto omesso pagamento” del complessivo importo di € 26.782,52, relativo alle seguenti 20 fatture per forniture idriche: 1)
n.13684/2010 di € 824,18; 2) n. 14743/2012 di € 797,30; 3) n. 15050/2013 di € 214,36; 4) n.
13074/2007 di € 746,91; 5) n. 20141103289/2016 di € 1.749,16; 6) n. 20156103262/2017 di € 722,56;
7) n. 201611033241/2017 di € 3.908,52; 8) n. 20171103194/2018 di € 3.140,80; 9) n.
20181103144/2018 di € 2.978,01; 10) n. 3507/2009 di € 1.738,05; 11) n. 3646/2011 di € 683,08; 12)
n. 3752/2012 di € 1.511,60; 13) n. 3885/2013 di € 702,12; 14) n. 3920/2014 di € 214,35; 15) n.
81997/2015 di € 1.758,59; 16) n. 8797/2011 di € 1.163,48; 17) n. 8821/2011 di € 1.584,38; 18) n.
9229/2012 di € 824,18; 19) n. 9456/2013 di € 764,83; 20) n. 9541/2014 di € 752,51.
Il ricorrente eccepì preliminarmente la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., quantomeno per i “presunti” consumi relativi al periodo antecedente il 22.01.2015, in mancanza di atti interruttivi, richiamando il principio affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 3162 del 09.02.2011, secondo cui: “In materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto,
2 poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso;
né può avere rilievo — in relazione al pagamento di canoni relativi ad acque divenute pubbliche a seguito dell'entrata in vigore della l. 5 gennaio 1994 n. 36 — il fatto che l'ente creditore abbia provveduto a richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, perché ciò non muta la natura periodica dell'obbligazione in questione”.
Il Condominio lamentò, inoltre, l'errato conteggio dei consumi, non rispondenti all'effettiva fornitura erogata. Rappresentò che il contatore installato presso il era difettoso in quanto, nel corso Parte_1 del tempo, non era stato mai effettuato alcun intervento manutentivo né di controllo del misuratore.
Contestò, infine, la voce di addebito relativa alla depurazione delle acque, atteso che il CP_1 non era provvisto, nel periodo di riferimento delle fatture, di un impianto centralizzato di
[...] depurazione delle acque e/o, se istallato, lo stesso risultava inattivo.
Concluse chiedendo di: a) accertare e dichiarare che il credito portato dalle fatture indicate ai nn. 1),
2), 3), 4), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 19), 20), era prescritto, stante il decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c.; b) accertare e dichiarare che le fatture emesse non corrispondevano ai consumi effettivamente erogati e provenienti da un contatore difettoso;
c) in subordine, accertare la corrispondenza dei consumi di cui si richiedeva il pagamento per il tramite delle suddette fatture, all'effettivo quantitativo erogato dall'Ente e dichiarare che nulla era dovuto per la parte eccedente.
§ 1.2. Si costituì il e contestò l'eccepita prescrizione allegando i seguenti atti di Controparte_1 costituzione in mora: a) raccomandata a.r. n° 1061-7 del 15/10/1999; b) raccomandata del
10/06/2005; c) raccomandata a.r. n° 13385061290-4 del 09/12/2008; c) raccomandata a.r. n°
60760828479-4 del 02/12/2009; d) raccomandata a.r. n° 61369333793-2 del 28/11/2014 ricevuta il
15/12/2014; e) raccomandata a.r. CRS01D271117002046CC del 22/12/2017, riferita agli anni dal 4° trim.
2012 al conguaglio 2015; f) comunicazione del 27/09/2019 riferita fino all'acconto 2018; g) nota del
02/03/2018 prot. n° 15946.
Quanto al lamentato erroneo conteggio dei consumi il resistente affermò di avere CP_1 effettivamente erogato il quantitativo di acqua indicato nelle fatture oggetto di contestazione.
Infine deduceva, con riguardo al servizio di depurazione dell'acqua, di essere regolarmente allacciato all'impianto di Area Casertana in Marcianise e Foce Regi Lagni in Villa Literno, avendo, in data
22/05/2013, stipulato con la Regione Campania, atto di “convenzione per la determinazione e regolazione di pagamento del corrispettivo del servizio regionale comprensoriale di depurazione e collettamento”.
§ 1.3. Il primo giudice rigettò il ricorso con l'ordinanza in epigrafe indicata.
3 La decisione si fonda sulle ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) L'eccezione di prescrizione è infondata.
A fronte della pluralità di fatture di cui il ha dedotto il mancato pagamento, relative Controparte_1
a consumi idrici “inerenti a svariate epoche temporali eterogenee”, il ricorrente ha invocato l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in modo “cumulativo e onnicomprensivo”, senza specificare, per ognuna delle molteplici somministrazioni addebitate, i fatti costitutivi della fattispecie estintiva e i relativi termini di decorrenza dell'eccepita prescrizione. Il resistente ha prodotto CP_1 una pluralità di missive di messa in mora interruttive della prescrizione, corredate dai corrispondenti avvisi di ricevimento e, dunque, correttamente recapitate al Condominio ricorrente;
ne consegue la mancata maturazione della prescrizione dei crediti in contestazione (cfr., in particolare, missive di messa in mora corredate dagli avvisi di ricevimento del 22/01/2009, del 12/01/2011, del 15/12/2014
e del 09/03/2018, allegate ai nn. 4, 5, 6, 7 della produzione telematica di parte resistente, oltre alla missiva di costituzione in mora del 22/01/2020, menzionata e prodotta in atti dallo stesso ricorrente).
2) Quanto al merito, l'eccezione di erroneità dei consumi idrici addebitati all'istante risulta generica.
Il attraverso la produzione delle fatture contenenti la precisa indicazione dei Controparte_1 consumi idrici addebitati al e l'analitico conteggio degli stessi, ha assolto l'onere Parte_1 probatorio su di esso incombente. Di contro, per il principio generale di vicinanza della prova, sarebbe spettato alla parte ricorrente, che contestava apoditticamente il malfunzionamento del misuratore installato presso la propria utenza, fornire la prova di averne richiesto al resistente la verifica, ed allegare l'eventuale sproporzione dei consumi effettuati nel periodo di riferimento, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del servizio idrico usufruito
3) Priva di fondamento è anche l'ultima contestazione sollevata da parte ricorrente con riguardo alla non debenza della quota parte delle fatture azionate dal relative al servizio di depurazione CP_1 delle acque. Ed invero, il convenuto ha dimostrato di fornire il relativo servizio, essendo CP_1 regolarmente allacciato all'impianto di depurazione del comprensorio Foce Regi Lagni di proprietà della Regione Campania (cfr. Convenzione “per la determinazione e regolazione di pagamento del corrispettivo del servizio regionale comprensoriale di depurazione e collettamento”.
Contrariamente a quanto dedotto dal Condominio, dalla circostanza che la innanzi menzionata convenzione risulta essere stata stipulata tra il Comune di Aversa e la Regione Campania in data 22 maggio 2013, non è dato inferirsi che è solo da tale data che il Comune di Aversa si sia dotato di allacciamento al suddetto impianto di depurazione. Ed invero, la data di stipula della menzionata convenzione riguarda esclusivamente il momento a partire dal quale “il e la Controparte_1
Regione Campania intendono regolamentare i propri rapporti […] al fine di garantire il puntuale
4 pagamento delle tariffe di depurazione e collettamento di competenza della Regione Campania” (cfr. premessa della richiamata convenzione prodotta in atti dal resistente); anzi, nell'ambito della menzionata convenzione emerge chiaramente che la necessità della stipula della stessa è stata determinata anche da un contenzioso in essere tra i due Enti territoriali proprio in relazione alla regolamentazione dei loro rapporti interni per ciò che concerne la riscossione della relativa tariffa di depurazione, il che lascia certamente desumere che l'allaccio del resistente al CP_2 suddetto impianto di depurazione sia da collocare temporalmente in un momento ben antecedente rispetto alla stipula della richiamata convenzione, tale da coprire interamente il periodo oggetto di fatturazione.
§ 2. Avverso la pronuncia del primo giudice il ha proposto Parte_1 appello, cui ha resistito, costituendosi, il Controparte_1
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del
27.5.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnano i termini ordinari di cui al 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato: I. VIOLAZIONE DELL'ART. 2948 C.C. IN RELAZIONE ALLA
DEDOTTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI PORTATI DALLE FATTURE INDICATE NEL RICORSO
INTRODUTTIVO CON I NUMERI 1-2-10-11-12-16-17-18.
L'appellante deduce innanzitutto che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, l'eccezione di prescrizione non è stata formulata in maniera “generica” e “omnicomprensiva”.
Evidenzia che nel ricorso introduttivo ha rappresentato il decorso infruttuoso del termine fissato dalla legge per il recupero del credito con riguardo alle fatture relative ai consumi fino all'anno 2015, analiticamente indicate nel corpo e nelle conclusioni dell'atto introduttivo, in mancanza di idonei atti interruttivi fino all'atto di costituzione in mora del 22.01.2020.
Censura l'ordinanza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che fossero validi atti interruttivi della prescrizione le comunicazioni del 22.1.2009, del 12.1.2011, del 15.12.2014 e del 9.3.2018.
Ribadisce che sono da considerarsi irrimediabilmente prescritte quantomeno le fatture indicate nel ricorso introduttivo ai numeri 1-2-10-11-12-16-17-18 dell'elenco, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4) c.c., delle quali non è stato richiesto il pagamento per oltre cinque anni.
Precisa: “i. Il pagamento della fattura indicata al n. 1 del ricorso introduttivo la è stata Parte_2 sollecitata in data 15.12.2014 e, successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; ii. Il pagamento della fattura indicata al n. 2 del ricorso introduttivo la 14743/2012 è stata sollecitata in data 15.12.2014 e, successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; iii. Il pagamento della fattura indicata al n. 10 del ricorso introduttivo la 3507/2009 è stata sollecitata in data
5 15.12.2014 e, successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; iv. Il pagamento della fattura indicata al n. 11 del ricorso introduttivo la 3646/2011 è stata sollecitata in data 15.12.2014
e, successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; v. Il pagamento della fattura indicata al n. 12 del ricorso introduttivo la 3752/2012 è stata sollecitata in data 15.12.2014 e,
successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; vi. Il pagamento della fattura indicata al n. 16 del ricorso introduttivo la è stata sollecitata in data 15.12.2014 e, Parte_3
successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; vii. Il pagamento della fattura indicata al n. 17 del ricorso introduttivo la è stata sollecitata in data 15.12.2014 e, Parte_4
successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; viii. Il pagamento della fattura indicata al n. 18 del ricorso introduttivo la è stata sollecitata in data 15.12.2014 e, Parte_5
successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020”.
L'appellante deduce, quindi, che per le fatture citate la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., è obiettivamente maturata e il provvedimento impugnato, sul punto, va riformato, sottolineando che nessuna delle fatture appena elencate è stata inserita nella richiesta di pagamento del 9.3.2018.
Il motivo di gravame è fondato.
Va dato seguito al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (cfr. Cass. Ordinanza n.
30303 del 27/10/2021)”.
Nel caso di specie il ricorrente/appellante, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha compiutamente sollevato la questione dell'intervenuta prescrizione, lamentando l'inerzia della controparte sul rilievo della mancata comunicazione di validi atti interruttivi, quantomeno per i
“presunti” consumi del periodo antecedente il 22.01.2015, e peraltro, ha anche richiamato il disposto dell'art. 2948 n. 4 c.c., relativo al termine di prescrizione quinquennale.
Fondatamente l'appellante deduce che il pagamento delle otto fatture nn. 13684/2010, 14743/2012,
3507/2009, 3646/2011, 3752/2012, 8797/2011, 8821/2011 e 9229/2012 è stato sollecitato in data
15.12.2014 e, successivamente, solo in data 20.1.2020, quando era già maturato il termine di prescrizione.
E invero gli atti di costituzione in mora posti dal primo giudice a sostegno della decisione - con allegati avvisi di ricevimento del 22.01.2009, del 19.01.2011, del 15.12.2014 e del 9.03.2018 - non sono validi atti interruttivi della prescrizione con riferimento ai crediti di cui alle sopracitate otto
6 fatture. Esse, difatti, non sono menzionate nell'atto di costituzione in mora ricevuto dal Parte_1 il 9.03.2018 (che fa riferimento al pagamento di fatture differenti). Quindi, alla data della comunicazione dell'atto di costituzione in mora del 20.01.2020 è maturato il termine prescrizione quinquennale decorrente dall'ultimo atto interruttivo, rappresentato dalla costituzione in mora comunicata al il 15.12.2014. Parte_1
Per quanto illustrato va dichiarato prescritto il credito di cui alle otto fatture nn. 13684/2010,
14743/2012, 3507/2009, 3646/2011, 3752/2012, 8797/2011, 8821/2011 e 9229/2012, corrispondente a quelle indicate nell'elenco contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio ai numeri 1-2-10-11-12-
16-17 e 18.
Occorre, quindi, esaminare gli ulteriori motivi di appello con riferimento al credito del CP_1 di cui alle dodici residue fatture indicate nel ricorso introduttivo, recanti i nn. 15050/2013,
[...]
13074/2007, 20141103289/2016, 20156103262/2017, 201611033241/2017, 20171103194/2018,
20181103144/2018, 3885/2013, 3920/2014, 81997/2015, 9456/2013 e 9541/2014.
§ 2.2. Il secondo motivo di gravame è rubricato: II. SULL'ERRATO CONTEGGIO DEI CONSUMI.
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA. ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE AI SENSI DELL'ART. 115 C.P.C.
L'appellante censura la pronuncia del primo giudice nella parte in cui statuisce che “parte resistente, attraverso la produzione in atti delle fatture contenenti la precisa indicazione dei consumi idrici addebitati a ricorrente e l'analitico conteggio delle relative misurazioni contabilizzate risulta aver positivamente assolto l'onere probatorio su di esso incombente di contro per il principio generale di vicinanza della prova sarebbe spettato a parte ricorrente a fronte della apodittica contestazione di malfunzionamento del misuratore installato presso la propria utenza fornire la relativa prova di averne richiesto al resistente la verifica nonché dell'entità dei consumi effettuati nel periodo di riferimento e avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette
e corrispondenti agli ordinari impieghi del servizio idrico usufruito”.
Argomenta che il non può richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, CP_1 senza aver mai consegnato le fatture e che, a fronte di specifica contestazione, il Controparte_1 non ha dimostrato il “regolare funzionamento” del misuratore installato presso il Condominio, pur essendone onerato, trattandosi di dispositivo nella propria disponibilità e richiama la pronuncia della
Corte di Cassazione n. 836 del 19.01.2021 secondo cui “La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe
7 potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”.
Il motivo di gravame è privo di pregio.
Va premesso che il in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, ha Controparte_1 depositato le fatture poste a fondamento della richiesta di pagamento di cui all'atto di costituzione in mora del 20.01.2020, del quale il si duole, proponendo domanda di accertamento Parte_1 negativo del credito. Ne consegue che ogni questione in ordine alla mancata consegna delle fatture nel corso del rapporto contrattuale risulta superata dal fatto che queste ultime sono state ritualmente depositate in giudizio dal e, contenendo l'indicazione dei dati di consumo riportati Controparte_1 dal contatore, hanno posto il nella condizione di poter espletare la propria attività Parte_1 difensiva ed eventuali specifiche contestazioni sin dalla formazione del thema decidendum dinanzi al giudice di prime cure.
Condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto “apodittica” la contestazione di malfunzionamento del contatore. E invero nel ricorso introduttivo del giudizio il si è limitato a dedurre al Parte_1 riguardo: “il contatore installato presso il è assolutamente difettoso e le rilevazioni, Parte_1 laddove dimostrate non sono in alcun modo attendibili. Nel corso del tempo, l'Ente comunale che si assume creditore, non ha mai effettuato alcun intervento manutentivo né di controllo del misuratore, salvo oggi richiedere il pagamento dei consumi sulla base di dati fantomatici e non veritieri”.
Va condiviso il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante secondo cui “in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante”, ma occorre precisare che la contestazione del corretto funzionamento del misuratore non può sostanziarsi in una generica doglianza di difettosità, ma deve consistere in una circostanziata allegazione degli elementi dai quali il somministrato ha desunto il malfunzionamento, rappresentando, ad esempio, la fatturazione di consumi eccedenti quelli effettuati in base alle ordinarie esigenze. Tale onere di allegazione non è stato assolto dal a nulla rilevando la Parte_1 inconferente doglianza riguardante la mancanza di interventi di manutenzione da parte del CP_1 nel corso degli anni, circostanza dalla quale non può inferirsi il non corretto funzionamento del contatore dell'acqua che, notoriamente, non necessita di periodiche attività di manutenzione.
Significativa sul punto è l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 297 del 09/01/2020 nella quale si legge. “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo
8 normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile
a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite”.
§ 2.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la “VIOLAZIONE ED ERRATA
APPLICAZIONE IN RELAZIONE AL CANONE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DELL'ART. 115 C.P.C.”.
Il censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che una Parte_1
“convenzione” stipulata tra il e la Regione, nell'anno 2013, fosse idonea a provare CP_1
l'esistenza dell'impianto e l'erogazione del servizio già in epoca antecedente, e tale da coprire il periodo di fatturazione.
Argomenta che manca la prova dell'erogazione del servizio al condominio e, più in generale, nel territorio comunale, almeno, in relazione alle contestazioni effettuate per i periodi dal 2010 al 2013.
Il motivo di gravame non coglie nel segno.
E invero l'appellante non formula doglianze idonee a scalfire la motivazione del primo giudice che si fonda sulla menzionata convenzione del 2013 con la quale “il e la Regione Controparte_1
Campania intendono regolamentare i propri rapporti […] al fine di garantire il puntuale pagamento delle tariffe di depurazione e collettamento di competenza della Regione Campania”, traendone dal contenuto che proprio in relazione alla regolamentazione dei loro rapporti interni concernente la riscossione della tariffa di depurazione sussisteva un contenzioso tra enti territoriali dal quale desumere che l'allaccio del resistente all'impianto di depurazione fosse da collocare CP_2 temporalmente in un momento ben antecedente rispetto alla stipula della richiamata convenzione, tale da coprire interamente il periodo oggetto di fatturazione.
Si osserva, peraltro, che il appellante non contesta, specificamente, in sede di gravame, Parte_1 la mancata prestazione del servizio di depurazione, con la conseguenza che non sarebbe tenuto a pagare il relativo canone.
Sul punto va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.2” (cfr. Cass. Ordinanza n.
17889 del 27/08/2020).
§ 2.4. Il quarto motivo di gravame veicola la doglianza relativa all'applicazione di una tariffa per consumi idrici che non è stata mai oggetto di contrattazione.
Anche tale doglianza è inconferente ai fini della decisione in quanto l'appellante non si duole dell'eccessività della tariffa rispetto ai costi di mercato.
9 Per quanto esposto l'appello va parzialmente accolto, stante la fondatezza del primo motivo di gravame.
§ 3. La parziale riforma della sentenza di primo grado comporta un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Configurandosi un'ipotesi di reciproca soccombenza, atteso che la domanda di accertamento negativo del credito avanzata dal è articolata in più capi e viene accolta soltanto limitatamente al Parte_1 capo relativo alla prescrizione del credito portato da alcune fatture (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n.
32061 del 31/10/2022), sussistono i presupposti per compensare nella misura della metà le spese di lite sia del primo che del secondo grado (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00 del DM n. 147/2022), ponendole per la residua metà a carico del I Controparte_1 compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, accoglie parzialmente la domanda proposta in primo grado dal e dichiara l'insussistenza del credito del Parte_1 Controparte_1 nei confronti del di cui alle fatture nn. 13684/2010, 14743/2012, Parte_1
3507/2009, 3646/2011, 3752/2012, 8797/2011, 8821/2011 e 9229/2012, corrispondenti a quelle indicate nell'elenco contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio ai numeri 1-2-10-11-12-16-17 e
18;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite a favore del Controparte_1 Parte_1
, spese che, con attribuzione al difensore anticipario, si liquidano, già compensate per
[...] la metà, per il primo grado, in euro 130,00 per esborsi e in euro 1.300,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il secondo grado, in euro 177,00 per esborsi, e in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del
15%, iva e cpa.
Napoli, 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 743/2021
TRA
, c.f. in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Aversa (CE), alla via Ettore Corcione n. 28, presso lo studio dell'avv.
BI OS, c.f.: , che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata C.F._1 all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Pignetti, c.f. Controparte_1 P.IVA_2
, e dall'avv.to Giuseppe Nerone, c.f. , in virtù di C.F._2 C.F._3 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente al quale elettivamente domicilia in Aversa, alla Piazza Municipio, giusta delibera di incarico di G.M. n° 34 del 12/02/2021.
APPELLATO
Oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord, resa nel procedimento n.
4046/2020 R.G., e pubblicata il 24.05.2019 (rep. n. 726/2021).
Conclusioni per l'appellante: “
1. accogliere, per i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata accogliere tutte le domande, eccezioni e conclusioni avanzate in prime cure che qui si abbiano per integralmente ritrascritte, dichiarando
l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle fatture contrassegnate con i numeri 1-2-10-11-12-
16-17-18 del ricorso introduttivo del giudizio e ritrascritte nella premessa del presente atto;
2. accogliere l'appello e, in riforma dell'ordinanza impugnata, accertare e dichiarare che nulla è 1 dovuto al in relazione alle fatture per canoni idrici, oggetto di causa e Controparte_1 specificamente indicate dai numeri da 1 a 20 del ricorso introduttivo, per mancata dimostrazione della fonte dell'obbligazione relativa alla “tariffa” applicata.
3. accogliere l'appello e, in riforma dell'ordinanza appellata, accertare e dichiarare che nulla è dovuto, in relazione alle fatture oggetto di domanda di accertamento negativo (numeri da 1 a 20), per la voce relativa al servizio acque reflue, per totale assenza di prova dell'esistenza dell'impianto e dell'erogazione della prestazione corrispettiva;
4. accogliere l'appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'appellato, in relazione alle fatture dai numeri da 1 a 20 del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per assenza di prova sul corretto funzionamento del contatore installato presso il
e dell'effettiva erogazione delle quantità riportate nelle fatture predette, mai notificate Parte_1 al prima della costituzione nel giudizio di primo grado.”. Parte_1
Conclusioni per l'appellato: “confermare l'ordinanza del 08/02/2021 (repertorio n. 726/2021 del
08/02/2021) emessa dal Tribunale di Napoli Nord - G.U. dott. Rosario Canciello, nell'ambito del giudizio recante R.G. n° 4046/2020 e, conseguentemente, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il propose ricorso ex art. 702bis c.p.c. esponendo che il Parte_1 gli aveva notificato in data 22.01.2020 un atto di costituzione in mora (prot. n. Controparte_1
4306) con il quale preannunciava azioni esecutive per “un presunto omesso pagamento” del complessivo importo di € 26.782,52, relativo alle seguenti 20 fatture per forniture idriche: 1)
n.13684/2010 di € 824,18; 2) n. 14743/2012 di € 797,30; 3) n. 15050/2013 di € 214,36; 4) n.
13074/2007 di € 746,91; 5) n. 20141103289/2016 di € 1.749,16; 6) n. 20156103262/2017 di € 722,56;
7) n. 201611033241/2017 di € 3.908,52; 8) n. 20171103194/2018 di € 3.140,80; 9) n.
20181103144/2018 di € 2.978,01; 10) n. 3507/2009 di € 1.738,05; 11) n. 3646/2011 di € 683,08; 12)
n. 3752/2012 di € 1.511,60; 13) n. 3885/2013 di € 702,12; 14) n. 3920/2014 di € 214,35; 15) n.
81997/2015 di € 1.758,59; 16) n. 8797/2011 di € 1.163,48; 17) n. 8821/2011 di € 1.584,38; 18) n.
9229/2012 di € 824,18; 19) n. 9456/2013 di € 764,83; 20) n. 9541/2014 di € 752,51.
Il ricorrente eccepì preliminarmente la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., quantomeno per i “presunti” consumi relativi al periodo antecedente il 22.01.2015, in mancanza di atti interruttivi, richiamando il principio affermato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione con sentenza n. 3162 del 09.02.2011, secondo cui: “In materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Pertanto,
2 poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso;
né può avere rilievo — in relazione al pagamento di canoni relativi ad acque divenute pubbliche a seguito dell'entrata in vigore della l. 5 gennaio 1994 n. 36 — il fatto che l'ente creditore abbia provveduto a richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, perché ciò non muta la natura periodica dell'obbligazione in questione”.
Il Condominio lamentò, inoltre, l'errato conteggio dei consumi, non rispondenti all'effettiva fornitura erogata. Rappresentò che il contatore installato presso il era difettoso in quanto, nel corso Parte_1 del tempo, non era stato mai effettuato alcun intervento manutentivo né di controllo del misuratore.
Contestò, infine, la voce di addebito relativa alla depurazione delle acque, atteso che il CP_1 non era provvisto, nel periodo di riferimento delle fatture, di un impianto centralizzato di
[...] depurazione delle acque e/o, se istallato, lo stesso risultava inattivo.
Concluse chiedendo di: a) accertare e dichiarare che il credito portato dalle fatture indicate ai nn. 1),
2), 3), 4), 10), 11), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 19), 20), era prescritto, stante il decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c.; b) accertare e dichiarare che le fatture emesse non corrispondevano ai consumi effettivamente erogati e provenienti da un contatore difettoso;
c) in subordine, accertare la corrispondenza dei consumi di cui si richiedeva il pagamento per il tramite delle suddette fatture, all'effettivo quantitativo erogato dall'Ente e dichiarare che nulla era dovuto per la parte eccedente.
§ 1.2. Si costituì il e contestò l'eccepita prescrizione allegando i seguenti atti di Controparte_1 costituzione in mora: a) raccomandata a.r. n° 1061-7 del 15/10/1999; b) raccomandata del
10/06/2005; c) raccomandata a.r. n° 13385061290-4 del 09/12/2008; c) raccomandata a.r. n°
60760828479-4 del 02/12/2009; d) raccomandata a.r. n° 61369333793-2 del 28/11/2014 ricevuta il
15/12/2014; e) raccomandata a.r. CRS01D271117002046CC del 22/12/2017, riferita agli anni dal 4° trim.
2012 al conguaglio 2015; f) comunicazione del 27/09/2019 riferita fino all'acconto 2018; g) nota del
02/03/2018 prot. n° 15946.
Quanto al lamentato erroneo conteggio dei consumi il resistente affermò di avere CP_1 effettivamente erogato il quantitativo di acqua indicato nelle fatture oggetto di contestazione.
Infine deduceva, con riguardo al servizio di depurazione dell'acqua, di essere regolarmente allacciato all'impianto di Area Casertana in Marcianise e Foce Regi Lagni in Villa Literno, avendo, in data
22/05/2013, stipulato con la Regione Campania, atto di “convenzione per la determinazione e regolazione di pagamento del corrispettivo del servizio regionale comprensoriale di depurazione e collettamento”.
§ 1.3. Il primo giudice rigettò il ricorso con l'ordinanza in epigrafe indicata.
3 La decisione si fonda sulle ragioni che di seguito si sintetizzano.
1) L'eccezione di prescrizione è infondata.
A fronte della pluralità di fatture di cui il ha dedotto il mancato pagamento, relative Controparte_1
a consumi idrici “inerenti a svariate epoche temporali eterogenee”, il ricorrente ha invocato l'intervenuta prescrizione dei relativi crediti in modo “cumulativo e onnicomprensivo”, senza specificare, per ognuna delle molteplici somministrazioni addebitate, i fatti costitutivi della fattispecie estintiva e i relativi termini di decorrenza dell'eccepita prescrizione. Il resistente ha prodotto CP_1 una pluralità di missive di messa in mora interruttive della prescrizione, corredate dai corrispondenti avvisi di ricevimento e, dunque, correttamente recapitate al Condominio ricorrente;
ne consegue la mancata maturazione della prescrizione dei crediti in contestazione (cfr., in particolare, missive di messa in mora corredate dagli avvisi di ricevimento del 22/01/2009, del 12/01/2011, del 15/12/2014
e del 09/03/2018, allegate ai nn. 4, 5, 6, 7 della produzione telematica di parte resistente, oltre alla missiva di costituzione in mora del 22/01/2020, menzionata e prodotta in atti dallo stesso ricorrente).
2) Quanto al merito, l'eccezione di erroneità dei consumi idrici addebitati all'istante risulta generica.
Il attraverso la produzione delle fatture contenenti la precisa indicazione dei Controparte_1 consumi idrici addebitati al e l'analitico conteggio degli stessi, ha assolto l'onere Parte_1 probatorio su di esso incombente. Di contro, per il principio generale di vicinanza della prova, sarebbe spettato alla parte ricorrente, che contestava apoditticamente il malfunzionamento del misuratore installato presso la propria utenza, fornire la prova di averne richiesto al resistente la verifica, ed allegare l'eventuale sproporzione dei consumi effettuati nel periodo di riferimento, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del servizio idrico usufruito
3) Priva di fondamento è anche l'ultima contestazione sollevata da parte ricorrente con riguardo alla non debenza della quota parte delle fatture azionate dal relative al servizio di depurazione CP_1 delle acque. Ed invero, il convenuto ha dimostrato di fornire il relativo servizio, essendo CP_1 regolarmente allacciato all'impianto di depurazione del comprensorio Foce Regi Lagni di proprietà della Regione Campania (cfr. Convenzione “per la determinazione e regolazione di pagamento del corrispettivo del servizio regionale comprensoriale di depurazione e collettamento”.
Contrariamente a quanto dedotto dal Condominio, dalla circostanza che la innanzi menzionata convenzione risulta essere stata stipulata tra il Comune di Aversa e la Regione Campania in data 22 maggio 2013, non è dato inferirsi che è solo da tale data che il Comune di Aversa si sia dotato di allacciamento al suddetto impianto di depurazione. Ed invero, la data di stipula della menzionata convenzione riguarda esclusivamente il momento a partire dal quale “il e la Controparte_1
Regione Campania intendono regolamentare i propri rapporti […] al fine di garantire il puntuale
4 pagamento delle tariffe di depurazione e collettamento di competenza della Regione Campania” (cfr. premessa della richiamata convenzione prodotta in atti dal resistente); anzi, nell'ambito della menzionata convenzione emerge chiaramente che la necessità della stipula della stessa è stata determinata anche da un contenzioso in essere tra i due Enti territoriali proprio in relazione alla regolamentazione dei loro rapporti interni per ciò che concerne la riscossione della relativa tariffa di depurazione, il che lascia certamente desumere che l'allaccio del resistente al CP_2 suddetto impianto di depurazione sia da collocare temporalmente in un momento ben antecedente rispetto alla stipula della richiamata convenzione, tale da coprire interamente il periodo oggetto di fatturazione.
§ 2. Avverso la pronuncia del primo giudice il ha proposto Parte_1 appello, cui ha resistito, costituendosi, il Controparte_1
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza del
27.5.2025, ha riservato la causa in decisione, assegnano i termini ordinari di cui al 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
§ 2.1. Il primo motivo di gravame è rubricato: I. VIOLAZIONE DELL'ART. 2948 C.C. IN RELAZIONE ALLA
DEDOTTA PRESCRIZIONE DEI CREDITI PORTATI DALLE FATTURE INDICATE NEL RICORSO
INTRODUTTIVO CON I NUMERI 1-2-10-11-12-16-17-18.
L'appellante deduce innanzitutto che, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, l'eccezione di prescrizione non è stata formulata in maniera “generica” e “omnicomprensiva”.
Evidenzia che nel ricorso introduttivo ha rappresentato il decorso infruttuoso del termine fissato dalla legge per il recupero del credito con riguardo alle fatture relative ai consumi fino all'anno 2015, analiticamente indicate nel corpo e nelle conclusioni dell'atto introduttivo, in mancanza di idonei atti interruttivi fino all'atto di costituzione in mora del 22.01.2020.
Censura l'ordinanza del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che fossero validi atti interruttivi della prescrizione le comunicazioni del 22.1.2009, del 12.1.2011, del 15.12.2014 e del 9.3.2018.
Ribadisce che sono da considerarsi irrimediabilmente prescritte quantomeno le fatture indicate nel ricorso introduttivo ai numeri 1-2-10-11-12-16-17-18 dell'elenco, per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4) c.c., delle quali non è stato richiesto il pagamento per oltre cinque anni.
Precisa: “i. Il pagamento della fattura indicata al n. 1 del ricorso introduttivo la è stata Parte_2 sollecitata in data 15.12.2014 e, successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; ii. Il pagamento della fattura indicata al n. 2 del ricorso introduttivo la 14743/2012 è stata sollecitata in data 15.12.2014 e, successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; iii. Il pagamento della fattura indicata al n. 10 del ricorso introduttivo la 3507/2009 è stata sollecitata in data
5 15.12.2014 e, successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; iv. Il pagamento della fattura indicata al n. 11 del ricorso introduttivo la 3646/2011 è stata sollecitata in data 15.12.2014
e, successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; v. Il pagamento della fattura indicata al n. 12 del ricorso introduttivo la 3752/2012 è stata sollecitata in data 15.12.2014 e,
successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; vi. Il pagamento della fattura indicata al n. 16 del ricorso introduttivo la è stata sollecitata in data 15.12.2014 e, Parte_3
successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; vii. Il pagamento della fattura indicata al n. 17 del ricorso introduttivo la è stata sollecitata in data 15.12.2014 e, Parte_4
successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020; viii. Il pagamento della fattura indicata al n. 18 del ricorso introduttivo la è stata sollecitata in data 15.12.2014 e, Parte_5
successivamente, dopo 5 anni e 36 giorni, in data 20.1.2020”.
L'appellante deduce, quindi, che per le fatture citate la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., è obiettivamente maturata e il provvedimento impugnato, sul punto, va riformato, sottolineando che nessuna delle fatture appena elencate è stata inserita nella richiesta di pagamento del 9.3.2018.
Il motivo di gravame è fondato.
Va dato seguito al consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“L'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (cfr. Cass. Ordinanza n.
30303 del 27/10/2021)”.
Nel caso di specie il ricorrente/appellante, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ha compiutamente sollevato la questione dell'intervenuta prescrizione, lamentando l'inerzia della controparte sul rilievo della mancata comunicazione di validi atti interruttivi, quantomeno per i
“presunti” consumi del periodo antecedente il 22.01.2015, e peraltro, ha anche richiamato il disposto dell'art. 2948 n. 4 c.c., relativo al termine di prescrizione quinquennale.
Fondatamente l'appellante deduce che il pagamento delle otto fatture nn. 13684/2010, 14743/2012,
3507/2009, 3646/2011, 3752/2012, 8797/2011, 8821/2011 e 9229/2012 è stato sollecitato in data
15.12.2014 e, successivamente, solo in data 20.1.2020, quando era già maturato il termine di prescrizione.
E invero gli atti di costituzione in mora posti dal primo giudice a sostegno della decisione - con allegati avvisi di ricevimento del 22.01.2009, del 19.01.2011, del 15.12.2014 e del 9.03.2018 - non sono validi atti interruttivi della prescrizione con riferimento ai crediti di cui alle sopracitate otto
6 fatture. Esse, difatti, non sono menzionate nell'atto di costituzione in mora ricevuto dal Parte_1 il 9.03.2018 (che fa riferimento al pagamento di fatture differenti). Quindi, alla data della comunicazione dell'atto di costituzione in mora del 20.01.2020 è maturato il termine prescrizione quinquennale decorrente dall'ultimo atto interruttivo, rappresentato dalla costituzione in mora comunicata al il 15.12.2014. Parte_1
Per quanto illustrato va dichiarato prescritto il credito di cui alle otto fatture nn. 13684/2010,
14743/2012, 3507/2009, 3646/2011, 3752/2012, 8797/2011, 8821/2011 e 9229/2012, corrispondente a quelle indicate nell'elenco contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio ai numeri 1-2-10-11-12-
16-17 e 18.
Occorre, quindi, esaminare gli ulteriori motivi di appello con riferimento al credito del CP_1 di cui alle dodici residue fatture indicate nel ricorso introduttivo, recanti i nn. 15050/2013,
[...]
13074/2007, 20141103289/2016, 20156103262/2017, 201611033241/2017, 20171103194/2018,
20181103144/2018, 3885/2013, 3920/2014, 81997/2015, 9456/2013 e 9541/2014.
§ 2.2. Il secondo motivo di gravame è rubricato: II. SULL'ERRATO CONTEGGIO DEI CONSUMI.
VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA. ERRATA
VALUTAZIONE DELLE PROVE AI SENSI DELL'ART. 115 C.P.C.
L'appellante censura la pronuncia del primo giudice nella parte in cui statuisce che “parte resistente, attraverso la produzione in atti delle fatture contenenti la precisa indicazione dei consumi idrici addebitati a ricorrente e l'analitico conteggio delle relative misurazioni contabilizzate risulta aver positivamente assolto l'onere probatorio su di esso incombente di contro per il principio generale di vicinanza della prova sarebbe spettato a parte ricorrente a fronte della apodittica contestazione di malfunzionamento del misuratore installato presso la propria utenza fornire la relativa prova di averne richiesto al resistente la verifica nonché dell'entità dei consumi effettuati nel periodo di riferimento e avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette
e corrispondenti agli ordinari impieghi del servizio idrico usufruito”.
Argomenta che il non può richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, CP_1 senza aver mai consegnato le fatture e che, a fronte di specifica contestazione, il Controparte_1 non ha dimostrato il “regolare funzionamento” del misuratore installato presso il Condominio, pur essendone onerato, trattandosi di dispositivo nella propria disponibilità e richiama la pronuncia della
Corte di Cassazione n. 836 del 19.01.2021 secondo cui “La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe
7 potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”.
Il motivo di gravame è privo di pregio.
Va premesso che il in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, ha Controparte_1 depositato le fatture poste a fondamento della richiesta di pagamento di cui all'atto di costituzione in mora del 20.01.2020, del quale il si duole, proponendo domanda di accertamento Parte_1 negativo del credito. Ne consegue che ogni questione in ordine alla mancata consegna delle fatture nel corso del rapporto contrattuale risulta superata dal fatto che queste ultime sono state ritualmente depositate in giudizio dal e, contenendo l'indicazione dei dati di consumo riportati Controparte_1 dal contatore, hanno posto il nella condizione di poter espletare la propria attività Parte_1 difensiva ed eventuali specifiche contestazioni sin dalla formazione del thema decidendum dinanzi al giudice di prime cure.
Condivisibilmente il primo giudice ha ritenuto “apodittica” la contestazione di malfunzionamento del contatore. E invero nel ricorso introduttivo del giudizio il si è limitato a dedurre al Parte_1 riguardo: “il contatore installato presso il è assolutamente difettoso e le rilevazioni, Parte_1 laddove dimostrate non sono in alcun modo attendibili. Nel corso del tempo, l'Ente comunale che si assume creditore, non ha mai effettuato alcun intervento manutentivo né di controllo del misuratore, salvo oggi richiedere il pagamento dei consumi sulla base di dati fantomatici e non veritieri”.
Va condiviso il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata dall'appellante secondo cui “in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante”, ma occorre precisare che la contestazione del corretto funzionamento del misuratore non può sostanziarsi in una generica doglianza di difettosità, ma deve consistere in una circostanziata allegazione degli elementi dai quali il somministrato ha desunto il malfunzionamento, rappresentando, ad esempio, la fatturazione di consumi eccedenti quelli effettuati in base alle ordinarie esigenze. Tale onere di allegazione non è stato assolto dal a nulla rilevando la Parte_1 inconferente doglianza riguardante la mancanza di interventi di manutenzione da parte del CP_1 nel corso degli anni, circostanza dalla quale non può inferirsi il non corretto funzionamento del contatore dell'acqua che, notoriamente, non necessita di periodiche attività di manutenzione.
Significativa sul punto è l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 297 del 09/01/2020 nella quale si legge. “In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo
8 normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile
a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite”.
§ 2.3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta la “VIOLAZIONE ED ERRATA
APPLICAZIONE IN RELAZIONE AL CANONE DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE DELL'ART. 115 C.P.C.”.
Il censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che una Parte_1
“convenzione” stipulata tra il e la Regione, nell'anno 2013, fosse idonea a provare CP_1
l'esistenza dell'impianto e l'erogazione del servizio già in epoca antecedente, e tale da coprire il periodo di fatturazione.
Argomenta che manca la prova dell'erogazione del servizio al condominio e, più in generale, nel territorio comunale, almeno, in relazione alle contestazioni effettuate per i periodi dal 2010 al 2013.
Il motivo di gravame non coglie nel segno.
E invero l'appellante non formula doglianze idonee a scalfire la motivazione del primo giudice che si fonda sulla menzionata convenzione del 2013 con la quale “il e la Regione Controparte_1
Campania intendono regolamentare i propri rapporti […] al fine di garantire il puntuale pagamento delle tariffe di depurazione e collettamento di competenza della Regione Campania”, traendone dal contenuto che proprio in relazione alla regolamentazione dei loro rapporti interni concernente la riscossione della tariffa di depurazione sussisteva un contenzioso tra enti territoriali dal quale desumere che l'allaccio del resistente all'impianto di depurazione fosse da collocare CP_2 temporalmente in un momento ben antecedente rispetto alla stipula della richiamata convenzione, tale da coprire interamente il periodo oggetto di fatturazione.
Si osserva, peraltro, che il appellante non contesta, specificamente, in sede di gravame, Parte_1 la mancata prestazione del servizio di depurazione, con la conseguenza che non sarebbe tenuto a pagare il relativo canone.
Sul punto va dato seguito al principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.2” (cfr. Cass. Ordinanza n.
17889 del 27/08/2020).
§ 2.4. Il quarto motivo di gravame veicola la doglianza relativa all'applicazione di una tariffa per consumi idrici che non è stata mai oggetto di contrattazione.
Anche tale doglianza è inconferente ai fini della decisione in quanto l'appellante non si duole dell'eccessività della tariffa rispetto ai costi di mercato.
9 Per quanto esposto l'appello va parzialmente accolto, stante la fondatezza del primo motivo di gravame.
§ 3. La parziale riforma della sentenza di primo grado comporta un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
Configurandosi un'ipotesi di reciproca soccombenza, atteso che la domanda di accertamento negativo del credito avanzata dal è articolata in più capi e viene accolta soltanto limitatamente al Parte_1 capo relativo alla prescrizione del credito portato da alcune fatture (cfr. Cass. Sez. U, sentenza n.
32061 del 31/10/2022), sussistono i presupposti per compensare nella misura della metà le spese di lite sia del primo che del secondo grado (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00 del DM n. 147/2022), ponendole per la residua metà a carico del I Controparte_1 compensi vanno quantificati nella misura prossima ai minimi di tariffa in ragione della contenuta complessità delle questioni poste a fondamento della decisione.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello, accoglie parzialmente la domanda proposta in primo grado dal e dichiara l'insussistenza del credito del Parte_1 Controparte_1 nei confronti del di cui alle fatture nn. 13684/2010, 14743/2012, Parte_1
3507/2009, 3646/2011, 3752/2012, 8797/2011, 8821/2011 e 9229/2012, corrispondenti a quelle indicate nell'elenco contenuto nel ricorso introduttivo del giudizio ai numeri 1-2-10-11-12-16-17 e
18;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite a favore del Controparte_1 Parte_1
, spese che, con attribuzione al difensore anticipario, si liquidano, già compensate per
[...] la metà, per il primo grado, in euro 130,00 per esborsi e in euro 1.300,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il secondo grado, in euro 177,00 per esborsi, e in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del
15%, iva e cpa.
Napoli, 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo Il Presidente dott. Eugenio Forgillo
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