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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/12/2024, n. 1841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1841 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 6366 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato TASSI CRISTINA LAURA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato GALEOTTI DIEGO
CONVENUTA
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c depositate il 26 /11/2024 dal ricorrente e il 28/11/2024 dalla convenuta.
pagina 1 di 6 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno ottenuto da questo Tribunale sentenza n. 1370/2020, del
12/11/2020, con cui sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio che le legava, nonché regolati i rapporti personali ed economici con il figlio , Per_1
nato il giorno 08/01/2018 dalla loro pregressa unione.
2. Con ricorso in data 08/11/2023, ha chiesto modificarsi le Parte_1
vigenti condizioni di divorzio, in particolare chiedendo la collocazione del bambino presso di sé, istanza provvisoriamente accolta con decreto del G.I. 09/11/2023.
3. Nel giudizio così radicato si è costituita opponendosi alle richieste CP_1
formulate dal ricorrente e domandando la conferma delle statuizioni divorzili.
4. Le parti hanno successivamente raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte :
“a) Il minore, nel tempo ordinario scolastico, comprese festività intra annuali, compleanno del papà, della mamma, festa del papà, festa della mamma, compleanno del bambino (ad esclusione dell'ipotesi di festeggiamenti del minore con gli amici, occasione in cui potranno essere co-presenti entrambi i genitori, esclusi di rispettivi partners) rimarrà collocato, presso il padre e presso la madre,
a settimane alterne, con la precisazione che le settimane si intendono dalla domenica di una settimana alla domenica della settimana successiva.
- Nel tempo scolastico, il passaggio del bambino dalla casa di un genitore a quella dell'altro avverrà, la domenica, alle ore 19.00 salvo quanto infra, curandosi ed impegnandosi il genitore che lo avrà tenuto seco nella settimana (che si conclude) di garantire che, al momento del ricongiungimento all'altro genitore, il minore abbia già integralmente svolto le consegue scolastiche al medesimo assegnate ( tanto quali compiti scritti, quanto quale studio delle materie orali: esempio storia, geografia e scienze) per il giorno successivo, ovvero per il lunedì.
- Nel tempo ordinario non scolastico (dunque periodo estivo ordinario) ed anche laddove la domenica coincida con una festività intra annuale a seguire dalla quale non vi sia giornata scolastica, il passaggio, la domenica, da un genitore all'altro, salvo quanto infra, avverrà alle ore 21.00 a cena già consumata.
pagina 2 di 6 b) Il genitore non collocatario della settimana potrà vedere ed intrattenersi con il figlio, durante la stessa, in un giorno, con le seguenti precisazioni.
- Quanto alla GN la medesima, nella settimana in cui è con e CP_1 Per_1
presso il padre, rimarrà col bambino nella giornata del mercoledì (salvo impedimenti per ragioni di lavoro da comunicare, a mezzo WA, SMS, al Parte_1
almeno quattro giorni prima con contestuale proposta di giorno alternativo- che non potrà coincidere con quello di eventuale riposo lavorativo del padre- cui il Sig. aderirà) prelevandolo dall'uscita da scuola nel tempo scolastico, ovvero Parte_1
presso la casa del padre nel tempo non scolastico, ovvero presso la sede del centro estivo se frequentato dal minore, alle ore 16,30 e riaccompagnandolo dal padre, nel tempo scolastico, alle ore 19,00, ovvero alle ore 21.00 nel tempo non scolastico ordinario.
- Quanto al signor atteso che il medesimo svolge attività lavorativa a Parte_1
turni e rotazione, egli nella settimana in cui è con e presso la madre, Per_1
rimarrà con il figlio nel suo giorno di riposo dal lavoro. Qualora tale giornata (di riposo) gli venga assegnata nell'infrasettimanale (ovvero dal lunedì al venerdì compreso), egli si impegna a darne comunicazione alla al più tardi, a mezzo CP_1
WA e/o SMS, entro i TRE giorni antecedenti. Laddove abbia il riposo infrasettimanale, il nel tempo scolastico, si ricongiungerà al figlio al Parte_1
termine della giornata scolastica e lo condurrà dalla madre alle ore 19.00; nel tempo ordinario non scolastico, si ricongiungerà al figlio alle ore 16,30, prelevandolo presso la casa della madre, ovvero presso la sede del centro estivo se frequentato dal minore, riaccompagnandolo presso la alle ore 21.00; CP_1
qualora tale giornata (di riposo) gli venga assegnata ( ad ello signor Parte_1 nella giornata di sabato, fermo l'onere del medesimo di darne comunicazione alla madre del minore al più tardi, a mezzo WA e/o SMS, entro i TRE giorni antecedenti, con impegno all'adesione ad opera della stessa, ad eccezione di impegni, già precedentemente dalla madre assunti con il minore ed oggettivamente non differibili ( quali festeggiamenti di compleanni di famigliari, weekend fuori porta per cui abbia già sostenuto costi, che si impegna a comunicare tempestivamente), il bambino rimarrà con il padre dalle ore 16.30 (con prelievo ad opera del pagina 3 di 6 presso la casa della sino alle ore 19,00 nel tempo scolastico e Parte_1 CP_1
sino alle ore 21.00 nel tempo ordinario non scolastico;
qualora tale giornata (di riposo) gli venga assegnata nella giornata di domenica, fermo l'onere del medesimo di darne comunicazione alla madre del minore al più tardi, a mezzo WA e/o SMS, entro i TRE giorni antecedenti, con impegno all'adesione ad opera della stessa, ad eccezione di impegni, già precedentemente dalla madre assunti con il minore ed oggettivamente non differibili ( quali festeggiamenti di compleanni di famigliari, weekend fuori porta per cui abbia già sostenuto costi, che si impegna a comunicare tempestivamente), il signor Parte_1
si ricongiungerà a prelevandolo presso la casa materna alle ore 16.30 Per_1
tenendolo seco sino alla domenica successiva alle ore 19.00 in tempo scolastico , ovvero alle ore 21.00 in tempo non scolastico.
Laddove, per ragioni di lavoro, dovute a cambi turno imposti dal datore di lavoro al quest'ultimo fosse impedito al rispetto del predetto preavviso (di tre Parte_1
giorni), il medesimo, avuta notizia dell'imposto cambio turno, prontamente e comunque con un preavviso di almeno due giorni, ne comunicherà alla signora la quale, ad eccezione di impegni già precedentemente dalla stessa assunti CP_1
con il minore ed oggettivamente non differibili ( quali festeggiamenti di compleanni di famigliari, week end fuori porta per cui abbia già sostenuto costi, che si impegna a comunicare tempestivamente), aderirà alla permanenza del minore presso il padre.".
Il tutto salvo diversi accordi tra i genitori, da assumersi in forma scritta a mezzo e/o che potranno prevedere la permanenza del minore, nella CP_2 CP_3
giornata del sabato (qualora questa coincida con il giorno di riposo dal lavoro del padre) con il genitore non collocatario della settimana, per un tempo di 4,5 ore ovvero, a titolo esemplificativo, atteso che la domenica non è giornata scolastica, dalle ore 16.30 alle ore 21.00.
c) il bambino avrà diritto di intrattenersi in videochiamata con il genitore non collocatario della settimana, a cadenza quotidiana, nella fascia oraria dalle ore
19.00 alle ore 21.00. Sarà il genitore non collocatario a contattare il figlio, a mezzo della suddetta modalità, al numero di utenza cellulare del genitore collocatario pagina 4 di 6 che, a tale fine, dovrà essere reperibile. Laddove il minore, inoltre, richieda al genitore collocatario di contattare telefonicamente e/o in videochiamata il genitore non collocatario anche durante la giornata, ovvero oltre alla suddetta videochiamata, il genitore collocatario si impegna ad assolvere i desiderata del figlio.
d) La signora si impegna, entro 3 giorni dalla sottoscrizione delle CP_1
conclusioni congiunte di cui alle presenti note ex art 127 ter cpc, a rimettere la querela, trasmettendo, tramite il di lei Legale Avv. Diego Galeotti e a mezzo dell'Avv. Cristina Laura Tassi, al signor l'atto di remissione, che Parte_1 quest'ultimo si impegna ad accettare, il tutto a spese integralmente compensate.
e) Il da atto di non avere sporto denunce – querele nei confronti della Parte_1
e/o di suoi famigliari e/o conviventi, precisando che ha consegnato alla CP_1
Questura di Modena, prima d'ora, dichiarazioni rese dal minore, coinvolgenti il signor (compagno convivente della signora . Persona_2 CP_1
f) I genitori chiedono espressamente che il Tribunale di Modena, prendendo atto della loro disponibilità e volontà in tal senso, disponga che gli stessi continuino, sino a che sarà ritenuto utile dagli Operatori, il percorso di mediazione e di sostegno alla genitorialità, nell'osservanza anche delle indicazioni rese dal
Servizio Sociale del Comune di Modena e presso quest'ultimo e, laddove detto
Servizio non abbia a ritenere possibile la prosecuzione del percorso presso e con la medesima Equipe che ha seguito in precedenza i genitori;
sin da ora e per allora,
i genitori si impegnano ad attivarsi secondo le indicazioni che a tale scopo fornirà
l'Assistente Sociale dott.ssa e/o altra assistente sociale designata Persona_3
in sostituzione di questa ultima.
g) , avendone espressamente già concordato i genitori, contestualmente Per_1 all'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, inizierà il percorso del catechismo, presso la parrocchia della sede di residenza del minore, con impegno ad opera di ciascun genitore, quando ha seco il bambino, di garantirne la frequentazione, compresa la presenza alla S.Messa con i catechisti ed amici.
pagina 5 di 6 Ferme nel resto le pattuizioni tutte di cui alla Sentenza di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1370/2020 pubbl. il 12/11/2020, emessa dal Tribunale di Modena.
Spese e compensi tutti tanto del procedimento in epigrafe quanto del sub procedimento attinente lo stesso, integralmente compensati, compresi quelli di spettanza dei Legali per la complessa e prolungata attività di trattativa svolta ai fini della consensualizzazione e con rinuncia alla solidarietà ex art 15 L.P. ad opera di ciascuno degli Avvocati, che a tale fine sottoscrivono il presente atto, oltre che per autentica della firma dei propri assistiti.
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale del figlio minore.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta, a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di questo Tribunale n.
1370/2020 del 12/11/2020:
1. recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
2. conferma il resto.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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