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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/10/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 624/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile
Il Tribunale ordinario di MP, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott.ssa Claudia Carissimi Presidente;
Dott.ssa Emanuela Luciani Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 624 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da:
(C.F.: , nata il [...], in [...] e residente a Parte_1 C.F._1 MP (CB) in Via Sant'Antonio Abate n. 114, elettivamente domiciliata in Bologna (BO) in Via Cairoli n. 9, presso lo studio dell'Avv. Cathy La Torre che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente)
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
OGGETTO: rettifica attribuzione di genere;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. Con ricorso ritualmente depositato, ha adito questo Tribunale, deducendo di essere Parte_1 persona con disforia di genere, avendo manifestato, sin dall'infanzia, una psicosessualità nettamente maschile, pur essendo nata biologicamente di sesso femminile. Ha dedotto, la ricorrente:
- di aver intrapreso, sin dal dicembre 2021, un percorso di affermazione di genere sfociato, nel luglio 2022, nell'inizio della terapia ormonale di disforia di genere, tutt'ora in corso;
- di presentarsi al maschile;
- di vivere ogni ambito della sua vita – individuale, sociale e relazionale – come un uomo, con conseguente necessità di adeguamento tra identità fisica, psichica e anagrafica. Ha precisato di aver già raggiunto un buon livello di integrazione della propria immagine corporea con l'identità maschile, già percepita psicologicamente. Ha concluso, quindi, chiedendo la rettificazione anagrafica degli atti dello stato civile e, conseguentemente, di ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita (San Severo) la rettifica del proprio sesso anagrafico (da femminile in maschile) e del nome, da “ ” in “ . Pt_1 Per_1 Radicatosi il contraddittorio dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata istruita con le produzioni documentali della parte nonché con la sua audizione ex art. 117 c.p.c. e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. che ha espresso parere favorevole alla pronuncia della sentenza di rettificazione degli atti di stato civile.
**** La domanda è meritevole di accoglimento. In linea generale, si osserva che la legge n. 164/1982 disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, già enunciata nell'atto di nascita, quale conseguenza di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona. A norma dell'art. 31, co. 4, del d.lgs. 150/2011, inoltre, il Tribunale può autorizzare che l'adeguamento dei caratteri sessuali sia realizzato mediante trattamento medico-chirurgico, ciò “quando risulta necessario”. L'ordinamento, pertanto, consente alla persona cui sia stato attribuito un determinato sesso nell'atto di nascita di domandare sia il riconoscimento anagrafico dell'altro sesso, sia, anche in maniera disgiuntiva, l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali (anche di quelli cd. primari), ciò in ossequio al superiore riconoscimento dell'identità sessuale, garantita quale diritto inviolabile della persona umana. Si rileva, tuttavia, che, ai fini della rettifica dell'attribuzione di sesso, non è in alcun modo necessaria la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali, come del resto affermato, chiaramente, dalla stessa Corte costituzionale nelle sentenze:
- n. 221/2015, secondo cui “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”;
- n. 185/2017, ove è stato peraltro rimarcato che rimane ferma “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l'intento così manifestato, in relazione al quale hanno rilievo tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere”. Del resto, la non necessarietà dell'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari al fine di ottenere rettifica del sesso nei registri dello stato civile, una volta che sia stata accertata la sussistenza della disforia di genere, è stata affermata anche dalla Suprema corte, la quale ha, già da diverso tempo, ritenuto che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 16/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, co. 4, del d.lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (così: Cass. civ. n. 15138/2015). Tale opzione interpretativa appare, del resto, costantemente seguita anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr., ex multis: Trib. Torino n. 232/2022; Trib. Milano n. 5910/2021; Trib. Firenze n. 1202/2021; Trib. Bari n. 585/2019). Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, vi è prova sufficiente delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte ricorrente e dell'intervenuta transizione dell'identità di genere. Preliminarmente, è opportuno premettere, al riguardo, che il concetto di identità sessuale si sostanzia non esclusivamente nella rilevanza del dato biologico degli organi genitali esterni, bensì anche nella rilevanza degli elementi di carattere psicologico e sociale, che tengono conto della percezione del sé sviluppata dall'individuo. Come condivisibilmente affermato dal giudice delle leggi, infatti, il genere della persona umana deve essere considerato alla stregua di un tratto “complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa ma quantitativa – il o i fattori dominanti” (così: sentenza cost. n. 161/1985). Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, la parte ricorrente ha dimostrato, fin da piccola, una psicosessualità nettamente maschile, avvertendo un senso di non appartenenza al sesso di nascita e riconoscendosi nel genere maschile in tutti i suoi aspetti, anche nella vita di relazione e sessuale, tanto da riconoscersi nel nome di “ . Per_1 Oggi, infatti, la parte presenta un'evidente identificazione con il sesso maschile e un significativo disagio legato al proprio genere biologico, disagio che si manifesta sul piano relazionale, psicologico e sociale. Dal 2021 ha, così, intrapreso un percorso di affermazione di genere, iniziando, dal mese di luglio 2022, ad assumere ormoni mascolinizzanti, che hanno comportato una modificazione dei caratteri sessuali secondari e che hanno consentito di integrare completamente l'identità maschile. La disforia di genere della parte ricorrente risulta, del resto, può ritenersi positivamente accertata, con dignità medico-scientifica, sulla base della documentazione in atti, così come, del pari, emerge per tabulas la serietà e l'univocità del suo intento, evincibile dalla spontanea e ricercata sottoposizione della parte sia all'iter psicologico, sia alla terapia ormonale, e confermato anche al giudice relatore in sede di audizione. Dalla lettura della relazione resa dal CE.S.T. (“Centro Salute Persone Trans e Gender Variant”) di Roma
– presso cui la ricorrente ha deciso di intraprendere il percorso di affermazione di genere, ove risulta seguita dalle psicologhe e psicoterapeute, dott.ssa e dott.ssa Persona_2 Per_3
–, infatti, emerge chiaramente la circostanza per cui la ricorrente viene seguita nell'ambito di
[...] apposito percorso psicologico sin dal dicembre 2021 ed è sottoposta a terapia ormonale per disforia di Par genere sin dal mese di luglio 2022. Invero, dalla relazione in atti si apprezza come, da un punto di vista meramente clinico, sia stato escluso un qualunque elemento psicopatologico che potesse ostacolare il percorso di transizione e di rettifica anagrafica, così come, al contempo, non sono emersi disturbi dell'umore, né elementi tipici di disturbi della personalità o sintomi psichiatrici. Al contrario, le professioniste che seguono la parte ricorrente hanno attestato che l'inizio del percorso psicologico e del successivo trattamento ormonale hanno determinato nella ricorrente stessa un crescente senso di serenità e di benessere, atteso che il permesso intrapreso (cfr. la relazione del CE.S.T. di Roma del 27/4/2025, doc. n. 7 allegato al ricorso introduttivo);
- le ha permesso di affrontare le sue difficoltà, dandole la forza di fare coming out anche con altri familiari, tra cui il padre, con cui si è aperta tramite una lettera;
- l'ha portata ad una accettazione della propria fisicità, inibendo la sua principale fonte di sofferenza, rappresentata dal ciclo mestruale, abbassandole la voce e facendole crescere la barba e i peli. Le circostanze di cui sopra, chiaramente evincibili dalla documentazione in atti, sono state, altresì, confermate da quanto emerso in sede di interrogatorio libero, nel corso del quale la ricorrente ha affermato, tra le altre cose, di essersi sempre sentita un uomo, di essere seguita una psicologa presso un centro a Roma e di avere già iniziato una terapia ormonale. Ha riferito di sentirsi meglio, di essere contenta di avere intrapreso questa strada, dichiarandosi pienamente convinta della sua scelta ed insistendo nella domanda avanzata nel presente giudizio. Ebbene, dal complesso degli elementi istruttori acquisiti può, dunque, ricavarsi un positivo apprezzamento delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte ricorrente e l'intervenuta transizione della sua identità di genere, con conseguente accoglimento della domanda di rettificazione del sesso, da femminile in maschile. Alla rettificazione del sesso già attribuito alla parte ricorrente deve anche seguire la contestuale rettificazione del nome, quale ulteriore completamento dell'esigenza di adeguamento della personalità nelle relazioni sociali. Quanto alla scelta del nome, non sussiste alcun elemento ostativo all'accoglimento della richiesta della stessa parte ricorrente: pertanto, occorre ordinare anche la rettificazione del nome, da “ ” a . Pt_1 Per_1 Quanto, infine, all'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali attraverso intervento chirurgico, si osserva quanto segue. Con la recente pronuncia n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha affermato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, del d.lgs. 150/2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute, dallo stesso tribunale, sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. Al riguardo, la Consulta ha ritenuto irragionevole la preventiva autorizzazione giudiziale ad un intervento chirurgico di adeguamento di genere, sottolineando che la necessità di un regime autorizzatorio, “considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, ha rappresentato soltanto “una cautela adottata dalla legge n. 164/1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso” (così: Corte cost. n.143/2024), divenuta, tuttavia, ormai anacronistica. Lo stesso giudice delle leggi, del resto, non ha mancato di evidenziare la sopravvenuta rigidità e irrazionalità del regime autorizzatorio, stante il mancato allineamento della normativa di riferimento alle più recenti evoluzioni giurisprudenziali le quali – come visto – hanno ormai chiarito che l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico, pur potendo fare seguito alla pronuncia della sentenza di rettificazione in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, non è, tuttavia, più necessario ai fini della pronuncia medesima, ben potendo, quindi, in concreto, intervenire anche dopo la già disposta rettificazione, con conseguente irragionevolezza della preventiva autorizzazione. Ebbene, quanto esposto in via generale depone, nel caso di specie, a favore della non necessarietà di una autorizzazione espressa di questo Collegio al trattamento chirurgico di adeguamento di genere, al quale l'interessato potrà, pertanto, sottoporsi liberamente e senza il previo vaglio giudiziario. Nulla deve essere disposto in punto di spese di lite, non potendosi formulare alcun giudizio di soccombenza processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di MP, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. n. 624/2025, introdotto da Pt_1
, così provvede:
[...]
Accoglie le domande della parte ricorrente e, per l'effetto:
• Attribuisce al ricorrente il sesso maschile, in luogo di quello femminile già enunciato nell'atto di nascita, iscritto nell'apposito registro dello Stato Civile del Comune di San Severo;
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Severo, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, di rettificare il sesso del ricorrente, sostituendo il precedente sesso
“femminile” con il nuovo sesso “maschile”;
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Severo, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, di rettificare il nome del ricorrente, sostituendo il precedente nome
“ ” con il nuovo nome “ ; Pt_1 Per_1
• Nulla per la preventiva autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento, potendo l'interessato sottoporvisi liberamente e senza la previa autorizzazione del Tribunale;
• Nulla sulle spese. Così deciso in MP, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott.ssa Claudia Carissimi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO Sezione civile
Il Tribunale ordinario di MP, in composizione collegiale, composto dai magistrati: Dott.ssa Claudia Carissimi Presidente;
Dott.ssa Emanuela Luciani Giudice;
Dott.ssa Rossella Casillo Giudice relatore ed estensore;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 624 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, promossa da:
(C.F.: , nata il [...], in [...] e residente a Parte_1 C.F._1 MP (CB) in Via Sant'Antonio Abate n. 114, elettivamente domiciliata in Bologna (BO) in Via Cairoli n. 9, presso lo studio dell'Avv. Cathy La Torre che la rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrente)
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
OGGETTO: rettifica attribuzione di genere;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. Con ricorso ritualmente depositato, ha adito questo Tribunale, deducendo di essere Parte_1 persona con disforia di genere, avendo manifestato, sin dall'infanzia, una psicosessualità nettamente maschile, pur essendo nata biologicamente di sesso femminile. Ha dedotto, la ricorrente:
- di aver intrapreso, sin dal dicembre 2021, un percorso di affermazione di genere sfociato, nel luglio 2022, nell'inizio della terapia ormonale di disforia di genere, tutt'ora in corso;
- di presentarsi al maschile;
- di vivere ogni ambito della sua vita – individuale, sociale e relazionale – come un uomo, con conseguente necessità di adeguamento tra identità fisica, psichica e anagrafica. Ha precisato di aver già raggiunto un buon livello di integrazione della propria immagine corporea con l'identità maschile, già percepita psicologicamente. Ha concluso, quindi, chiedendo la rettificazione anagrafica degli atti dello stato civile e, conseguentemente, di ordinare all'ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita (San Severo) la rettifica del proprio sesso anagrafico (da femminile in maschile) e del nome, da “ ” in “ . Pt_1 Per_1 Radicatosi il contraddittorio dinanzi al giudice istruttore, all'udienza del 25 giugno 2025 la causa è stata istruita con le produzioni documentali della parte nonché con la sua audizione ex art. 117 c.p.c. e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. che ha espresso parere favorevole alla pronuncia della sentenza di rettificazione degli atti di stato civile.
**** La domanda è meritevole di accoglimento. In linea generale, si osserva che la legge n. 164/1982 disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, già enunciata nell'atto di nascita, quale conseguenza di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della persona. A norma dell'art. 31, co. 4, del d.lgs. 150/2011, inoltre, il Tribunale può autorizzare che l'adeguamento dei caratteri sessuali sia realizzato mediante trattamento medico-chirurgico, ciò “quando risulta necessario”. L'ordinamento, pertanto, consente alla persona cui sia stato attribuito un determinato sesso nell'atto di nascita di domandare sia il riconoscimento anagrafico dell'altro sesso, sia, anche in maniera disgiuntiva, l'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali (anche di quelli cd. primari), ciò in ossequio al superiore riconoscimento dell'identità sessuale, garantita quale diritto inviolabile della persona umana. Si rileva, tuttavia, che, ai fini della rettifica dell'attribuzione di sesso, non è in alcun modo necessaria la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali, come del resto affermato, chiaramente, dalla stessa Corte costituzionale nelle sentenze:
- n. 221/2015, secondo cui “la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”;
- n. 185/2017, ove è stato peraltro rimarcato che rimane ferma “la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata, il quale corrobora e rafforza l'intento così manifestato, in relazione al quale hanno rilievo tutte le componenti, compresi i caratteri sessuali, che concorrono a determinare l'identità personale e di genere”. Del resto, la non necessarietà dell'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari al fine di ottenere rettifica del sesso nei registri dello stato civile, una volta che sia stata accertata la sussistenza della disforia di genere, è stata affermata anche dalla Suprema corte, la quale ha, già da diverso tempo, ritenuto che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 16/1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, co. 4, del d.lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (così: Cass. civ. n. 15138/2015). Tale opzione interpretativa appare, del resto, costantemente seguita anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr., ex multis: Trib. Torino n. 232/2022; Trib. Milano n. 5910/2021; Trib. Firenze n. 1202/2021; Trib. Bari n. 585/2019). Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, vi è prova sufficiente delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte ricorrente e dell'intervenuta transizione dell'identità di genere. Preliminarmente, è opportuno premettere, al riguardo, che il concetto di identità sessuale si sostanzia non esclusivamente nella rilevanza del dato biologico degli organi genitali esterni, bensì anche nella rilevanza degli elementi di carattere psicologico e sociale, che tengono conto della percezione del sé sviluppata dall'individuo. Come condivisibilmente affermato dal giudice delle leggi, infatti, il genere della persona umana deve essere considerato alla stregua di un tratto “complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando – poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa ma quantitativa – il o i fattori dominanti” (così: sentenza cost. n. 161/1985). Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, la parte ricorrente ha dimostrato, fin da piccola, una psicosessualità nettamente maschile, avvertendo un senso di non appartenenza al sesso di nascita e riconoscendosi nel genere maschile in tutti i suoi aspetti, anche nella vita di relazione e sessuale, tanto da riconoscersi nel nome di “ . Per_1 Oggi, infatti, la parte presenta un'evidente identificazione con il sesso maschile e un significativo disagio legato al proprio genere biologico, disagio che si manifesta sul piano relazionale, psicologico e sociale. Dal 2021 ha, così, intrapreso un percorso di affermazione di genere, iniziando, dal mese di luglio 2022, ad assumere ormoni mascolinizzanti, che hanno comportato una modificazione dei caratteri sessuali secondari e che hanno consentito di integrare completamente l'identità maschile. La disforia di genere della parte ricorrente risulta, del resto, può ritenersi positivamente accertata, con dignità medico-scientifica, sulla base della documentazione in atti, così come, del pari, emerge per tabulas la serietà e l'univocità del suo intento, evincibile dalla spontanea e ricercata sottoposizione della parte sia all'iter psicologico, sia alla terapia ormonale, e confermato anche al giudice relatore in sede di audizione. Dalla lettura della relazione resa dal CE.S.T. (“Centro Salute Persone Trans e Gender Variant”) di Roma
– presso cui la ricorrente ha deciso di intraprendere il percorso di affermazione di genere, ove risulta seguita dalle psicologhe e psicoterapeute, dott.ssa e dott.ssa Persona_2 Per_3
–, infatti, emerge chiaramente la circostanza per cui la ricorrente viene seguita nell'ambito di
[...] apposito percorso psicologico sin dal dicembre 2021 ed è sottoposta a terapia ormonale per disforia di Par genere sin dal mese di luglio 2022. Invero, dalla relazione in atti si apprezza come, da un punto di vista meramente clinico, sia stato escluso un qualunque elemento psicopatologico che potesse ostacolare il percorso di transizione e di rettifica anagrafica, così come, al contempo, non sono emersi disturbi dell'umore, né elementi tipici di disturbi della personalità o sintomi psichiatrici. Al contrario, le professioniste che seguono la parte ricorrente hanno attestato che l'inizio del percorso psicologico e del successivo trattamento ormonale hanno determinato nella ricorrente stessa un crescente senso di serenità e di benessere, atteso che il permesso intrapreso (cfr. la relazione del CE.S.T. di Roma del 27/4/2025, doc. n. 7 allegato al ricorso introduttivo);
- le ha permesso di affrontare le sue difficoltà, dandole la forza di fare coming out anche con altri familiari, tra cui il padre, con cui si è aperta tramite una lettera;
- l'ha portata ad una accettazione della propria fisicità, inibendo la sua principale fonte di sofferenza, rappresentata dal ciclo mestruale, abbassandole la voce e facendole crescere la barba e i peli. Le circostanze di cui sopra, chiaramente evincibili dalla documentazione in atti, sono state, altresì, confermate da quanto emerso in sede di interrogatorio libero, nel corso del quale la ricorrente ha affermato, tra le altre cose, di essersi sempre sentita un uomo, di essere seguita una psicologa presso un centro a Roma e di avere già iniziato una terapia ormonale. Ha riferito di sentirsi meglio, di essere contenta di avere intrapreso questa strada, dichiarandosi pienamente convinta della sua scelta ed insistendo nella domanda avanzata nel presente giudizio. Ebbene, dal complesso degli elementi istruttori acquisiti può, dunque, ricavarsi un positivo apprezzamento delle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali della parte ricorrente e l'intervenuta transizione della sua identità di genere, con conseguente accoglimento della domanda di rettificazione del sesso, da femminile in maschile. Alla rettificazione del sesso già attribuito alla parte ricorrente deve anche seguire la contestuale rettificazione del nome, quale ulteriore completamento dell'esigenza di adeguamento della personalità nelle relazioni sociali. Quanto alla scelta del nome, non sussiste alcun elemento ostativo all'accoglimento della richiesta della stessa parte ricorrente: pertanto, occorre ordinare anche la rettificazione del nome, da “ ” a . Pt_1 Per_1 Quanto, infine, all'autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali attraverso intervento chirurgico, si osserva quanto segue. Con la recente pronuncia n. 143 del 2024, la Corte costituzionale ha affermato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, co. 4, del d.lgs. 150/2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute, dallo stesso tribunale, sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. Al riguardo, la Consulta ha ritenuto irragionevole la preventiva autorizzazione giudiziale ad un intervento chirurgico di adeguamento di genere, sottolineando che la necessità di un regime autorizzatorio, “considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, ha rappresentato soltanto “una cautela adottata dalla legge n. 164/1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso” (così: Corte cost. n.143/2024), divenuta, tuttavia, ormai anacronistica. Lo stesso giudice delle leggi, del resto, non ha mancato di evidenziare la sopravvenuta rigidità e irrazionalità del regime autorizzatorio, stante il mancato allineamento della normativa di riferimento alle più recenti evoluzioni giurisprudenziali le quali – come visto – hanno ormai chiarito che l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico, pur potendo fare seguito alla pronuncia della sentenza di rettificazione in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, non è, tuttavia, più necessario ai fini della pronuncia medesima, ben potendo, quindi, in concreto, intervenire anche dopo la già disposta rettificazione, con conseguente irragionevolezza della preventiva autorizzazione. Ebbene, quanto esposto in via generale depone, nel caso di specie, a favore della non necessarietà di una autorizzazione espressa di questo Collegio al trattamento chirurgico di adeguamento di genere, al quale l'interessato potrà, pertanto, sottoporsi liberamente e senza il previo vaglio giudiziario. Nulla deve essere disposto in punto di spese di lite, non potendosi formulare alcun giudizio di soccombenza processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di MP, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio R.G. n. 624/2025, introdotto da Pt_1
, così provvede:
[...]
Accoglie le domande della parte ricorrente e, per l'effetto:
• Attribuisce al ricorrente il sesso maschile, in luogo di quello femminile già enunciato nell'atto di nascita, iscritto nell'apposito registro dello Stato Civile del Comune di San Severo;
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Severo, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, di rettificare il sesso del ricorrente, sostituendo il precedente sesso
“femminile” con il nuovo sesso “maschile”;
• Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Severo, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, di rettificare il nome del ricorrente, sostituendo il precedente nome
“ ” con il nuovo nome “ ; Pt_1 Per_1
• Nulla per la preventiva autorizzazione al trattamento chirurgico di adeguamento, potendo l'interessato sottoporvisi liberamente e senza la previa autorizzazione del Tribunale;
• Nulla sulle spese. Così deciso in MP, data del deposito. Il giudice estensore Dott.ssa Rossella Casillo Il Presidente Dott.ssa Claudia Carissimi