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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/03/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 46/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Maria Antonella Sechi Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 46 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Nuoro .50, rappresentato e difeso dagli avvocati
Roberto Di Tucci e Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] l'[...], ivi residente, rappresentato e difeso dagli CP_2
avvocati Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, presso il cui studio in Cagliari è
elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 12 febbraio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in riforma della sentenza impugnata,
respingere la domanda perché infondata, Con vittoria di spese e onorari.
Nell'interesse dell'appellato:
La Corte:
1) Respinga l'interposto appello.
2) Condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a spese generali e CP_1
accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari.
3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile dell'appellato, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a €
23.469,86 come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di
reiezione della domanda si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo
carico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 2 dicembre 2020 ha CP_2
esposto di lavorare come barbiere fin dal 1971 e di svolgere, conseguentemente, le diverse ordinarie lavorazioni ossia lavaggio, taglio dei capelli, colorazione, messa in piega e cura della barba.
Tali mansioni, ha proseguito, comportano il mantenimento della postura eretta per circa 8 ore al giorno, con parziale flessione delle ginocchia onde adattarsi all'altezza del cliente e svolgere con la necessaria precisione il taglio dei capelli e/o della barba ed impongono l'adozione di ripetuti movimenti degli arti superiori (con particolare sollecitazione delle mani e dei polsi), il sollevamento per periodi prolungati degli arti superiori ed ancora la inclinazione costante del capo e del corpo verso destra.
Premesso che godeva di un indennizzo per danno biologico pari al 9 %, correlato da una spondilodiscoartrosi cervico - lombare ha soggiunto di aver domandato infruttuosamente all' il riconoscimento di un maggior danno per entesopatia, lesioni osteoarticolari e CP_1
muscolo tendineee agli arti inferiori, alle spalle ed ai gomiti e per una sindrome del tunnel carpale.
2 Ha quindi convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento del maggior CP_1
indennizzo in relazione al danno biologico derivato dalle affezioni sopra citate, da conglobarsi con quello in godimento.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa CP_1
domanda escludendo, in particolare, l'origine professionale delle patologie lamentate in ricorso stante la mancanza della esposizione qualificata del ad un rischio tecnopatico. CP_2
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente.
All'esito dell'accertamento peritale il giudice, condividendo le conclusioni cui è pervenuto l'Ausiliare, con sentenza n. 146 del 2 marzo 2022, ha accertato che il risulta affetto da CP_2
tendinopatia del sovraspinato bilaterale, note di epicondilite e sindrome del tunnel carpale di origine professionale, responsabili di un danno biologico pari al 11% che, valutato unitamente al pregresso danno biologico pari al 9%, già riconosciuto, determina un danno complessivo pari al 19%.
Ha quindi condannato l' a costituire la relativa rendita nella misura corrispondente CP_1
con decorrenza di legge con pagamento dei ratei maturati maggiorati con gli accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di lite in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 16 marzo CP_1
2022, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto appellante non ha contestato che le patologie per le quali il ha richiesto CP_2
l'indennizzo risultino tabellate ma ha escluso che le lavorazioni cui egli è stato adibito lo siano e che, dunque, lo abbiano esposto ad un rischio qualificato.
In altre parole ha dedotto che l'appellato ha usualmente svolto lavorazioni che, per come concretamente espletate, non sono state tali da esporlo ad un rischio tecnopatico rilevante.
2. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, non è fondato.
3. Occorre preliminarmente osservare che non è contestato in causa che il svolga l'attività CP_2
di barbiere fin dai primi anni '70, provvedendo dunque alle relative tipiche lavorazioni da solo
3 durante l'intero arco della giornata lavorativa, che si protrae per circa 8 ore, senza l'apporto, nemmeno occasionale, di uno o più collaboratori.
4. Sotto altro profilo deve essere posto in rilievo il pregresso riconoscimento da parte dell'Istituto di un danno biologico in misura pari al 9 % per spondilodiscoartrosi cervico – lombare.
Si tratta di una circostanza affatto secondaria rispetto alla ricostruzione delle modalità di svolgimento delle mansioni usualmente svolte dal poiché comprova, relativamente al tratto CP_2
cervicale e lombare della colonna, l'esistenza di sollecitazioni al collo ed alla schiena e dunque la sua effettiva esposizione ad un qualificato rischio professionale.
5. Occorre poi rilevare che l'appellante nemmeno ha contestato che le tre patologie per le quali il c.t.u. ha accertato la verosimile eziologia professionale rientrino tra quelle tabellate, ossia incluse nell'elenco allegato al D.M. 9 aprile 2008 recante, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.
1124/1965 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 38/2000, le malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
Più in particolare al progressivo n. 78 il punto a) riguarda la tendinite del sovraspinoso,
correlata alle lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue, il punto e) l'epicondilite a sua volta correlata alle lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio e/o azioni di presa della mano con uso di forza, mantenimento prolungato di posture incongrue ed ancora al punto al punto l) la sindrome del tunnel carpale posta in relazione con le lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano
movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture
incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.
5.1. Osserva il collegio che la descrizione delle lavorazioni tabellate riguarda testualmente attività svolte in modo non occasionale criterio che, in correttamente, il c.t.u. ha ritenuto soddisfatto nella vicenda in esame ove il per circa 50 anni ha lavorato come barbiere. CP_2
Si tratta di un parametro di valutazione che per un verso non richiede lo svolgimento ininterrotto di tali mansioni nell'arco della giornata lavorativa e, per altro verso, esclude che rilevino i casi in cui le stesse vengano espletate saltuariamente, essendo quindi sufficiente che il
4 lavoratore sia adibito con adeguata continuità a tali compiti, come effettivamente accertato nel caso di specie.
5.2. Quanto alla sussunzione di tali mansioni nelle previsioni tabellari vanno richiamate le condivisibili le considerazioni svolte dal dr. laddove ha osservato che anzitutto il Per_1
sovraccarico funzionale delle spalle nell'attività di barbiere si realizza prevalentemente per il
mantenimento prolungato di posture incongrue in elevazione ed abduzione delle spalle stesse,
mentre i movimenti ripetuti dell'avambraccio e azioni di presa della mano con movimenti
ripetuti del polso nell'utilizzo di pettini, forbici, rasoi, phon….….determinano un sovraccarico
funzionale dei gomiti e polsi.
Si tratta, a ben vedere, delle normali attività svolte da coloro che svolgono l'attività di barbiere o parrucchiere laddove le sollecitazioni durante le operazioni di taglio, lavaggio, utilizzo di phon o applicazione di tinture o altre simili lavorazioni richiedono da parte dell'operatore l'adozione, per significativi intervalli temporali, della postura eretta con sollecitazioni importanti sia alla colonna (che, come visto, nel caso del a riprova dell'esposizione qualificata al rischio CP_2
professionale, hanno originato affezioni già indennizzate dall' ) che agli arti superiori. CP_1
5.3. Merita di essere evidenziato che nella descrizione delle attività di cui al richiamato punto n. 78) viene utilizzata in diversi punti la congiunzione disgiuntiva “o” a significare che le azioni poste in essere per poter essere ricomprese nelle lavorazioni tabellate non necessariamente debbono coesistere bastando invece che vengano svolte alternativamente.
D'altra parte il riferimento operato dal c.t.u. all'impegno talvolta necessario per le esecuzione di tagli maschili rispetto a lavorazioni eseguite per la messa in piega femminile non risulta essere stato utilizzato per parificare l'attività di barbiere a quello di parrucchiera.
Difatti si tratta di un mero esempio, non dirimente ai fini decisori, adoperato onde evidenziare una circostanza ormai di comune esperienza e cioè che non necessariamente l'attività svolta nei confronti dei clienti di sesso maschile richiede un minor impegno e sforzo rispetto a quella espletata nei confronti della clientela femminile.
5.4. Il criterio proposto dalla difesa appellante per la verifica della sussunzione delle mansioni concretamente svolte dal nelle previsioni tabellari appare, in definitiva, eccessivamente CP_2
rigoroso posto che il sovraccarico funzionale cui egli è stato esposto non è stato affatto limitato ma, al contrario, costituisce, se interpretato in coerenza con il dato normativo anzidetto costituito
5 dalle tabelle ministeriali, un elemento che ha costantemente caratterizzato la sua attività
lavorativa nel corso degli anni.
5.5. Nel caso di specie opera, dunque, la presunzione legale della origine professionale delle malattie, non superata dall mediante la dimostrazione della incidenza di fattori patogeni CP_1
extralavorativi che in via esclusiva, e non quale mero fattore extraprofessionale di carattere concorrente, hanno determinato l'insorgenza delle affezioni in discorso.
Lo svolgimento delle mansioni corrispondenti a quelle tabellate, d'altra parte, rileva per costante giurisprudenza anche laddove rivesta valenza di mera concausa efficiente rispetto alla insorgenza della malattia professionale (cfr. Cass. ord. n. 13024/2017 e Cass. ord. n.
16173/2019).
6. La sentenza gravata, in definitiva, appare esente dalle censure lamentate dall'appellante avendo il giudice di primo grado valutato correttamente le risultanze processuali emergenti all'esito del relativo giudizio ed in particolare gli esiti dell'accertamento peritale.
6.1. Difatti il relativo percorso motivazionale (fondato su plurime concordanti circostanze ossia il dato anamnestico, la documentazione medica in atti, gli esiti della visita medico legale svolta sulla persona del e la pregressa tecnopatia indennizzata dall'Istituto in correlazione con CP_2
l'attività lavorativa oggetto di causa) non è superato, per le esposte ragioni, dai rilievi critici svolti dall'appellante.
7. Va infine soggiunto, per completezza, che la contestazione da ultimo svolta dall'appellante,
relativa alla inesistenza di barbieri che reclamino le patologie in discorso, tesa a rappresentare la iniziativa processuale attivata dal come un caso sostanzialmente isolato, non è condivisa CP_2
dalla Corte.
Risultano infatti diversi precedenti giurisprudenziali riguardanti l'attività di barbiere/parrucchiere ove è stata riconosciuta l'origine professionale delle affezioni lamentate dal (in particolare Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, sent. n. 3440/2018, est. CP_2 Per_2
in tema di epicondilite;
Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, sent. n. 2826/2022, est. Amato
Carbone in tema di tendinite alle spalle;
Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, sent. n.
906/2021, est. Bonofiglio, in punto di sindrome del tunnel carpale).
8. Alla luce delle argomentazioni che precedono va quindi rigettato il motivo di appello formulato dall' con la conseguente conferma della sentenza impugnata. CP_1
6 9. Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, con le successive modifiche, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase, con esclusione di quella di trattazione e/o istruttoria nella sostanza non svoltasi, con applicazione dello scaglione di valore da 5.200,01 a 26.000,00 euro della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello, devono essere poste a carico dell che va condannato CP_1
alla loro rifusione alla parte appellata.
10. Va disposta la distrazione delle spese anzidette in favore dei procuratori dell'appellato dichiaratisi antistatari.
11. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dall' nei confronti di avverso la sentenza CP_1 CP_2
146 del 2 marzo 2022 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che conferma;
2. Condanna l alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di CP_1 CP_2
che liquida in complessivi 1.984,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e
[...]
accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei suoi difensori anticipatari;
3 Dichiara tenuto l' al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 12 marzo 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa Presidente
Dott.ssa Maria Antonella Sechi Consigliera
Dott. Giorgio Murru Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 46 del ruolo generale per l'anno 2022 promossa da:
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Nuoro .50, rappresentato e difeso dagli avvocati
Roberto Di Tucci e Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
nato a [...] l'[...], ivi residente, rappresentato e difeso dagli CP_2
avvocati Giovanni Pruneddu, Valeria Atzeri e Claudia Atzeri, presso il cui studio in Cagliari è
elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale come in atti;
APPELLATO
All'esito della udienza collegiale del 12 febbraio 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
1 Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in riforma della sentenza impugnata,
respingere la domanda perché infondata, Con vittoria di spese e onorari.
Nell'interesse dell'appellato:
La Corte:
1) Respinga l'interposto appello.
2) Condanni l' al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a spese generali e CP_1
accessori di legge, disponendone la distrazione a favore dei difensori anticipatari.
3) Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il reddito imponibile dell'appellato, ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione, non è superiore a €
23.469,86 come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti e, pertanto, in caso di
reiezione della domanda si chiede che le spese del giudizio non vengano comunque poste a suo
carico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Cagliari il 2 dicembre 2020 ha CP_2
esposto di lavorare come barbiere fin dal 1971 e di svolgere, conseguentemente, le diverse ordinarie lavorazioni ossia lavaggio, taglio dei capelli, colorazione, messa in piega e cura della barba.
Tali mansioni, ha proseguito, comportano il mantenimento della postura eretta per circa 8 ore al giorno, con parziale flessione delle ginocchia onde adattarsi all'altezza del cliente e svolgere con la necessaria precisione il taglio dei capelli e/o della barba ed impongono l'adozione di ripetuti movimenti degli arti superiori (con particolare sollecitazione delle mani e dei polsi), il sollevamento per periodi prolungati degli arti superiori ed ancora la inclinazione costante del capo e del corpo verso destra.
Premesso che godeva di un indennizzo per danno biologico pari al 9 %, correlato da una spondilodiscoartrosi cervico - lombare ha soggiunto di aver domandato infruttuosamente all' il riconoscimento di un maggior danno per entesopatia, lesioni osteoarticolari e CP_1
muscolo tendineee agli arti inferiori, alle spalle ed ai gomiti e per una sindrome del tunnel carpale.
2 Ha quindi convenuto in giudizio l' onde ottenere il riconoscimento del maggior CP_1
indennizzo in relazione al danno biologico derivato dalle affezioni sopra citate, da conglobarsi con quello in godimento.
L' si è ritualmente costituito in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell'avversa CP_1
domanda escludendo, in particolare, l'origine professionale delle patologie lamentate in ricorso stante la mancanza della esposizione qualificata del ad un rischio tecnopatico. CP_2
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente.
All'esito dell'accertamento peritale il giudice, condividendo le conclusioni cui è pervenuto l'Ausiliare, con sentenza n. 146 del 2 marzo 2022, ha accertato che il risulta affetto da CP_2
tendinopatia del sovraspinato bilaterale, note di epicondilite e sindrome del tunnel carpale di origine professionale, responsabili di un danno biologico pari al 11% che, valutato unitamente al pregresso danno biologico pari al 9%, già riconosciuto, determina un danno complessivo pari al 19%.
Ha quindi condannato l' a costituire la relativa rendita nella misura corrispondente CP_1
con decorrenza di legge con pagamento dei ratei maturati maggiorati con gli accessori di legge nonché alla rifusione delle spese di lite in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 16 marzo CP_1
2022, rassegnando le sovrascritte conclusioni.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'Istituto appellante non ha contestato che le patologie per le quali il ha richiesto CP_2
l'indennizzo risultino tabellate ma ha escluso che le lavorazioni cui egli è stato adibito lo siano e che, dunque, lo abbiano esposto ad un rischio qualificato.
In altre parole ha dedotto che l'appellato ha usualmente svolto lavorazioni che, per come concretamente espletate, non sono state tali da esporlo ad un rischio tecnopatico rilevante.
2. Il motivo di appello sopra citato, ad avviso della Corte, non è fondato.
3. Occorre preliminarmente osservare che non è contestato in causa che il svolga l'attività CP_2
di barbiere fin dai primi anni '70, provvedendo dunque alle relative tipiche lavorazioni da solo
3 durante l'intero arco della giornata lavorativa, che si protrae per circa 8 ore, senza l'apporto, nemmeno occasionale, di uno o più collaboratori.
4. Sotto altro profilo deve essere posto in rilievo il pregresso riconoscimento da parte dell'Istituto di un danno biologico in misura pari al 9 % per spondilodiscoartrosi cervico – lombare.
Si tratta di una circostanza affatto secondaria rispetto alla ricostruzione delle modalità di svolgimento delle mansioni usualmente svolte dal poiché comprova, relativamente al tratto CP_2
cervicale e lombare della colonna, l'esistenza di sollecitazioni al collo ed alla schiena e dunque la sua effettiva esposizione ad un qualificato rischio professionale.
5. Occorre poi rilevare che l'appellante nemmeno ha contestato che le tre patologie per le quali il c.t.u. ha accertato la verosimile eziologia professionale rientrino tra quelle tabellate, ossia incluse nell'elenco allegato al D.M. 9 aprile 2008 recante, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n.
1124/1965 e dell'art. 10 del D.lgs. n. 38/2000, le malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.
Più in particolare al progressivo n. 78 il punto a) riguarda la tendinite del sovraspinoso,
correlata alle lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue, il punto e) l'epicondilite a sua volta correlata alle lavorazioni svolte in modo non occasionale, che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio e/o azioni di presa della mano con uso di forza, mantenimento prolungato di posture incongrue ed ancora al punto al punto l) la sindrome del tunnel carpale posta in relazione con le lavorazioni svolte, in modo non occasionale, che comportano
movimenti ripetuti o prolungati del polso o di prensione della mano, mantenimento di posture
incongrue, compressione prolungata o impatti ripetuti sulla regione del carpo.
5.1. Osserva il collegio che la descrizione delle lavorazioni tabellate riguarda testualmente attività svolte in modo non occasionale criterio che, in correttamente, il c.t.u. ha ritenuto soddisfatto nella vicenda in esame ove il per circa 50 anni ha lavorato come barbiere. CP_2
Si tratta di un parametro di valutazione che per un verso non richiede lo svolgimento ininterrotto di tali mansioni nell'arco della giornata lavorativa e, per altro verso, esclude che rilevino i casi in cui le stesse vengano espletate saltuariamente, essendo quindi sufficiente che il
4 lavoratore sia adibito con adeguata continuità a tali compiti, come effettivamente accertato nel caso di specie.
5.2. Quanto alla sussunzione di tali mansioni nelle previsioni tabellari vanno richiamate le condivisibili le considerazioni svolte dal dr. laddove ha osservato che anzitutto il Per_1
sovraccarico funzionale delle spalle nell'attività di barbiere si realizza prevalentemente per il
mantenimento prolungato di posture incongrue in elevazione ed abduzione delle spalle stesse,
mentre i movimenti ripetuti dell'avambraccio e azioni di presa della mano con movimenti
ripetuti del polso nell'utilizzo di pettini, forbici, rasoi, phon….….determinano un sovraccarico
funzionale dei gomiti e polsi.
Si tratta, a ben vedere, delle normali attività svolte da coloro che svolgono l'attività di barbiere o parrucchiere laddove le sollecitazioni durante le operazioni di taglio, lavaggio, utilizzo di phon o applicazione di tinture o altre simili lavorazioni richiedono da parte dell'operatore l'adozione, per significativi intervalli temporali, della postura eretta con sollecitazioni importanti sia alla colonna (che, come visto, nel caso del a riprova dell'esposizione qualificata al rischio CP_2
professionale, hanno originato affezioni già indennizzate dall' ) che agli arti superiori. CP_1
5.3. Merita di essere evidenziato che nella descrizione delle attività di cui al richiamato punto n. 78) viene utilizzata in diversi punti la congiunzione disgiuntiva “o” a significare che le azioni poste in essere per poter essere ricomprese nelle lavorazioni tabellate non necessariamente debbono coesistere bastando invece che vengano svolte alternativamente.
D'altra parte il riferimento operato dal c.t.u. all'impegno talvolta necessario per le esecuzione di tagli maschili rispetto a lavorazioni eseguite per la messa in piega femminile non risulta essere stato utilizzato per parificare l'attività di barbiere a quello di parrucchiera.
Difatti si tratta di un mero esempio, non dirimente ai fini decisori, adoperato onde evidenziare una circostanza ormai di comune esperienza e cioè che non necessariamente l'attività svolta nei confronti dei clienti di sesso maschile richiede un minor impegno e sforzo rispetto a quella espletata nei confronti della clientela femminile.
5.4. Il criterio proposto dalla difesa appellante per la verifica della sussunzione delle mansioni concretamente svolte dal nelle previsioni tabellari appare, in definitiva, eccessivamente CP_2
rigoroso posto che il sovraccarico funzionale cui egli è stato esposto non è stato affatto limitato ma, al contrario, costituisce, se interpretato in coerenza con il dato normativo anzidetto costituito
5 dalle tabelle ministeriali, un elemento che ha costantemente caratterizzato la sua attività
lavorativa nel corso degli anni.
5.5. Nel caso di specie opera, dunque, la presunzione legale della origine professionale delle malattie, non superata dall mediante la dimostrazione della incidenza di fattori patogeni CP_1
extralavorativi che in via esclusiva, e non quale mero fattore extraprofessionale di carattere concorrente, hanno determinato l'insorgenza delle affezioni in discorso.
Lo svolgimento delle mansioni corrispondenti a quelle tabellate, d'altra parte, rileva per costante giurisprudenza anche laddove rivesta valenza di mera concausa efficiente rispetto alla insorgenza della malattia professionale (cfr. Cass. ord. n. 13024/2017 e Cass. ord. n.
16173/2019).
6. La sentenza gravata, in definitiva, appare esente dalle censure lamentate dall'appellante avendo il giudice di primo grado valutato correttamente le risultanze processuali emergenti all'esito del relativo giudizio ed in particolare gli esiti dell'accertamento peritale.
6.1. Difatti il relativo percorso motivazionale (fondato su plurime concordanti circostanze ossia il dato anamnestico, la documentazione medica in atti, gli esiti della visita medico legale svolta sulla persona del e la pregressa tecnopatia indennizzata dall'Istituto in correlazione con CP_2
l'attività lavorativa oggetto di causa) non è superato, per le esposte ragioni, dai rilievi critici svolti dall'appellante.
7. Va infine soggiunto, per completezza, che la contestazione da ultimo svolta dall'appellante,
relativa alla inesistenza di barbieri che reclamino le patologie in discorso, tesa a rappresentare la iniziativa processuale attivata dal come un caso sostanzialmente isolato, non è condivisa CP_2
dalla Corte.
Risultano infatti diversi precedenti giurisprudenziali riguardanti l'attività di barbiere/parrucchiere ove è stata riconosciuta l'origine professionale delle affezioni lamentate dal (in particolare Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, sent. n. 3440/2018, est. CP_2 Per_2
in tema di epicondilite;
Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, sent. n. 2826/2022, est. Amato
Carbone in tema di tendinite alle spalle;
Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, sent. n.
906/2021, est. Bonofiglio, in punto di sindrome del tunnel carpale).
8. Alla luce delle argomentazioni che precedono va quindi rigettato il motivo di appello formulato dall' con la conseguente conferma della sentenza impugnata. CP_1
6 9. Le spese processuali seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014, con le successive modifiche, secondo i valori minimi previsti per ciascuna fase, con esclusione di quella di trattazione e/o istruttoria nella sostanza non svoltasi, con applicazione dello scaglione di valore da 5.200,01 a 26.000,00 euro della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte d'Appello, devono essere poste a carico dell che va condannato CP_1
alla loro rifusione alla parte appellata.
10. Va disposta la distrazione delle spese anzidette in favore dei procuratori dell'appellato dichiaratisi antistatari.
11. Dal rigetto dell'atto di appello discende l'obbligo per l'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, come da dispositivo.
Per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello proposto dall' nei confronti di avverso la sentenza CP_1 CP_2
146 del 2 marzo 2022 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, che conferma;
2. Condanna l alla rifusione delle spese del giudizio di appello in favore di CP_1 CP_2
che liquida in complessivi 1.984,00 euro, oltre spese forfettarie in misura del 15% e
[...]
accessori dovuti per legge, da distrarsi in favore dei suoi difensori anticipatari;
3 Dichiara tenuto l' al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1
unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso in Cagliari il 12 marzo 2025.
L'Estensore La Presidente
Dott. Giorgio Murru Dott.ssa Maria Luisa Scarpa
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