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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 23/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TERAMO
SEZIONE CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice relatore Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2717/2023 R.G.A.C. avente ad oggetto regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori e delle condizioni della separazione di conviventi more uxorio vertente tra
, elettivamente domiciliata in Bisenti (TE), alla via Chioviano IV, n. 49, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Marina Crescia, che la rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-ricorrente- nei confronti di
, elettivamente domiciliato in Mosciano Sant'Angelo (TE), al viale Europa, n. CP_1
23, presso lo studio dell'Avv. Paola Pedicone, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti;
e , quali ascendenti di , tutti Controparte_2 Controparte_3 CP_1 elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Paola Pedicone, in Mosciano Sant'Angelo, al viale Europa, n. 23, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
-resistenti- Con l'intervento del P.M. in sede. Conclusioni: come in atti. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha incardinato il presente procedimento al fine di ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie minori, e , nate dalla relazione more _1 R_ uxorio intrattenuta con il resistente nonché al fine di regolamentare le CP_1 condizioni della loro separazione. Ha, in particolare, dedotto: di avere intrattenuto una relazione more uxorio con CP_1 dal 2007 al 2019; che dalla loro unione sono nate le figlie (in data 03/10/2009) e (in _1 R_ data 18/05/2015); che la figlia frequenta il primo anno delle scuole superiori, che la figlia _1
frequenta la scuola primaria e che entrambe hanno frequentato nel periodo invernale le R_ attività extrascolastiche di equitazione e di pattinaggio;
che casa familiare è stata stabilita in Castiglione Messer Raimondo presso l'appartamento acquistato in comproprietà con il resistente con mutuo ipotecario;
che nel 2022 il resistente è stato attinto da provvedimento giudiziale definitivo che lo ha ristretto nel carcere di Teramo fino al mese di giugno 2022, quando gli è stata concessa la detenzione domiciliare;
di lavorare dal 2008 per la DATALOGIC S.R.L. presso la sede di Castiglione Messer Raimondo;
che dal novembre 2022 ad oggi le figlie e hanno _1 R_ vissuto con essa ricorrente;
di essersi occupata da tale periodo in via esclusiva del loro mantenimento oltre che del pagamento (fino al maggio 2023) delle rate del mutuo;
di essere stata sostenuta economicamente, nel periodo in cui il resistente è stato ristretto in carcere, dai propri genitori;
di percepire uno stipendio di euro 1.600,00 circa mensili;
di sostenere in via esclusiva le rate del mutuo, di euro 1.397,00 mensili circa;
di avere anche cercato di ottenere la rinegoziazione e
1 la sospensione del mutuo, ma senza successo;
di essere attualmente impossibilitata a fare fronte da sola a queste spese;
che si è creata una esposizione debitoria nei confronti della banca mutuante;
che il resistente è domiciliato, per gli arresti domiciliari presso la abitazione dei propri genitori, pensionati.
Ha pertanto chiesto disporsi: in via principale, l'affidamento condiviso delle figlie minori e la loro collocazione prevalente presso di essa nonché disporsi che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie minori: “a) un fine settimana al mese;
b) durante le vacanze natalizie per sette giorni alternando annualmente;
c) durante le vacanze pasquali per tre giorni alternando annualmente il periodo dal venerdì santo alla pasqua al periodo del lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
d) durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive da stabilirsi di comune accordo con i genitori”; l'assegnazione in suo favore della casa familiare;
lo spostamento della residenza del resistente presso l'abitazione dei genitori dello stesso, nella quale già dimora;
la cessione dell'autovettura OPEL ASTRA ad essa ricorrente;
la determinazione a carico del resistente di un assegno di mantenimento delle figlie minori di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in via di subordine, nel caso di impossibilità di versamento dell'assegno di mantenimento delle figlie minori da parte del resistente, disporsi che l'assegno predetto sia posto a carico dei nonni paterni, CP_2
e .
[...] Controparte_3
Nel costituirsi, tutti i resistenti hanno rappresentato che , per motivi CP_1 indipendenti dalla volontà dello stesso, nella specie rappresentati dalla vicenda giudiziaria che lo ha colpito e da gravi motivi di salute che gli hanno impedito di lavorare, non può corrispondere, allo stato attuale e fino al reperimento di una nuova attività lavorativa, l'assegno di mantenimento delle figlie minori richiesto dalla ricorrente;
che ha sempre cercato di collaborare CP_1 economicamente per fare fronte alle eSIenze delle figlie, anche con l'aiuto dei propri genitori;
che questi ultimi non sono in grado, tuttavia, di corrispondere con regolarità il predetto assegno non avendo la necessaria disponibilità economica;
di avere assoluta necessità, a causa dei propri problemi di deambulazione e per effettuare le terapie prescrittegli, della autovettura OPEL ASTRA;
di non opporsi alle restanti richieste avanzate dalla ricorrente.
Hanno, pertanto, chiesto: rigettarsi la domanda relativa alla autovettura avanzata dalla ricorrente e rigettarsi la domanda di versamento dell'assegno di mantenimento delle figlie minori a carico dei nonni paterni. Ha inoltre dichiarato il resistente : di essere disponibile a CP_1 contribuire al mantenimento delle figlie quando saranno terminate le terapie e le cure autorizzate dal Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila e, comunque, al termine della misura alternativa alla quale è, allo stato, sottoposto e quando potrà riprendere a lavorare;
di essere disponibile a versare, durante la misura alternativa della detenzione domiciliare per motivi di salute alla quale è attualmente sottoposto, a versare la somma di euro 200,00 mensili per il mantenimento di entrambe le figlie minori. Nel corso del procedimento le parti hanno raggiunto un accordo di composizione bonaria della lite chiedendo: “1. Disporre l'affidamento condiviso delle minori e , con collocazione _1 R_ prioritaria presso la madre ed il diritto del padre, di visitarle e tenerle con sé, previ accordi tra i genitori: a) un fine settimana al mese permanendo e pernottando dentro la casa presso cui il ha il proprio domicilio cioè in Castiglione MR, alla c.da San Vincenzo n. 5; b) durante le CP_1 vacanze natalizie per 7 giorni alternando annualmente;
c) durante le vacanze pasquali per tre giorni alternando annualmente il periodo dal venerdì Santo alla Pasqua al periodo del lunedì dell'angelo al mercoledì successivo;
d) durante il periodo estivo per due settimane anche non consecutive da stabilirsi di comune accordo con i genitori;
in dette occasioni il padre terrà con sé le minori presso il proprio domicilio o sui luoghi di vacanza che dovrà comunicare alla SI.ra
.
2. Dare atto che la casa familiare rimanga assegnata alla madre e disporre che il SI. Parte_1
provveda a spostare la propria residenza presso l'abitazione dei propri genitori ove CP_1 di fatto dimora (anche al fine di consentire alla SI.ra la giusta diminuzione delle tasse Parte_1 comunali e le agevolazioni della dichiarazione dei redditi);
3. accertare e dichiarare l'obbligo in
2 capo al SI. , alla contribuzione al mantenimento delle figlie minori e e CP_1 _1 R_ per l'effetto disporre a carico dello stesso l'obbligo di versare alla SI.ra , entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di giugno, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e , la somma, per ciascuno di esse, di € 100,00 mensili - quindi € 200,00 mensili - _1 R_ fino al giorno 5 del mese di agosto data in cui la somma muterà in euro 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo indice Istat, con espressa intesa tra le parti che ripresa la regolare attività lavorativa e/o comunque cessate le restrizioni dovute al proprio status detentivo e comunque non oltre il mese di ottobre 2024, questi verserà in favore delle figlie
e la somma di € 250,00 ciascuno – euro 500,00 mensili – entro e non oltre il giorno 5 R_ _1 di ogni mese rivalutabile annualmente secondo indice Istat;
oltre, in ogni caso, al 50% delle spese di mantenimento straordinarie documentate da concordarsi previamente tra i genitori ove superino l'importo di 100,00.”. L'accordo raggiunto tra le parti non contrasta con norme imperative né con le prescrizioni di cui alla ordinanza di applicazione della detenzione domiciliare ex art. 47 ter, co. 1 ter O.P. del
23/05/2023 pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila nei confronti del resistente, ordinanza che, infatti, non impedisce la frequentazione del resistente con i componenti del proprio nucleo familiare presso l'abitazione presso la quale lo stesso dimora ed è in regime di detenzione domiciliare – né con il superiore interesse delle figlie minori delle parti e può, pertanto, essere recepito da questo Tribunale.
La intervenuta conciliazione tra le parti legittima la integrale compensazione, tra le stesse, delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, co. 3 c.p.c..
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, nella suindicata composizione collegiale, pronunciando sul ricorso in epigrafe emarginato, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
1. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti così come riportato in parte motiva e, per l'effetto, dispone in conformità allo stesso;
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Teramo, nella camera di conSIlio del 17/01/2025.
Il Giudice relatore estensore Dott.ssa Ninetta D'Ignazio
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
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