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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 18/12/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice
EL OL ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1469 dell'anno 2025 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
Avv. AM CA (C.F.: ), C.F._1
rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.
(pec domiciliazione: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato ex artt. 281decies c.p.c., 170 D.P.R. n.
115/2002, 15 D.Lgs. n. 150/2011.
1
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 1469/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del
27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, l'avv.
AM CA ha proposto opposizione ex artt. 281decies c.p.c., 170
D.P.R. n. 115/2002, 15 D.Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto emesso da questo Tribunale (Dott. RU CO) letto in udienza e depositato il 12.9.2025 mediante il quale è stata liquidata la somma di
€ 1.600,00 già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002,
oltre spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, per il compenso spettante al difensore per l'attività di assistenza e difesa espletata nella fase dibattimentale nel procedimento penale n. 1111/23 R.G.
Trib. TP.
In proposito, il ricorrente ha esposto quanto segue:
i) che in data 16.12.2022 è stato sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Trapani, dal Presidente di
Sezione delegato, dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente della Camera
Penale un Protocollo d'intesa per l'applicazione avanti al
Tribunale di Trapani dei parametri di cui al D.M.55/2014
sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in revisione al precedente protocollo sottoscritto fra le parti nell'anno 2017;
2
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 1469/2025
ii) che nell'ambito del procedimento penale n.
1111/23 R.G. Trib. TP, già n. 864/22 RGNR, ha assistito
, parte civile costituita nel processo Controparte_2
anzidetto;
iii) che il procedimento principale ha comportato lo svolgimento di sette udienze, oltre un'ottava udienza di mero rinvio;
iv) che, inoltre, a tale procedimento ne è stato riunito un secondo, pendente fra le stesse parti, portante il n. 1208/23 R.G. Trib. e n. 1075/21 RGNR, nel quale la parte civile costituita era parimenti Controparte_2
assistita dal medesimo difensore, nonché ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche per tale procedimento;
v) che a fronte della richiesta di € 2.340,00 già
diminuita ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre accessori di legge, come da istanza di liquidazione depositata dal difensore in data 11.9.2025, con il decreto emesso da questo Tribunale (Dott. RU CO) letto in udienza e depositato il 12.9.2025 è stata liquidata la somma di € 1.600,00 già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, per il compenso spettante al difensore per l'attività di assistenza e difesa espletata
3
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 1469/2025
nella fase dibattimentale nel procedimento penale n.
1111/23 R.G. Trib. TP.
Sulla scorta di tali presupposti, l'avv. AM CA ha chiesto disporsi la liquidazione degli onorari per l'importo di €
2.340,00 già diminuita ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre accessori di legge, richiesto da questo difensore nell'istanza di liquidazione.
Il , a cui è stato ritualmente notificato Controparte_1
il ricorso, non si è costituito in giudizio e, pertanto, va dichiarato contumace.
All'udienza del 27.11.2025 l'avv. AM CA ha insistito nella propria richiesta di riforma dell'opposto decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, sicché la causa è stata posta in decisione.
***
Giova precisare, preliminarmente, che in tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, “la
legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia
in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.; Cass. n.
1539/2015e Cass. S.U. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con
riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di
ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta
legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla
parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa
ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano
dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del
4
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 1469/2025
2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione
dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo,
essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza
anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in
materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio” (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, n. 21997 dell'11.9.2018).
Nella specie, la legittimazione attiva nel giudizio de quo spetta non al solo interessato, bensì anche al difensore in proprio,
trattandosi di opposizione concernente un decreto di accoglimento parziale dell'istanza di liquidazione avanzata dallo stesso del compenso per l'attività espletata nell'ambito del procedimento penale n. 1111/23 R.G. Trib. TP già n. 864/22 RGNR.
Passando al merito della questione, il giudicante ritiene che l'opposizione sia fondata e, pertanto, essa va accolta.
Invero, va osservato che con il Protocollo d'intesa per l'applicazione avanti al Tribunale di Trapani dei parametri di cui al
D.M.55/2014 sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in revisione al precedente protocollo sottoscritto fra le parti nell'anno 2017, sottoscritto in data 16.12.2022 dal Presidente del
Tribunale di Trapani, dal Presidente di Sezione delegato, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente
della Camera Penale, è stato previsto che per i procedimenti svolti innanzi al Tribunale in composizione monocratica, per i processi dibattimentali più complessi con un numero di udienze utili pari o
5
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 1469/2025
superiore a 7 (punto 8 del citato protocollo), la liquidazione di €
1.800,00 già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/02, oltre spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Va, altresì, tenuto conto che, alla successiva nota “A”, ultima parte, del citato protocollo, è stata prevista l'applicazione di un aumento del 30% per ogni processo riunito al primo.
Nella specie, il procedimento principale iscritto al n. 1111/23
R.G. Trib. TP già n. 864/22 RGNR ha comportato lo svolgimento di sette udienze oltre un'ottava udienza di mero rinvio ed a tale procedimento ne è stato riunito un secondo, pendente fra le stesse parti, portante il n. 1208/23 R.G. Trib. e n. 1075/21 RGNR, nel quale la parte civile costituita era parimenti assistita dal Controparte_2
medesimo difensore, nonché ammessa al patrocinio a spese dello
Stato anche per tale procedimento.
Ciò posto, emerge che il ricorrente ha chiesto liquidarsi la somma pari ad € 2.340,00, di cui € 1.800,00 ed € 540,00 (30%), in ossequio ai parametri di cui al sopra citato Protocollo e che, invece,
l'opposto decreto, liquidando la minore somma di € 1.600,00, oltre spese generali, iva e cpa, non è risultato in linea con detto Protocollo
di Intesa.
Visto l'esito del giudizio e considerate le questioni esaminate
(relative ad una difforme valutazione sul quantum da liquidare), le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
6
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 1469/2025
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'opposizione proposta in proprio dall'avv. AM
CA, riformando il decreto emesso da questo Tribunale (Dott.
RU CO) letto in udienza e depositato il 12.9.2025
mediante il quale è stata liquidata la somma di € 1.600,00 già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre spese generali
15%, cpa ed iva come per legge, per il compenso spettante al difensore per l'attività di assistenza e difesa espletata nella fase dibattimentale nel procedimento penale n. 1111/23 R.G. Trib. TP;
liquida in favore dell'avv. AM CA per l'attività
espletata nel procedimento penale n. 1111/23 R.G. Trib. TP per tutte le fasi effettivamente svolte di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 la somma complessiva di € 2.340,00, già ridotta
ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trapani in data 18.12.2025
Il Giudice
EL OL
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Tribunale di Trapani
Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice
EL OL ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 1469 dell'anno 2025 del Ruolo
Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
Avv. AM CA (C.F.: ), C.F._1
rappresentato e difeso da se stesso ex art. 86 c.p.c.
(pec domiciliazione: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione avverso decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato ex artt. 281decies c.p.c., 170 D.P.R. n.
115/2002, 15 D.Lgs. n. 150/2011.
1
Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 1469/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del
27.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, l'avv.
AM CA ha proposto opposizione ex artt. 281decies c.p.c., 170
D.P.R. n. 115/2002, 15 D.Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto emesso da questo Tribunale (Dott. RU CO) letto in udienza e depositato il 12.9.2025 mediante il quale è stata liquidata la somma di
€ 1.600,00 già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002,
oltre spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, per il compenso spettante al difensore per l'attività di assistenza e difesa espletata nella fase dibattimentale nel procedimento penale n. 1111/23 R.G.
Trib. TP.
In proposito, il ricorrente ha esposto quanto segue:
i) che in data 16.12.2022 è stato sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Trapani, dal Presidente di
Sezione delegato, dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente della Camera
Penale un Protocollo d'intesa per l'applicazione avanti al
Tribunale di Trapani dei parametri di cui al D.M.55/2014
sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in revisione al precedente protocollo sottoscritto fra le parti nell'anno 2017;
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Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 1469/2025
ii) che nell'ambito del procedimento penale n.
1111/23 R.G. Trib. TP, già n. 864/22 RGNR, ha assistito
, parte civile costituita nel processo Controparte_2
anzidetto;
iii) che il procedimento principale ha comportato lo svolgimento di sette udienze, oltre un'ottava udienza di mero rinvio;
iv) che, inoltre, a tale procedimento ne è stato riunito un secondo, pendente fra le stesse parti, portante il n. 1208/23 R.G. Trib. e n. 1075/21 RGNR, nel quale la parte civile costituita era parimenti Controparte_2
assistita dal medesimo difensore, nonché ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche per tale procedimento;
v) che a fronte della richiesta di € 2.340,00 già
diminuita ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre accessori di legge, come da istanza di liquidazione depositata dal difensore in data 11.9.2025, con il decreto emesso da questo Tribunale (Dott. RU CO) letto in udienza e depositato il 12.9.2025 è stata liquidata la somma di € 1.600,00 già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre spese generali 15%, cpa ed iva come per legge, per il compenso spettante al difensore per l'attività di assistenza e difesa espletata
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nella fase dibattimentale nel procedimento penale n.
1111/23 R.G. Trib. TP.
Sulla scorta di tali presupposti, l'avv. AM CA ha chiesto disporsi la liquidazione degli onorari per l'importo di €
2.340,00 già diminuita ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre accessori di legge, richiesto da questo difensore nell'istanza di liquidazione.
Il , a cui è stato ritualmente notificato Controparte_1
il ricorso, non si è costituito in giudizio e, pertanto, va dichiarato contumace.
All'udienza del 27.11.2025 l'avv. AM CA ha insistito nella propria richiesta di riforma dell'opposto decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, sicché la causa è stata posta in decisione.
***
Giova precisare, preliminarmente, che in tema di patrocinio a spese dello Stato, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, “la
legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia
in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.; Cass. n.
1539/2015e Cass. S.U. n. 26907/2016) ma non è configurabile anche con
riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di
ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta
legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla
parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa
ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano
dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n. 115 del
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Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 1469/2025
2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione
dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo,
essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza
anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in
materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio” (cfr.
Cass. Civ., sez. VI, n. 21997 dell'11.9.2018).
Nella specie, la legittimazione attiva nel giudizio de quo spetta non al solo interessato, bensì anche al difensore in proprio,
trattandosi di opposizione concernente un decreto di accoglimento parziale dell'istanza di liquidazione avanzata dallo stesso del compenso per l'attività espletata nell'ambito del procedimento penale n. 1111/23 R.G. Trib. TP già n. 864/22 RGNR.
Passando al merito della questione, il giudicante ritiene che l'opposizione sia fondata e, pertanto, essa va accolta.
Invero, va osservato che con il Protocollo d'intesa per l'applicazione avanti al Tribunale di Trapani dei parametri di cui al
D.M.55/2014 sulle modalità di liquidazione dei compensi professionali ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, in revisione al precedente protocollo sottoscritto fra le parti nell'anno 2017, sottoscritto in data 16.12.2022 dal Presidente del
Tribunale di Trapani, dal Presidente di Sezione delegato, dal
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente
della Camera Penale, è stato previsto che per i procedimenti svolti innanzi al Tribunale in composizione monocratica, per i processi dibattimentali più complessi con un numero di udienze utili pari o
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Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 1469/2025
superiore a 7 (punto 8 del citato protocollo), la liquidazione di €
1.800,00 già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. 115/02, oltre spese generali 15%, cpa ed iva come per legge.
Va, altresì, tenuto conto che, alla successiva nota “A”, ultima parte, del citato protocollo, è stata prevista l'applicazione di un aumento del 30% per ogni processo riunito al primo.
Nella specie, il procedimento principale iscritto al n. 1111/23
R.G. Trib. TP già n. 864/22 RGNR ha comportato lo svolgimento di sette udienze oltre un'ottava udienza di mero rinvio ed a tale procedimento ne è stato riunito un secondo, pendente fra le stesse parti, portante il n. 1208/23 R.G. Trib. e n. 1075/21 RGNR, nel quale la parte civile costituita era parimenti assistita dal Controparte_2
medesimo difensore, nonché ammessa al patrocinio a spese dello
Stato anche per tale procedimento.
Ciò posto, emerge che il ricorrente ha chiesto liquidarsi la somma pari ad € 2.340,00, di cui € 1.800,00 ed € 540,00 (30%), in ossequio ai parametri di cui al sopra citato Protocollo e che, invece,
l'opposto decreto, liquidando la minore somma di € 1.600,00, oltre spese generali, iva e cpa, non è risultato in linea con detto Protocollo
di Intesa.
Visto l'esito del giudizio e considerate le questioni esaminate
(relative ad una difforme valutazione sul quantum da liquidare), le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
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Tribunale di Trapani
Sezione civile R.G. n° 1469/2025
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'opposizione proposta in proprio dall'avv. AM
CA, riformando il decreto emesso da questo Tribunale (Dott.
RU CO) letto in udienza e depositato il 12.9.2025
mediante il quale è stata liquidata la somma di € 1.600,00 già detratta la diminuzione ex art. 106 bis D.P.R. n. 115/2002, oltre spese generali
15%, cpa ed iva come per legge, per il compenso spettante al difensore per l'attività di assistenza e difesa espletata nella fase dibattimentale nel procedimento penale n. 1111/23 R.G. Trib. TP;
liquida in favore dell'avv. AM CA per l'attività
espletata nel procedimento penale n. 1111/23 R.G. Trib. TP per tutte le fasi effettivamente svolte di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n. 147/2022 la somma complessiva di € 2.340,00, già ridotta
ex art. 130 D.P.R. n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e
CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trapani in data 18.12.2025
Il Giudice
EL OL
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Tribunale di Trapani
Sezione civile