CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1856/19 e vertente TRA
Parte_1
(Avv.ti Alessandro Giorgi e Pietro Di Girolamo) PARTE APPELLANTE E
CP_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE E
nella qualità designata in nome e per conto del F.G.V.S. Controparte_2
(Avv. Maria Chiara Morabito) PARTE APPELLATA e PARTE APPELLANTE INCIDENTALE E Controparte_3
(Avv. Marco Tortorella) PARTE APPELLATA E
- Controparte_4 Controparte_5
PARTE APPELLATA CONTUMACE E
Controparte_6
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1358/19 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1358/19, ha accolto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di , , CP_1 Controparte_6 Parte_1
, e nonché di Controparte_2 Controparte_3 CP_3 [...]
, per ottenere la condanna al risarcimento dei Controparte_7 danni subiti in seguito al sinistro stradale, verificatosi in data 8.4.2011 in Velletri sulla via Appia, ed ha condannato in solido i convenuti e Parte_1 Controparte_6 al pagamento in favore di ella somma di € 53.115,58, oltre interessi CP_1 e rivalutazione;
ha posto le spese di lite in favore di di ctu a carico CP_1 dei medesimi convenuti;
ha condannato al pagamento in favore di Controparte_2 elle somme indicate ai capi precedenti quale impresa designata del CP_1
Fondo Garanzia Vittime della Strada;
ha accolto la domanda di regresso proposta da nei confronti di e che ha Controparte_2 Parte_1 Controparte_6 condannato in solido al pagamento di quanto corrisposto da in favore di CP_2
in ragione della pronuncia;
ha condannato e CP_1 Parte_1 CP_6
al pagamento in favore di delle spese di lite;
ha rigettato
[...] Controparte_2 la domanda proposta da nei confronti di e di CP_1 Controparte_3
e ha compensato le spese tra Controparte_7 dette parti.
ha proposto appello e ha chiesto, in riforma della sentenza, che Parte_1 venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità di e rigettata la Controparte_3 domanda proposta nei suoi confronti;
in subordine nel caso di un ritenuto concorso di colpa, che fosse ridotto il risarcimento del danno in relazione al grado di responsabilità accertato e nella misura di giustizia;
con spese di lite del doppio grado e con distrazione. Si sono costituite:
che ha domandato l'accoglimento dell'appello incidentale e per Controparte_2
l'effetto in riforma della sentenza, che fosse dichiarata l'esclusiva e/o concorrente responsabilità di , quale conducente dell'autobus di proprietà di Controparte_8
nella causazione del sinistro e conseguentemente che fosse disposta la CP_3 restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al dovuto, con spese di lite del doppio grado;
che ha chiesto che le impugnazioni fossero rigettate con condanna CP_3 dell'appellante principale al pagamento delle spese di lite. Le altre parti citate hanno optato per la contumacia. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 17 ottobre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Così come si narra negli atti, ha convenuto in giudizio CP_1 CP_6
conducente della vettura Smart ove era trasportato, nonché ,
[...] Parte_1 quale proprietaria del veicolo, e la compagnia assicuratrice oltre Controparte_2 la società e di per ottenere il risarcimento dei CP_9 CP_10 Controparte_4 CP_7 danni riportati in seguito al sinistro, accaduto il giorno 8.4.2011 alle ore 20,50 in Velletri sulla s.s. Appia, allorquando la Smart che stava percorrendo la citata strada aveva colliso con l'autobus di proprietà di condotto da , CP_3 Controparte_8 assicurato con la Compagnia Mutua Assicuratrice CP_7
L'autobus, nel compiere la manovra di uscita dal parcheggio del deposito si era immesso sulla via Appia, con direzione di marcia Velletri, occupando CP_3
l'intera carreggiata e tagliando così la strada alla Mercedes Smart. L'autovettura, a seguito dell'urto, ruotava su se stessa e si posizionava nella banchina lato destro della corsia di marcia Velletri - Cisterna di Latina con la parte anteriore rivolta verso Velletri, andando a urtare con la fiancata posteriore laterale sinistra contro un albero di alto fusto (pino). Sul luogo del sinistro erano intervenuti i CC della Compagnia di Velletri;
l'autovettura della era risultata priva di Pt_1 copertura assicurativa e pertanto era stata designata dal FGVS la compagnia
[...]
a rispondere del danno cagionato. Dal rapporto dei C.C. era, poi, emerso CP_2 che il si trovava alla guida dell'autovettura con un tasso alcolimetrico CP_6 constatato all'atto del ricovero ospedaliero pari a 1.76 ml/g e, quindi, aveva agito – a sua volta – in violazione dell'art.186 C.d.S. oltre che mantenendo una velocità di guida superiore a quella prescritta per quel tratto di strada (70 km/h). Per l'attore la responsabilità del sinistro era da ricondursi in via prevalente al conducente del bus e
“vicariamente” al . CP_6
Ammessa ed espletata la ctu medico-legale, escussi i testi, seguiva la sentenza gravata. Il primo giudice ha così motivato la decisione :”.. La dinamica del sinistro può avvantaggiarsi delle sole dichiarazioni del teste .. Dal contenuto di questa Tes_1 deposizione si trae conferma di una serie di circostanze obiettivamente già riscontrate dai CC al momento del loro successivo intervento sul luogo del sinistro (allegato g citazione) ossia a) che l'autovettura in parola avesse arrestato la propria corsa colpendo la parte posteriore del veicolo pubblico in uscita dal parcheggio ad una velocità certamente sostenuta, tenuto conto che il pesante mezzo presentava
«l'assale posteriore lato sinistro spostato verso la parte posteriore»; b) la strada era un rettilineo privo di illuminazione pubblica;
c) il mezzo era in uscita dal CP_3 parcheggio e doveva necessariamente procedere a rilento a cagione delle dimensioni dell'intera carreggiata (mt. 7.70) e delle dimensioni dell'autobus, avendo necessità di coprire tutta la sede stradale per impegnare la via Appia in direzione opposta a quella da cui proveniva la Smart con a bordo il sig. e il sig. Lo schizzo CP_6 CP_1
planimetrico redatto dai CC descrive efficacemente lo stato dei luoghi e nessuna delle circostanze ivi evidenziate è stato oggetto di contestazione tra le parti.
Ciò posto, quantunque contestato da parte attrice, non v'è dubbio che i segni di frenata constatati dai militari sull'asfalto siano da ricondurre all'azione di emergenza attuata dal sig. per evitare, inutilmente, l'impatto….Tale era la velocità del CP_6
mezzo che la dissipazione d'energia conseguente alla frenata (prima) e alla collisione con il bus (poi) non ne ha impedito l'ulteriore rotazione a 180° e l'impatto violento sull'albero posto sul margine destro della carreggiata e, questa velocità, può essere stimata prossima ai 100 km/h. Si è, quindi, in presenza di una condotta di guida ampiamente eccedente i limiti di velocità prescritti per quel tratto di strada (70 km/h)
e, per giunta, aggravata dall'assunzione da parte del sig. di quantità di alcol CP_6
etilico superiori del triplo al massimo consentito (1,76 g/l secondo il referto di PS di
Velletri). A questo riguardo il convenuto ha sostenuto che sarebbe intervenuta un'archiviazione del procedimento penale ex art. 186 C.d.S. in ragione dell'asserita assunzione di un collutorio a base alcolica. Il dato è rimasto privo di qualsivoglia riscontro non avendo curato il sig. alcuna allegazione al riguardo. In senso CP_6
convergente a queste conclusioni v'è la dichiarazione resa ai CC dal teste oculare
(allegato 1) il quale aveva poco prima dell'impatto visto la Smart Testimone_2
procedere nel senso di marcia opposto al suo a «velocità sostenuta». La tesi di parte convenuta secondo cui la percezione sensoriale del dovrebbe intendersi Tes_2 alterata da un'asserita “sommatoria” delle velocità di avanzamento dei due mezzi (in ipotesi 70 km/h versus 70 km/h) è priva di efficacia dimostrativa, …Solo a conforto, quindi, può adoperarsi la valutazione del secondo cui «presumo che la Tes_2
vettura viaggiasse ad una velocità di circa 100 k/h, forse anche di più» (in senso analogo ai CC il teste allegato 2). Si tratta di percezioni e giudizi non astratti, Tes_1
ma che trovano ragion d'essere nel dato obiettivo della velocità riscontrata dal teste al momento dell'incrocio tra le due macchine.
In altre parole il sig. procedeva, in stato di grave alterazione psico-fisica (v. CP_6
tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica Ministero Salute in allegato 5 comparsa CO.TRA.L.), ad alta velocità, in condizione di luce carenti e su una strada a corsia unica di modesta ampiezza….
Resta da chiarire se possa configurarsi un concorso colposo del conducente dell'autobus sig. . In senso opposto a tale conclusione depongono Controparte_8
le citate emergenze probatorie e, in particolare, il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste che si trovava - a bordo della propria autovettura - subito dietro Tes_1
l'autobus e che ai CC ha riferito del sopraggiungere dei fari della Smart quanto il mezzo era già in mezzo alla carreggiata… A questo si aggiunge l'argomento di prova che può trarsi dalla citata dichiarazione proveniente dal teste il quale ha, come Tes_2
detto, incrociato la Smart all'altezza della stazione di servizio posta a circa 100/150 metri dall'ingresso del deposito..”.
L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nel seguente motivo così articolato. Innanzitutto, circa la non corretta ricostruzione dell'accaduto, ha evidenziato che il Tribunale aveva fondato la responsabilità esclusiva del conducente la Smart, sul rilievo, peraltro non accertato, che procedesse ad una velocità superiore al limite massimo, senza però esaminare la condotta colposa del conducente dell'autobus che aveva posto in essere un'incauta e repentina manovra di uscita dal parcheggio, senza dare la precedenza e con immissione al passaggio del veicolo Smart. Dalle dichiarazioni del Carabiniere del teste e dalla relazione dei Tes_3 Tes_1
C.C., emergevano invece elementi che deponevano per l'attribuzione di una responsabilità esclusiva dell'incidente a carico del conducente dell'autobus. La violazione dell'art. 145 c.d.s. da parte del conducente dell'autobus emergeva dalla stessa prova testimoniale. Sul presunto tasso alcolemico non conforme riscontrato al conducente del veicolo Smart e la sua incidenza causale nella produzione dell'incidente, il procedimento sanzionatorio risultava archiviato perché aveva piuttosto fatto uso di sostanze medicali a contenuto alcolico che avevano interferito con il test che gli era stato praticato. Il Tribunale, aveva mancato di accertare il contributo dello stato psicofisico del conducente. Sotto l'altro aspetto dell'eventuale concorso di colpa, al momento dell'urto l'autobus occupava interamente la corsia di destra di percorrenza della Smart e l'urto non poteva essere evitato;
il Giudice in via sussidiaria avrebbe potuto graduare la responsabilità facendo ricorso all'applicazione del disposto di cui all'art. 2054 comma 2 c.c..
Orbene, va preliminarmente detto che l'appellata ha allegato, già CP_3 unitamente alle note di udienza, la pronuncia intervenuta della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 17275/2022), emessa a definizione del giudizio parimenti introdotto dall'odierna appellante con il quale aveva richiesto a ed alle Pt_1 CP_3 [...] di il risarcimento dei danni causati al proprio veicolo, condotto da CP_4 CP_7
, sempre in occasione dello stesso sinistro stradale oggetto del Controparte_6 presente giudizio, la cui domanda era stata rigettata in primo grado dal Giudice di Pace e poi, proposto appello, dal Tribunale. E in tale provvedimento si legge “ Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2700 c.c.; degli articoli 140 e 145 del codice della strada;
dell'articolo 116 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe trascurato di esaminare il rapporto redatto dai Carabinieri in occasione del sinistro, dal quale emergeva che il conducente dell'autobus, impegnando l'area d'un crocevia, aveva violato le norme del codice della strada che prescrivono ai conducenti di usare la massima attenzione nell'affrontare le intersezioni stradali. Sostiene la ricorrente che, avendo il rapporto redatto dai carabinieri piena efficacia probatoria fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo 2700 c.c., il non avere attribuito rilevanza a tale documento costituisce un errore di diritto censurabile in sede di legittimità. 1.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. È inammissibile perché lo stabilire se da un determinato atto possa o non possa trarsi la prova della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale è questione di puro fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Il motivo è comunque infondato per due concorrenti ragioni: sia perché il rapporto redatto dalla polizia giudiziaria fa piena fede fino a querela di falso solo con riferimento ai fatti caduti sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, e va da sé che questi ultimi non furono presenti all'impatto tra i due mezzi;
sia perché in ogni caso il Tribunale non ha affatto trascurato di prendere in esame la condotta del conducente dell'autobus: l'ha fatto, ed ha concluso, sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria, che la sua condotta non fu imprudente, in quanto l'autobus venne attinto nella parte posteriore del veicolo condotto da CP_6 quando il primo mezzo aveva già ultimato la manovra di svolta.
[...]
2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2054 c.c. e dell'articolo 116 c.p.c.. Deduce che il Tribunale non avrebbe potuto addossare l'intera responsabilità del sinistro al conducente del veicolo di proprietà dell'attrice, se non dopo avere accertato in fatto se anche il conducente dell'autobus avesse fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Tale accertamento - prosegue la ricorrente - non era stato compiuto dal Tribunale e tale omissione costituiva di per sé violazione del suddetto articolo 2054, comma secondo, c.c.. 2.1. Il motivo è infondato. Per quanto detto, il Tribunale ha preso in esame (pagina 10, ultimo capoverso, della sentenza impugnata) la condotta del conducente dell'autobus, e ha escluso che questi avesse tenuto una condotta colposa. Violazione dell'articolo 2054, comma secondo, c.c., dunque, non vi fu;
lo stabilire poi se Tribunale abbia correttamente o scorrettamente interpretato le prove, là dove ha escluso la responsabilità del conducente dell'autobus, è anch'essa questione di puro fatto non sindacabile in sede di legittimità.”. Peraltro, seppure esaustiva la suddetta motivazione e definitiva la pronuncia perché resa dal Giudice di legittimità, con riguardo alla responsabilità censurata, vale anche la pena richiamare con riguardo alla dinamica del sinistro ed alla ricostruzione degli stessi fatti, quanto motivato dal Tribunale che quale giudice di appello ha confermato la sentenza del Giudice di pace. Invero, il Giudice monocratico della precedente impugnazione, precedente Giudice di merito, dopo avere dato atto che erano stati sentiti i testi – gli stessi poi escussi nel presente giudizio - e che era stata espletata consulenza tecnica che aveva ricostruito la velocità alla quale viaggiava la Smart in 92 Km/h, a fronte di un limite di 70 Km/h, giunge alla conclusione che la velocità del veicolo Smart non fosse adeguata allo stato dei luoghi;
il veicolo procedeva ad una velocità tale da determinare non solo i danni riportati dal veicolo Smart, ma anche quelli presenti sull'autobus. Danni incompatibili con la velocità richiesta dello stato dei luoghi.
Non vi era dubbio, per il Giudice, che se il veicolo avesse proceduto ad una velocità adeguata ai luoghi avrebbe consentito al conducente di arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza, il quale inoltre, “ad una distanza di almeno un'ora dall'incidente, è stato sottoposto a prelievo ematico che ha accertato la presenza nel sangue di una concentrazione di etanolo pari ad 1,76 g/l, livello in grado di alterare gravemente sia la capacità di apprezzare la realtà sia i riflessi ritardando in modo consistente la esecuzione delle manovre necessarie”. Ulteriormente chiarendo che la giustificazione addotta in ordine all'utilizzo locale di prodotti per la gola, “non appare poter assumere alcun rilievo in un accertamento del tasso alcolico eseguito non attraverso il respiro..ma attraverso un prelievo ematico indifferente all'utilizzo di prodotti topici ma in grado di individuare solo l'alcol ingerito.”. Tali le pronunce, il principio di diritto che è applicabile nella presente fattispecie è proprio quello invocato dalla stessa appellata (cfr. conclusionale che CP_3
“Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato, in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare, l'eccezione di giudicato in relazione ad altra impugnazione della medesima delibera da parte di un diverso soggetto con riferimento a distinto rapporto giuridico).” (Ordinanza n. 11314/2018; cfr. Cass. Ordinanza 27013/2022). Del resto l'essersi svolto il precedente giudizio senza la partecipazioni delle altre parti citate invece in quello in esame, impone il richiamo anche dell'altro principio secondo cui “La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite.... “ (Cass. n. 5377/2023; cfr. anche Cass. n. 29301/2023 Può essere ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato- condizionato.)”. Consegue che, allora, non solo il giudicato si è formato nei confronti dell'appellante
, dell'appellata e delle che in quel giudizio Pt_1 CP_3 Controparte_4 hanno partecipato la prima quale parte attrice e gli altri come convenuti, ma anche di tutte le altre parti citate nel presente procedimento, posto che, sebbene estranei al processo in cui è stata resa la precedente pronuncia, sono titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite. Invero, così come esplicitato nella parte motiva della sentenza di cui alla massima da ultimo sopra riportata “..le diverse fattispecie, rispetto alle quali può venire in questione una efficacia "riflessa" del giudicato, risultano del tutto disomogenee tra loro, come emerge dalla disamina della casistica giurisprudenziale, in quanto le modalità con cui gli effetti del giudicato possono venire a riverberarsi sulla situazione giuridica vantata dal terzo variano a seconda della struttura relazionale di "dipendenza" che caratterizza la situazione giuridica di cui quest'ultimo risulta essere titolare. Tale situazione giuridica può, infatti, configurarsi come: a) "dipendente" nel senso di "accessoria" (es. obbligazione fidejussoria); b) "dipendente" sul piano del collegamento o del coordinamento negoziale, nel senso di "derivata o subordinata" (es. sublocazione;
subappalto, contratti derivati in genere); c) "dipendente" sul piano del diritto sostanziale, nel senso di "pregiudicata" (qualora la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere includa tra i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che sia stata oggetto della controversia in precedente giudizio "inter alios" passato in giudicato).”. Il presente giudizio, come detto, ha per oggetto la risarcibilità dei danni subiti dall (attore in primo grado), trasportato e danneggiato, a carico delle parti CP_1 convenute , e o da parte di e di Pt_1 CP_6 CP_2 CP_3 Controparte_4
il cui presupposto è fondato sulla dinamica del sinistro e dunque CP_7 sull'accertamento della responsabilità. L'accertamento con sentenza definitiva che la responsabilità è in capo al conducente e alla proprietaria del veicolo produce effetti nel presente giudizio in quanto la condanna al risarcimento dei danni da pronunciare trova il presupposto nella affermazione della responsabilità che in quello definito con la sentenza passata in giudicato è stata già accertata. Così tutte le censure svolte, sia dalla parte appellante principale che dalla parte appellata incidentale dirette a contestare la decisione gravata che ha ritenuto sussistente l'esclusiva responsabilità del conducente della Smart e di conseguenza di quale proprietaria, nonché della Compagnia di Assicurazione devono Parte_1 ritenersi definitivamente decise con la pronuncia che ha concluso per l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo e conseguentemente della proprietaria e della Compagnia Assicuratrice, anch'essa impugnante incidentale. Concludendo consegue che l'appello va rigettato. Le spese di lite del presente grado, che seguono la sostanziale soccombenza della parte appellante, a fronte di quella della parte appellante incidentale che ha riguardato gli stessi profili e per le quali si può giungere invece alla compensazione, si liquidano come da dispositivo, in favore della parte appellata costituita , CP_3 nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta. Mentre, nessuna pronuncia va resa per le parti contumaci. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e della parte appellata e appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituita
,, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 9.991,00 oltre CP_3 accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; compensa le spese di lite tra la parte appellata-appellante incidentale e la parte appellata costituita;
CP_3 nulla per le parti contumaci;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e della parte appellata incidentale. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1856/19 e vertente TRA
Parte_1
(Avv.ti Alessandro Giorgi e Pietro Di Girolamo) PARTE APPELLANTE E
CP_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE E
nella qualità designata in nome e per conto del F.G.V.S. Controparte_2
(Avv. Maria Chiara Morabito) PARTE APPELLATA e PARTE APPELLANTE INCIDENTALE E Controparte_3
(Avv. Marco Tortorella) PARTE APPELLATA E
- Controparte_4 Controparte_5
PARTE APPELLATA CONTUMACE E
Controparte_6
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1358/19 emessa dal Tribunale di Roma
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1358/19, ha accolto la domanda proposta da che aveva agito nei confronti di , , CP_1 Controparte_6 Parte_1
, e nonché di Controparte_2 Controparte_3 CP_3 [...]
, per ottenere la condanna al risarcimento dei Controparte_7 danni subiti in seguito al sinistro stradale, verificatosi in data 8.4.2011 in Velletri sulla via Appia, ed ha condannato in solido i convenuti e Parte_1 Controparte_6 al pagamento in favore di ella somma di € 53.115,58, oltre interessi CP_1 e rivalutazione;
ha posto le spese di lite in favore di di ctu a carico CP_1 dei medesimi convenuti;
ha condannato al pagamento in favore di Controparte_2 elle somme indicate ai capi precedenti quale impresa designata del CP_1
Fondo Garanzia Vittime della Strada;
ha accolto la domanda di regresso proposta da nei confronti di e che ha Controparte_2 Parte_1 Controparte_6 condannato in solido al pagamento di quanto corrisposto da in favore di CP_2
in ragione della pronuncia;
ha condannato e CP_1 Parte_1 CP_6
al pagamento in favore di delle spese di lite;
ha rigettato
[...] Controparte_2 la domanda proposta da nei confronti di e di CP_1 Controparte_3
e ha compensato le spese tra Controparte_7 dette parti.
ha proposto appello e ha chiesto, in riforma della sentenza, che Parte_1 venisse dichiarata l'esclusiva responsabilità di e rigettata la Controparte_3 domanda proposta nei suoi confronti;
in subordine nel caso di un ritenuto concorso di colpa, che fosse ridotto il risarcimento del danno in relazione al grado di responsabilità accertato e nella misura di giustizia;
con spese di lite del doppio grado e con distrazione. Si sono costituite:
che ha domandato l'accoglimento dell'appello incidentale e per Controparte_2
l'effetto in riforma della sentenza, che fosse dichiarata l'esclusiva e/o concorrente responsabilità di , quale conducente dell'autobus di proprietà di Controparte_8
nella causazione del sinistro e conseguentemente che fosse disposta la CP_3 restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al dovuto, con spese di lite del doppio grado;
che ha chiesto che le impugnazioni fossero rigettate con condanna CP_3 dell'appellante principale al pagamento delle spese di lite. Le altre parti citate hanno optato per la contumacia. La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 17 ottobre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Così come si narra negli atti, ha convenuto in giudizio CP_1 CP_6
conducente della vettura Smart ove era trasportato, nonché ,
[...] Parte_1 quale proprietaria del veicolo, e la compagnia assicuratrice oltre Controparte_2 la società e di per ottenere il risarcimento dei CP_9 CP_10 Controparte_4 CP_7 danni riportati in seguito al sinistro, accaduto il giorno 8.4.2011 alle ore 20,50 in Velletri sulla s.s. Appia, allorquando la Smart che stava percorrendo la citata strada aveva colliso con l'autobus di proprietà di condotto da , CP_3 Controparte_8 assicurato con la Compagnia Mutua Assicuratrice CP_7
L'autobus, nel compiere la manovra di uscita dal parcheggio del deposito si era immesso sulla via Appia, con direzione di marcia Velletri, occupando CP_3
l'intera carreggiata e tagliando così la strada alla Mercedes Smart. L'autovettura, a seguito dell'urto, ruotava su se stessa e si posizionava nella banchina lato destro della corsia di marcia Velletri - Cisterna di Latina con la parte anteriore rivolta verso Velletri, andando a urtare con la fiancata posteriore laterale sinistra contro un albero di alto fusto (pino). Sul luogo del sinistro erano intervenuti i CC della Compagnia di Velletri;
l'autovettura della era risultata priva di Pt_1 copertura assicurativa e pertanto era stata designata dal FGVS la compagnia
[...]
a rispondere del danno cagionato. Dal rapporto dei C.C. era, poi, emerso CP_2 che il si trovava alla guida dell'autovettura con un tasso alcolimetrico CP_6 constatato all'atto del ricovero ospedaliero pari a 1.76 ml/g e, quindi, aveva agito – a sua volta – in violazione dell'art.186 C.d.S. oltre che mantenendo una velocità di guida superiore a quella prescritta per quel tratto di strada (70 km/h). Per l'attore la responsabilità del sinistro era da ricondursi in via prevalente al conducente del bus e
“vicariamente” al . CP_6
Ammessa ed espletata la ctu medico-legale, escussi i testi, seguiva la sentenza gravata. Il primo giudice ha così motivato la decisione :”.. La dinamica del sinistro può avvantaggiarsi delle sole dichiarazioni del teste .. Dal contenuto di questa Tes_1 deposizione si trae conferma di una serie di circostanze obiettivamente già riscontrate dai CC al momento del loro successivo intervento sul luogo del sinistro (allegato g citazione) ossia a) che l'autovettura in parola avesse arrestato la propria corsa colpendo la parte posteriore del veicolo pubblico in uscita dal parcheggio ad una velocità certamente sostenuta, tenuto conto che il pesante mezzo presentava
«l'assale posteriore lato sinistro spostato verso la parte posteriore»; b) la strada era un rettilineo privo di illuminazione pubblica;
c) il mezzo era in uscita dal CP_3 parcheggio e doveva necessariamente procedere a rilento a cagione delle dimensioni dell'intera carreggiata (mt. 7.70) e delle dimensioni dell'autobus, avendo necessità di coprire tutta la sede stradale per impegnare la via Appia in direzione opposta a quella da cui proveniva la Smart con a bordo il sig. e il sig. Lo schizzo CP_6 CP_1
planimetrico redatto dai CC descrive efficacemente lo stato dei luoghi e nessuna delle circostanze ivi evidenziate è stato oggetto di contestazione tra le parti.
Ciò posto, quantunque contestato da parte attrice, non v'è dubbio che i segni di frenata constatati dai militari sull'asfalto siano da ricondurre all'azione di emergenza attuata dal sig. per evitare, inutilmente, l'impatto….Tale era la velocità del CP_6
mezzo che la dissipazione d'energia conseguente alla frenata (prima) e alla collisione con il bus (poi) non ne ha impedito l'ulteriore rotazione a 180° e l'impatto violento sull'albero posto sul margine destro della carreggiata e, questa velocità, può essere stimata prossima ai 100 km/h. Si è, quindi, in presenza di una condotta di guida ampiamente eccedente i limiti di velocità prescritti per quel tratto di strada (70 km/h)
e, per giunta, aggravata dall'assunzione da parte del sig. di quantità di alcol CP_6
etilico superiori del triplo al massimo consentito (1,76 g/l secondo il referto di PS di
Velletri). A questo riguardo il convenuto ha sostenuto che sarebbe intervenuta un'archiviazione del procedimento penale ex art. 186 C.d.S. in ragione dell'asserita assunzione di un collutorio a base alcolica. Il dato è rimasto privo di qualsivoglia riscontro non avendo curato il sig. alcuna allegazione al riguardo. In senso CP_6
convergente a queste conclusioni v'è la dichiarazione resa ai CC dal teste oculare
(allegato 1) il quale aveva poco prima dell'impatto visto la Smart Testimone_2
procedere nel senso di marcia opposto al suo a «velocità sostenuta». La tesi di parte convenuta secondo cui la percezione sensoriale del dovrebbe intendersi Tes_2 alterata da un'asserita “sommatoria” delle velocità di avanzamento dei due mezzi (in ipotesi 70 km/h versus 70 km/h) è priva di efficacia dimostrativa, …Solo a conforto, quindi, può adoperarsi la valutazione del secondo cui «presumo che la Tes_2
vettura viaggiasse ad una velocità di circa 100 k/h, forse anche di più» (in senso analogo ai CC il teste allegato 2). Si tratta di percezioni e giudizi non astratti, Tes_1
ma che trovano ragion d'essere nel dato obiettivo della velocità riscontrata dal teste al momento dell'incrocio tra le due macchine.
In altre parole il sig. procedeva, in stato di grave alterazione psico-fisica (v. CP_6
tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica Ministero Salute in allegato 5 comparsa CO.TRA.L.), ad alta velocità, in condizione di luce carenti e su una strada a corsia unica di modesta ampiezza….
Resta da chiarire se possa configurarsi un concorso colposo del conducente dell'autobus sig. . In senso opposto a tale conclusione depongono Controparte_8
le citate emergenze probatorie e, in particolare, il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste che si trovava - a bordo della propria autovettura - subito dietro Tes_1
l'autobus e che ai CC ha riferito del sopraggiungere dei fari della Smart quanto il mezzo era già in mezzo alla carreggiata… A questo si aggiunge l'argomento di prova che può trarsi dalla citata dichiarazione proveniente dal teste il quale ha, come Tes_2
detto, incrociato la Smart all'altezza della stazione di servizio posta a circa 100/150 metri dall'ingresso del deposito..”.
L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nel seguente motivo così articolato. Innanzitutto, circa la non corretta ricostruzione dell'accaduto, ha evidenziato che il Tribunale aveva fondato la responsabilità esclusiva del conducente la Smart, sul rilievo, peraltro non accertato, che procedesse ad una velocità superiore al limite massimo, senza però esaminare la condotta colposa del conducente dell'autobus che aveva posto in essere un'incauta e repentina manovra di uscita dal parcheggio, senza dare la precedenza e con immissione al passaggio del veicolo Smart. Dalle dichiarazioni del Carabiniere del teste e dalla relazione dei Tes_3 Tes_1
C.C., emergevano invece elementi che deponevano per l'attribuzione di una responsabilità esclusiva dell'incidente a carico del conducente dell'autobus. La violazione dell'art. 145 c.d.s. da parte del conducente dell'autobus emergeva dalla stessa prova testimoniale. Sul presunto tasso alcolemico non conforme riscontrato al conducente del veicolo Smart e la sua incidenza causale nella produzione dell'incidente, il procedimento sanzionatorio risultava archiviato perché aveva piuttosto fatto uso di sostanze medicali a contenuto alcolico che avevano interferito con il test che gli era stato praticato. Il Tribunale, aveva mancato di accertare il contributo dello stato psicofisico del conducente. Sotto l'altro aspetto dell'eventuale concorso di colpa, al momento dell'urto l'autobus occupava interamente la corsia di destra di percorrenza della Smart e l'urto non poteva essere evitato;
il Giudice in via sussidiaria avrebbe potuto graduare la responsabilità facendo ricorso all'applicazione del disposto di cui all'art. 2054 comma 2 c.c..
Orbene, va preliminarmente detto che l'appellata ha allegato, già CP_3 unitamente alle note di udienza, la pronuncia intervenuta della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 17275/2022), emessa a definizione del giudizio parimenti introdotto dall'odierna appellante con il quale aveva richiesto a ed alle Pt_1 CP_3 [...] di il risarcimento dei danni causati al proprio veicolo, condotto da CP_4 CP_7
, sempre in occasione dello stesso sinistro stradale oggetto del Controparte_6 presente giudizio, la cui domanda era stata rigettata in primo grado dal Giudice di Pace e poi, proposto appello, dal Tribunale. E in tale provvedimento si legge “ Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2700 c.c.; degli articoli 140 e 145 del codice della strada;
dell'articolo 116 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo si sostiene che il Tribunale avrebbe trascurato di esaminare il rapporto redatto dai Carabinieri in occasione del sinistro, dal quale emergeva che il conducente dell'autobus, impegnando l'area d'un crocevia, aveva violato le norme del codice della strada che prescrivono ai conducenti di usare la massima attenzione nell'affrontare le intersezioni stradali. Sostiene la ricorrente che, avendo il rapporto redatto dai carabinieri piena efficacia probatoria fino a querela di falso, ai sensi dell'articolo 2700 c.c., il non avere attribuito rilevanza a tale documento costituisce un errore di diritto censurabile in sede di legittimità. 1.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato. È inammissibile perché lo stabilire se da un determinato atto possa o non possa trarsi la prova della condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale è questione di puro fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità. Il motivo è comunque infondato per due concorrenti ragioni: sia perché il rapporto redatto dalla polizia giudiziaria fa piena fede fino a querela di falso solo con riferimento ai fatti caduti sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, e va da sé che questi ultimi non furono presenti all'impatto tra i due mezzi;
sia perché in ogni caso il Tribunale non ha affatto trascurato di prendere in esame la condotta del conducente dell'autobus: l'ha fatto, ed ha concluso, sulla base delle deposizioni testimoniali raccolte nel corso dell'istruttoria, che la sua condotta non fu imprudente, in quanto l'autobus venne attinto nella parte posteriore del veicolo condotto da CP_6 quando il primo mezzo aveva già ultimato la manovra di svolta.
[...]
2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'articolo 2054 c.c. e dell'articolo 116 c.p.c.. Deduce che il Tribunale non avrebbe potuto addossare l'intera responsabilità del sinistro al conducente del veicolo di proprietà dell'attrice, se non dopo avere accertato in fatto se anche il conducente dell'autobus avesse fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. Tale accertamento - prosegue la ricorrente - non era stato compiuto dal Tribunale e tale omissione costituiva di per sé violazione del suddetto articolo 2054, comma secondo, c.c.. 2.1. Il motivo è infondato. Per quanto detto, il Tribunale ha preso in esame (pagina 10, ultimo capoverso, della sentenza impugnata) la condotta del conducente dell'autobus, e ha escluso che questi avesse tenuto una condotta colposa. Violazione dell'articolo 2054, comma secondo, c.c., dunque, non vi fu;
lo stabilire poi se Tribunale abbia correttamente o scorrettamente interpretato le prove, là dove ha escluso la responsabilità del conducente dell'autobus, è anch'essa questione di puro fatto non sindacabile in sede di legittimità.”. Peraltro, seppure esaustiva la suddetta motivazione e definitiva la pronuncia perché resa dal Giudice di legittimità, con riguardo alla responsabilità censurata, vale anche la pena richiamare con riguardo alla dinamica del sinistro ed alla ricostruzione degli stessi fatti, quanto motivato dal Tribunale che quale giudice di appello ha confermato la sentenza del Giudice di pace. Invero, il Giudice monocratico della precedente impugnazione, precedente Giudice di merito, dopo avere dato atto che erano stati sentiti i testi – gli stessi poi escussi nel presente giudizio - e che era stata espletata consulenza tecnica che aveva ricostruito la velocità alla quale viaggiava la Smart in 92 Km/h, a fronte di un limite di 70 Km/h, giunge alla conclusione che la velocità del veicolo Smart non fosse adeguata allo stato dei luoghi;
il veicolo procedeva ad una velocità tale da determinare non solo i danni riportati dal veicolo Smart, ma anche quelli presenti sull'autobus. Danni incompatibili con la velocità richiesta dello stato dei luoghi.
Non vi era dubbio, per il Giudice, che se il veicolo avesse proceduto ad una velocità adeguata ai luoghi avrebbe consentito al conducente di arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza, il quale inoltre, “ad una distanza di almeno un'ora dall'incidente, è stato sottoposto a prelievo ematico che ha accertato la presenza nel sangue di una concentrazione di etanolo pari ad 1,76 g/l, livello in grado di alterare gravemente sia la capacità di apprezzare la realtà sia i riflessi ritardando in modo consistente la esecuzione delle manovre necessarie”. Ulteriormente chiarendo che la giustificazione addotta in ordine all'utilizzo locale di prodotti per la gola, “non appare poter assumere alcun rilievo in un accertamento del tasso alcolico eseguito non attraverso il respiro..ma attraverso un prelievo ematico indifferente all'utilizzo di prodotti topici ma in grado di individuare solo l'alcol ingerito.”. Tali le pronunce, il principio di diritto che è applicabile nella presente fattispecie è proprio quello invocato dalla stessa appellata (cfr. conclusionale che CP_3
“Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato, in un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera assembleare, l'eccezione di giudicato in relazione ad altra impugnazione della medesima delibera da parte di un diverso soggetto con riferimento a distinto rapporto giuridico).” (Ordinanza n. 11314/2018; cfr. Cass. Ordinanza 27013/2022). Del resto l'essersi svolto il precedente giudizio senza la partecipazioni delle altre parti citate invece in quello in esame, impone il richiamo anche dell'altro principio secondo cui “La sentenza passata in giudicato ha un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa e una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo in cui è stata resa, se titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite.... “ (Cass. n. 5377/2023; cfr. anche Cass. n. 29301/2023 Può essere ravvisata l'efficacia riflessa del giudicato nei soli casi in cui si configuri una relazione di pregiudizialità-dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma oggetto del processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutivi della fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino gli elementi del rapporto pregiudicato- condizionato.)”. Consegue che, allora, non solo il giudicato si è formato nei confronti dell'appellante
, dell'appellata e delle che in quel giudizio Pt_1 CP_3 Controparte_4 hanno partecipato la prima quale parte attrice e gli altri come convenuti, ma anche di tutte le altre parti citate nel presente procedimento, posto che, sebbene estranei al processo in cui è stata resa la precedente pronuncia, sono titolari di diritti dipendenti dalla (o comunque subordinati alla) situazione definita in quella lite. Invero, così come esplicitato nella parte motiva della sentenza di cui alla massima da ultimo sopra riportata “..le diverse fattispecie, rispetto alle quali può venire in questione una efficacia "riflessa" del giudicato, risultano del tutto disomogenee tra loro, come emerge dalla disamina della casistica giurisprudenziale, in quanto le modalità con cui gli effetti del giudicato possono venire a riverberarsi sulla situazione giuridica vantata dal terzo variano a seconda della struttura relazionale di "dipendenza" che caratterizza la situazione giuridica di cui quest'ultimo risulta essere titolare. Tale situazione giuridica può, infatti, configurarsi come: a) "dipendente" nel senso di "accessoria" (es. obbligazione fidejussoria); b) "dipendente" sul piano del collegamento o del coordinamento negoziale, nel senso di "derivata o subordinata" (es. sublocazione;
subappalto, contratti derivati in genere); c) "dipendente" sul piano del diritto sostanziale, nel senso di "pregiudicata" (qualora la fattispecie costitutiva del diritto fatto valere includa tra i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che sia stata oggetto della controversia in precedente giudizio "inter alios" passato in giudicato).”. Il presente giudizio, come detto, ha per oggetto la risarcibilità dei danni subiti dall (attore in primo grado), trasportato e danneggiato, a carico delle parti CP_1 convenute , e o da parte di e di Pt_1 CP_6 CP_2 CP_3 Controparte_4
il cui presupposto è fondato sulla dinamica del sinistro e dunque CP_7 sull'accertamento della responsabilità. L'accertamento con sentenza definitiva che la responsabilità è in capo al conducente e alla proprietaria del veicolo produce effetti nel presente giudizio in quanto la condanna al risarcimento dei danni da pronunciare trova il presupposto nella affermazione della responsabilità che in quello definito con la sentenza passata in giudicato è stata già accertata. Così tutte le censure svolte, sia dalla parte appellante principale che dalla parte appellata incidentale dirette a contestare la decisione gravata che ha ritenuto sussistente l'esclusiva responsabilità del conducente della Smart e di conseguenza di quale proprietaria, nonché della Compagnia di Assicurazione devono Parte_1 ritenersi definitivamente decise con la pronuncia che ha concluso per l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo e conseguentemente della proprietaria e della Compagnia Assicuratrice, anch'essa impugnante incidentale. Concludendo consegue che l'appello va rigettato. Le spese di lite del presente grado, che seguono la sostanziale soccombenza della parte appellante, a fronte di quella della parte appellante incidentale che ha riguardato gli stessi profili e per le quali si può giungere invece alla compensazione, si liquidano come da dispositivo, in favore della parte appellata costituita , CP_3 nella misura media in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta. Mentre, nessuna pronuncia va resa per le parti contumaci. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e della parte appellata e appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
rigetta l'appello incidentale;
condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata costituita
,, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 9.991,00 oltre CP_3 accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; compensa le spese di lite tra la parte appellata-appellante incidentale e la parte appellata costituita;
CP_3 nulla per le parti contumaci;
dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante principale e della parte appellata incidentale. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin