Art. 17. Disposizioni in materia di protezione dei dati 1. L'Agenzia delle entrate e i gestori di piattaforma sono titolari del trattamento dei dati personali quando, agendo da soli o congiuntamente, determinano le finalita' e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione:
a) informano ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformita' alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;
b) forniscono a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679 , nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11.
Note all'art. 17:
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 riguarda la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati.
- La Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 riguarda un sistema di cooperazione amministrativa sicura tra le autorita' fiscali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e definisce le regole e le procedure per lo scambio di informazioni a fini fiscali.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento ordinario n. 123, riguarda il Codice in materia di protezione dei dati personali .
2. I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione:
a) informano ogni persona interessata che le informazioni ad essa relative saranno raccolte e trasferite in conformita' alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;
b) forniscono a ogni persona interessata tutte le informazioni che la stessa ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679 , nonche' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 2, lettera b), i gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione sono tenuti a informare i venditori oggetto di comunicazione dei corrispettivi comunicati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11.
Note all'art. 17:
- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 riguarda la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati.
- La Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011 riguarda un sistema di cooperazione amministrativa sicura tra le autorita' fiscali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea e definisce le regole e le procedure per lo scambio di informazioni a fini fiscali.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento ordinario n. 123, riguarda il Codice in materia di protezione dei dati personali .