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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5818/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5818/2024 avente ad oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUCCINELLI IRENE, elettivamente domiciliato in VIA CARLO JUSSI 8 40068 SAN LAZZARO DI
SAVENApresso il difensore avv. MUCCINELLI IRENE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILIPO Parte_2 C.F._2
FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIALE PETRARCA 18 CARPIpresso il difensore avv.
SILIPO FRANCESCO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 236/2024 pubbl. il 28/06/2024 nel presente procedimento RG n. 5818/2024 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione e divorzio, era pronunciata la separazione fra le parti e la causa era rinviata all'udienza del 21.1.2025, con disposizione di svolgimento a mezzo di scambio di note scritte.
Sono trascorsi i termini di legge, la sentenza è passata in giudicato, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Esse vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e frutto di libero accordo.
Dall'unione non sono nati figli.
Trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 16/06/2018 a
Casalecchio di Reno (BO) Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 2018 - Comune di Casalecchio di Reno
(BO);
2 - ordina che la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO) (Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 2018);
3 – dà atto che per volontà delle parti la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
a - Conferma l'attribuzione della facoltà di utilizzare in via esclusiva la ex dimora coniugale, di sua proprietà, ubicata a Sasso Marconi (BO), Via Stazione, 109, Interno 1, meglio identificata nell'atto di cui al doc. 2, a favore di I seguenti beni mobili registrati, di proprietà del sig. Parte_2
verranno da lui utilizzati in via esclusiva: a. GJ118 ZX Kia Sportage;
b. Parte_1
EZ892ML Renault Clio.
b. I ricorrenti, riconoscono che le attuali condizioni economiche e reddituali sono quelle indicate nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, dichiarano di essere autosufficienti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
pagina 2 di 3 c. I ricorrenti dichiarano di non avere non avere debiti e crediti reciproci e di avere regolato ogni altro rapporto economico patrimoniale con separata scrittura privata alla quale fanno riferimento.
4. Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5818/2024 avente ad oggetto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio su ricorso congiunto, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MUCCINELLI IRENE, elettivamente domiciliato in VIA CARLO JUSSI 8 40068 SAN LAZZARO DI
SAVENApresso il difensore avv. MUCCINELLI IRENE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILIPO Parte_2 C.F._2
FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIALE PETRARCA 18 CARPIpresso il difensore avv.
SILIPO FRANCESCO
Ricorrenti
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 236/2024 pubbl. il 28/06/2024 nel presente procedimento RG n. 5818/2024 avente ad oggetto domanda congiunta di separazione e divorzio, era pronunciata la separazione fra le parti e la causa era rinviata all'udienza del 21.1.2025, con disposizione di svolgimento a mezzo di scambio di note scritte.
Sono trascorsi i termini di legge, la sentenza è passata in giudicato, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Esse vanno integralmente recepite in quanto conformi a legge e frutto di libero accordo.
Dall'unione non sono nati figli.
Trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione proposto su ricorso congiunto ove non vi sono interessi confliggenti e pertanto nemmeno soccombenza, il Tribunale non deve pronunciarsi sulle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 16/06/2018 a
Casalecchio di Reno (BO) Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 2018 - Comune di Casalecchio di Reno
(BO);
2 - ordina che la presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di Casalecchio di Reno (BO) (Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 2018);
3 – dà atto che per volontà delle parti la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio è regolata dalle seguenti condizioni:
a - Conferma l'attribuzione della facoltà di utilizzare in via esclusiva la ex dimora coniugale, di sua proprietà, ubicata a Sasso Marconi (BO), Via Stazione, 109, Interno 1, meglio identificata nell'atto di cui al doc. 2, a favore di I seguenti beni mobili registrati, di proprietà del sig. Parte_2
verranno da lui utilizzati in via esclusiva: a. GJ118 ZX Kia Sportage;
b. Parte_1
EZ892ML Renault Clio.
b. I ricorrenti, riconoscono che le attuali condizioni economiche e reddituali sono quelle indicate nelle rispettive dichiarazioni dei redditi, dichiarano di essere autosufficienti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di contributo al mantenimento.
pagina 2 di 3 c. I ricorrenti dichiarano di non avere non avere debiti e crediti reciproci e di avere regolato ogni altro rapporto economico patrimoniale con separata scrittura privata alla quale fanno riferimento.
4. Nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3