TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/07/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18133/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott.ssa Angela Baraldi Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 18133/2024, promosso da:
(C.F. ) nato in [...] Parte_1 C.F._1 del Nord il 02.10.1997
C.U.I.: C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Michela Cucchetti del Foro di Piacenza con studio professionale in Piacenza, in Vicolo Edilizia nr. 13
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ads80068910373)
RESISTENTE
Pagina 1
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “ .. Voglia l'on.le Tribunale... - in via principale, previa sospensione del provvedimento, che venga dichiarato nullo il provvedimento emesso in data 11.10.2024 dal Questore della Provincia di
Piacenza (Nr. 379/2024 Cat. A12/Imm/AS) e notificato al Sig. Parte_1
il 20.11.2024, e riconosciuto, di conseguenza, al Sig.
[...] Parte_1
, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “Protezione
[...]
Speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 1.1., T.U.I. e ordini al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni, convertibile in lavoro;
- condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore del ricorrente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa, compresi CPA e IVA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15%,.. Con vittoria di spese diritti ed onorari....”.
Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 19 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 11.10.2024 dal Questore della Provincia di Piacenza, notificatogli in data 20.11.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta dell'11.9.2024 dalla Commissione Territoriale, secondo la quale “non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1, terzo e quarto
Pagina 2 periodo del D. Lgs. 286/98 e, pertanto, esprime parere CONTRARIO al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale..”.
1.2 L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale, nonché lo svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato e, più in generale, le condizioni socio-politiche e di sicurezza del suo paese d'origine.
1.3. In data 24 dicembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Nonostante la regolarità delle comunicazioni, parte resistente non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva all'udienza del 4 marzo 2025, ha delegato, per la prosecuzione dell'istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del Processo.
1.5. Quindi, la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 13.3.25, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: io sono nato in [...] nel 1997 e ho fatto ingresso in Italia nel 2009, quando ero ancora minorenne, con regolare visto per motivi di famiglia perché a Bobbio in provincia di Piacenza viveva e vive tutt'ora mio padre. Io sono arrivato in Italia insieme a mia madre e mia sorella che è più grande di me di due anni. Purtroppo, il 7 febbraio 2023 mia madre è morta dopo un lungo periodo di malattia, aveva il cancro. Quindi siamo rimasti io, mio padre, mia sorella e suo figlio di quasi sei anni. Il padre di mio nipote lavora in provincia di Bologna e, quindi, non vive sempre con noi
a Bobbio. Mio padre aveva un permesso di soggiorno per lavoro e così io ho sempre seguito il suo stato, ho frequentato le scuole qui in Italia e ho ottenuto il diploma come elettricista in una scuola professionale di Piacenza. Quando sono diventato maggiorenne ho ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato: ho lavorato nel 2016 in agricoltura e, poi, come apprendista in una ditta di falegnameria, prima, e di macellazione carni successivamente fino ad agosto del 2020. In questo stesso periodo mia madre ha iniziato a non stare
Pagina 3 bene ed ha, infatti, ricevuto la diagnosi di cancro per la quale ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico e a trattamenti chemioterapici che
l'hanno poi portata ad essere riconosciuta totalmente invalida e inabile lavoro perché lei, prima della malattia, lavorava ed aveva sempre lavorato come lava- piatti nei ristoranti. ADR: sul certificato di residenza e di stato famiglia che mi sta mostrando le preciso che il nome di una donna originaria sempre della
Macedonia corrisponde a quello della nuova compagna di mio padre e oltre al mio nominativo non risulta ancora quello di mia sorella perché come le ho detto prima il suo compagno è di Bologna e forse la sua formale richiesta di cambio della residenza non si è ancora conclusa ma io ricordo di essermi recato al Comune per attestare che lei vivesse con me e nostro padre. ADR: nel 2020 io ho presentato le dimissioni alla ditta di carni per la quale lavoravo, quella di perché volevo occuparmi di mia madre, volevo Testimone_1 starle accanto e così mi sono proprio dimenticato di andare a ritirare il permesso del quale avevo richiesto precedentemente il rinnovo. E così mi è stato notificato il provvedimento di espulsione dalla Questura di Piacenza, credo che questo sia avvenuto a novembre del 2022. L'avvocato che allora mi rappresentava ha impugnato il provvedimento e so che ho avuto ragione e poi mi ha consigliato lui stesso di presentare contemporaneamente la domanda di protezione speciale, credo fosse la fine del 2022 o inizio del 2023, non ne sono sicuro. Poi nel 2023 e nel 2024 ho lavorato presso un panificio di Bobbio presso il quale ero stato assunto con contratto a termine poi trasformato a tempo indeterminato. Guadagnavo 1300,00 euro circa al mese.
ADR: ho presentato le dimissioni da questo lavoro, lo so che può sembrare strano, avevo anche una buona paga ma non riuscivo a sostenere gli orari del turno di lavoro, lavoravo dall'una di notte fino alle 9 del mattino. E poi avevo la speranza di poter andare a lavorare con mio padre che è dipendente di una società di reti elettriche e ancora prima il precedente datore di lavoro, quello della fabbrica di macellazione della carne, mi aveva promesso che se fossi stato in regola con i documenti mi avrebbe di nuovo assunto, ma così non è stato perché la Questura di Piacenza ha apposto il timbro del rinnovo sulla mia domanda di protezione speciale il 28.1.2025 (si dà atto che il ricorrente
Pagina 4 esibisce copia della domanda di protezione speciale dell'8.5.2023 dove risulta apposto anche il timbro questorile del 28.1.25) ma il commercialista della ditta mi ha comunicato l'impossibilità di assumermi senza un permesso di soggiorno vero e proprio. ADR: sono due mesi che non ricevo più l'indennità per la disoccupazione, per la Naspi, perché appunto il documento che le ho mostrato poc'anzi non è sufficiente per poter continuare a beneficiare di questo trattamento. Sono riuscito solo a percepire l'assegno di disoccupazione per i mesi di dicembre e di gennaio di quest'anno per un totale di poco più di 800,00 euro. Ho scritto anche all'Inps che appunto mi ha confermato che risulto privo di un valido permesso di soggiorno e che quando la mia situazione sarà sbloccata riprenderanno a pagare. Io però voglio lavorare, ho quasi 30 anni e non voglio dipendere da mio padre. ADR: io e la mia famiglia abitiamo in una casa in affitto dal 2017-2018. Preciso che i miei genitori erano separati sin dal
2015, e poi hanno anche divorziato ma io non riesco bene a dire quando precisamente e comunque non ho alcun documento in merito. Perciò, quando mia madre si è ammalata, ho voluto e dovuto assisterla io. Lei non si era risposata né aveva un compagno. Poi quando è deceduta io sono andato a stare da mio padre con il quale comunque negli anni avevo mantenuto i contatti, i rapporti. Per fortuna, mio padre si occupa di pagare l'affitto di casa e di tutto quello che mi può servire, ma vorrei oramai essere autonomo economicamente. ADR: non ho mai svolto attività di volontariato o partecipato
a corsi di formazione. ADR: sto bene in salute. ADR: ora sto studiando per la patente di guida che mi è stata revocata perché nell'anno in cui mi era stata sospesa dal giudice penale per guida in stato di ebbrezza nel 2022 io sono stato trovato dai Carabinieri di Bobbio alla guida della macchina nel parcheggio vicino a casa. So di aver sbagliato, che non avrei dovuto farlo, ricordo di avere ricevuto anche una multa di 5000,00 euro che non so per quale motivo mi è stata annullata almeno così mi aveva detto l'avvocato dal quale ero andato insieme a mio padre. La macchina mi era stata confiscata, ho poi riavuto anche quella ma è parcheggiata a casa, non circola perché c'è il fermo amministrativo. ADR: ricordo che la resistenza a pubblico ufficiale commessa nel 2018 è scaturita da una lite con un ragazzo in un bar;
i Carabinieri sempre
Pagina 5 di Bobbio sono intervenuti e in quell'occasione ho spintonato un agente.
Ricordo di essermi dovuto recare per 200 ore in un vivaio di Bobbio come lavoro socialmente utile. Poi, non ne ho saputo più nulla. ADR: sono fidanzato da tre anni con una ragazza italiana, che si chiama , che è iscritta Persona_1 all'Università e studia scienze infermieristiche a Piacenza. Abbiamo intenzione per il futuro di continuare a stare insieme, di sposarci dopo aver trovato un lavoro stabile”.
Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante per l'udienza già fissata da questi con il provvedimento di delega, udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c..
Nelle note conclusive il difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale
è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L.
113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs.
150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla
Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso dalla CT.
5.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in
Pagina 6 considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come si legge nel parere della CT versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
5.2 Va osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma
1.1.).
5.3 Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”).
Sul punto, va richiamata la sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta
Pagina 7 dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di
Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare,
l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del
2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
La vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni (Corte EDU, Sent. 16/12/1992, Niemetz c.
Pagina 8 Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU, Sent. 29/04/2002, Pretty c. Regno
Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU, Sent. 2/11/2006, Giacomelli c. Italia).
Per quanto riguarda la vita familiare la CEDU (cfr. https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_eng Guide on Article
8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life, home and correspondence, Updated on 9 April 2024) ha riconosciuto la rilevanza della relazione tra soggetti adulti e i loro genitori e/o fratelli come parte della vita familiare tutelata dall'art. 8 CEDU, anche quando gli adulti non vivono con i loro genitori e fratelli v. France, 1996, Per_2
§ 35) e nel caso in cui l'adulto abbia formato una propria famiglia (Moustaquim
v. Belgium, 1991, §§ 35 and 45-46; El Boujaïdi v. France, 1997, § 33).
La giurisprudenza più recente sembrerebbe aver ristretto l'esigenza di tutela rilevando che il legame familiare tra soggetti adulti e i loro genitori o fratelli merita una protezione minore rispetto a quella genitori-figli, salvo ci sia prova di ulteriori elementi di dipendenza, che mostrino qualcosa di più del solo legame emotivo (Benhebba v. France, 2003, § 36; v. France, 2003, § CP_2
33; Onur v. the United Kingdom, 2009, § 45; Slivenko v. Latvia [GC], 2003, §
97; v. the United Kingdom, 2011, § 32). Parte_2
5.4 Ciò chiarito, venendo al caso di specie il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, con particolare riferimento al diritto al rispetto della vita familiare, come emerso dalla giurisprudenza da ultimo citata.
Dalla documentazione in atti (v. doc. 4 ricorso) e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale il ricorrente risulta essere orfano di madre e vivere presso l'abitazione del padre e la di lui nuova compagna, entrambi regolari sul territorio nazionale. Dal momento del decesso della madre avvenuto a Piacenza il 7.2.2023 a causa di una neoplasia uroteliale endometriale e del colon, diagnosticatale in data 16.09.2022, il ricorrente, privo, peraltro, di attuale
Pagina 9 occupazione lavorativa, sta facendo totale affidamento sul genitore che giustamente si è preso, da più di due anni, e si sta prendendo cura di lui per ogni aspetto.
Dal compendio istruttorio è emersa, altresì, la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale: egli, infatti, è giunto in Italia nel 2009, quando era ancora minorenne, insieme ai propri genitori e alla sorella, con regolare visto per motivi di famiglia, ha frequentato la scuola secondaria di primo grado (v. doc.
5 ricorso) e successivamente, dal 2012 e fino a luglio 2015, un corso di istruzione e formazione professionale ai sensi del d.lgs. n. 226/05 e della legge regionale n. 5/2011, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, di durata triennale, grazie al quale ha conseguito, in data 08/07/2015, la qualifica di operatore di impianti elettrici (v. doc. 6 ricorso). Una volta diventato maggiorenne, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fino all'anno 2020: come si evince dall'estratto conto previdenziale INPS (v. doc. 7 ricorso e doc. 20 nota di deposito del 30.6.25) il ricorrente ha lavorato dal 2016 e fino al 2020, allorquando ha dovuto interrompere l'attività lavorativa presso la ditta (dimissioni) Testimone_1 per occuparsi della madre medio tempore ammalatasi;
madre con la quale viveva insieme alla sorella dopo la separazione dei genitori nel 2015 (v. docc.
8-10 ricorso). Ciò dimostra, sotto il primo profilo, la sussistenza di quegli elementi di dipendenza del giovane dal padre richiesti dalla giurisprudenza europea e, sotto l'altro profilo, come il medesimo, nei sedici anni di permanenza sul territorio nazionale, abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta precedentemente e documentata in atti sia per le relazioni – affettive, familiari, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
Parimenti indubbio è che il ricorrente sia oramai del tutto privo di riferimenti familiari effettivi nel Paese d'origine e, giova ribadire, abbia qui radicato e consolidato la propria vita familiare.
A fronte di tali circostanze i due pregiudizi penali da cui risulta attinto il ricorrente non possono che apparire soccombenti attese anche la risalenza nel tempo della loro commissione (il primo, per il reato resistenza a pubblico ufficiale, nel 2018, e il secondo, per guida in stato di ebbrezza, nel 2022) e la concessione, per
Pagina 10 entrambi, del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cp e della non menzione.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza;
il permesso di soggiorno ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Pagina 11 Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
-accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
-spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. ssa Cristina Reggiani Giudice rel. dott.ssa Angela Baraldi Giudice all'esito della camera di consiglio del nel procedimento iscritto al n.r.g. 18133/2024, promosso da:
(C.F. ) nato in [...] Parte_1 C.F._1 del Nord il 02.10.1997
C.U.I.: C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Michela Cucchetti del Foro di Piacenza con studio professionale in Piacenza, in Vicolo Edilizia nr. 13
RICORRENTE contro
(CF ), in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
(C.F. ads80068910373)
RESISTENTE
Pagina 1
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente: “ .. Voglia l'on.le Tribunale... - in via principale, previa sospensione del provvedimento, che venga dichiarato nullo il provvedimento emesso in data 11.10.2024 dal Questore della Provincia di
Piacenza (Nr. 379/2024 Cat. A12/Imm/AS) e notificato al Sig. Parte_1
il 20.11.2024, e riconosciuto, di conseguenza, al Sig.
[...] Parte_1
, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per “Protezione
[...]
Speciale” ai sensi dell'art. 19, comma 1 e 1.1., T.U.I. e ordini al Questore il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale della durata di due anni, convertibile in lavoro;
- condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore del ricorrente, liquidandone l'ammontare insieme con gli onorari di difesa, compresi CPA e IVA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura pari al 15%,.. Con vittoria di spese diritti ed onorari....”.
Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 19 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 11.10.2024 dal Questore della Provincia di Piacenza, notificatogli in data 20.11.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante, emesso nella seduta dell'11.9.2024 dalla Commissione Territoriale, secondo la quale “non ricorrono i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1, terzo e quarto
Pagina 2 periodo del D. Lgs. 286/98 e, pertanto, esprime parere CONTRARIO al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale..”.
1.2 L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata, evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale, nonché lo svolgimento di attività lavorativa a tempo indeterminato e, più in generale, le condizioni socio-politiche e di sicurezza del suo paese d'origine.
1.3. In data 24 dicembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Nonostante la regolarità delle comunicazioni, parte resistente non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva all'udienza del 4 marzo 2025, ha delegato, per la prosecuzione dell'istruttoria, il GOP appartenente all'Ufficio del Processo.
1.5. Quindi, la causa è stata istruita dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione e audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 13.3.25, ha dichiarato in lingua italiana: “ ADR: io sono nato in [...] nel 1997 e ho fatto ingresso in Italia nel 2009, quando ero ancora minorenne, con regolare visto per motivi di famiglia perché a Bobbio in provincia di Piacenza viveva e vive tutt'ora mio padre. Io sono arrivato in Italia insieme a mia madre e mia sorella che è più grande di me di due anni. Purtroppo, il 7 febbraio 2023 mia madre è morta dopo un lungo periodo di malattia, aveva il cancro. Quindi siamo rimasti io, mio padre, mia sorella e suo figlio di quasi sei anni. Il padre di mio nipote lavora in provincia di Bologna e, quindi, non vive sempre con noi
a Bobbio. Mio padre aveva un permesso di soggiorno per lavoro e così io ho sempre seguito il suo stato, ho frequentato le scuole qui in Italia e ho ottenuto il diploma come elettricista in una scuola professionale di Piacenza. Quando sono diventato maggiorenne ho ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato: ho lavorato nel 2016 in agricoltura e, poi, come apprendista in una ditta di falegnameria, prima, e di macellazione carni successivamente fino ad agosto del 2020. In questo stesso periodo mia madre ha iniziato a non stare
Pagina 3 bene ed ha, infatti, ricevuto la diagnosi di cancro per la quale ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico e a trattamenti chemioterapici che
l'hanno poi portata ad essere riconosciuta totalmente invalida e inabile lavoro perché lei, prima della malattia, lavorava ed aveva sempre lavorato come lava- piatti nei ristoranti. ADR: sul certificato di residenza e di stato famiglia che mi sta mostrando le preciso che il nome di una donna originaria sempre della
Macedonia corrisponde a quello della nuova compagna di mio padre e oltre al mio nominativo non risulta ancora quello di mia sorella perché come le ho detto prima il suo compagno è di Bologna e forse la sua formale richiesta di cambio della residenza non si è ancora conclusa ma io ricordo di essermi recato al Comune per attestare che lei vivesse con me e nostro padre. ADR: nel 2020 io ho presentato le dimissioni alla ditta di carni per la quale lavoravo, quella di perché volevo occuparmi di mia madre, volevo Testimone_1 starle accanto e così mi sono proprio dimenticato di andare a ritirare il permesso del quale avevo richiesto precedentemente il rinnovo. E così mi è stato notificato il provvedimento di espulsione dalla Questura di Piacenza, credo che questo sia avvenuto a novembre del 2022. L'avvocato che allora mi rappresentava ha impugnato il provvedimento e so che ho avuto ragione e poi mi ha consigliato lui stesso di presentare contemporaneamente la domanda di protezione speciale, credo fosse la fine del 2022 o inizio del 2023, non ne sono sicuro. Poi nel 2023 e nel 2024 ho lavorato presso un panificio di Bobbio presso il quale ero stato assunto con contratto a termine poi trasformato a tempo indeterminato. Guadagnavo 1300,00 euro circa al mese.
ADR: ho presentato le dimissioni da questo lavoro, lo so che può sembrare strano, avevo anche una buona paga ma non riuscivo a sostenere gli orari del turno di lavoro, lavoravo dall'una di notte fino alle 9 del mattino. E poi avevo la speranza di poter andare a lavorare con mio padre che è dipendente di una società di reti elettriche e ancora prima il precedente datore di lavoro, quello della fabbrica di macellazione della carne, mi aveva promesso che se fossi stato in regola con i documenti mi avrebbe di nuovo assunto, ma così non è stato perché la Questura di Piacenza ha apposto il timbro del rinnovo sulla mia domanda di protezione speciale il 28.1.2025 (si dà atto che il ricorrente
Pagina 4 esibisce copia della domanda di protezione speciale dell'8.5.2023 dove risulta apposto anche il timbro questorile del 28.1.25) ma il commercialista della ditta mi ha comunicato l'impossibilità di assumermi senza un permesso di soggiorno vero e proprio. ADR: sono due mesi che non ricevo più l'indennità per la disoccupazione, per la Naspi, perché appunto il documento che le ho mostrato poc'anzi non è sufficiente per poter continuare a beneficiare di questo trattamento. Sono riuscito solo a percepire l'assegno di disoccupazione per i mesi di dicembre e di gennaio di quest'anno per un totale di poco più di 800,00 euro. Ho scritto anche all'Inps che appunto mi ha confermato che risulto privo di un valido permesso di soggiorno e che quando la mia situazione sarà sbloccata riprenderanno a pagare. Io però voglio lavorare, ho quasi 30 anni e non voglio dipendere da mio padre. ADR: io e la mia famiglia abitiamo in una casa in affitto dal 2017-2018. Preciso che i miei genitori erano separati sin dal
2015, e poi hanno anche divorziato ma io non riesco bene a dire quando precisamente e comunque non ho alcun documento in merito. Perciò, quando mia madre si è ammalata, ho voluto e dovuto assisterla io. Lei non si era risposata né aveva un compagno. Poi quando è deceduta io sono andato a stare da mio padre con il quale comunque negli anni avevo mantenuto i contatti, i rapporti. Per fortuna, mio padre si occupa di pagare l'affitto di casa e di tutto quello che mi può servire, ma vorrei oramai essere autonomo economicamente. ADR: non ho mai svolto attività di volontariato o partecipato
a corsi di formazione. ADR: sto bene in salute. ADR: ora sto studiando per la patente di guida che mi è stata revocata perché nell'anno in cui mi era stata sospesa dal giudice penale per guida in stato di ebbrezza nel 2022 io sono stato trovato dai Carabinieri di Bobbio alla guida della macchina nel parcheggio vicino a casa. So di aver sbagliato, che non avrei dovuto farlo, ricordo di avere ricevuto anche una multa di 5000,00 euro che non so per quale motivo mi è stata annullata almeno così mi aveva detto l'avvocato dal quale ero andato insieme a mio padre. La macchina mi era stata confiscata, ho poi riavuto anche quella ma è parcheggiata a casa, non circola perché c'è il fermo amministrativo. ADR: ricordo che la resistenza a pubblico ufficiale commessa nel 2018 è scaturita da una lite con un ragazzo in un bar;
i Carabinieri sempre
Pagina 5 di Bobbio sono intervenuti e in quell'occasione ho spintonato un agente.
Ricordo di essermi dovuto recare per 200 ore in un vivaio di Bobbio come lavoro socialmente utile. Poi, non ne ho saputo più nulla. ADR: sono fidanzato da tre anni con una ragazza italiana, che si chiama , che è iscritta Persona_1 all'Università e studia scienze infermieristiche a Piacenza. Abbiamo intenzione per il futuro di continuare a stare insieme, di sposarci dopo aver trovato un lavoro stabile”.
Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante per l'udienza già fissata da questi con il provvedimento di delega, udienza tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art.127-ter c.p.c..
Nelle note conclusive il difensore del ricorrente ha concluso come in epigrafe.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Piacenza con il quale
è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L.
113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs.
150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla
Commissione territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla
Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso dalla CT.
5.1 Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in
Pagina 6 considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come si legge nel parere della CT versato in atti, la domanda amministrativa è stata presentata prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n.
20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
5.2 Va osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma
1.1.).
5.3 Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1
(“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”).
Sul punto, va richiamata la sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta
Pagina 7 dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di
Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare,
l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del
2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
La vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni (Corte EDU, Sent. 16/12/1992, Niemetz c.
Pagina 8 Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU, Sent. 29/04/2002, Pretty c. Regno
Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU, Sent. 2/11/2006, Giacomelli c. Italia).
Per quanto riguarda la vita familiare la CEDU (cfr. https://ks.echr.coe.int/documents/d/echr-ks/guide_art_8_eng Guide on Article
8 of the European Convention on Human Rights Right to respect for private and family life, home and correspondence, Updated on 9 April 2024) ha riconosciuto la rilevanza della relazione tra soggetti adulti e i loro genitori e/o fratelli come parte della vita familiare tutelata dall'art. 8 CEDU, anche quando gli adulti non vivono con i loro genitori e fratelli v. France, 1996, Per_2
§ 35) e nel caso in cui l'adulto abbia formato una propria famiglia (Moustaquim
v. Belgium, 1991, §§ 35 and 45-46; El Boujaïdi v. France, 1997, § 33).
La giurisprudenza più recente sembrerebbe aver ristretto l'esigenza di tutela rilevando che il legame familiare tra soggetti adulti e i loro genitori o fratelli merita una protezione minore rispetto a quella genitori-figli, salvo ci sia prova di ulteriori elementi di dipendenza, che mostrino qualcosa di più del solo legame emotivo (Benhebba v. France, 2003, § 36; v. France, 2003, § CP_2
33; Onur v. the United Kingdom, 2009, § 45; Slivenko v. Latvia [GC], 2003, §
97; v. the United Kingdom, 2011, § 32). Parte_2
5.4 Ciò chiarito, venendo al caso di specie il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una situazione meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU, con particolare riferimento al diritto al rispetto della vita familiare, come emerso dalla giurisprudenza da ultimo citata.
Dalla documentazione in atti (v. doc. 4 ricorso) e dalle dichiarazioni rese in sede giudiziale il ricorrente risulta essere orfano di madre e vivere presso l'abitazione del padre e la di lui nuova compagna, entrambi regolari sul territorio nazionale. Dal momento del decesso della madre avvenuto a Piacenza il 7.2.2023 a causa di una neoplasia uroteliale endometriale e del colon, diagnosticatale in data 16.09.2022, il ricorrente, privo, peraltro, di attuale
Pagina 9 occupazione lavorativa, sta facendo totale affidamento sul genitore che giustamente si è preso, da più di due anni, e si sta prendendo cura di lui per ogni aspetto.
Dal compendio istruttorio è emersa, altresì, la lunga permanenza del ricorrente sul territorio nazionale: egli, infatti, è giunto in Italia nel 2009, quando era ancora minorenne, insieme ai propri genitori e alla sorella, con regolare visto per motivi di famiglia, ha frequentato la scuola secondaria di primo grado (v. doc.
5 ricorso) e successivamente, dal 2012 e fino a luglio 2015, un corso di istruzione e formazione professionale ai sensi del d.lgs. n. 226/05 e della legge regionale n. 5/2011, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, di durata triennale, grazie al quale ha conseguito, in data 08/07/2015, la qualifica di operatore di impianti elettrici (v. doc. 6 ricorso). Una volta diventato maggiorenne, ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, fino all'anno 2020: come si evince dall'estratto conto previdenziale INPS (v. doc. 7 ricorso e doc. 20 nota di deposito del 30.6.25) il ricorrente ha lavorato dal 2016 e fino al 2020, allorquando ha dovuto interrompere l'attività lavorativa presso la ditta (dimissioni) Testimone_1 per occuparsi della madre medio tempore ammalatasi;
madre con la quale viveva insieme alla sorella dopo la separazione dei genitori nel 2015 (v. docc.
8-10 ricorso). Ciò dimostra, sotto il primo profilo, la sussistenza di quegli elementi di dipendenza del giovane dal padre richiesti dalla giurisprudenza europea e, sotto l'altro profilo, come il medesimo, nei sedici anni di permanenza sul territorio nazionale, abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta precedentemente e documentata in atti sia per le relazioni – affettive, familiari, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali.
Parimenti indubbio è che il ricorrente sia oramai del tutto privo di riferimenti familiari effettivi nel Paese d'origine e, giova ribadire, abbia qui radicato e consolidato la propria vita familiare.
A fronte di tali circostanze i due pregiudizi penali da cui risulta attinto il ricorrente non possono che apparire soccombenti attese anche la risalenza nel tempo della loro commissione (il primo, per il reato resistenza a pubblico ufficiale, nel 2018, e il secondo, per guida in stato di ebbrezza, nel 2022) e la concessione, per
Pagina 10 entrambi, del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cp e della non menzione.
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, come osservato in precedenza;
il permesso di soggiorno ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e, comunque, consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Pagina 11 Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
-accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
-spese compensate.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 17/7/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Cristina Reggiani
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 12