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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/12/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NO AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1366 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AR RE ed elettivamente domiciliato in IN MA
-ricorrente- contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente domiciliato in
IN MA
-resistente-
OGGETTO: naspi, indebito.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 6/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 02/08/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo CP_1
n.147/24 di questo tribunale, notificato il 3.7.2024, con cui l ha richiesto la CP_1
restituzione della somma di euro 12.963,60, corrisposta a titolo di indennità di disoccupazione NASPI, a seguito di annullamento giudiziale del licenziamento e reintegra nel posto di lavoro. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha contestato l'indebito, eccependo che l'ordinanza recante la reintegra nel posto di lavoro, non era stata eseguita dal datore di lavoro e pertanto l'indennità di disoccupazione corrisposta rimaneva dovuta.
1 L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, richiamando giurisprudenza favorevole, pur ammettendo l'esistenza di un contrasto in sede di legittimità.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L' indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1
d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni Aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la Naspi è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
La documentazione in atti depositata dal ricorrente prova inequivocabilmente, l'omessa reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, nonostante l'ordinanza del Tribunale di
Trapani in data 21/05/2025.
La materia è stato oggetto di contrasto in sede di legittimità, composto da ultimo con la sentenza delle SS.U della Cassazione n. 23476 del 18/08/2028, che ha affermato “... la mancata concreta reintegrazione dei lavoratori ed il conseguente permanere dello stato di bisogno economico nella situazione di oggettiva disoccupazione involontaria in cui gli stessi si erano trovati, non aveva fatto venir meno le ragioni tipiche del sostegno economico previdenziale che costituisce la ratio e la finalità delle indennità in discussione.”.
Pertanto, in adesione a tale recente orientamento di legittimità, deve revocarsi il decreto
2 ingiuntivo opposto, essendo sussistente lo stato di bisogno in capo al lavoratore, che aveva dato luogo all'attribuzione della prestazione previdenziale, anche dopo il provvedimento giurisdizionale di reintegra nel posto di lavoro,.
Le spese di lite possono compensarsi per metà tenuto conto della oscillazione della giurisprudenza e della recente sentenza delle SS.UU.e, per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.147/2024);
2. compensa per metà le spese di lite, e condanna l' al pagamento della CP_1
restante parte, che liquida per frazione in complessivi euro 1400,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente con distrazione al procuratore.
Trapani, 06/12/2025
Il Giudice del lavoro
NO AR
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.NO AR ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1366 /2024 R.G. promossa da
( ),rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AR RE ed elettivamente domiciliato in IN MA
-ricorrente- contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente domiciliato in
IN MA
-resistente-
OGGETTO: naspi, indebito.
CONCLUSIONI: come formulate con le note depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel termine assegnato sino al 6/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente , con ricorso depositato in data 02/08/2024, ha Parte_1
evocato in giudizio l' , proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo CP_1
n.147/24 di questo tribunale, notificato il 3.7.2024, con cui l ha richiesto la CP_1
restituzione della somma di euro 12.963,60, corrisposta a titolo di indennità di disoccupazione NASPI, a seguito di annullamento giudiziale del licenziamento e reintegra nel posto di lavoro. A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha contestato l'indebito, eccependo che l'ordinanza recante la reintegra nel posto di lavoro, non era stata eseguita dal datore di lavoro e pertanto l'indennità di disoccupazione corrisposta rimaneva dovuta.
1 L' costituendosi in giudizio, a seguito di regolare instaurazione del CP_1
contraddittorio,ha chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato, richiamando giurisprudenza favorevole, pur ammettendo l'esistenza di un contrasto in sede di legittimità.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L' indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (Naspi)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1
d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni Aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92 a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione” e “con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall'1.5.2015”.
A norma dell'art. 3 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22, la Naspi è attribuita “ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. c) d.l.vo 21.4.2000 n. 181 e succ. mod.; b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione”.
La documentazione in atti depositata dal ricorrente prova inequivocabilmente, l'omessa reintegra del lavoratore nel posto di lavoro, nonostante l'ordinanza del Tribunale di
Trapani in data 21/05/2025.
La materia è stato oggetto di contrasto in sede di legittimità, composto da ultimo con la sentenza delle SS.U della Cassazione n. 23476 del 18/08/2028, che ha affermato “... la mancata concreta reintegrazione dei lavoratori ed il conseguente permanere dello stato di bisogno economico nella situazione di oggettiva disoccupazione involontaria in cui gli stessi si erano trovati, non aveva fatto venir meno le ragioni tipiche del sostegno economico previdenziale che costituisce la ratio e la finalità delle indennità in discussione.”.
Pertanto, in adesione a tale recente orientamento di legittimità, deve revocarsi il decreto
2 ingiuntivo opposto, essendo sussistente lo stato di bisogno in capo al lavoratore, che aveva dato luogo all'attribuzione della prestazione previdenziale, anche dopo il provvedimento giurisdizionale di reintegra nel posto di lavoro,.
Le spese di lite possono compensarsi per metà tenuto conto della oscillazione della giurisprudenza e della recente sentenza delle SS.UU.e, per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto (n.147/2024);
2. compensa per metà le spese di lite, e condanna l' al pagamento della CP_1
restante parte, che liquida per frazione in complessivi euro 1400,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente con distrazione al procuratore.
Trapani, 06/12/2025
Il Giudice del lavoro
NO AR
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