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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 10126/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore dott.ssa Cristina Reggiani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10126 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LOSCERBO FABIO, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA ERMETE ZACCONI 3/A BOLOGNA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso VIA TESTONI, 6, 40125 BOLOGNA RESISTENTE CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 17/10/2024; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11/07/2024, il ricorrente, cittadino del MAROCCO, nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 24/06/2024, notificato in data
11/07/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo
25 luglio 1998 n. 286, formalizzata in data 04/05/2023.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno;
in via principale e nel merito, di riconoscergli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. T.U.I.
Pagina 1 Con decreto del 15/07/2024 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura competente il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza del 16/10/2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
“ D: da quanto tempo è in Italia?
R: da due anni
D: per quale ragione ha lasciato il Marocco?
R: per cercare lavoro
D: dove abita e con chi vive?
R: abito a Molinella con un ragazzo, datore di lavoro
D: è sposato?
R: no
D: hai una fidanzata?
R: no
D: dove lavora?
R: da Controparte_2
D: da quanto tempo?
R: da circa un anno
D: quanto guadagna?
R:
1.200 euro al mese
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: no
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: pulisco casa, faccio qualche giro
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: alcuni colleghi di lavoro
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no”.
Il difensore del ricorrente ha depositato in atti ampia documentazione relativa all'integrazione dell'assistito. In particolare, sono stati depositati documentazione lavorativa, buste paga 2024, CUD
2024, attestato formativo, documentazione abitativa.
Pagina 2 All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione di ulteriori documenti, in particolare certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti ed estratto contributivo rinviando all'udienza collegiale del 28/01/2025, sostituita, Pt_2 con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza del termine assegnato, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie si applica la disciplina normativa previgente rispetto alle modifiche introdotte dal DL 20/2023 convertito in L 50/2023, in quanto, come si rileva dal parere reso dalla CT in atti, la manifestazione di volontà del soggetto di richiedere la protezione speciale risale a data antecedente rispetto all'entrata in vigore di detto novum normativo, secondo quanto disposto dall'art. 7 co. 2 del DL 20/2023.
Pertanto nella fattispecie deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(...) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della
Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla succitata normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che
Pagina 3 parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: «il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità».
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Pagina 4 Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.”
Nel parere della Commissione Territoriale del 14/06/2024 agli atti si legge in particolare che: “nel caso di specie non vi sia un radicamento sul territorio qualificabile come una situazione di vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU. Il Sig. soggiorna in Italia da soli due anni e ha fondato la propria richiesta sul solo Pt_1 elemento lavorativo, che peraltro risulta aver acquisito successivamente alla presentazione dell'istanza per protezione speciale”.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione nel contesto socio-territoriale e un proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione in atti e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 29, si è allontanato dal paese di provenienza per motivi economici;
è giunto in
Italia nel 2022, munito di visto d'ingresso rilasciato dalle autorità maltesi. L'istante è quindi sul territorio nazionale da circa tre anni.
Nel corso dell'udienza il ricorrente ha dichiarato di abitare a Molinella, insieme all'amministratore delegato della società per la quale presta servizio, ed ha prodotto contratto di locazione a quest'ultimo intestato e relativo documento di riconoscimento (cfr. contratto di locazione e relativi allegati).
In merito all'integrazione lavorativa, egli ha prestato servizio regolarmente sin dal 19/07/2023 presso il suo attuale datore di lavoro, la società Legmiri Service srls, con la quale risulta aver sottoscritto un contratto di apprendistato professionalizzante con la qualifica di manovale edile sino al 18/07/2027 (cfr. estratto conto previdenziale Unilav, visura camera di commercio). Pt_2
I redditi conseguiti sono sufficienti al suo sostentamento e, nonostante la loro modestia, attestano una progressione nel suo radicamento in Italia. Egli, infatti, nel 2023 ha guadagnato complessivamente circa 9.000 euro e nel corso del 2024, nei mesi gennaio-agosto, circa 14.000 euro
(cfr. estratto conto previdenziale Cud 2024). Attualmente egli percepisce una retribuzione Pt_2 mensile di circa 1.500 euro (cfr. buste paga gennaio-aprile e dicembre 2024).
Il medesimo ha altresì frequentato corsi professionalizzanti (cfr. attestato frequenza corso apprendistato professionalizzante di base e trasversale del 12/03/2024, in atti) ed in udienza ha dimostrato una buona conoscenza della lingua italiana, appresa da autodidatta (cfr. verbale udienza del 16/10/2024).
Oltre all'attività lavorativa, il ricorrente ha intrecciato in Italia buoni legami sociali, in particolar modo con i colleghi di lavoro.
Pagina 5 È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il Paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti affettivi con i familiari ivi rimasti.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la stabilità lavorativa, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la discreta conoscenza della lingua italiana, che gli consente di partecipare con più autonomia alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai Contr sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1. n mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente, come nel caso di specie, ove dai certificati penali prodotti nulla risulta (cfr. certificato carichi pendenti e casellario giudiziale).
All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
Pagina 6 DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 6 maggio 2025
Il giudice est.
Dott.ssa Sabrina Bosi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore dott.ssa Cristina Reggiani Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10126 /2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LOSCERBO FABIO, elettivamente Parte_1 domiciliato in VIA ERMETE ZACCONI 3/A BOLOGNA presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso VIA TESTONI, 6, 40125 BOLOGNA RESISTENTE CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 17/10/2024; parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 11/07/2024, il ricorrente, cittadino del MAROCCO, nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Bologna del 24/06/2024, notificato in data
11/07/2024, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo
25 luglio 1998 n. 286, formalizzata in data 04/05/2023.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con disposizione espressa dell'obbligo in capo alla Questura di consegnare la ricevuta del titolo di soggiorno;
in via principale e nel merito, di riconoscergli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1.e 1.2. T.U.I.
Pagina 1 Con decreto del 15/07/2024 l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura competente il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione del giudizio di merito.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore;
All'udienza del 16/10/2024, dinnanzi al giudice designato, il ricorrente ha reso, in lingua italiana, le seguenti dichiarazioni:
“ D: da quanto tempo è in Italia?
R: da due anni
D: per quale ragione ha lasciato il Marocco?
R: per cercare lavoro
D: dove abita e con chi vive?
R: abito a Molinella con un ragazzo, datore di lavoro
D: è sposato?
R: no
D: hai una fidanzata?
R: no
D: dove lavora?
R: da Controparte_2
D: da quanto tempo?
R: da circa un anno
D: quanto guadagna?
R:
1.200 euro al mese
D: ha fatto corsi di lingua italiana?
R: no
D: cosa fa nel tempo libero dal lavoro?
R: pulisco casa, faccio qualche giro
D: ha amici che frequenta in Italia?
R: alcuni colleghi di lavoro
D: ha subito condanne o è mai stato denunciato per un reato da quando è in Italia?
R: no”.
Il difensore del ricorrente ha depositato in atti ampia documentazione relativa all'integrazione dell'assistito. In particolare, sono stati depositati documentazione lavorativa, buste paga 2024, CUD
2024, attestato formativo, documentazione abitativa.
Pagina 2 All'esito della suddetta udienza, il giudice designato ha assegnato termine alle parti per la produzione di ulteriori documenti, in particolare certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti ed estratto contributivo rinviando all'udienza collegiale del 28/01/2025, sostituita, Pt_2 con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza del termine assegnato, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Nel caso di specie si applica la disciplina normativa previgente rispetto alle modifiche introdotte dal DL 20/2023 convertito in L 50/2023, in quanto, come si rileva dal parere reso dalla CT in atti, la manifestazione di volontà del soggetto di richiedere la protezione speciale risale a data antecedente rispetto all'entrata in vigore di detto novum normativo, secondo quanto disposto dall'art. 7 co. 2 del DL 20/2023.
Pertanto nella fattispecie deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d. Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(...) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»; ed aggiunge il co.
1.2 che statuisce nei casi del co. 1 e co.
1.1. la possibilità del rilascio dal Questore, previo parere della
Commissione Territoriale, di un permesso per protezione speciale.
Ebbene, ritiene il Collegio che la protezione speciale contemplata dalla succitata normativa ricalchi la precedente protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul risetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU e anzi per alcuni aspetti ne ampli la portata, dal momento che
Pagina 3 parrebbe ritenere non indispensabile il giudizio comparativo elaborato dalla precedente giurisprudenza tra le condizioni di vita del richiedente in Italia e quelle cui andrebbe incontro in caso di rientro nel suo Paese in cui deve dimostrarsi la possibile grave deprivazione dei diritti umani
(cfr. Cass. 4455/2018: “il paramento dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale”).
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di una integrazione effettiva nel tessuto sociale del paese ospitante e non solo un inserimento lavorativo.
Già sotto il vigore della precedente normativa, per il riconoscimento della protezione umanitaria,
l'inserimento lavorativo non era considerato sufficiente (cfr. Cass. 13529/19 secondo cui il mero svolgimento di una prestazione lavorativa, di per sé, non era espressivo del raggiungimento di un grado adeguato di integrazione sociale, legata ad un radicamento effettivo del ricorrente nel territorio italiano, espresso dai seguenti parametri: conoscenza della lingua italiana, situazione alloggiativa stabile, rapporto di lavoro in corso, reddito sufficiente al sostentamento, rete sociale, assenza di familiari superstiti nel paese di origine e/o di opportunità di lavoro;
tenuto conto, in ogni caso, anche dele condizioni di privazione dei diritti umani nel Paese di origine).
La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che: «il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8 della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto art. 8 in termini di tutela del
“radicamento” del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite al potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (…) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (…) le quali concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei sui aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolte la sua personalità».
Ciò posto, non può dunque dubitarsi che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno richiesto è stato dall'Amministrazione motivato alla luce, sostanzialmente, del parere sfavorevole reso dalla
Pagina 4 Commissione Territoriale, in considerazione del fatto che “non risultano presenti cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 T.U.I.”
Nel parere della Commissione Territoriale del 14/06/2024 agli atti si legge in particolare che: “nel caso di specie non vi sia un radicamento sul territorio qualificabile come una situazione di vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU. Il Sig. soggiorna in Italia da soli due anni e ha fondato la propria richiesta sul solo Pt_1 elemento lavorativo, che peraltro risulta aver acquisito successivamente alla presentazione dell'istanza per protezione speciale”.
Sulla scorta di tali valutazioni, la CT ha espresso parere sfavorevole al rilascio dell'invocato permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ebbene, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione nel contesto socio-territoriale e un proficuo percorso intrapreso verso la completa autonomia, compendiati dalla documentazione prodotta.
Dalla documentazione in atti e da quanto dichiarato dall'istante in udienza, è emerso, infatti, che il medesimo, di anni 29, si è allontanato dal paese di provenienza per motivi economici;
è giunto in
Italia nel 2022, munito di visto d'ingresso rilasciato dalle autorità maltesi. L'istante è quindi sul territorio nazionale da circa tre anni.
Nel corso dell'udienza il ricorrente ha dichiarato di abitare a Molinella, insieme all'amministratore delegato della società per la quale presta servizio, ed ha prodotto contratto di locazione a quest'ultimo intestato e relativo documento di riconoscimento (cfr. contratto di locazione e relativi allegati).
In merito all'integrazione lavorativa, egli ha prestato servizio regolarmente sin dal 19/07/2023 presso il suo attuale datore di lavoro, la società Legmiri Service srls, con la quale risulta aver sottoscritto un contratto di apprendistato professionalizzante con la qualifica di manovale edile sino al 18/07/2027 (cfr. estratto conto previdenziale Unilav, visura camera di commercio). Pt_2
I redditi conseguiti sono sufficienti al suo sostentamento e, nonostante la loro modestia, attestano una progressione nel suo radicamento in Italia. Egli, infatti, nel 2023 ha guadagnato complessivamente circa 9.000 euro e nel corso del 2024, nei mesi gennaio-agosto, circa 14.000 euro
(cfr. estratto conto previdenziale Cud 2024). Attualmente egli percepisce una retribuzione Pt_2 mensile di circa 1.500 euro (cfr. buste paga gennaio-aprile e dicembre 2024).
Il medesimo ha altresì frequentato corsi professionalizzanti (cfr. attestato frequenza corso apprendistato professionalizzante di base e trasversale del 12/03/2024, in atti) ed in udienza ha dimostrato una buona conoscenza della lingua italiana, appresa da autodidatta (cfr. verbale udienza del 16/10/2024).
Oltre all'attività lavorativa, il ricorrente ha intrecciato in Italia buoni legami sociali, in particolar modo con i colleghi di lavoro.
Pagina 5 È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia qui radicato una propria identità sociale, sia per la costante attività lavorativa sin qui svolta, sia in virtù delle relazioni amicali e non inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali.
Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il Paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli scarni rapporti affettivi con i familiari ivi rimasti.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la stabilità lavorativa, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la discreta conoscenza della lingua italiana, che gli consente di partecipare con più autonomia alla vita della comunità, integrino una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai Contr sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1. n mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente, come nel caso di specie, ove dai certificati penali prodotti nulla risulta (cfr. certificato carichi pendenti e casellario giudiziale).
All'esito di tale valutazione, il Collegio ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1. nella formulazione successiva al Decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 20213, n. 50, e come per altro verso l'art. 7, secondo comma, della novella legislativa, preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”, sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, per cui lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per l'integrale compensazione per le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RICONOSCE al ricorrente il diritto al permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del D. Lgs. N. 25/2008 e 19, comma 1 e 1.1. del D. Lgs. N. 286/98.
Pagina 6 DISPONE, di conseguenza, la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di anni due, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno di motivi di lavoro.
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna, così deciso nella camera di consiglio della sezione in data 6 maggio 2025
Il giudice est.
Dott.ssa Sabrina Bosi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
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