Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2014, n. 46030
CASS
Sentenza 26 settembre 2014

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In tema di sequestro conservativo, l'integrale soddisfazione dei crediti, estinguendo la pretesa garantita dalla misura cautelare, ne importa la revoca.

In tema di sequestro conservativo, dopo l'irrevocabilità della condanna disposta in sede penale al risarcimento in favore della parte civile ed in pendenza di giudizio civile per la quantificazione del danno, la competenza a revocare o modificare la misura concessa a garanzia dell'azione civile nel processo penale spetta esclusivamente al giudice civile, tranne che nella ipotesi in cui il giudizio civile sia stato dichiarato estinto senza che si sia provveduto a disporre la perdita di efficacia della misura, nel qual caso potrà provvedere il giudice penale, con le forme dell'incidente d'esecuzione, ai sensi dell'art. 669 decies, secondo comma, cod. proc. civ.

Commentario1

  • 1Art. 54 - Sequestro conservativo
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2014, n. 46030
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46030
Data del deposito : 26 settembre 2014

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