Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/1999, n. 5846
CASS
Sentenza 25 ottobre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Anche nel vigente codice di procedura penale è configurabile la conversione del sequestro penale in sequestro conservativo, per cui, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, tutte le cose comunque sequestrate nel corso del procedimento penale, se appartenenti al condannato e non soggette a confisca, devono essere destinate al soddisfacimento delle obbligazioni nascenti dal reato. (Fattispecie relativa a somme di danaro depositate in c/c bancario cointestato al condannato, frattanto deceduto, e a terzo estraneo al reato. In relazione ad essa, la S.C. ha ritenuto errata la decisione di merito che aveva assegnato alla parte civile, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, la metà delle somme in sequestro, rinviando le parti per l'accertamento della proprietà della restante metà dinanzi al giudice civile al quale è stata, invece, riconosciuta la competenza per l'eventuale scioglimento della comunione sull'intera somma).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/1999, n. 5846
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5846
    Data del deposito : 25 ottobre 1999

    Testo completo