Sentenza 25 ottobre 1999
Massime • 1
Anche nel vigente codice di procedura penale è configurabile la conversione del sequestro penale in sequestro conservativo, per cui, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, tutte le cose comunque sequestrate nel corso del procedimento penale, se appartenenti al condannato e non soggette a confisca, devono essere destinate al soddisfacimento delle obbligazioni nascenti dal reato. (Fattispecie relativa a somme di danaro depositate in c/c bancario cointestato al condannato, frattanto deceduto, e a terzo estraneo al reato. In relazione ad essa, la S.C. ha ritenuto errata la decisione di merito che aveva assegnato alla parte civile, una volta divenuta irrevocabile la sentenza di condanna, la metà delle somme in sequestro, rinviando le parti per l'accertamento della proprietà della restante metà dinanzi al giudice civile al quale è stata, invece, riconosciuta la competenza per l'eventuale scioglimento della comunione sull'intera somma).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/1999, n. 5846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5846 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 25/10/1999
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 5846
3. Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 04954/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CA NG n. il 27.11.1925
2) AT LA NEL PROC. C/
avverso ordinanza del 24.11.1998 CORTE APPELLO di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
lette le conclusioni del P.G. Dr. Martusciello, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, con le relative conseguenze di legge.
OSSERVA,
1. Con ordinanza del 24 novembre 1998, la corte di appello di Venezia ordinava che metà della somma depositata sul conto corrente intestato a AL EL (deceduto e condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione) e alla moglie CH RA, oggetto sia si sequestro penale che di sequestro conservativo, venisse consegnata a SI Luigino, parte offesa del delitto, rinviando le parti al competente giudice civile per accertare la proprietà della metà ancora in sequestro. ai sensi dell'art. 263 comma 3 c.p.p. Osservavano i giudici di merito che, avendo la corte di appello di Venezia condannato il AL a versare una provvisionale immediatamente esecutiva di lire 120.000.000 alla parte civile costituita, preso atto che il credito di questa era notevolmente superiore alle somme sottoposte a sequestro conservativo (ammontanti a lire 61.758.666 lire), metà dell'importo in sequestro doveva essere svincolata a favore del SI, trattandosi di danaro di sicura pertinenza del defunto AL, mentre per la metà residua, essendovi controversia sulla proprietà, la risoluzione della questione doveva essere rimessa al giudice civile del luogo competente in primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore della CH, deducendo, sotto il profilo della inosservanza di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, che il rinvio davanti al competente giudice civile avrebbe dovuto riguardare l'intera somma giacente sul conto corrente cointestato a lei e al marito defunto, trattandosi di prendere atto e dichiarare che non sussisteva più un sequestro conservativo (che avrebbe perduto efficacia con l'irrevocabilità della sentenza, convertendosi in pignoramento), disposto a suo tempo a garanzia di un credito non ancora certo ed esigibile. Con conseguente attribuzione della piena disponibilità del bene ad essa CH.
II. Il ricorso è fondato.
Con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna il sequestro conservativo si trasforma ope legis in pignoramento e di conseguenza si instaura il procedimento di esecuzione previsto dal codice di rito civile (art. 320 c.p.p.). Nella vicenda in esame si è verificato un caso di conversione del sequestro penale in sequestro conservativo, già previsto dal codice abrogato, per cui tutte le somme comunque sequestrate nel corso del procedimento penale, se appartenenti al condannato e non soggette a confisca, debbono essere destinate al soddisfacimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato (cfr. per qualche utile riferimento, Cass., 14 ottobre 1964, in Giust. pen., 1965, III, 421). Peraltro, se il denaro appartenga oltreché al condannato anche ad un terzo (come in questo caso), l'eventuale scioglimento della comunione appartiene alla competenza del giudice civile in sede di esecuzione. L'ordinanza deve essere pertanto annullata e gli atti rinviati al tribunale di Venezia, competente per l'esecuzione civile.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. a n n u l l a s e n z a r i n v i o l'ordinanza impugnata e dispone che gli atti siano trasmessi al tribunale di Venezia, competente per l'esecuzione civile. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999