Sentenza 15 maggio 2013
Massime • 1
La misura cautelare del sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, é suscettibile di revoca solo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione.
Commentario • 1
- 1. Art. 54 - Sequestro conservativohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/05/2013, n. 39171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39171 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 15/05/2013
Dott. FOTI Giacomo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 768
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 10753/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AR N. IL 13/05/1929;
avverso l'ordinanza n. 5040/2012 TRIB. Di RAVENNA SEZ.DIST. di FAENZA, del 06/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO FOTI;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Policastro Aldo che ha chiesto rimettersi il ricorso alle Sezioni Unite, ovvero, in subordine, il rigetto dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
AL IO, imputato ex artt. 40, 449 e 434 cod. pen. - capo A) della rubrica -, nonché dei reati di cui all'art. 650 cod. pen. - capo B) - e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 257 - capo C) -, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice monocratico del Tribunale di Ravenna, sezione distaccata di Faenza, del 6 dicembre 2012, che ha respinto l'istanza di revoca del sequestro conservativo, emesso nell'ambito del procedimento penale a carico dello stesso.
Nel provvedimento impugnato, il giudice - che in pari data ha emesso sentenza di assoluzione dell'AL per tutti i reati contestati, ha rilevato, da un lato, che gli effetti del sequestro conservativo cessano solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, ex art. 317 c.p.p., comma 4; dall'altro, che non è prevista la revoca del provvedimento di sequestro per sopravvenuta carenza delle condizioni genetiche che hanno legittimato l'adozione della misura, come peraltro già affermato da questa Corte con sentenze specificatamente richiamate nell'ordinanza impugnata. Avverso detto provvedimento ricorre, dunque, l'IN, che deduce:
1) Violazione dell'art. 316 c.p.p., commi 1 e 2, in relazione all'art. 530 c.p.p., e dell'art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione al disposto dell'art. 111 Cost., comma 6. Premesso che l'IN, con sentenza emessa dallo stesso giudice in data 6.12.12, è stato assolto dai reati contestati per non avere commesso il fatto - capo A) - e per perché il fatto non sussiste - capi B) e C) -, rileva il ricorrente che nel provvedimento impugnato è stato richiamato solo uno degli orientamenti espressi in tema di revoca del sequestro conservativo dalla Corte di legittimità, essendo stato ignorato un altro filone interpretativo, secondo il quale la revoca è consentita nei casi in cui si accerti essere venute meno le condizioni che avevano giustificato l'adozione del provvedimento;
come accaduto nel caso di specie, essendo stato l'IN assolto da ogni addebito;
2) Ancora violazione di legge, con riferimento all'art. 316 c.p.p., commi 1 e 2, art. 319 c.p.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione al principio sancito nell'art. 111 Cost.. Rileva il ricorrente che il giudice del merito non ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di mantenere il sequestro, pur essendo venuti meno, a seguito della sentenza assolutoria, i presupposti che lo avevano legittimato. Mentre l'art. 319, richiamato nel provvedimento impugnato ed indicato quale unica possibilità per ottenere la revoca invocata, non sarebbe applicabile nel caso di specie, proprio per il venir meno delle obbligazioni e dei crediti la cui sussistenza è stata esclusa dalla stessa sentenza assolutoria.
Conclude, quindi, i l'esponente, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con memoria depositata il 6.5.2013, il ricorrente ribadisce i motivi di doglianza ed insiste nelle rassegnate conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso proposti, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
In realtà, in tema di sequestro conservativo non esiste una norma che, come in materia di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), prescriva la revoca della misura quando risultino mancanti - anche per fatti sopravvenuti - le condizioni per la sua applicabilità. Anche sulla scorta di tali considerazioni, la prevalente e condivisa giurisprudenza di questa Corte, ha, anche di recente, affermato che "Il sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è suscettibile di revoca soltanto nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venire meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione" (Cass. n. 40407/12). A tali principi, dopo avere ricordato che l'art. 317 c.p.p., comma 4 espressamente prevede "gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione", si è correttamente uniformato il giudice del merito;
con motivazione che non presenta vizio alcuno, posto che, nell'esporre le ragioni della decisione adottata, il tribunale non aveva l'obbligo di richiamare espressamente l'opposto principio sul punto affermato da questa stessa Corte, che, evidentemente, quel giudice ha ritenuto di non condividere.
È pur vero, in realtà, che esiste un diverso indirizzo interpretativo, secondo il quale il venir meno dei presupposti legittimanti l'adozione della misura ne consentirebbe la revoca. Si tratta, tuttavia, di un indirizzo, oltre che minoritario, anche non condivisibile, poiché trascura, da un lato, l'assenza, nel caso del sequestro conservativo, di una norma che ne autorizzi la revoca (salvo il disposto dell'art. 319 cod. proc. pen., e cioè, che venga offerta idonea cauzione) - viceversa esplicitamente prevista per il sequestro preventivo - dall'altro, l'inequivocabile disposto dell'art. 317 c.p.p., comma 4, sopra richiamato, che espressamente prevede che il vincolo sui beni sequestrati debba permanere fino al momento in cui, con la definitiva sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, sia acclarata l'inesistenza del credito garantito.
Condizione certo non presente nel caso di specie, posto che, a seguito dell'impugnazione proposta avverso la decisione assolutoria, l'esito del procedimento penale è ancora sub iudice, per cui permangono le condizioni di applicabilità della misura, non essendo venute meno le esigenze di tutela del credito.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013