Sentenza 10 gennaio 2007
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il tribunale, sul presupposto della pronuncia della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, benché non ancora definitiva, dispone il dissequestro dei beni oggetto di sequestro conservativo, dal momento che dalla disposizione normativa, secondo cui gli effetti del sequestro cessano solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non può desumersi che, se non si siano attivati gli ordinari strumenti di impugnazione, il giudice non abbia il potere di disporre la revoca, per il caso in cui accerti il venir meno dei presupposti per il mantenimento del vincolo, con particolare riferimento al "fumus boni iuris".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2007, n. 7226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7226 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 10/01/2007
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - est. Consigliere - N. 15
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 10987/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NA;
De IN GI;
De IN PA;
avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Mondovì in data 20 febbraio 2006, con la quale veniva disposta la restituzione di due assegni, oggetto di sequestro;
visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in Camera di consiglio in data 10 gennaio 2007, la relazione del Consigliere, Dott. MONASTERO Francesco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso chiedendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Mondovì, quale giudice dell'esecuzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza pronunciata in data 20 febbraio 2006, il Tribunale di Mondovì disponeva il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di due assegni sottoposti a sequestro conservativo durante le indagini.
Premesso che la mancata espressa previsione della revocabilità del provvedimento impositivo della misura cautelare non comportava certo l'impossibilità di chiedere la revoca allo stesso giudice che aveva adottato il provvedimento, osservava il Tribunale che ogni misura cautelare è contrassegnata non solo dalla strumentalità della stessa al soddisfacimento di esigenze cautelari ma anche dalla sussistenza di presupposti che ne condizionano la validità. E, nella specie, la sentenza di assoluzione pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste", sia pur non definitiva, aveva comportato un giudizio di mancata sussistenza del fumus della misura, e, conseguentemente, il venir meno dei presupposti del sequestro conservativo emesso.
Ricorre per cassazione il difensore delle costituite parti civili deducendo la violazione dell'art. 317 c.p.p., comma 4, la violazione dell'art. 263 c.p.p., comma 3, in relazione alla mancata devoluzione al giudice civile della controversia sulla proprietà delle cose sequestrate e, infine, la violazione dell'art. 127 c.p.p., per mancata audizione delle parti in Camera di consiglio. Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento, adottato durante la pendenza del termine per il deposito della sentenza di primo grado e la violazione dell'art. 317 c.p.p., comma 4, che, viceversa, prevede che gli effetti del sequestro cessano solo a seguito di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento: di conseguenza, il provvedimento sarebbe del tutto carente di (corretta) motivazione.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente rileva che, non essendo certa la proprietà delle cose sequestrate, la relativa controversia doveva essere rimessa al giudice civile, a mente dell'art. 263 c.p.p., comma 3. Quanto, infine, all'ultimo motivo, il ricorrente deduce la violazione della procedura camerale, prevista dall'art. 263 c.p.p., commi 5 e 6. Il Procuratore generale, con requisitorie scritte, chiedeva la trasmissione degli atti, per competenza, al Tribunale di Mondovì sul presupposto che avverso il provvedimento, adottato de plano dal giudice dell'esecuzione, non sarebbe ammissibile, per giurisprudenza consolidata, ricorso per Cassazione ma solo opposizione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, nelle forme previste dall'art. 666 c.p.p.. Il ricorso è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che deve ritenersi affetto dal vizio di abnormità solo il provvedimento che per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti del tutto avulso dall'ordinamento processuale, nonché quello che, pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite (Cass., sezioni unite, 24 novembre 1999, Magnon). Nella specie, il provvedimento impugnato è privo di quel carattere di abnormità che legittimerebbe il ricorso per Cassazione. È vero che ai sensi dell'art. 317 c.p.p., comma 4, gli effetti del sequestro conservativo cessano solo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, ma è altresì vero che tale disposizione è ispirata dalla ragionevole opportunità di mantenere le garanzie di cui all'art. 316 c.p.p., commi 1 e 2, in presenza del fumus boni iuris e del periculum in mora sino alla definizione del processo ed evitare, in caso di riforma della prima sentenza, che eventuali richieste di pagamento da parte dello Stato o delle parti civili divengano concretamente non eseguibili. Se questa è la rafia della disposizione, si deve concludere che la mancata previsione della revoca del provvedimento impositivo della misura cautelare in parola, non può significare che ove si sia omesso di attivare gli ordinari strumenti di gravame, non sia possibile richiedere la caducazione del provvedimento stesso;
e ciò tanto più quando ci si trovi in presenza di una sentenza di assoluzione, sia pur non definitiva, in grado di proiettare direttamente i suoi effetti sulla misura in contestazione. La misura cautelare de qua, come è stato più volte affermato da questa Corte, è infatti contrassegnata da una coessenziale strumentalità che la rende operante sul piano della sua giuridica esistenza solo in quanto tale strumentalità sia sorretta, non soltanto da un'attuale esigenza cautelare, ma anche (e soprattutto) dalla sussistenza dei presupposti condizionanti la sua validità. Con il che appare agevolmente superabile l'omessa previsione della revocabilità, che, esorbitando dall'ambito dei mezzi di impugnazione e dalla stessa nozione di giudicato cautelare non preclude la demolizione del provvedimento tutte le volte in cui il giudice accerti, anche ex officio, l'illegittimità del provvedimento adottato (Sez. 6^, Sentenza n. 1778 del 1998). Ne consegue la evidente inammissibilità del primo motivo di ricorso trattandosi di provvedimento non solo non abnorme, ma del tutto legittimo: nella specie, infatti, il giudice, all'esito di una sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste", ha ritenuto del tutto venuti meno i presupposti del sequestro conservativo emesso, con particolare riferimento al fumus che ne aveva legittimato l'emissione. E, per l'effetto, conformemente alla citata giurisprudenza, ha disposte il dissequestro dei beni oggetto di sequestro conservativo.
Quanto al quarto motivo di ricorso, va osservato, da un lato, che il giudice (che fungeva da giudice dell'esecuzione del proprio provvedimento), ha adottato una decisione che era stata sollecitata da entrambe le parti interessate: la difesa dell'imputato, che aveva chiesto il dissequestro e la parte civile costituita che ne aveva chiesto il mantenimento: in mancanza di uno specifico contesto normativo nel quale inquadrare l'istituto in esame, non può certo farsi riferimento all'art 127 c.p.p., come richiesto dalla difesa ma, eventualmente, e più sistematicamente, all'istituto della revoca delle misure cautelari, previsto in via generale dall'ordinamento, che non presuppone certo il previo contraddittorio tra le parti. Manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso: non vi era, infatti, alcuna controversia sulla proprietà delle cose sequestrate ma esclusivamente, come affermato dallo stesso ricorrente, "richiesta di restituzione della differenza tra l'effettivo valore delle quote della società Westbay e gli importi consegnati all'imputato": il sequestro dei beni era stato infatti disposto per la tutela delle pretese civilistiche delle parti civili. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma di Euro 1.000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2007