Sentenza 8 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di applicazione della pena, la competenza ad adottare ogni provvedimento relativo al bene oggetto del vincolo è devoluta al giudice civile, stante l'automatica conversione del sequestro in pignoramento.
Commentario • 1
- 1. Art. 445 - Effetti dell’applicazione della pena su richiestahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/02/2013, n. 16312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16312 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/02/2013
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 277
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 42407/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC IO N. IL 30/07/1944;
avverso l'ordinanza n. 225/2012 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 28/08/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Mazzotta, rigetto;
Udito il difensore Avv. De Zan.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione EC RI avverso l'ordinanza in data 28 agosto 2012 con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del decreto di sequestro conservativo emesso dal Gup di Milano il 21 maggio 2012. Nel provvedimento oggi impugnato si attesta che il decreto di sequestro conservativo era stato emesso nell'ambito del procedimento iscritto a carico, tra gli altri, dell'imputato, in ordine ai reati di associazione per delinquere e concorso in bancarotta fraudolenta impropria, relativamente a condotte distrattive del patrimonio della fondazione San Raffaele del Monte Tabor di Milano.
La misura cautelare reale aveva avuto ad oggetto beni mobili e immobili appartenenti anche all'imputato ed era stata richiesta dalla parte civile, fondazione San Raffaele, a garanzia dei crediti vantati, per una concorrenza complessiva di oltre 43 milioni di Euro, in relazione ai danni derivanti dal depauperamento del patrimonio stesso.
Peraltro, posto che nelle more l'imputato aveva concordato l'applicazione di pena, formalizzata con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 25 maggio 2012, divenuta irrevocabile il 15 giugno 2012, il Tribunale del riesame evidenziava, all'udienza del 28 agosto 2012, che si era esaurita la fase cautelare e si era prodotta, per la irrevocabilità della sentenza, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'art. 320 c.p.p., con esaurimento della competenza funzionale del Tribunale del riesame stesso, in favore del giudice civile.
Deducono i difensori ricorrenti come i principi affermati nel provvedimento impugnato siano avversati da quelli posti a fondamento della sentenza della Cassazione numero 22062 del 2011 nella quale si è chiarito che la conversione automatica del sequestro conservativo in pignoramento non si produce all'atto del semplice passaggio in giudicato della sentenza di condanna (equiparata a questa quella di patteggiamento) essendo necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile dinanzi alla quale l'azione civile sia stata esercitata ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c. e che abbia proceduto alla liquidazione del danno.
Per tale ragione non poteva dirsi che alla data del 28 agosto 2012 il decreto di sequestro conservativo avesse perso efficacia giuridica, tenuto conto che non si era ancora verificata la conversione in pignoramento ai sensi dell'art. 320 c.p.p. e che non era ancora decorso il termine di cui all'art. 609 octies per l'inizio dell'azione civile.
Aggiunge la difesa che la giurisprudenza della Cassazione civile (rv 559576) riconosce, nel caso in esame, la competenza a conoscere della richiesta di sequestro conservativo tanto al giudice penale quanto al giudice civile.
Segnala ancora la difesa che, ad ogni buon conto, è successivamente spirato il termine di cui all'art. 669 octies senza che si sia provveduto a iniziare la causa civile, con la conseguenza che il decreto di sequestro deve essere ritenuto inefficace anche sotto tale aspetto.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il Tribunale del riesame di Milano ha dato applicazione ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, principi che univocamente ribadiscono come la conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'art. 320 cod. proc. pen. ha luogo anche al passaggio in giudicato di sentenza di patteggiamento, dopo il quale ogni provvedimento relativo al bene oggetto del vincolo rientra nella competenza del giudice civile. (Sez. 1, Sentenza n. 25950 del 29/05/2008 Cc. (dep. 27/06/2008) Rv. 240466).
Si è cioè più volte osservato come in materia di misure cautelari reali, la competenza a provvedere in merito al sequestro conservativo, dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, spetti al giudice civile dato che il sequestro conservativo, al momento del passaggio in giudicato delle indicate sentenze, si converte "ope legis" in pignoramento (Sez. 1, Sentenza n. 22468 del 16/05/2007 Cc. (dep. 08/06/2007) Rv. 236796). Ed invero, in tema di cose soggette a sequestro conservativo disposto a norma dell'art. 316 cod. proc. pen., a differenza del regime stabilito nell'abrogato codice di procedura penale, secondo il quale, dopo la sentenza irrevocabile, l'opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l'esame delle domande di restituzione costituivano materia di incidente di esecuzione da promuovere dinanzi al giudice penale, il codice di rito vigente attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l'effetto di convenire automaticamente il sequestro conservativo in pignoramento, con la conseguenza che la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione del terzo al pignoramento (Sez. 1, Sentenza n. 37579 del 27/06/2001 Cc. (dep. 17/10/2001) Rv. 220118). Non si pongono, d'altra parte, in inconciliabile contrasto con tali principi - per l'aspetto che qui interessa direttamente - quelli affermati nella sentenza evocata dal ricorrente (Sez. 1, Sentenza n. 22062 del 21/01/2011 Cc. (dep. 01/06/2011) Rv. 250225) alla quale si deve il rilievo che il sequestro conservativo disposto sui beni dell'imputato, una volta che il processo sia definito con sentenza di patteggiamento, perde efficacia soltanto ove l'azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente riassunta in sede civile e quindi iniziata nei termini previsti dall'art. 669- octies cod. proc. civ..
Invero tale sentenza non è stata volta a risolvere il problema della competenza a decidere sul tema del sequestro conservativo dopo la definitività della sentenza di condanna penale o di applicazione di pena, ma soltanto quello della individuazione del momento in cui si determini (o meno) la conversione del sequestro conservativo in pignoramento oppure la cessazione di efficacia del sequestro conservativo dopo la definitività suddetta.
A ben vedere, dunque, l'assunto della 1^ sez. nella sentenza del gennaio 2011 non è destinato a condizionare la soluzione del problema che qui interessa, sulla individuazione della competenza a decidere in tema di sequestro conservativo, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di applicazione di pena. Infatti, quella sentenza, basata sulla osservazione che con la sentenza di patteggiamento, in sè, non si verifica l'automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento poiché quest'ultimo necessita di una sentenza civile definitiva sul diritto al risarcimento del danno che è garantito dal pignoramento stesso, non analizza l'ulteriore profilo dell'essere, il sequestro conservativo, finalizzarle anche alla garanzia delle spese sostenute dalla parte civile e dei crediti dell'erario per il pagamento delle spese di giustizia processuale e (eventualmente) carcerarie (rv 251159; 230028; 193327): una statuizione che non necessita certo di alcun accertamento definitivo del giudice civile e che dunque diviene esecutiva in tempi brevi dopo la definitività della sentenza di patteggiamento.
Con conseguente immediata conversione del sequestro in pignoramento almeno per tale aspetto.
Inoltre, la sentenza della 1^ Sez., nell'affermare che con la sentenza di patteggiamento il sequestro conservativo non perde immediatamente efficacia, non nega comunque il passaggio della competenza a decidere in capo al giudice civile.
Un principio che si ritrova invero ribadito anche nelle pronunzie - ricordate anche nella ordinanza impugnata - che riconoscono al solo giudice civile la competenza sulla ripartizione delle somme sotto sequestro conservativo, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di patteggiamento (rv 246246).
Ed invero, una opportuna sintesi delle tesi sopra evidenziate si rinviene, come posto in evidenza dal giudice a quo, nella pronuncia della Sez. 3 n. 13981 del 16/11/2011 Cc. (dep. 12/04/2012) Rv. 252370. Dalla stessa - ispirata come si legge in motivazione, dalla menzionata sentenza della 1^ sez. - è stato tratto, infatti, il principio massimato nel senso che è inammissibile, una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna, la proposizione dell'istanza di riesame avverso il sequestro conservativo (art. 316 cod. proc. pen.) di beni mobili ed immobili a garanzia del credito,
che, con l'apertura della fase esecutiva, si converte automaticamente in pignoramento attribuendo al giudice civile la competenza a liquidare le somme effettivamente dovute.
I giudici della legittimità, in tale provvedimento, pur aderendo alla osservazione che la conversione del sequestro in pignoramento nel caso di condanna generica ai sensi degli artt. 538 e 539 c.p.p. si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che, sulla base della certezza del danno acquisita nel processo penale, abbia proceduto alla liquidazione di esso, realizzando i presupposti per la conversione della garanzia reale nell'atto esecutivo (vedi Sez. 6, n. 42698 del 10/7/2008, dep. 14/11/2008, Fabris, Rv. 242806), non hanno però mancato di osservare, contemporaneamente, che la competenza del giudice penale in tema di sequestro conservativo cessa una volta che la sentenza divenga irrevocabile, per trasferirsi in capo al giudice civile, in quanto il sequestro conservativo "rimane a garanzia" anche successivamente al momento del passaggio in giudicato della sentenza (cfr., Sez. 1, n. 22468 del 16/5/2007 e sez. 2, n. 45578 del 29/9/2009, dep. 26/11/2009, Calza), ferma restando la possibilità per il ricorrente di azionare in tale sede le pretese avanzata con l'originario ricorso, a norma del codice di procedura civile (si veda la parte motiva di Sez. 1, n. 23906 del 3/6/2010, dep. 22/6/2010, Gallo, non mass).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013