Sentenza 14 luglio 2010
Massime • 1
La misura cautelare del sequestro conservativo, ad eccezione dell'ipotesi di offerta di cauzione, non è suscettibile di revoca, con conseguente improponibilità dell'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/07/2010, n. 35396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35396 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 14/07/2010
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1095
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 15455/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.L. , nata il (omesso) , in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori: B.C. e B.M.L.
;
Avverso Ordinanza Tribunale di Milano, emessa il 19/02/010;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gentile Mario;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Mazzotta Gabriele, che ha concluso per Inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Prioreschi Maurilio, sostituto processuale dell'avv. Cionini Maria Matilde, difensore di fiducia della ricorrente C.L. .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale del Riesame di Milano, con ordinanza emessa il 19/02/010 - provvedendo sull'appello proposto da C.L. , in proprio e quale rappresentante legale dei figli minori B.C. e
B.M.L. , avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano in data 14/01/010, con la quale era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro conservativo, come disposto in atti sui beni di proprietà degli appellanti - dichiarava inammissibile l'appello de quo.
C.L. , in proprio e quale rappresentante legale dei figli minori B.C. e B.M.L. , proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b).
In particolare la ricorrente esponeva che l'ordinanza impugnata, poiché entrava nel merito di questioni attinenti a diritti soggettivi di terzi, era impugnabile mediante istanza di riesame, ex art. 318 c.p.; o, in via subordinata, come appello ex art. 322 bis c.p.. Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il PG della Cassazione, nell'udienza in Camera di Consiglio del 14/07/010, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Gup presso il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 02/04/09, disponeva il sequestro conservativo sugli immobili siti in (omesso) , di proprietà dell'imputato B.G.
; il tutto in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4 contestato in atti.
C.L. , in proprio e quale rappresentante legale dei figli minori B.C. e B.M.L. , con istanza depositata il 21/12/09, chiedeva la revoca del sequestro conservativo.
Il Tribunale di Milano, quale giudice del merito del procedimento principale a carico di B.G. , con ordinanza in data 14/01/010, rigettava l'istanza di revoca. La predetta C.L. , in proprio e nella qualità di rappresentante legale dei figli minori B.C. e B.M.L. presentava appello, ex art. 322 bis c.p.p., davanti al Tribunale del riesame di Milano, che, con ordinanza del 19/02/010, dichiarava inammissibile il gravame.
La C. proponeva l'attuale ricorso per Cassazione.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame si rileva che il Tribunale del Riesame di Milano ha congruamente motivato i punti fondamentali della decisione.
Per contro le censure dedotte nel ricorso sono manifestamente infondate ed errate in diritto.
In primo luogo va disatteso l'assunto difensivo, secondo cui l'istanza presentata avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano emessa il 14/01/010, andava qualificata come richiesta di riesame, ex art. 318 c.p.p.. Invero il Tribunale, con la citata ordinanza del 14/01/010, aveva respinto la richiesta di dissequestro dei beni immobili, già sottoposti a sequestro conservativo disposto dal Gip del Tribunale di Milano con provvedimento del 02/04/09.
L'ordinanza del Tribunale di Milano del 14/01/010, pertanto, non poteva di certo essere considerata ulteriore provvedimento costitutivo del vincolo reale già disposto con la precedente ordinanza del Gip in data 02/04/09.
In secondo luogo va ribadito - diversamente da quanto argomentato dalla difesa della ricorrente - che, in materia di sequestro conservativo non è prevista (eccetto per le ipotesi di cui all'art.319 c.p.p. ed ossia offerta di cauzione), la revoca di tale misura cautelare reale con conseguente improponibilità della richiesta di appello, ex art. 322 bis c.p.p. (Giurisprudenza di legittimità consolidata: Cass. Sez. 6, Sent. n. 2794 del 30/10/96, rv 206210;
Cass. Sez. 5, Sent. n. 2296 del 15/12/95; Cass. Sez. 5, Sent. n. 2196 del 15/12/95, rv 203591). Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da C.L. , in proprio e quale rappresentante legale dei figli minori B.C. e B.M.L. , con conseguente condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2010