Sentenza 29 gennaio 2010
Massime • 1
Spetta al giudice in sede civile, dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (o, come nella specie, di applicazione della pena su richiesta) la competenza a decidere sulla ripartizione risarcitoria in favore delle parti civili della somma oggetto di sequestro conservativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2010, n. 10057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10057 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE NA Luigi - Presidente - del 29/01/2010
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 167
Dott. AMATO Alfonso - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 19793/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla p. civ.:
1) LL TO, N. IL 15/12/1933;
1) LO RO ALBERTO, N. IL 11/03/1941;
2) RESPONSABILE CIVILE - CAPITALIA S.P.A.;
avverso l'ordinanza n. 2262/2007 GIP TRIBUNALE di PARMA, del 07/02/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATO;
lette le conclusioni del PG annullamento s.r..
MOTIVI DELLA DECISIONE
EL NA, parte civile, ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il gip del tribunale di Parma ha disposto, in sede di esecuzione, la ripartizione risarcitoria in favore delle parti civili della somma di Euro 2.137.846,76, oggetto di sequestro conservativo su c/c intestato a Mistrangelo Piero Alberto, nei cui confronti il proc. penale era stato definito con sentenza irrevocabile di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.. Il ricorrente denuncia l'incompetenza funzionale del giudice, la violazione del principio del contraddittorio ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 127 c.p.p., oltre al vizio di motivazione. Fondato ed assorbente appare la prima censura, posto che l'art. 320 c.p.p., prevede la conversione del sequestro conservativo in pignoramento al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero dell'esecutività di quella che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile. Intervenuta, pertanto, la conversione ope legis del sequestro conservativo in pignoramento, subentra la competenza del giudice civile. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2010