Sentenza 19 maggio 1998
Massime • 1
In tema di sequestro conservativo, la mancata previsione della revocabilità del provvedimento impositivo di tale misura cautelare non vale a significare che ove si sia omesso di attivare gli ordinari strumenti di gravame non sia possibile richiedere la caducazione del provvedimento stesso. Ogni misura cautelare è infatti contrassegnata da una coessenziale strumentalità non solo al soddisfacimento di una attuale esigenza cautelare ma anche e soprattutto alla sussistenza dei presupposti condizionanti la sua validità. Non è pertanto preclusa la demolizione del provvedimento tutte le volte in cui il giudice ne accerti la illegittimità. (Fattispecie nella quale il sequestro conservativo, disposto su istanza della parte civile nei confronti di tre coimputati, era stato annullato solo nei confronti di due di essi, che avevano attivato la procedura di riesame, per mancanza di indicazione dell'importo del credito a garanzia del quale il provvedimento era stato disposto. Il terzo coimputato aveva quindi chiesto la revoca del provvedimento anche nei suoi confronti e la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del tribunale che aveva disposto la revoca, ha affermato il principio di diritto sopra riportato).
Commentari • 2
- 1. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi praticiDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 ottobre 2012
- 2. Il sequestro conservativo nel procedimento penale in riferimento alla posizione processuale della parte civile: profili teorici e casi pratici.Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 9 ottobre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/05/1998, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1998 |
Testo completo
composta dai signori: Camera di consiglio
Dott. Renato Fulgenzi Presidente del 19/05/1998
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere N.1778
3. Dott. Nicola Milo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Antonino Assennato Consigliere N.4889/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli,
avverso l'ordinanza pronunciata il 19 gennaio 1998 dal Tribunale di Napoli, nei confronti di SS SE. Visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso. Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore Generale, dott. CE Galgano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 19 gennaio 1998 il Tribunale di Napoli annullava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale che aveva disposto il sequestro conservativo, in favore della parte civile, dell'assegno vitalizio percepito da US SE nella qualità di parlamentare cessato dalla carica. Il Tribunale argomentava le ragioni della revoca sulla base di quanto disposto dalla sentenza della VI Sezione penale della corte di cassazione pronunciata il 21 marzo 1995, con la quale erano state annullate le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame confermative dello stesso provvedimento nei confronti dei coimputati D'AT AR e TT CE;
e ciò per l'effetto estensivo dell'impugnazione in quanto l'ordinanza impositiva "della misura cautelare non contiene il indicazione sino all'importo del quale il sequestro conservativo deve essere autorizzato".
Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, deducendo l'illegittimità (ovvero, il abnormità) del provvedimento impugnato per non essere ordinanza che dispone il sequestro conservativo mai revocabile, senza che possa essere richiesta la restituzione delle cose sequestrate, l'unico rimedio attivabile essendo la richiesta di riesame, nella specie non proposta, con conseguente formazione del giudicato cautelare.
2. Il ricorso è infondato.
Vero è che la giurisprudenza di questa Corte Suprema è pressoché costante nel senso che, in tema di sequestro conservativo, poiché l'ordinamento processuale vigente non prevede la revoca di tale misura cautelare reale, è abnorme l'ordinanza con la quale il tribunale si pronuncia nel merito sull'appello avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari reiettivo dell'istanza di revoca di tale sequestro (Sez. VI, 29 settembre 1996, Nanocchio), e che il principio secondo cui gli effetti favorevoli dell'impugnazione purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giovano anche ai non imputati, non può operare in relazione a tale tipo di sequestro perché il provvedimento diviene definitivo per il non impugnante che non abbia avanzato richiesta di riesame. Ritiene però il collegio che tale linea interpretativa non possa essere condivisa.
La mancata previsione della revoca del provvedimento impositivo della misura cautelare in parola non può significare che ove si sia omesso di attivare gli ordinari strumenti di gravame, non sia possibile richiedere la caducazione del provvedimento stesso;
e ciò tanto più quando ci si trovi in presenza di un giudicato "cautelare" in grado di proiettare direttamente i suoi riverberi sulla misura in contestazione. La misura cautelare è, infatti, contrassegnata da una coessenziale strumentalità che la rende operante sul piano della sua giuridica esistenza solo in quanto tale strumentalità sia sorretta, non soltanto da un, attuale esigenza cautelare, ma anche (e soprattutto) dalla sussistenza dei presupposti condizionanti la sua validità. Con il che appare agevolmente superabile l'omessa previsione della revocabilità, che, esorbitando dall'ambito dei mezzi di impugnazione e dalla stessa nozione di giudicato cautelare non preclude la demolizione del provvedimento tutte le volte in cui il giudice accerti, anche ex officio, l'illegittimità del provvedimento adottato.
Il tutto senza considerare che allorché il sequestro risulti affetto, come nel caso di specie, da un vizio genetico che non consente concretamente l'imposizione del vincolo sia al fine di stabilire la misura della cauzione sostitutiva sia allo scopo di impedire che il vincolo di indisponibilità che il debitore pignorato deve assicurare venga protratto ingiustificatamente oltre il tempo dovuto ed abbia ad oggetto un importo maggiore di quello sufficiente a realizzare la garanzia imposta, una simile invalidità deve restare esposta, per evidenti ragioni connesse alla razionalità del sistema cautelare, alla possibilità di caducazione.
3. D'altro canto, il giudice a quo si è limitato a rendere operante, nel caso di specie, un principio generale, informato al criterio logico di coerenza e non contraddizione diretto, dunque, a risolvere le, non solo apparenti, antinomie derivanti da giudicati contrastanti;
quello, cioè, dell'effetto estensivo della decisione, derivante sia dalla norma generale dell'art. 587 c.p.p. sia, nello specifico, dall'art. 627, comma 5, dello stesso codice. Vero è che le sezioni unite di questa Corte hanno avuto occasione di puntualizzare come il principio di estensione dell'impugnazione di cui all'art. 587 non sia, di regola, applicabile alle impugnazioni concernenti le misure cautelari in quanto esso opera nell'ambito dello stesso procedimento e non può riguardare procedimenti autonomi o separati. Hanno ribadito, però, la distinzione tra l'effetto estensivo dell'"impugnazione", che consente, ove possibile, sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale di partecipare al giudizio di impugnazione (una possibilità - per ragioni agevolmente comprensibili, preclusa nell'area del gravame incidentale - ) ed "effetto estensivo della decisione", che rende operanti, sussistendone le condizioni, anche per il soggetto non impugnante (o la cui impugnazione sia inammissibile per essersi formato il "giudicato cautelare") gli effetti favorevoli della decisione stessa, anche quando sia rimasto estraneo al giudizio di impugnazione (sez. un., 22 novembre 1995, Ventura).
4. La duplice, concorrente serie di profili sopra indicati comporta, dunque, il rigetto del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 1998