Sentenza 4 ottobre 2005
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L'ordinamento processuale non prevede la revoca del sequestro conservativo per il venire meno dei presupposti genetici, ma soltanto in presenza di idonea cauzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2005, n. 45929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45929 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Pier Francesco - Presidente - del 04/10/05
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 1013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 010338/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FREE SERVICE S.R.L. (GIÀ MI GG S.R.);
avverso ORDINANZA del 27/05/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. V. Monetti che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv. FLORA G., che ha illustrato i motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
Quanto segue:
La Corte di appello di Firenze, con ordinanza 27/05/2004, ha rigettato la istanza di revoca o dichiarazione di inefficacia del provvedimento di sequestro conservativo disposto dal G.I.P. Tribunale Lucca il 21/05/1992 sull'immobile di proprietà della MI GG s.r.l. (poi FREE SERVICE s.r.l.).
La Corte ha motivato la sua decisione sostenendo che il sistema processuale penale non prevede la revoca (se non nei casi di sua sostituzione ex art. 319 c.p.p., con adeguata cauzione) della predetta misura cautelare, ma solo il riesame ai sensi dell'art. 318 c.p.p.. Ricorre per cassazione il difensore della FREE SERVICE e deduce violazione della legge processuale penale (artt. 316, 318 e 324 c.p.p.); osserva: a) il sequestro conservativo fu disposto dal G.I.P.
per relationem sui beni già colpiti da sequestro preventivo, indicati con riferimento ad alcuni decreti del marzo e dell'aprile 1991. Tali decreti non riguardano il bene della FREE SERVICE, oggetto di decreto di sequestro preventivo emesso il 15/05/1991. Trattasi dunque di un provvedimento inesistente e come tale inefficace. L'inefficacia discende anche dal fatto che il predetto provvedimento di sequestro preventivo del maggio 1991 fu disposto con riferimento a reati dai quali poi gli imputati sono stati assolti. Gli stessi sono stati condannati solo con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta, in relazione al quale, tuttavia, non fu disposto sequestro preventivo (e dunque neanche conservativo). Sono poi stati violati gli artt. 128 e 324 c.p.p., perché, non avendo la Corte fiorentina acquisito (ma era strato prodotto dalla difesa e dunque in realtà non lo ha esaminato) il provvedimento di sequestro, non ha valutato se fosse spirato il termine per proporre riesame, con possibilità di diversamente qualificare la proposta istanza e, ancor prima, se il soggetto interessato fosse stato reso edotto del sequestro. In pratica la Corte non ha verificato se la FREE SERVICE fosse stata messa in condizione di esercitare adeguatamente il diritto di difesa;
così operando ha oltretutto violato i principi costituzionali di cui alla Carta fondamentale artt. 3, 24, 42. La Corte territoriale poi non ha verificato la omessa illegittimità ab origine del provvedimento impugnato, posto che esso è caduto su di un bene non di proprietà degli imputati ma di persona giuridica, ben distinta dai predetti. Se si accede alla lettura della norma fatta dalla Corte di appello, si giunge alla conclusione che al terzo estraneo non è data possibilità (vendicatasi la decorrenza del termine per il riesame) di opporsi alla erronea imposizione (o esecuzione) del procedimento cautelare reale. Se solo si riflette che la ipotesi di revoca (quella ex art. 319 c.p.p. a fronte di versamento di cauzione) esplicitamente prevista dal codice è riservata solo alle parti processuali (imputato o responsabile civile), si giunge alla conclusione, palesemente assurda e incostituzionale, che il proprietario del bene che non sia anche imputato o responsabile civile rimarrebbe privo di tutela. Viceversa è ovvio che un provvedimento ablatorio inesistente è inidoneo a provocare effetti e il giudice adito altro non deve fare che emettere un mero provvedimento ricognitivo. Diversamente opinando, si incorrerebbe, nel caso in esame, nella censura di incostituzionalità per violazione dell'art. 24 Cost.. Al proposito il ricorrente intende sollevare questione di costituzionalità nel caso l'interpretazione del giudice di legittimità fosse nel senso di ritenere impossibile la revoca o la dichiarazione di inesistenza di un provvedimento ablatorio palesemente inefficace (perché appunto inesistente). D'altronde, era stata avanzala istanza di revoca anche del sequestro preventivo e su tale richiesta il giudice non ha deciso ne' motivato:
esiste dunque il difetto di omessa motivazione.
Con altra censura, si deduce violazione della L.F. art. 51, atteso che esso rappresenta una causa extracodicistica di caducazione di misura cautelare reale. Sul punto la motivazione della Corte di appello è erronea e insoddisfacente.
In data 19/09/2005 è stata depositata dal difensore della ricorrente memoria difensiva con la quale si richiama la sentenza SS.UU. n. 29951 del 2004 (Curatela fallim.re in proc. Focarelli), che ha chiarito che il sequestro ex art. 316 c.p.p., perde efficacia qualora sia disposto in pendenza di fallimento, anche se il reato sia stato commesso prima dell'inizio della procedura concorsuale e che esso comunque rimane caducato qualora il fallimento intervenga successivamente;
ciò in quanto il provvedimento ablativo risulterebbe lesivo delle ragioni creditorie, violando la par condicio a favore di chi possa vantare credito ex delicto. La prima censura è manifestamente infondata, atteso che effettivamente la individuazione dei beni da sottoporre a sequestro conservativo fu fatta con riferimento ai beni già sottoposti a sequestro preventivo. Ora, per quanto si legge nello stesso ricorso presentato nell'interesse della FREE SERVICE, il provvedimento del G.I.P. fu emesso con riferimento a "tutti i beni mobili ed immobili... sottoposti a sequestro preventivo... e segnatamente, ma non esaustivamente, i beni... di cui ai decreti di sequestro... in data 13/03/1991, 15/03/1991, 11/04/1991...ecc.". È dunque di tutta evidenza che il fatto che non sia stato indicato nominatim il provvedimento di sequestro preventivo sull'immobile della MI GG (e il fatto che tra i decreti di sequestro preventivo specificamente ricordati con le date di emissione non rientri quello corrispondente al bene sul quale poi è caduto il sequestro conservativo) non vale a far ritenere non identificato il bene in questione ai fini, appunto, del sequestro conservativo. La constatazione travolge anche la seconda parte della prima censura (quella con la quale si sostiene che il sequestro sarebbe stato operato solo con riferimento a reati per i quali poi sarebbe intervenuta assoluzione). La seconda censura è infondata, atteso che, come correttamente rilevato dal Collegio cautelare, l'ordinamento processuale non prevede la revoca del sequestro conservativo (ASN 199502196-RV 203592) per il venir meno dei presupposti genetici del relativo provvedimento (ASN 199502196- RV 203592). La revoca, per esplicita previsione di legge, è possibile solo in presenza di offerta di idonea cauzione. Nè può ritenersi tale normativa (e tale interpretazione, ulteriormente corroborata, appunto dalla applicazione del principio ermeneutico dell'ubi voluti dixit) in contrasto con principi costituzionali, atteso che revocabilità del provvedimento impositivo del sequestro preventivo non sta a significare che, ove si sia omesso di attivare gli ordinari strumenti di gravame, non sia possibile richiedere la caducazione del provvedimento stesso. Ogni misura cautelare, invero, è contrassegnata da una coessenziale strumentalità, non solo al soddisfacimento di una attuale esigenza cautelare, ma anche (e soprattutto) alla sussistenza dei presupposti condizionanti la sua validità. Non è pertanto preclusa la demolizione del provvedimento tutte le volte in cui il giudice ne accerti la illegittimità. (ASN 199801778- RV 211715). D'altronde, e con specifico riferimento alla posizione del terzo (che si pretende) estraneo, l'ordinamento appronta a sua tutela, appunto, lo strumento del riesame. Lo stesso insomma riceve un trattamento del tutto comparabile con quello riservato all'indagato: entrambi hanno a disposizione il riesame del sequestro conservativo e nessuno dei due può chiederne la revoca (se si esclude la revoca a seguito di offerta di cauzione, riservata all'imputato e al responsabile civile). La presunta violazione dei ricordati principi costituzionali, dunque, non ha fondamento alcuno. Il fatto poi che fosse stata avanzata istanza di revoca anche del sequestro preventivo è irrilevante in questa sede in quanto il richiamo al predetto provvedimento cautelare fu fatto, come lo stesso ricorrente ricorda, unicamente per individuare per relationem il bene da sottoporre (e sottoposto) a sequestro conservativo.
La terza censura è inammissibile per mancanza di interesse e invero la FREE SERVICE, che pretende di essere di essere terzo estraneo, non ha titolo alcuno per opporsi ad una esecuzione individuale nei confronti di un debitore ex delicto e dunque ad invocare la applicazione dei principi L.F. ex art. 51, atteso che detta norma è posta nell'interesse dei creditori del fallimento e che l'eventuale riconoscimento della fondatezza del rilievo non porterebbe vantaggio alcuno alla ricorrente s.r.l.. Conclusivamente il ricorso va rigettato e l'impugnate va condannato al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte dichiara la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale e rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2005.