Sentenza 17 aprile 2012
Massime • 1
Il sequestro conservativo, prima della definitività della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è suscettibile di revoca soltanto nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venire meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2012, n. 40407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40407 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 17/04/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - N. 463
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 10406/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONAD Soc. Coop., in persona del legale rappresentante pro tempore;
avverso l'ordinanza del 16/02/2012 del Tribunale di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. OLDI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Iacoviello Francesco UR, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per la parte civile Cedis s.p.a. l'avv. Ciaramella Pierluigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, l'inammissibilità in adesione alle conclusioni del P.G.;
udito per la ricorrente l'avv. Laforgia Pierluigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, senza rinvio o con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16 febbraio 2012 il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibile l'istanza della Conad Soc. Coop., volta a ottenere la revoca del sequestro conservativo disposto dal locale giudice per le indagini preliminari in favore della parte civile Cedis s.p.a., con provvedimento assunto nel procedimento penale a carico di LO De ER e UR BO, nel quale la stessa Conad ha la posizione processuale di responsabile civile:
provvedimento già annullato dal Tribunale del riesame nei confronti degli imputati, mentre la richiesta di riesame proposta dalla Conad era stata dichiarata inammissibile per tardività.
1.1. Secondo l'assunto della società istante il disposto annullamento della misura cautelare nei confronti degli imputati renderebbe necessaria la revoca del sequestro nei propri confronti, per essere venuti meno i presupposti della sua emissione.
1.2. Il giudizio di inammissibilità della richiesta, formulato dal Tribunale, si è fondato sul rilievo per cui in tema di sequestro conservativo non esiste una norma analoga a quella che, in materia di sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.), prescrive la revoca della misura quando risultino mancanti - anche per fatti sopravvenuti - le condizioni per la sua applicabilità. Conseguentemente, secondo quel collegio, la revoca del sequestro conservativo è possibile solo in presenza dell'offerta di idonea cauzione, secondo il disposto dell'art. 319 c.p.p.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la Conad Soc. Coop., per il tramite del difensore, affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo la ricorrente, richiamando giurisprudenza favorevole alla propria tesi, sostiene essere consentita al giudice la revoca del sequestro conservativo in ogni caso in cui sia accertato il venir meno dei presupposti per il mantenimento del vincolo.
2.2. Col secondo motivo invoca l'applicazione dell'art. 587 c.p.p., sul rilievo per cui l'intervenuto accoglimento della richiesta di riesame avanzata dagli imputati De ER e BO dovrebbe, per l'effetto estensivo della decisione, giovare anche alla responsabile civile sebbene la sua impugnazione sia stata dichiarata inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.
1.1. Sotto un primo profilo non può essere condiviso l'assunto secondo cui il provvedimento che abbia disposto il sequestro conservativo sarebbe revocabile non soltanto a seguito dell'offerta di cauzione, ma anche in ogni ipotesi in cui risultasse il venir meno dei presupposti legittimanti la sia emissione. Nel panorama della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia è del tutto prevalente l'indirizzo giurisprudenziale che esclude tale possibilità (v. ex multis Sez. 3, n. 35396 del 14/07/2010, C, Rv. 248368; Sez. 5, n. 45929 del 04/10/2005, Free Service s.r.l., Rv. 233216); i pochi arresti in senso contrario (oltre ai due citati nell'ordinanza impugnata valga ricordare Sez. 6, n. 1778 del 19/05/1998, Russo, Rv. 211715), la cui linea argomentativa si basa essenzialmente sul comune riconoscimento della strumentalità della misura cautelare, mostrano di non tener conto dell'inequivocabile tenore dell'art. 317 c.p.p., comma 4: il quale, disponendo che "gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione", detta un preciso limite all'operatività del principio di strumentalità, imponendo il mantenimento del vincolo fino al definitivo accertamento dell'Inesistenza del credito garantito;
ferma restando l'eccezione di cui all'art. 219 c.p.p., la cui ratio è, comunque, confermativa della volontà del legislatore di mantenere attiva per tutto il corso del processo la garanzia reale cui la misura è finalizzata.
2. Sotto un secondo profilo, quand'anche si accedesse alla tesi giuridica propugnata dalla società ricorrente non potrebbe omettersi di considerare che l'accertamento circa l'insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare, che nell'ottica del ricorso dovrebbe consistere nel disposto annullamento del decreto del g.i.p. ad opera del giudice del riesame, non riveste a sua volta il carattere della definitività. Ed invero, le due ordinanze con le quali il Tribunale ha statuito l'annullamento della misura nei confronti degli imputati De ER e BO sono state impugnate con ricorso per cassazione e, con sentenza in data odierna, questa Corte ne ha disposto l'annullamento con rinvio: con la conseguenza per cui per cui la questione sottesa da quel giudizio incidentale è tuttora sub iudice.
3. Per le stesse ragioni va disatteso il secondo motivo di ricorso, essendo tuttora insussistente il presupposto costituito dall'accoglimento in via definitiva della richiesta di riesame proposta dagli imputati.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2012