Accoglimento
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 02/05/2025, n. 3718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3718 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03718/2025REG.PROV.COLL.
N. 09095/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9095 del 2024, proposto da
Polispecialistica Bios s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp di Crotone, non costituita in giudizio;
nei confronti
Marrelli Hospital e Casa di Cura Santa Rita, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 1217/2024, resa tra le parti, sul ricorso n. 1402/2023 proposto ex art. 117 c.p.a., per l’accertamento, previa declaratoria di illegittimità del silenzio, dell’obbligo delle amministrazioni resistenti di provvedere sull’istanza inviata dall’odierna appellante a mezzo pec in data 5.9.2022, con la quale si è richiesta l’attivazione del protocollo di intesa tra l’appellante stessa e l’ASP di Crotone per l’abbattimento dei tempi massimi di prenotazione delle prestazioni di Ecografia multidisciplinare (del tipo ecocolordoppler); con conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, c.p.a. mediante l’adozione del provvedimento richiesto ovvero di provvedimento espresso; con ogni effetto ed onere conseguente, tra cui la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia della p.a. e comunque ove occorra ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 3, cpa;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 il Cons. Giacinta Serlenga e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.-Oggetto del presente appello la sentenza del Tar Catanzaro n. 1217/2024 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla società Polispecialistica Bios s.r.l, odierna appellante, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio opposto dall’Azienda sanitaria intimata all’istanza con la quale richiedeva di poter stipulare il protocollo di intesa per partecipare al programma di abbattimento delle liste di attesa relative alle prestazioni di Ecografia multidisciplinare (del tipo ecocolordoppler), trasmessa a mezzo pec il 5 settembre 2022.
Né l’Amministrazione intimata né i soggetti controinteressati si sono costituiti in giudizio e la società appellante, con istanza prodotta in data 26 marzo 2025, ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione.
All’udienza del 27 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.-L’appello è fondato e va accolto.
La tesi sostenuta dal Giudice di prime cure è che non saremmo in presenza di inerzia dell’Amministrazione ma –testualmente- di “ esercizio di potere amministrativo con modalità non collimanti con gli interessi della odierna ricorrente ”, avendo l’ASP di Crotone adottato la deliberazione commissariale n.945 del 6 dicembre 2022 di approvazione dell’accordo raggiunto nella riunione del 1°.12.2022 con altre strutture private accreditate, diverse dall’appellante, alle quali è stato attribuito il budget aggiuntivo necessario per contribuire allo smaltimento delle liste di attesa.
Se è vero che tale deliberazione è successiva all’istanza dell’odierna appellante, questa tuttavia non è stata invitata alla riunione in cui l’accordo è stato raggiunto né dalla deliberazione in questione, successiva anche alla notifica –in data 2.12.2022- del ricorso proposto in primo grado e oggetto di autonomo gravame iscritto al n. 219/2023 (ad oggi ancora pendente innanzi al giudice di prime cure), sono evincibili le ragioni per le quali la predetta istanza sia stata totalmente pretermessa.
Ne discende, che il comportamento tenuto dall’Amministrazione sanitaria, sia pure di significato in qualche modo concludente, non soddisfa tuttavia l’esigenza tutelata dall’art.117 c.p.a. di ottenere dall’Amministrazione destinataria dell’istanza espresse determinazioni circa la fondatezza o meno della stessa; aspettativa meritevole di considerazione nell’ottica della garanzia di effettività della tutela giurisdizionale.
Sussistono, dunque, i presupposti per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sanitaria, atteso che perdurava l’inerzia al momento della pronuncia del giudice di primo grado e tuttora perdura.
3.- Pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, va accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sanitaria sull’istanza per cui è causa, con conseguente obbligo dell’Amministrazione stessa a provvedere entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione. Considerata tuttavia la vicenda nel suo complessivo svolgimento, il Collegio ritiene di disporre la compensazione tra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sanitaria, con condanna della stessa a provvedere entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente decisione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola D'Angelo, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Nicola D'Angelo |
IL SEGRETARIO