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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 03/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai seguenti magistrati: dott. Umberto GIACOMELLI Presidente dott.ssa Chiara SANDINI Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio RGV 1288/2024 promosso dai coniugi:
(C.F.: ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Rosalisa Sartorel del Foro di Belluno che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F.: , nato ad [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e residente in [...]nelle Alpi (BL), Loc. Sottocort n. 6/A, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Perco del Foro di Belluno, come da procura in atti.
*
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Belluno
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto.
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso.
- FATTO E DIRITTO –
I coniugi e premettendo di essersi uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio in comune di TR (BL) in data 29.10.1988 (come da registro degli atti di matrimonio del comune di TR anno 1988 parte II Serie A numero 134) e che dall'unione coniugale è nato il figlio in data 11.09.2000 oggi maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. Rilevato che la separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, modificato dalla legge 6.5.2015 n. 55;
Ritenuto che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
Viste le dichiarazioni autografe dei ricorrenti autenticate dal difensore e depositate in atti;
Preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in data 14 ottobre 2024;
Sentito il P.M., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 24 luglio 2024;
Ritenuto che le condizioni pattuite dalle parti siano da integralmente accogliersi, siccome conformi all'interesse materiale e morale delle parti
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in TR (BL) in data 29.10.1988
(parte II Serie A numero 134 anno 1988) tra (C.F.: Parte_1
), nata a [...] l'[...] e residente in [...]nelle Alpi (BL) C.F._1
Viale Dolomiti, n. 122 e (C.F.: , nato ad [...] Parte_2 C.F._2
(PA) il 26.10.1965 e residente in [...]nelle Alpi (BL), Loc. Sottocort n. 6/A alle seguenti condizioni, come concordate dalle parti e che qui si trascrivono:
A) Nessuna previsione di assegno divorzile a favore dell'una e a carico dell'altro dal momento che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare reciprocamente alcuna pretesa economica;
B) Considerata la maggiore età e la sopravvenuta autosufficienza economica del figlio titolare Per_1 di attività commerciale in ambito della ristorazione, nessun contributo economico sarà dovuto dai ricorrenti nei confronti dello stesso;
C) I ricorrenti si obbligano a mettere in vendita entro il corrente anno l'immobile in comproprietà sito in via Ave, 14 a Cesiomaggiore, individuato in Catasto sub F. 3, n. 682, Cat. A4/2, e relative pertinenze mediante il conferimento di incarico ad un'agenzia immobiliare individuata di comune accordo.
Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di divorzio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza Così deciso in Belluno, nella camera di Consiglio del 13 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Umberto Giacomelli
IL GIUDICE REL. dott. Beniamino Margiotta