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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/12/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3607/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano applicata al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9
D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3607/2023 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avv.ti Domenico Tomassetti, Michele Guzzo e Ilaria De Col, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello
FI e AN CI, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: TFS
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2023 l'epigrafato ricorrente, premesso di essere dipendente del
Ministero dell'Interno, risultato vincitore del concorso pubblico indetto per l'accesso alla carriera di
Segretario Comunale e Provinciale, assunto prima del 1.1.2001 e già collocato in quiescenza ha adito l'intestato Tribunale al fine di accogliere le seguenti conclusioni “ i) in via principale, accertare il diritto dei Segretari Comunali a vedersi corrispondere, al momento del collocamento in quiescenza, il Trattamento di Fine servizio (TFS) sulla base dei criteri previsti per la liquidazione dell'Indennità di buonuscita di cui alla L. n.1032 del 1973; ii) in via subordinata, previa rimessione alla Corte
Costituzionale della questione di legittimità illustrata in diritto, voglia :a) accertare e dichiarare il
1 diritto del ricorrente a vedersi calcolare il TFS sulla base delle modalità più favorevoli previste per i dipendenti statali;
b) per l'effetto, condannare l' alla liquidazione del trattamento di fine servizio CP_1 del ricorrente sulla base delle modalità più favorevoli previste per i dipendenti statali”, vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver svolto funzioni di segretario comunale e che tale posizione lo collocherebbe alle dipendenze del Ministero dell'Interno e non degli Enti Locali;
che, non optando per il regime del TFR, aveva continuato a fruire del trattamento di fine servizio (TFS) di tipo pubblicistico;
che la misura del TFS era diversa per i dipendenti dello Stato (essendo pari a un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva utile percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo) e per i dipendenti degli Enti Locali (per i quali è pari a un quindicesimo dell'80,00% della retribuzione contributiva utile percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo); che, pur essendo dipendente del Ministero dell'Interno, aveva visto applicare la disciplina prevista per gli Enti Locali, con conseguente corresponsione di un importo nettamente inferiore rispetto a quello spettante in caso di applicazione della disciplina vigente per i dipendenti statali;
che, pertanto, assumendo l'illegittimità degli importi calcolati, aveva diffidato l' a ricalcolare e riliquidare il TFS dividendo la base di calcolo per il CP_1 divisore 12 e non per il divisore 15 e che nessun riscontro era stato fornito dall' CP_1
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo pregiudizialmente, dichiarare l'incompetenza CP_1 per territorio del Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze in favore del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Lucca e in ogni caso, respingere la domanda perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto. In particolare, ha evidenziato che i Segretari comunali, seppur assunti a seguito di concorso bandito dal Ministero dell'Interno, non sono inquadrati come dipendenti statali
(CTPS) ma, essendo il concorso abilitante all'iscrizione all'albo dei segretari comunali da cui i
Sindaci attingono per la loro assunzione, sono inquadrati come dipendenti degli Enti locali ed iscritti alla CPDEL (cassa dipendenti enti locali) per quanto riguarda la pensione e INADEL per la previdenza e, di conseguenza, sono assoggettati alle regole di tali gestioni;
che pertanto il ricorrente, ex Segretario comunale, già collocato in quiescenza dal 1.12.2021, e assunto prima del 1.1.2001 aveva diritto alla liquidazione del IPS Indennità Premio di Servizio nella misura pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda (comprensiva della tredicesima mensilità) percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicata per il numero degli anni utili di servizio effettivi e riscattati.
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 2 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale adito, attesa la natura retributiva del TFS con conseguente applicazione dei criteri di competenza di cui all'art.413
c.p.c.. Pertanto, tenuto conto che l'ultima sede di servizio del ricorrente è il Comune di Cerreti Guido,
Firenze, deve affermarsi la competenza del Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro.
È pacifico in atti e condiviso dal giudicante che alla luce della corretta e univoca interpretazione del sistema normativo attualmente vigente il calcolo delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici assunti ante 2001 che (come l'odierno ricorrente) non abbia optato per il diverso regime del
TFR, debba essere effettuato con le modalità - diverse per i dipendenti TA e i dipendenti degli enti pubblici- indicate in ricorso e cioè:
- nella misura pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicata per il numero degli anni utili di servizio effettivi e riscattati, quanto al TFS spettante dipendenti degli enti pubblici;
- in misura pari a 1/12 dell'80% della retribuzione mensile dell'ultimo giorno di servizio comprensiva di tredicesima e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili fino alla cessazione, quanto al premio di fine servizio spettante ai dipendenti statali.
I suddetti criteri di calcolo sono previsti, per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali dalla legge
8 marzo 1968, n. 152, la quale all'art. 4 dispone: “Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto”.
Il ricorrente ha fondato il ricorso sulla ritenuta illegittimità costituzionale della suddetta normativa, lamentando il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
La questione è manifestamente infondata.
In base a quanto previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. questo Giudice fa proprie e aderisce integralmente alle motivazioni contenute nella sentenza n. 5939/2018 del 10.7.2018 pronunciata in fattispecie analoga dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e previdenza sociale.
Giova preliminarmente osservare, che la disciplina dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici è contenuta in via generale nel D.P.R. 1032/1973 (T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Ai sensi dell'art. 3 del predetto Testo Unico, l'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio
3 o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti;
la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.
Il successivo art. 38 del D.P.R. 1032/73 sancisce che la base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, e che concorrono alla formazione esclusivamente gli assegni e le indennità previste dalla legge.
Tale principio ha trovato, peraltro, espressa conferma nell'orientamento consolidato della Suprema
Corte di Cassazione, che in diverse occasioni ha statuito analogamente con riferimento agli enti locali che “Per i dipendenti degli enti locali, la retribuzione contributiva alla quale si commisura l'indennità premio di servizio, ex art. 4 della l. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente considerati dall'art. 11, comma 5, della medesima legge, la cui elencazione ha carattere tassativo, dovendosi interpretare la dizione "stipendio o salario" in senso restrittivo, alla luce dell'espressa menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici di anzianità, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Ne consegue che le indennità di funzione e coordinamento, nonché di qualifica e di direzione - pur ricomprese dalla contrattazione collettiva dei segretari comunali nella struttura della retribuzione - non vanno computate nella liquidazione dell'indennità premio di servizio, in quanto voci non incluse negli emolumenti specificamente indicati dal predetto comma 5 dell'art. 11, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione della base di calcolo dei diversi trattamenti di fine rapporto in modo da realizzarne
l'equivalenza (Corte cost. n. 243 del 1993).” (Cass. 11156/2017; ex multis: Cas. 13637/2014; Cass.
176/2013; Cass. S.U. 3673/1997).
Pertanto, deve essere integralmente rigettata la domanda attorea, non rientrando le voci retributive della posizione di parte variabile e dell'indennità di dipartimento nell'alveo degli emolumenti tassativamente previsti dalla legge, come utili ai fini del calcolo del t.f.s.
In merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata nel caso di specie, questo Giudice non rinviene gli estremi per la rimessione della questione alla Corte Costituzionale, non apparendo sussistente alcuna fondata e rilevante questione ai fini della decisione della controversia.
Sul punto è utile richiamare quanto dedotto dalla parte resistente nella memoria difensiva, le cui argomentazioni che seguono sono pienamente condivisibili da questo Giudice che le fa proprie (cfr. sulla questione Sezioni Unite della Corte di cassazione del 16 gennaio 2015 n. 642), in quanto conformi rispetto ai criteri di logicità, di coerenza e di ragionevolezza.
Occorre al riguardo considerare che l'oggetto della questione di legittimità costituzionale è rappresentato dal criterio di calcolo della indennità di fine servizio di cui all'art. 4 della legge 152/68 che, in rapporto alle modalità di determinazione della indennità di buonuscita per i dipendenti statali,
4 ex art 38 del DPR 1032/73, denoterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente violazione degli artt. 3, 36 della Costituzione.
E' necessario sul punto evidenziare che con la sentenza n. 243 del 1993, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei combinati disposti dell'art. 1, terzo comma lettere b) e c), della legge n. 324/59 con gli art. 3 e 38 del D.P.R. 1032/73, nella parte in cui non prevedevano, per i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti statali, meccanismi di computo dell'indennità integrativa speciale. Infatti, in epoca antecedente alla sopra citata sentenza, l'indennità integrativa speciale era espressamente esclusa dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato, mentre per i dipendenti degli Enti Locali la legge n. 299/80 - art.
3 - prevedeva che, già a decorrere dall' 1 gennaio 1974, nella base di calcolo della IPS avrebbe dovuto tenersi conto anche della indennità integrativa speciale.
In conseguenza della citata sentenza n. 243/93, il legislatore ha emanato la legge n. 87/94 con la quale si è previsto che, a partire dall'1 dicembre 1994, l'indennità integrativa speciale sarebbe stata computata nella base di calcolo della indennità di buonuscita (in percentuale pari al 60%), in tal modo ripristinando l'equilibrio e la parità di trattamento violate dalla precedente normativa tra dipendenti statali e dipendenti degli enti locali in tema di trattamento di fine servizio, posto che in entrambi i casi si tratta di pubblici dipendenti e sulla scorta della riconosciuta natura di retribuzione differita dell'emolumento in parola.
Nel corpo della sentenza la Consulta, nell'affrontare la problematica sopra indicata, ha l'opportunità di chiarire alcuni aspetti che ribaditi e confermati anche dalla successiva sentenza n. 91 del 2004 valgono ad evidenziare l'inammissibilità della questione di legittimità proposta e per conseguenza l'infondatezza della declaratoria di condanna spiegata nei confronti dell' ex . Controparte_2 CP_3
La Consulta nel rilevare l'identità di natura e di funzione delle indennità di fine rapporto ha modo di evidenziare che ciò non esclude la persistenza di diversità sia nella struttura che nella disciplina del calcolo degli emolumenti de quibus, allorquando essi siano razionalmente collegabili a specifiche diversità delle situazioni regolate, tali da giustificare una diversa considerazione delle esigenze alle quali si riferisce la funzione economico–sociale dell'istituto. Si legge in particolare: “E' di competenza del legislatore valutare l'opportunità del mantenimento di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ma tale discrezionalità incontra un primo limite nel principio di uguaglianza, nel senso che nonostante le diverse articolazioni normative i trattamenti di fine lavoro nel pubblico impiego debbono comunque essere equivalenti … Ma è subito da precisare che se il vincolo che il principio di eguaglianza impone al legislatore di osservare riguarda l'equivalenza dei vari trattamenti di fine lavoro, anche la valutazione normativa diretta a vagliare il rispetto o meno di tale principio deve analogamente riferirsi soltanto ai risultati complessivi dei vari meccanismi e non
5 può invece limitarsi a singole disposizioni, avulse dalla specifica disciplina in cui ciascuna di esse si colloca (sentenza n. 220/1988).
In altri termini, la Corte Costituzionale evidenzia che la determinazione dei meccanismi di calcolo dei trattamenti de quibus è di stretta competenza del legislatore anche in vista di precise scelte di politica economica e di finanza pubblica.
Ne deriva quindi che la determinazione dei livelli sui quali attestare la perequazione tra i diversi trattamenti, in relazione ai vari elementi che li costituiscono, rientra nella discrezionalità del legislatore, tenendo in debito conto i contributi e gli accantonamenti posti dalla legge a carico dei lavoratori in rapporto a quelli corrisposti dall'amministrazione e, più in generale, equilibrando e compensando vantaggi e svantaggi che emergono dalle vigenti normative riguardo alle modalità di calcolo delle indennità. È sufficiente, a tal riguardo, mettere a confronto proprio le modalità di calcolo per la determinazione della indennità premio di fine servizio e della indennità di buonuscita per escludere l'esistenza dell'asserita violazione delle norme costituzionali invocate da parte avversa e in modo particolare la prospettata disparità di trattamento.
Infatti, a legislazione vigente, il confronto tra le distinte normative che disciplinano l'indennità premio di servizio e l'indennità di buonuscita evidenziano le seguenti sostanziali differenze: 1) gli emolumenti retributivi che compongono la base contributiva della IPS sono diversi nel loro complesso rispetto a quelli che compongono la retribuzione contributiva della IBU;
2) l'IPS è pari ad
1/15 della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, mentre la IBU è pari ad 1/12 della retribuzione contributiva dell'ultimo stipendio percepito;
3) sostanzialmente differenti si palesano i coefficienti di abbattimento previsti sull'importo lordo delle indennità; 4) infine differente è la percentuale del contributo obbligatorio da corrispondere all'ente previdenziale.
Ed infatti, se il coefficiente di divisione nel calcolo dell'IPS è pari a 15, mentre nella indennità di buonuscita è pari a 12, tuttavia a compensare eventuali vantaggi e svantaggi soccorre la percentuale di esenzione da sottrarre all'importo lordo del trattamento che, nel primo caso, è del 40,98% e, nel secondo caso, è solo del 26,04%; in tal modo, il legislatore dà compiuta applicazione ai principi sopra esposti dalla Corte Costituzionale, allorquando, determinando i livelli sui quali attestare la perequazione tra i diversi trattamenti, in relazione ai vari elementi che li costituiscono, procede ad equilibrare e compensare vantaggi e svantaggi che emergono dalle vigenti normative riguardo alle modalità di calcolo delle indennità, nel rispetto di precise scelte di politica economica.
In sostanza, il TFS è quindi una prestazione che viene erogata su contribuzione;
la misura di questa contribuzione è prevista dal legislatore.
Nel caso degli Enti Locali, l'art.11 della legge 152/68 stabilisce che il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è stabilito nella misura del 6,10% della retribuzione annua considerata in ragione dell'80%. Il contributo è così ripartito nella misura del 3,60% a carico dell'Ente
6 di appartenenza e del 2,50% a carico del dipendente. Obbligato al versamento dell'intera aliquota contributiva è l'Ente datore di lavoro.
Diversamente, per il personale che svolge attività di servizio presso le Amministrazioni statali le modalità di calcolo del Trattamento di Fine Servizio sono disciplinate dal D.p.r. 1032/73, nel quale sono dettate le linee guida per il calcolo e gli obblighi contributivi in capo agli iscritti alla gestione
ENPAS e dal 2012 all' . CP_1
Essendo il TFS una prestazione erogabile a seguito di contribuzione, ne deriva che gli emolumenti dei dipendenti civili e militari dello Stato, sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria del 9,60% ai sensi dell'art.18 della legge 75/80, di cui il 2,50 a carico del dipendente ed il 7,10 % a carico del datore di lavoro. È palese la maggior contribuzione che grava sugli emolumenti del personale appartenente alla Cassa Stato, rispetto alla contribuzione certamente minore che grava invece sugli emolumenti del personale appartenente alla Cassa INADEL degli Enti Locali. È questa la circostanza grazie alla quale le modalità di calcolo del TFS degli iscritti alla Cassa Stato sono più favorevoli rispetto ai TFS erogati agli iscritti alla cassa ex INADEL
Sono proprio le differenze come sopra evidenziate che garantiscono l'osservanza del principio dettato dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 243/93, ovvero la ragionevole equivalenza nel risultato Pa finale del calcolo. Il che, in sostanza, vale ad escludere anche che il cd conglobamento della nello stipendio tabellare, che peraltro ha interessato sia i dipendenti degli enti locali che i dipendenti statali, possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento e, per conseguenza, la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 152/68. Co P In virtù delle differenze nella determinazione della retribuzione contributiva della e della e i differenti sistemi di calcolo che assicurano la ragionevole equivalenza nel risultato finale del calcolo risulta pienamente rispettato il dettato dell'art. 3 Cost.
Deve essere quindi ravvisata la manifesta inammissibilità e comunque l'infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Firenze, 13.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano applicata al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9
D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3607/2023 R.G. LAVORO
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dagli Avv.ti Domenico Tomassetti, Michele Guzzo e Ilaria De Col, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello
FI e AN CI, per procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: TFS
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2023 l'epigrafato ricorrente, premesso di essere dipendente del
Ministero dell'Interno, risultato vincitore del concorso pubblico indetto per l'accesso alla carriera di
Segretario Comunale e Provinciale, assunto prima del 1.1.2001 e già collocato in quiescenza ha adito l'intestato Tribunale al fine di accogliere le seguenti conclusioni “ i) in via principale, accertare il diritto dei Segretari Comunali a vedersi corrispondere, al momento del collocamento in quiescenza, il Trattamento di Fine servizio (TFS) sulla base dei criteri previsti per la liquidazione dell'Indennità di buonuscita di cui alla L. n.1032 del 1973; ii) in via subordinata, previa rimessione alla Corte
Costituzionale della questione di legittimità illustrata in diritto, voglia :a) accertare e dichiarare il
1 diritto del ricorrente a vedersi calcolare il TFS sulla base delle modalità più favorevoli previste per i dipendenti statali;
b) per l'effetto, condannare l' alla liquidazione del trattamento di fine servizio CP_1 del ricorrente sulla base delle modalità più favorevoli previste per i dipendenti statali”, vinte le spese di lite.
A sostegno della domanda ha dedotto di aver svolto funzioni di segretario comunale e che tale posizione lo collocherebbe alle dipendenze del Ministero dell'Interno e non degli Enti Locali;
che, non optando per il regime del TFR, aveva continuato a fruire del trattamento di fine servizio (TFS) di tipo pubblicistico;
che la misura del TFS era diversa per i dipendenti dello Stato (essendo pari a un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva utile percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo) e per i dipendenti degli Enti Locali (per i quali è pari a un quindicesimo dell'80,00% della retribuzione contributiva utile percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo); che, pur essendo dipendente del Ministero dell'Interno, aveva visto applicare la disciplina prevista per gli Enti Locali, con conseguente corresponsione di un importo nettamente inferiore rispetto a quello spettante in caso di applicazione della disciplina vigente per i dipendenti statali;
che, pertanto, assumendo l'illegittimità degli importi calcolati, aveva diffidato l' a ricalcolare e riliquidare il TFS dividendo la base di calcolo per il CP_1 divisore 12 e non per il divisore 15 e che nessun riscontro era stato fornito dall' CP_1
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo pregiudizialmente, dichiarare l'incompetenza CP_1 per territorio del Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze in favore del Giudice del Lavoro del
Tribunale di Lucca e in ogni caso, respingere la domanda perché inammissibile e, comunque, infondata in fatto e diritto. In particolare, ha evidenziato che i Segretari comunali, seppur assunti a seguito di concorso bandito dal Ministero dell'Interno, non sono inquadrati come dipendenti statali
(CTPS) ma, essendo il concorso abilitante all'iscrizione all'albo dei segretari comunali da cui i
Sindaci attingono per la loro assunzione, sono inquadrati come dipendenti degli Enti locali ed iscritti alla CPDEL (cassa dipendenti enti locali) per quanto riguarda la pensione e INADEL per la previdenza e, di conseguenza, sono assoggettati alle regole di tali gestioni;
che pertanto il ricorrente, ex Segretario comunale, già collocato in quiescenza dal 1.12.2021, e assunto prima del 1.1.2001 aveva diritto alla liquidazione del IPS Indennità Premio di Servizio nella misura pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda (comprensiva della tredicesima mensilità) percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicata per il numero degli anni utili di servizio effettivi e riscattati.
Il giudizio veniva assegnato alla scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente. All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 2 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale adito, attesa la natura retributiva del TFS con conseguente applicazione dei criteri di competenza di cui all'art.413
c.p.c.. Pertanto, tenuto conto che l'ultima sede di servizio del ricorrente è il Comune di Cerreti Guido,
Firenze, deve affermarsi la competenza del Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro.
È pacifico in atti e condiviso dal giudicante che alla luce della corretta e univoca interpretazione del sistema normativo attualmente vigente il calcolo delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici assunti ante 2001 che (come l'odierno ricorrente) non abbia optato per il diverso regime del
TFR, debba essere effettuato con le modalità - diverse per i dipendenti TA e i dipendenti degli enti pubblici- indicate in ricorso e cioè:
- nella misura pari a 1/15 dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, percepita negli ultimi 12 mesi di servizio, moltiplicata per il numero degli anni utili di servizio effettivi e riscattati, quanto al TFS spettante dipendenti degli enti pubblici;
- in misura pari a 1/12 dell'80% della retribuzione mensile dell'ultimo giorno di servizio comprensiva di tredicesima e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili fino alla cessazione, quanto al premio di fine servizio spettante ai dipendenti statali.
I suddetti criteri di calcolo sono previsti, per quanto riguarda i dipendenti degli enti locali dalla legge
8 marzo 1968, n. 152, la quale all'art. 4 dispone: “Per i casi di cessazione dal servizio che si verifichino a partire dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità premio di servizio, prevista dagli articoli 2 e 3, sarà pari a un quindicesimo della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, considerata in ragione dell'80 per cento ai sensi del successivo articolo 11, per ogni anno di iscrizione all'Istituto”.
Il ricorrente ha fondato il ricorso sulla ritenuta illegittimità costituzionale della suddetta normativa, lamentando il contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
La questione è manifestamente infondata.
In base a quanto previsto dall'art. 118 disp. att. c.p.c. questo Giudice fa proprie e aderisce integralmente alle motivazioni contenute nella sentenza n. 5939/2018 del 10.7.2018 pronunciata in fattispecie analoga dal Tribunale di Roma, sezione lavoro e previdenza sociale.
Giova preliminarmente osservare, che la disciplina dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici è contenuta in via generale nel D.P.R. 1032/1973 (T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).
Ai sensi dell'art. 3 del predetto Testo Unico, l'indennità di buonuscita è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili. Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio
3 o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti;
la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.
Il successivo art. 38 del D.P.R. 1032/73 sancisce che la base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, e che concorrono alla formazione esclusivamente gli assegni e le indennità previste dalla legge.
Tale principio ha trovato, peraltro, espressa conferma nell'orientamento consolidato della Suprema
Corte di Cassazione, che in diverse occasioni ha statuito analogamente con riferimento agli enti locali che “Per i dipendenti degli enti locali, la retribuzione contributiva alla quale si commisura l'indennità premio di servizio, ex art. 4 della l. n. 152 del 1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente considerati dall'art. 11, comma 5, della medesima legge, la cui elencazione ha carattere tassativo, dovendosi interpretare la dizione "stipendio o salario" in senso restrittivo, alla luce dell'espressa menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici di anzianità, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Ne consegue che le indennità di funzione e coordinamento, nonché di qualifica e di direzione - pur ricomprese dalla contrattazione collettiva dei segretari comunali nella struttura della retribuzione - non vanno computate nella liquidazione dell'indennità premio di servizio, in quanto voci non incluse negli emolumenti specificamente indicati dal predetto comma 5 dell'art. 11, essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione della base di calcolo dei diversi trattamenti di fine rapporto in modo da realizzarne
l'equivalenza (Corte cost. n. 243 del 1993).” (Cass. 11156/2017; ex multis: Cas. 13637/2014; Cass.
176/2013; Cass. S.U. 3673/1997).
Pertanto, deve essere integralmente rigettata la domanda attorea, non rientrando le voci retributive della posizione di parte variabile e dell'indennità di dipartimento nell'alveo degli emolumenti tassativamente previsti dalla legge, come utili ai fini del calcolo del t.f.s.
In merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata nel caso di specie, questo Giudice non rinviene gli estremi per la rimessione della questione alla Corte Costituzionale, non apparendo sussistente alcuna fondata e rilevante questione ai fini della decisione della controversia.
Sul punto è utile richiamare quanto dedotto dalla parte resistente nella memoria difensiva, le cui argomentazioni che seguono sono pienamente condivisibili da questo Giudice che le fa proprie (cfr. sulla questione Sezioni Unite della Corte di cassazione del 16 gennaio 2015 n. 642), in quanto conformi rispetto ai criteri di logicità, di coerenza e di ragionevolezza.
Occorre al riguardo considerare che l'oggetto della questione di legittimità costituzionale è rappresentato dal criterio di calcolo della indennità di fine servizio di cui all'art. 4 della legge 152/68 che, in rapporto alle modalità di determinazione della indennità di buonuscita per i dipendenti statali,
4 ex art 38 del DPR 1032/73, denoterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente violazione degli artt. 3, 36 della Costituzione.
E' necessario sul punto evidenziare che con la sentenza n. 243 del 1993, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei combinati disposti dell'art. 1, terzo comma lettere b) e c), della legge n. 324/59 con gli art. 3 e 38 del D.P.R. 1032/73, nella parte in cui non prevedevano, per i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti statali, meccanismi di computo dell'indennità integrativa speciale. Infatti, in epoca antecedente alla sopra citata sentenza, l'indennità integrativa speciale era espressamente esclusa dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato, mentre per i dipendenti degli Enti Locali la legge n. 299/80 - art.
3 - prevedeva che, già a decorrere dall' 1 gennaio 1974, nella base di calcolo della IPS avrebbe dovuto tenersi conto anche della indennità integrativa speciale.
In conseguenza della citata sentenza n. 243/93, il legislatore ha emanato la legge n. 87/94 con la quale si è previsto che, a partire dall'1 dicembre 1994, l'indennità integrativa speciale sarebbe stata computata nella base di calcolo della indennità di buonuscita (in percentuale pari al 60%), in tal modo ripristinando l'equilibrio e la parità di trattamento violate dalla precedente normativa tra dipendenti statali e dipendenti degli enti locali in tema di trattamento di fine servizio, posto che in entrambi i casi si tratta di pubblici dipendenti e sulla scorta della riconosciuta natura di retribuzione differita dell'emolumento in parola.
Nel corpo della sentenza la Consulta, nell'affrontare la problematica sopra indicata, ha l'opportunità di chiarire alcuni aspetti che ribaditi e confermati anche dalla successiva sentenza n. 91 del 2004 valgono ad evidenziare l'inammissibilità della questione di legittimità proposta e per conseguenza l'infondatezza della declaratoria di condanna spiegata nei confronti dell' ex . Controparte_2 CP_3
La Consulta nel rilevare l'identità di natura e di funzione delle indennità di fine rapporto ha modo di evidenziare che ciò non esclude la persistenza di diversità sia nella struttura che nella disciplina del calcolo degli emolumenti de quibus, allorquando essi siano razionalmente collegabili a specifiche diversità delle situazioni regolate, tali da giustificare una diversa considerazione delle esigenze alle quali si riferisce la funzione economico–sociale dell'istituto. Si legge in particolare: “E' di competenza del legislatore valutare l'opportunità del mantenimento di sistemi differenziati nell'ambito del pubblico impiego, ma tale discrezionalità incontra un primo limite nel principio di uguaglianza, nel senso che nonostante le diverse articolazioni normative i trattamenti di fine lavoro nel pubblico impiego debbono comunque essere equivalenti … Ma è subito da precisare che se il vincolo che il principio di eguaglianza impone al legislatore di osservare riguarda l'equivalenza dei vari trattamenti di fine lavoro, anche la valutazione normativa diretta a vagliare il rispetto o meno di tale principio deve analogamente riferirsi soltanto ai risultati complessivi dei vari meccanismi e non
5 può invece limitarsi a singole disposizioni, avulse dalla specifica disciplina in cui ciascuna di esse si colloca (sentenza n. 220/1988).
In altri termini, la Corte Costituzionale evidenzia che la determinazione dei meccanismi di calcolo dei trattamenti de quibus è di stretta competenza del legislatore anche in vista di precise scelte di politica economica e di finanza pubblica.
Ne deriva quindi che la determinazione dei livelli sui quali attestare la perequazione tra i diversi trattamenti, in relazione ai vari elementi che li costituiscono, rientra nella discrezionalità del legislatore, tenendo in debito conto i contributi e gli accantonamenti posti dalla legge a carico dei lavoratori in rapporto a quelli corrisposti dall'amministrazione e, più in generale, equilibrando e compensando vantaggi e svantaggi che emergono dalle vigenti normative riguardo alle modalità di calcolo delle indennità. È sufficiente, a tal riguardo, mettere a confronto proprio le modalità di calcolo per la determinazione della indennità premio di fine servizio e della indennità di buonuscita per escludere l'esistenza dell'asserita violazione delle norme costituzionali invocate da parte avversa e in modo particolare la prospettata disparità di trattamento.
Infatti, a legislazione vigente, il confronto tra le distinte normative che disciplinano l'indennità premio di servizio e l'indennità di buonuscita evidenziano le seguenti sostanziali differenze: 1) gli emolumenti retributivi che compongono la base contributiva della IPS sono diversi nel loro complesso rispetto a quelli che compongono la retribuzione contributiva della IBU;
2) l'IPS è pari ad
1/15 della retribuzione contributiva degli ultimi dodici mesi, mentre la IBU è pari ad 1/12 della retribuzione contributiva dell'ultimo stipendio percepito;
3) sostanzialmente differenti si palesano i coefficienti di abbattimento previsti sull'importo lordo delle indennità; 4) infine differente è la percentuale del contributo obbligatorio da corrispondere all'ente previdenziale.
Ed infatti, se il coefficiente di divisione nel calcolo dell'IPS è pari a 15, mentre nella indennità di buonuscita è pari a 12, tuttavia a compensare eventuali vantaggi e svantaggi soccorre la percentuale di esenzione da sottrarre all'importo lordo del trattamento che, nel primo caso, è del 40,98% e, nel secondo caso, è solo del 26,04%; in tal modo, il legislatore dà compiuta applicazione ai principi sopra esposti dalla Corte Costituzionale, allorquando, determinando i livelli sui quali attestare la perequazione tra i diversi trattamenti, in relazione ai vari elementi che li costituiscono, procede ad equilibrare e compensare vantaggi e svantaggi che emergono dalle vigenti normative riguardo alle modalità di calcolo delle indennità, nel rispetto di precise scelte di politica economica.
In sostanza, il TFS è quindi una prestazione che viene erogata su contribuzione;
la misura di questa contribuzione è prevista dal legislatore.
Nel caso degli Enti Locali, l'art.11 della legge 152/68 stabilisce che il contributo dovuto per ogni iscritto ai fini del trattamento di previdenza è stabilito nella misura del 6,10% della retribuzione annua considerata in ragione dell'80%. Il contributo è così ripartito nella misura del 3,60% a carico dell'Ente
6 di appartenenza e del 2,50% a carico del dipendente. Obbligato al versamento dell'intera aliquota contributiva è l'Ente datore di lavoro.
Diversamente, per il personale che svolge attività di servizio presso le Amministrazioni statali le modalità di calcolo del Trattamento di Fine Servizio sono disciplinate dal D.p.r. 1032/73, nel quale sono dettate le linee guida per il calcolo e gli obblighi contributivi in capo agli iscritti alla gestione
ENPAS e dal 2012 all' . CP_1
Essendo il TFS una prestazione erogabile a seguito di contribuzione, ne deriva che gli emolumenti dei dipendenti civili e militari dello Stato, sono assoggettati alla contribuzione obbligatoria del 9,60% ai sensi dell'art.18 della legge 75/80, di cui il 2,50 a carico del dipendente ed il 7,10 % a carico del datore di lavoro. È palese la maggior contribuzione che grava sugli emolumenti del personale appartenente alla Cassa Stato, rispetto alla contribuzione certamente minore che grava invece sugli emolumenti del personale appartenente alla Cassa INADEL degli Enti Locali. È questa la circostanza grazie alla quale le modalità di calcolo del TFS degli iscritti alla Cassa Stato sono più favorevoli rispetto ai TFS erogati agli iscritti alla cassa ex INADEL
Sono proprio le differenze come sopra evidenziate che garantiscono l'osservanza del principio dettato dalla Corte costituzionale nella nota sentenza 243/93, ovvero la ragionevole equivalenza nel risultato Pa finale del calcolo. Il che, in sostanza, vale ad escludere anche che il cd conglobamento della nello stipendio tabellare, che peraltro ha interessato sia i dipendenti degli enti locali che i dipendenti statali, possa determinare una ingiustificata disparità di trattamento e, per conseguenza, la illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 152/68. Co P In virtù delle differenze nella determinazione della retribuzione contributiva della e della e i differenti sistemi di calcolo che assicurano la ragionevole equivalenza nel risultato finale del calcolo risulta pienamente rispettato il dettato dell'art. 3 Cost.
Deve essere quindi ravvisata la manifesta inammissibilità e comunque l'infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale.
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
La novità della questione trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Firenze, 13.12.2025 Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
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