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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
- Sezione Lavoro -
Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
Francesca La Russa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1817/2024 R.G.L., promossa da
UR SJ, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ferdinando
Perone, Andrea Bordone e Paolo Perucco ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi, per procura in atti ricorrente
contro
CSV SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore
convenuta contumace
OGGETTO: licenziamento orale e retribuzione.
Conclusioni della ricorrente: come in atti.
Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 e 441 bis c.p.c., iscritto a ruolo generale telematico il 20.11.2024, ha esposto di essere stata assunta dalla CSV S.r.l. in data 8.1.2020, con contratto a tempo indeterminato e orario parziale al 76,92%, con inquadramento nel livello 6S del CCNL
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pulizie negli uffici dell'unità locale di Busto Arsizio, largo Giardino, n. 7
(doc. nn. 1-3).
La lavoratrice ha specificato che il 30.11.2023 veniva allontanata verbalmente dal luogo di lavoro. Dopo avere inutilmente chiesto di potere riprendere servizio, apprendeva, dalla sua scheda anagrafica del
Centro per l'Impiego, che l'azienda aveva comunicato la cessazione del rapporto il 13.11.2023 con effetto dal precedente 3 novembre a causa di “licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (doc. n. 4), pur non avendo mai ricevuto alcuna lettera di risoluzione del rapporto di lavoro.
Con pec del 12.3.2024, la ricorrente impugnava tramite la CGIL di
Varese, la risoluzione del rapporto di lavoro, con contestuale offerta della prestazione lavorativa, senza riceverne riscontro (doc. nn. 5 e 6).
L'azienda non replicava nemmeno alle contestazioni e alle eccezioni della lavoratrice (doc. nn. 7-12) sollevate a mezzo pec in data
10.5.2024, né si presentava al tentativo di conciliazione ex art. 410 esperito con istanza del 4.9.2024.
La ricorrente ha esposto, inoltre, di essere rimasta creditrice della somma complessiva di euro 9.178,93, di cui euro 1.255,89 per la retribuzione di ottobre 2023, euro 3.823,91 per la retribuzione di novembre 2023 e competenze di fine rapporto ed euro 4.099,13 per il
TFR, come da conteggio in atti (doc. n. 13), elaborato dall'Ufficio
Vertenze della CGIL di Varese, sulla base della disciplina contrattuale applicabile nonché delle buste paga e della CU 2023 (doc. nn. 14-15).
Pertanto, la lavoratrice ha convenuto in giudizio CSV S.r.l., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare: A. in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente e di conseguenza, ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina di cui all'art. 2, d.lgs. 23/2015, ordinare alla
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convenuta la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condannare la stessa convenuta al risarcimento del danno in suo favore, in misura pari alle retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per un importo mensile di € 1.249,54, e comunque nella diversa misura o per il diverso importo di giustizia, salvo il limite minimo di legge di cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
B. in via subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente e di conseguenza: - ove ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 3, comma 2, d. lgs. 23/2015, salvo gravame, annullare il licenziamento e condannare la convenuta alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento in favore dello stesso di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzioni dovute dal licenziamento fino alla reintegrazione, salvo il limite di legge, per una retribuzione mensile utile di € 1.249,54, e comunque nella diversa misura o per il diverso importo di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione e comunque nell'importo dovuto;
- ove ritenuta applicabile la disciplina di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria in misura pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione, per un importo mensile di €
1.249,54, oltre all'indennità sostitutiva del mancato preavviso, nella misura prevista dal contratto in 6 giorni di retribuzione, per l'importo complessivo di € 288,36, e comunque nella diversa misura o per i diversi importi di giustizia, anche per i diversi titoli ritenuti dovuti;
- ove ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina di cui al combinato disposto degli articoli 9, comma 1, e 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima
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retribuzione, per un importo mensile di € 1.249,54, oltre all'indennità sostitutiva del mancato preavviso, nella misura prevista dal contratto in
6 giorni di retribuzione, per l'importo complessivo di € 288,36, e comunque nella diversa misura o per i diversi importi di giustizia, anche per i diversi titoli ritenuti dovuti;
C. in ogni caso, accertato il mancato pagamento delle retribuzioni di ottobre e novembre 2023, delle competenze e del trattamento di fine rapporto, dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 9.178,93, di cui € 4.099,13 per TFR, e comunque della diversa somma di giustizia, anche per i diversi titoli ritenuti dovuti”. Con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo”.
All'esito dell'odierna udienza di discussione, rilevato che la società convenuta non è comparsa, né si è costituita in giudizio, accertata la regolarità della notifica, è stata dichiarata la contumacia della stessa e, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, la stessa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
Licenziamento
Relativamente al licenziamento intimato in forma orale, senza motivazione e senza preavviso, la società convenuta, sulla quale incombeva l'onere della prova, non costituendosi in giudizio, non ha fornito elementi contrari e utili a dimostrare che il recesso dal rapporto di lavoro è avvenuto per iscritto, con idonea motivazione e congruo preavviso.
Il licenziamento non risulta essere stato comunicato per iscritto alla lavoratrice, in violazione della disciplina imperativa di cui alle leggi n.
604/1966, 300/1970 e 108/1990. Il recesso datoriale deve considerarsi, pertanto, inidoneo a risolvere il rapporto di lavoro. Quanto all'onere probatorio, se al lavoratore compete dimostrare la cessazione del rapporto, incombe sul datore di lavoro la prova che la stessa sia
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avvenuta sulla base di un provvedimento comunicato in forma scritta.
Nel caso di specie, la dipendente ha provato di aver messo le proprie energie lavorative a disposizione del datore di lavoro, che tuttavia non le dava alcun riscontro (cfr. doc. nn. 5-12). Ha provato, inoltre, producendo copia della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, l'intervenuta interruzione dello stesso (doc. n. 4).
La società convenuta, rimanendo contumace, non ha fornito invece alcuna prova in senso contrario all'allegato licenziamento in forma orale. Conseguentemente, la risoluzione del rapporto lavorativo deve ritenersi tamquam non esset.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015, “il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio a norma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto
(…). Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale”. Tale regime si applica a prescindere dai requisiti occupazionali dell'impresa.
La lavoratrice, pertanto, deve essere reintegrata nel posto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro, inoltre, deve essere condannato al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice per il licenziamento inefficace. La relativa indennità, come da normativa, va commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e va corrisposta dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative. Tale somma, inoltre, non deve essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di
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riferimento per il calcolo del TFR. E' dovuto, inoltre, il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo.
Nel caso in esame, tale importo, secondo i conteggi allegati dalla lavoratrice (doc. n. 13), è da parametrarsi alla retribuzione mensile di euro 1.249,54 (euro 1.392,40 x 14 : 12 x 0,7692 p/t - doc. n. 13) e da calcolarsi con riferimento all'effettivo periodo intercorso dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione. I conteggi riportati in ricorso, redatti sulla base delle buste paga, e non contestati, stante la contumacia della società convenuta, appaiono congrui.
Retribuzioni e TFR
La ricorrente ha diritto, ai sensi degli artt. 2099 e 2120 cod. civ., alla retribuzione per i mesi lavorati, nonché alle competenze di fine rapporto e al TFR.
La società convenuta, non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente alla corresponsione della retribuzione prevista per l'inquadramento contrattuale della lavoratrice, né delle competenze di fine rapporto e del TFR.
Pertanto, gli elementi agli atti e la contumacia di parte convenuta non possono che essere valutate come ammissione dei fatti esposti in ricorso.
Di conseguenza, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni dovute e non corrisposte per i mesi di ottobre 2023, per euro 1.255,89 lordi, e di novembre 2023, per euro 3.823,91 lordi, inclusivi delle competenze di fine rapporto, nonché del TFR per euro 4.099,13 lordi, per la somma lorda complessiva di euro 9.178,93 (cfr. doc. nn. 13-15).
Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza, in applicazione del disposto
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di cui all'art. 91 c.p.c., e vengono poste pertanto a carico della società convenuta contumace, come liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi anticipatari ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Così provvede tra le parti, nella contumacia della società convenuta:
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente MT
SJ e, per l'effetto,
- ordina la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro e condanna della società convenuta contumace al pagamento, in favore della lavoratrice, delle retribuzioni dovute dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, per un importo mensile di euro
1.249,54, detratto quanto eventualmente percepito altrove, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna la convenuta contumace al pagamento, in favore della ricorrente, delle retribuzioni di ottobre e novembre 2023 e del TFR per la somma lorda complessiva di euro 9.178,93, di cui euro 4.099,13 lordi per TFR, oltre a rivalutazione monetarie e interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta contumace al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi euro 3.700,00 per competenze, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché euro 259,00 per il contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c..
Busto Arsizio, 9 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca La Russa
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