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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/12/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1633/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. IA CH Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Simone Vanini Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1633/2025 promossa congiuntamente da:
e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
c.f. entrambi rappresentati, difesi e
[...] C.F._2 domiciliati presso l'Avv. Silvia Ubaldi
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno congiuntamente concluso affinché l'Ecc.mo Tribunale di Prato voglia accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Roma il 27.09.2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 02175, Serie 01, P1 anno 2024, alle condizioni di cui in premessa qui di seguito riportate:
1. essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
2.La Sig.ra Parte_1 con le figlie minori ha lasciato la casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, pertanto non è stato necessario alcun provvedimento di assegnazione dell'immobile.
3. Le Per_ parti hanno concordato l'affido condiviso sulle figlie minori e con potestà Per_1 disgiunta sulle questioni ordinarie e hanno concordato la collocazione prevalente presso
l'abitazione della madre in Prato, Via Della Rondine, 16. 4. Le figlie minori trascorrono e trascorreranno con il padre un week end al mese con orari concordati di volta in volta dai genitori, entro il giorno 5 di ogni mese, tenuto conto dei rispettivi turni lavorativi. In caso di mancato accordo tra i genitori, il padre vedrà e starà con le bambine dal sabato mattina alle 10 fino alla domenica sera alle 19.00. 5. Durante il periodo estivo le figlie trascorreranno ad anni alterni con il padre almeno 30 gg anche non consecutivi, dalla fine della scuola fino alla ripresa delle attività scolastiche. Il periodo viene comunicato entro il
30 maggio di ogni anno.
6. Per metà delle vacanze natalizie, alternando il periodo che va dal 23 al 30 dicembre, ed il periodo che va dal 31 dicembre al 7 gennaio, in modo che un anno egli abbia con sé le minori nel primo periodo e l'anno successivo nel secondo periodo, e così di seguito;
le festività di Pasqua e Pasquetta verranno alternate tra i coniugi, ciascuno dei coniugi potrà trascorrere con il figlio una settimana per le vacanze invernali in un periodo da stabilire.
7. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie minori la somma di euro 300,00
(trecento/00) a mezzo bonifico bancario entro il 20 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. Le spese straordinarie delle minori saranno ripartite tra entrambi i genitori nella misura del 30% il sig. e del 70% la Sig.ra Pt_2
e saranno regolamentate secondo il Protocollo in uso avanti al Tribunale di Parte_1
Prato che costituisce parte integrante del presente accordo di separazione;
9. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto i ricorrenti convengono che non sia concordato alcun assegno di mantenimento divorzile personale. 10. Il Sig. Pt_2
pagina 2 di 4 corrisponderà alla Sig.ra gli assegni familiari attualmente pari a circa Parte_1
500,00 euro;
11. i coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per se stessi e per i figli minori;
12. le parti dichiarano di rinunciare fin da ora ad impugnare l'emananda sentenza stante le conclusioni conformi;
13. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma;
14. dichiarare compensate le spese legali”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 28.11.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio celebrato a Roma il 27.09.2004, trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Roma al n. 02175, Serie 01, P1 anno 2004, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa del 8.01.2025 dell'accordo delle parti senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
pagina 3 di 4 Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori e nate a Roma, il 16.03.2012, al loro collocamento e mantenimento, e Per_2 Per_1 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle minori, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e sposati a Roma il Parte_1 Parte_2
27.09.2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n.
02175, Serie 01, P1 anno 2004 e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo dal punto 1 al punto 10 compresi;
3) prende atto dell'accordo dal punto 11 al punto 14;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge;
5) dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025 su relazione della dott. IA
CH
Il Presidente di sezione
Rel ed est.
IA CH
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione: dott. IA CH Presidente relatore dott. Costanza Comunale Giudice dott. Simone Vanini Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 1633/2025 promossa congiuntamente da:
e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
c.f. entrambi rappresentati, difesi e
[...] C.F._2 domiciliati presso l'Avv. Silvia Ubaldi
RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 4 Le parti hanno congiuntamente concluso affinché l'Ecc.mo Tribunale di Prato voglia accogliere le seguenti conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto a Roma il 27.09.2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n. 02175, Serie 01, P1 anno 2024, alle condizioni di cui in premessa qui di seguito riportate:
1. essi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio inerenti alla prole e ai loro rapporti economici;
2.La Sig.ra Parte_1 con le figlie minori ha lasciato la casa coniugale di proprietà esclusiva del marito, pertanto non è stato necessario alcun provvedimento di assegnazione dell'immobile.
3. Le Per_ parti hanno concordato l'affido condiviso sulle figlie minori e con potestà Per_1 disgiunta sulle questioni ordinarie e hanno concordato la collocazione prevalente presso
l'abitazione della madre in Prato, Via Della Rondine, 16. 4. Le figlie minori trascorrono e trascorreranno con il padre un week end al mese con orari concordati di volta in volta dai genitori, entro il giorno 5 di ogni mese, tenuto conto dei rispettivi turni lavorativi. In caso di mancato accordo tra i genitori, il padre vedrà e starà con le bambine dal sabato mattina alle 10 fino alla domenica sera alle 19.00. 5. Durante il periodo estivo le figlie trascorreranno ad anni alterni con il padre almeno 30 gg anche non consecutivi, dalla fine della scuola fino alla ripresa delle attività scolastiche. Il periodo viene comunicato entro il
30 maggio di ogni anno.
6. Per metà delle vacanze natalizie, alternando il periodo che va dal 23 al 30 dicembre, ed il periodo che va dal 31 dicembre al 7 gennaio, in modo che un anno egli abbia con sé le minori nel primo periodo e l'anno successivo nel secondo periodo, e così di seguito;
le festività di Pasqua e Pasquetta verranno alternate tra i coniugi, ciascuno dei coniugi potrà trascorrere con il figlio una settimana per le vacanze invernali in un periodo da stabilire.
7. Il marito corrisponderà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento di entrambe le figlie minori la somma di euro 300,00
(trecento/00) a mezzo bonifico bancario entro il 20 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8. Le spese straordinarie delle minori saranno ripartite tra entrambi i genitori nella misura del 30% il sig. e del 70% la Sig.ra Pt_2
e saranno regolamentate secondo il Protocollo in uso avanti al Tribunale di Parte_1
Prato che costituisce parte integrante del presente accordo di separazione;
9. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto i ricorrenti convengono che non sia concordato alcun assegno di mantenimento divorzile personale. 10. Il Sig. Pt_2
pagina 2 di 4 corrisponderà alla Sig.ra gli assegni familiari attualmente pari a circa Parte_1
500,00 euro;
11. i coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per se stessi e per i figli minori;
12. le parti dichiarano di rinunciare fin da ora ad impugnare l'emananda sentenza stante le conclusioni conformi;
13. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma;
14. dichiarare compensate le spese legali”.
Pubblico Ministero: «Visto» del 28.11.2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.11.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio celebrato a Roma il 27.09.2004, trascritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Roma al n. 02175, Serie 01, P1 anno 2004, secondo le condizioni concordate sopra trascritte.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui i coniugi sono comparsi innanzi al
Presidente del Tribunale di Prato che li ebbe ad autorizzare a vivere separati nel procedimento di separazione che si è concluso con decreto di omologa del 8.01.2025 dell'accordo delle parti senza che risulti che essi abbiano ripreso la convivenza, neppure saltuariamente, e non essendo stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo gli stessi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del comportamento tenuto dalle parti nel processo.
pagina 3 di 4 Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori e nate a Roma, il 16.03.2012, al loro collocamento e mantenimento, e Per_2 Per_1 all'assegnazione della casa coniugale, rileva il Tribunale l'insussistenza di ostacoli al recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali degli stessi, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle minori, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e sposati a Roma il Parte_1 Parte_2
27.09.2004, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma al n.
02175, Serie 01, P1 anno 2004 e ordina all'Ufficiale di Stato civile di provvedere alle annotazioni di legge;
2) omologa l'accordo dal punto 1 al punto 10 compresi;
3) prende atto dell'accordo dal punto 11 al punto 14;
4) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge;
5) dichiara le spese integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.12.2025 su relazione della dott. IA
CH
Il Presidente di sezione
Rel ed est.
IA CH
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