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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/10/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. AR UI RP PRESIDENTE
dott. NI Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 17 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 246 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Iglesias, presso lo studio dell'avv. Parte_1
IL TR, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'ufficio legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti AR Adelaide Nieddu e
LA UR, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 14 febbraio 2023, aveva Parte_1
proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 375 2016 0001130516000, asseritamente notificatogli nell'anno 2016, con il quale l' di Oristano gli aveva intimato CP_2
il pagamento della somma complessiva di €. 14.381,62 a titolo di contributi dovuti alla
Gestione Separata liberi professionisti per l'anno 2009, sanzioni civili, interessi di mora,
spese di notifica e compensi di riscossione.
Il ricorrente aveva, in particolare, eccepito l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, legge 335/1995, osservando come l' CP_1
convenuto, nella circolare n. 69 del 25 maggio 2005, avesse chiarito che il termine prescrizionale relativo ai crediti contributivi vantati anche nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata decorre dal giorno in cui i contributi devono essere corrisposti, cioè dal giorno in cui deve essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
Poiché nel caso de quo, aveva proseguito erano trascorsi più di cinque anni senza che Pt_1
alcun altro atto interruttivo, oltre alla notifica dell'avviso di addebito, fosse stato posto in essere, i crediti previdenziali per cui è causa dovevano essere dichiarati prescritti e, per l'effetto, doveva essere dichiarata la loro illegittima iscrizione a ruolo.
Ciò premesso, aveva, quindi, concluso domandando che fosse dichiarata Parte_1
l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive contenute nell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese.
***
CP_ L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, eccependo, innanzitutto,
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'avviso di addebito n 375 2016
00011305 16 000 era già stato impugnato davanti al Tribunale di Oristano con ricorso depositato il 16 giugno 2022, iscritto al RG n. 406/2022, con il quale, come anche nel presente procedimento, il ricorrente aveva chiesto che venisse dichiarata prescritta la relativa pretesa creditoria, afferente contributi Gestione Separata per l'anno di competenza 2009.
In quel procedimento, aveva evidenziato l' , esso aveva eccepito, in via CP_2 CP_1
2 preliminare, l'inammissibilità delle avverse domande, in quanto proposte oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 D.lgs. 46/1999, osservando, quanto al merito dell'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente, che quest'ultima risultava,
comunque, infondata, visto che il termine per il pagamento dei contributi inerenti l'anno di competenza 2009, originariamente fissato per il 16 giugno 2010, era stato prorogato senza alcuna maggiorazione al 6 luglio 2010 in virtù del DPCM 10 giugno 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2010, cosicché la diffida pervenuta al ricorrente in data 4 luglio 2015 aveva ritualmente interrotto il decorso del termine prescrizionale, che,
quindi, nel caso di specie non era affatto spirato.
Il procedimento di cui sopra, aveva proseguito l' , era stato istruito con prove CP_2
documentali e definito con la sentenza n. 11/2023, con la quale il Tribunale di Oristano aveva dichiarato l'opposizione inammissibile in quanto tardivamente proposta, confermando, per l'effetto, l'avviso di addebito impugnato e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il presente giudizio, aveva, quindi, osservato l'ente convenuto, il quale aveva ad oggetto le medesime pretese avanzate nel precedente procedimento sopra richiamato, doveva, pertanto,
essere dichiarato improcedibile, posto che, vista l'identità delle parti in causa e degli elementi identificativi delle due azioni proposte, petitum e causa petendi, era precluso al giudice di pronunciarsi ulteriormente.
In via di mero subordine, l' aveva, inoltre, reiterato le eccezioni, le deduzioni e le difese CP_2
tutte già svolte nel precedente procedimento.
Ciò premesso, l' opposto aveva, pertanto, concluso perché fosse dichiarata CP_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'avverso ricorso ovvero, in via subordinata, perché
il medesimo fosse rigettato, con vittoria di spese e condanna del ricorrente al pagamento di una somma da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., stante la portata temeraria dell'azione proposta.
3 ***
Nella prima udienza, svoltasi il 14 aprile 2023, la difesa del ricorrente aveva contestato quanto dedotto dall' nella memoria difensiva, sostenendo che la sentenza che aveva CP_2
definito il precedente giudizio avesse natura meramente processuale e non fosse, pertanto,
idonea a fare stato sulle questioni di merito, le quali non avevano formato oggetto della medesima.
L'opponente aveva, pertanto, insistito nella domanda di annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria di spese.
***
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 176/2023 del 21 luglio 2023, aveva dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile.
Il primo giudice aveva, infatti, ritenuto provato che l'odierno ricorrente, con ricorso depositato il 16 giugno 2022, avesse proposto identica opposizione avverso l'avviso di addebito n. 375 2016 0001130516000, ugualmente fondata sulla mera eccezione di prescrizione del credito contributivo sotteso all'atto impugnato, la quale era stata dichiarata inammissibile, con conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto, per avere il ricorrente proposto l'opposizione ben oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, commi 5
e 6, del d. lgs. n. 46 del 1999.
Non era, dunque, dato comprendere, aveva osservato il Tribunale, sulla base di quali ragioni giuridiche avesse riproposto, dinanzi al medesimo giudice, dopo circa un mese dalla Pt_1
pubblicazione della sentenza che aveva definito il precedente giudizio, la medesima opposizione avverso lo stesso avviso di addebito, formulando anche in questa sede quell'unica eccezione di prescrizione rispetto alla quale era già stato dichiarato decaduto nel precedente giudizio.
Il primo giudice aveva, inoltre, evidenziato come, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la declaratoria di inammissibilità con la quale era stato definito il precedente
4 giudizio avesse avuto effetti decadenziali sostanziali e aveva, infine, precisato che, in ogni caso, anche a ritenere l'opposizione nuovamente riproponibile, quest'ultima doveva ritenersi,
comunque, manifestamente tardiva.
Quanto alla condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., il Tribunale di
Oristano aveva ritenuto che il ricorrente avesse agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo e deduttivo che gli avrebbe consentito di valutare, con la normale diligenza,
l'inammissibilità del nuovo ricorso.
***
Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita … , alla luce di quanto esposto, in accoglimento del
presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. n. 176/2023 pronunciata il 21
luglio 2023, Voglia … dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive
contenute nell'avviso di addebito opposto per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di
spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Nell'interesse dell'ente appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
- ritenute e dichiarate inammissibili e/o manifestamente infondate in fatto e diritto tutte le
domande avversarie, confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e compensi anche del presente grado e condanna di parte appellante
al pagamento di una ulteriore somma da determinarsi ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla manifesta inammissibilità.
5 Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Oristano nella parte in cui il primo giudice aveva attribuito valore sostanziale alla declaratoria di inammissibilità pronunciata all'esito del precedente giudizio da lui introdotto,
considerato che la statuizione su una questione di rito dà luogo ad un mero giudicato formale e ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, non precludendo,
pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio.
***
Il motivo di appello è infondato.
Come è noto, infatti, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento o ad avviso di addebito di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo. Trattasi, ha precisato il giudice di legittimità, di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, cosicché il suo avverarsi, che
è, infatti, rilevabile anche d'ufficio, preclude al giudice l'esame del merito della pretesa creditoria, così come ne preclude il riesame in un diverso giudizio, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (si vedano, tra le altre, Cass. S.U. 23397/2016, Cass.
8931/2011, Cass. 21365/2010).
***
2) Sul termine di impugnativa e sulla qualificazione della domanda.
Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il primo giudice avesse Parte_1
ritenuto applicabile alla fattispecie il termine perentorio di 40 giorni per l'impugnazione dell'avviso di addebito.
Infatti, ha sostenuto l'appellante, la contestazione dell'azione esecutiva dell' , tramite la CP_2
prescrizione, non è soggetta ad alcun termine processuale.
L'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha proseguito va proposta Pt_1
6 nei termini ordinari e non è soggetta al termine di 40 giorni, né a quello di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c., essendo possibile far valere, in qualsiasi tempo, fino alla conclusione della procedura esecutiva, i fatti estintivi della pretesa creditoria intervenuti successivamente alla formazione e alla notifica della cartella, quali ad esempio la prescrizione del credito.
Nel caso di specie, quindi, ha sostenuto l'appellante, l'azione era stata proposta tempestivamente in quanto era stata esercitata per far valere fatti estintivi dei contributi richiesti in via esecutiva con l'avviso di addebito maturati successivamente alla notifica dei titoli esecutivi e, atteso che tra la data di notifica dell'atto impugnato (2016) e la proposizione del ricorso era decorso il termine quinquennale di prescrizione il credito doveva essere dichiarato estinto per prescrizione.
***
Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'azione proposta da con i due identici ricorsi depositati in tempi successivi Parte_1
dinanzi al Tribunale di Oristano deve, infatti, essere qualificata, non come (o anche) azione di opposizione all'esecuzione, fondata, per quanto di rilievo nel presente giudizio, sulla prescrizione maturata dopo la notificazione dell'avviso di addebito, ma come una mera opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/1999, fondata sulla prescrizione maturata prima della notificazione dell'avviso di addebito, come tale soggetta al termine di decadenza previsto nel comma 5 dello stesso articolo.
Depongono, infatti, nel predetto senso, sia il fatto che lo stesso opponente avesse qualificato l'atto come opposizione all'avviso di addebito, sia il fatto che egli avesse argomentato,
citando all'uopo circolari dell' e giurisprudenza di legittimità, esclusivamente in ordine CP_2
all'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione anteriore alla notificazione dell'avviso di addebito (il giorno previsto per il versamento del saldo dei contributi), sia il fatto che avesse fatto riferimento, quale pronuncia richiesta al giudice, alla dichiarazione di
7 illegittimità dell'iscrizione a ruolo, sia il fatto che, a fronte della pronuncia sul primo ricorso proposto, non avesse proposto impugnazione lamentando un'omessa pronuncia, sia il fatto che di tale omessa pronuncia non si sia lamentato neanche nel primo grado del presente giudizio, pur avendo l' dedotto, già nella memoria difensiva depositata in primo grado, CP_2
l'avvenuta violazione del giudicato, eccezione rispetto alla quale l'appellante si era difeso unicamente sostenendo la natura in rito della pronuncia di inammissibilità resa dal Tribunale
di Oristano nel precedente giudizio proposto.
D'altra parte, come ben precisato anche dalla Suprema Corte (si veda, in particolare, Cass.
31282/2019), l'opposizione al ruolo, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sono azioni ben distinte, ciascuna dotata di caratteristiche proprie e di specifico e differente ad agire, cosicché deve escludersi che abbia potuto ritualmente proporre, per Pt_1
la prima volta in appello, un'azione differente da quella proposta in primo grado.
***
3) Sulla inesigibilità ex lege dei contributi previdenziali.
Con un terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non avere il Tribunale tenuto conto del fatto che, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti,
opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, tanto è vero che, una volta decorso il termine quinquennale, i contributi previdenziali non possono essere addebitati al soggetto obbligato,
né tantomeno l'Ente previdenziale può accettarne il versamento tardivo.
***
Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Quanto all'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso di addebito, deve ribadirsi, come già osservato in relazione al primo motivo di appello, che l'avverarsi della decadenza sostanziale prevista dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 preclude al giudice l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni
8 mosse dal debitore, eccezione di prescrizione compresa, cosicché correttamente il Tribunale,
oltre che accertare l'avvenuta violazione del giudicato e il conseguente impedimento per il giudice di riesaminare le questioni già proposte nel precedente giudizio, si era, ad
abundantiam, anche a ritenere per ipotesi l'opposizione riproponibile, limitato a rilevare la
(persistente) tardività dell'opposizione proposta, senza esaminare il merito dell'eccezione di prescrizione proposta dall'attuale appellante.
Il primo giudice non si era, inoltre, occupato di esaminare l'eventuale prescrizione maturata dopo la notificazione dell'avviso di addebito, visto che, come già in precedenza chiarito,
non aveva proposto un'opposizione all'esecuzione, cioè un'azione fondata sui fatti Pt_1
estintivi successivi alla notificazione indicata.
Né, tantomeno, avrebbe potuto il Tribunale, come anche questa Corte, rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione da ultimo indicata.
Come, infatti, anche chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata (Cass.
31282/2019), “il principio secondo il quale la prescrizione dei contributi previdenziali
costituisce questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, richiede
comunque che tale questione sia stata correttamente introdotta nel dibattito processuale in
coerenza con il principio della domanda e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine
processuale così come ritualmente introdotto in giudizio”.
Rituale introduzione in giudizio che, nella fattispecie, non vi era stata, visto che, come detto,
l'azione proposta dall'attuale appellante con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio era stata una mera opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, fondata sull'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso di addebito, mentre la diversa azione qualificabile come opposizione all'esecuzione, fondata sull'eventuale prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica dell'avviso di addebito, è stata proposta dal medesimo tardivamente, solo nel presente giudizio di appello (si veda anche Cass. ord. 14135/2019).
***
9 Sulla base di tutte le ragioni esposte, l'appello proposto da deve, quindi, Parte_1
essere rigettato e la sentenza appellata deve, per l'effetto, essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €.
26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
La parziale novità delle questioni affrontate in questa fase del giudizio, rispetto a quelle che erano state trattate nella sentenza impugnata e nella sentenza precedente resa in ordine al medesimo oggetto, escludono la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Istituto appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.966,00, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 24 ottobre 2025.
10 L'estensore…………………………………… ………………….La Presidente
dott. NI Coinu…………………………………… …dott. AR UI RP
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. AR UI RP PRESIDENTE
dott. NI Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE
in esito all'udienza del 17 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al R.G. N. 246 dell'anno 2023, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Iglesias, presso lo studio dell'avv. Parte_1
IL TR, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLANTE
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso l'ufficio legale della propria sede provinciale, rappresentato e difeso dagli avv.ti AR Adelaide Nieddu e
LA UR, giusta procura generale alle liti
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Oristano, depositato il 14 febbraio 2023, aveva Parte_1
proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 375 2016 0001130516000, asseritamente notificatogli nell'anno 2016, con il quale l' di Oristano gli aveva intimato CP_2
il pagamento della somma complessiva di €. 14.381,62 a titolo di contributi dovuti alla
Gestione Separata liberi professionisti per l'anno 2009, sanzioni civili, interessi di mora,
spese di notifica e compensi di riscossione.
Il ricorrente aveva, in particolare, eccepito l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, legge 335/1995, osservando come l' CP_1
convenuto, nella circolare n. 69 del 25 maggio 2005, avesse chiarito che il termine prescrizionale relativo ai crediti contributivi vantati anche nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata decorre dal giorno in cui i contributi devono essere corrisposti, cioè dal giorno in cui deve essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
Poiché nel caso de quo, aveva proseguito erano trascorsi più di cinque anni senza che Pt_1
alcun altro atto interruttivo, oltre alla notifica dell'avviso di addebito, fosse stato posto in essere, i crediti previdenziali per cui è causa dovevano essere dichiarati prescritti e, per l'effetto, doveva essere dichiarata la loro illegittima iscrizione a ruolo.
Ciò premesso, aveva, quindi, concluso domandando che fosse dichiarata Parte_1
l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive contenute nell'avviso di addebito opposto, con vittoria di spese.
***
CP_ L' si era costituito in giudizio e aveva resistito, eccependo, innanzitutto,
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'avviso di addebito n 375 2016
00011305 16 000 era già stato impugnato davanti al Tribunale di Oristano con ricorso depositato il 16 giugno 2022, iscritto al RG n. 406/2022, con il quale, come anche nel presente procedimento, il ricorrente aveva chiesto che venisse dichiarata prescritta la relativa pretesa creditoria, afferente contributi Gestione Separata per l'anno di competenza 2009.
In quel procedimento, aveva evidenziato l' , esso aveva eccepito, in via CP_2 CP_1
2 preliminare, l'inammissibilità delle avverse domande, in quanto proposte oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 24 D.lgs. 46/1999, osservando, quanto al merito dell'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente, che quest'ultima risultava,
comunque, infondata, visto che il termine per il pagamento dei contributi inerenti l'anno di competenza 2009, originariamente fissato per il 16 giugno 2010, era stato prorogato senza alcuna maggiorazione al 6 luglio 2010 in virtù del DPCM 10 giugno 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2010, cosicché la diffida pervenuta al ricorrente in data 4 luglio 2015 aveva ritualmente interrotto il decorso del termine prescrizionale, che,
quindi, nel caso di specie non era affatto spirato.
Il procedimento di cui sopra, aveva proseguito l' , era stato istruito con prove CP_2
documentali e definito con la sentenza n. 11/2023, con la quale il Tribunale di Oristano aveva dichiarato l'opposizione inammissibile in quanto tardivamente proposta, confermando, per l'effetto, l'avviso di addebito impugnato e condannando la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il presente giudizio, aveva, quindi, osservato l'ente convenuto, il quale aveva ad oggetto le medesime pretese avanzate nel precedente procedimento sopra richiamato, doveva, pertanto,
essere dichiarato improcedibile, posto che, vista l'identità delle parti in causa e degli elementi identificativi delle due azioni proposte, petitum e causa petendi, era precluso al giudice di pronunciarsi ulteriormente.
In via di mero subordine, l' aveva, inoltre, reiterato le eccezioni, le deduzioni e le difese CP_2
tutte già svolte nel precedente procedimento.
Ciò premesso, l' opposto aveva, pertanto, concluso perché fosse dichiarata CP_1
l'improcedibilità e/o l'inammissibilità dell'avverso ricorso ovvero, in via subordinata, perché
il medesimo fosse rigettato, con vittoria di spese e condanna del ricorrente al pagamento di una somma da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., stante la portata temeraria dell'azione proposta.
3 ***
Nella prima udienza, svoltasi il 14 aprile 2023, la difesa del ricorrente aveva contestato quanto dedotto dall' nella memoria difensiva, sostenendo che la sentenza che aveva CP_2
definito il precedente giudizio avesse natura meramente processuale e non fosse, pertanto,
idonea a fare stato sulle questioni di merito, le quali non avevano formato oggetto della medesima.
L'opponente aveva, pertanto, insistito nella domanda di annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria di spese.
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Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 176/2023 del 21 luglio 2023, aveva dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile.
Il primo giudice aveva, infatti, ritenuto provato che l'odierno ricorrente, con ricorso depositato il 16 giugno 2022, avesse proposto identica opposizione avverso l'avviso di addebito n. 375 2016 0001130516000, ugualmente fondata sulla mera eccezione di prescrizione del credito contributivo sotteso all'atto impugnato, la quale era stata dichiarata inammissibile, con conseguente conferma dell'avviso di addebito opposto, per avere il ricorrente proposto l'opposizione ben oltre il termine di 40 giorni di cui all'art. 24, commi 5
e 6, del d. lgs. n. 46 del 1999.
Non era, dunque, dato comprendere, aveva osservato il Tribunale, sulla base di quali ragioni giuridiche avesse riproposto, dinanzi al medesimo giudice, dopo circa un mese dalla Pt_1
pubblicazione della sentenza che aveva definito il precedente giudizio, la medesima opposizione avverso lo stesso avviso di addebito, formulando anche in questa sede quell'unica eccezione di prescrizione rispetto alla quale era già stato dichiarato decaduto nel precedente giudizio.
Il primo giudice aveva, inoltre, evidenziato come, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la declaratoria di inammissibilità con la quale era stato definito il precedente
4 giudizio avesse avuto effetti decadenziali sostanziali e aveva, infine, precisato che, in ogni caso, anche a ritenere l'opposizione nuovamente riproponibile, quest'ultima doveva ritenersi,
comunque, manifestamente tardiva.
Quanto alla condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., il Tribunale di
Oristano aveva ritenuto che il ricorrente avesse agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo e deduttivo che gli avrebbe consentito di valutare, con la normale diligenza,
l'inammissibilità del nuovo ricorso.
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Avverso la sentenza del Tribunale di Oristano ha proposto appello Parte_1
L' ha resistito. CP_2
La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“l'Ecc.ma Corte d'Appello adita … , alla luce di quanto esposto, in accoglimento del
presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. n. 176/2023 pronunciata il 21
luglio 2023, Voglia … dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contributive
contenute nell'avviso di addebito opposto per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di
spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Nell'interesse dell'ente appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita
- ritenute e dichiarate inammissibili e/o manifestamente infondate in fatto e diritto tutte le
domande avversarie, confermare la sentenza impugnata;
- con vittoria di spese e compensi anche del presente grado e condanna di parte appellante
al pagamento di una ulteriore somma da determinarsi ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Sulla manifesta inammissibilità.
5 Con un primo motivo di appello, ha censurato la sentenza del Tribunale di Parte_1
Oristano nella parte in cui il primo giudice aveva attribuito valore sostanziale alla declaratoria di inammissibilità pronunciata all'esito del precedente giudizio da lui introdotto,
considerato che la statuizione su una questione di rito dà luogo ad un mero giudicato formale e ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, non precludendo,
pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio.
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Il motivo di appello è infondato.
Come è noto, infatti, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento o ad avviso di addebito di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo. Trattasi, ha precisato il giudice di legittimità, di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, cosicché il suo avverarsi, che
è, infatti, rilevabile anche d'ufficio, preclude al giudice l'esame del merito della pretesa creditoria, così come ne preclude il riesame in un diverso giudizio, quale che sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (si vedano, tra le altre, Cass. S.U. 23397/2016, Cass.
8931/2011, Cass. 21365/2010).
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2) Sul termine di impugnativa e sulla qualificazione della domanda.
Con un secondo motivo di appello, ha lamentato che il primo giudice avesse Parte_1
ritenuto applicabile alla fattispecie il termine perentorio di 40 giorni per l'impugnazione dell'avviso di addebito.
Infatti, ha sostenuto l'appellante, la contestazione dell'azione esecutiva dell' , tramite la CP_2
prescrizione, non è soggetta ad alcun termine processuale.
L'azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha proseguito va proposta Pt_1
6 nei termini ordinari e non è soggetta al termine di 40 giorni, né a quello di 20 giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi dall'art. 617 c.p.c., essendo possibile far valere, in qualsiasi tempo, fino alla conclusione della procedura esecutiva, i fatti estintivi della pretesa creditoria intervenuti successivamente alla formazione e alla notifica della cartella, quali ad esempio la prescrizione del credito.
Nel caso di specie, quindi, ha sostenuto l'appellante, l'azione era stata proposta tempestivamente in quanto era stata esercitata per far valere fatti estintivi dei contributi richiesti in via esecutiva con l'avviso di addebito maturati successivamente alla notifica dei titoli esecutivi e, atteso che tra la data di notifica dell'atto impugnato (2016) e la proposizione del ricorso era decorso il termine quinquennale di prescrizione il credito doveva essere dichiarato estinto per prescrizione.
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Anche il secondo motivo di appello è infondato.
L'azione proposta da con i due identici ricorsi depositati in tempi successivi Parte_1
dinanzi al Tribunale di Oristano deve, infatti, essere qualificata, non come (o anche) azione di opposizione all'esecuzione, fondata, per quanto di rilievo nel presente giudizio, sulla prescrizione maturata dopo la notificazione dell'avviso di addebito, ma come una mera opposizione ex art. 24 D.lgs. 46/1999, fondata sulla prescrizione maturata prima della notificazione dell'avviso di addebito, come tale soggetta al termine di decadenza previsto nel comma 5 dello stesso articolo.
Depongono, infatti, nel predetto senso, sia il fatto che lo stesso opponente avesse qualificato l'atto come opposizione all'avviso di addebito, sia il fatto che egli avesse argomentato,
citando all'uopo circolari dell' e giurisprudenza di legittimità, esclusivamente in ordine CP_2
all'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione anteriore alla notificazione dell'avviso di addebito (il giorno previsto per il versamento del saldo dei contributi), sia il fatto che avesse fatto riferimento, quale pronuncia richiesta al giudice, alla dichiarazione di
7 illegittimità dell'iscrizione a ruolo, sia il fatto che, a fronte della pronuncia sul primo ricorso proposto, non avesse proposto impugnazione lamentando un'omessa pronuncia, sia il fatto che di tale omessa pronuncia non si sia lamentato neanche nel primo grado del presente giudizio, pur avendo l' dedotto, già nella memoria difensiva depositata in primo grado, CP_2
l'avvenuta violazione del giudicato, eccezione rispetto alla quale l'appellante si era difeso unicamente sostenendo la natura in rito della pronuncia di inammissibilità resa dal Tribunale
di Oristano nel precedente giudizio proposto.
D'altra parte, come ben precisato anche dalla Suprema Corte (si veda, in particolare, Cass.
31282/2019), l'opposizione al ruolo, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi sono azioni ben distinte, ciascuna dotata di caratteristiche proprie e di specifico e differente ad agire, cosicché deve escludersi che abbia potuto ritualmente proporre, per Pt_1
la prima volta in appello, un'azione differente da quella proposta in primo grado.
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3) Sulla inesigibilità ex lege dei contributi previdenziali.
Con un terzo motivo di appello, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non avere il Tribunale tenuto conto del fatto che, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti,
opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio, tanto è vero che, una volta decorso il termine quinquennale, i contributi previdenziali non possono essere addebitati al soggetto obbligato,
né tantomeno l'Ente previdenziale può accettarne il versamento tardivo.
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Anche il terzo motivo di appello è infondato.
Quanto all'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso di addebito, deve ribadirsi, come già osservato in relazione al primo motivo di appello, che l'avverarsi della decadenza sostanziale prevista dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 preclude al giudice l'esame del merito della pretesa creditoria, quale che sia la natura delle contestazioni
8 mosse dal debitore, eccezione di prescrizione compresa, cosicché correttamente il Tribunale,
oltre che accertare l'avvenuta violazione del giudicato e il conseguente impedimento per il giudice di riesaminare le questioni già proposte nel precedente giudizio, si era, ad
abundantiam, anche a ritenere per ipotesi l'opposizione riproponibile, limitato a rilevare la
(persistente) tardività dell'opposizione proposta, senza esaminare il merito dell'eccezione di prescrizione proposta dall'attuale appellante.
Il primo giudice non si era, inoltre, occupato di esaminare l'eventuale prescrizione maturata dopo la notificazione dell'avviso di addebito, visto che, come già in precedenza chiarito,
non aveva proposto un'opposizione all'esecuzione, cioè un'azione fondata sui fatti Pt_1
estintivi successivi alla notificazione indicata.
Né, tantomeno, avrebbe potuto il Tribunale, come anche questa Corte, rilevare d'ufficio l'eventuale prescrizione da ultimo indicata.
Come, infatti, anche chiarito dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra richiamata (Cass.
31282/2019), “il principio secondo il quale la prescrizione dei contributi previdenziali
costituisce questione rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, richiede
comunque che tale questione sia stata correttamente introdotta nel dibattito processuale in
coerenza con il principio della domanda e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine
processuale così come ritualmente introdotto in giudizio”.
Rituale introduzione in giudizio che, nella fattispecie, non vi era stata, visto che, come detto,
l'azione proposta dall'attuale appellante con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio era stata una mera opposizione ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, fondata sull'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dell'avviso di addebito, mentre la diversa azione qualificabile come opposizione all'esecuzione, fondata sull'eventuale prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica dell'avviso di addebito, è stata proposta dal medesimo tardivamente, solo nel presente giudizio di appello (si veda anche Cass. ord. 14135/2019).
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9 Sulla base di tutte le ragioni esposte, l'appello proposto da deve, quindi, Parte_1
essere rigettato e la sentenza appellata deve, per l'effetto, essere confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria, non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €.
26.000,00 della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, devono essere poste a carico dell'appellante.
La parziale novità delle questioni affrontate in questa fase del giudizio, rispetto a quelle che erano state trattate nella sentenza impugnata e nella sentenza precedente resa in ordine al medesimo oggetto, escludono la sussistenza dei presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
Deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello proposto da Parte_1
condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'Istituto appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 3.966,00, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori previsti per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 228-2012.
Cagliari, 24 ottobre 2025.
10 L'estensore…………………………………… ………………….La Presidente
dott. NI Coinu…………………………………… …dott. AR UI RP
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